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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/09/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai Magistrati:
1) Dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2) Dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3) Dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere riservata la causa in decisione, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato in grado di appello il giorno 12 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3025/2022 R.G. sez. lavoro e previdenza vertente
TRA
, (c. f. e P. IVA ), con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1 alla Via G. Grezar, 14, in persona del dott. (cod. fisc. ), Parte_2 C.F._1 nella qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Campania, in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, Rep. 177893, Racc. 11776, dell'28.04.2022, elettivamente domiciliata in San
Giuseppe Vesuviano, al Vico Marco Galdi n. 10, presso lo studio dell'avv. Paolo D'Avino (cod. fisc.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto. C.F._2
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avvocato Luca Maria Romano (C.F. ), C.F._4 presso il cui studio, sito in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n.208, elettivamente domicilia. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 081/8616197 ovvero all'indirizzo PEC: Email_2
- con sede in Roma in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati ROBERTA DEL SORDO (c.f.
), Erminio Capasso ( t ) , giusta C.F._5 Email_3 procura generale alle liti notar in Roma in data 22.03.2024 n. rep. 37875/7313,ed Per_1 elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede di CP_2
1 Napoli , in Napoli via Alcide De Gasperi n. 55. I suddetti procuratori e difensori si sono dichiarati disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi PEC
t; Email_4
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1457/2022 pubblicata il giorno 27 ottobre 2022.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.06.2022 propose, innanzi al Tribunale di Torre Controparte_1
Annunziata, opposizione all'intimazione n. 07120219001608851000 con la quale l
[...]
aveva sollecitato il pagamento della somma di €. 70.105,39. Parte_1
La suddetta intimazione era portata da varie cartelle di pagamento ed avvisi di addebito tra i quali il individuava, quali oggetto dell'opposizione, i seguenti: a) avviso di addebito n. CP_1
37120120016185046000 - Ente impositore: per €. 8.917,62 ritenuta notificata il 02/03/2013 CP_2 ed emessa per il presunto mancato versamento dei contributi I.V.S. e somme aggiuntive - oltre sanzioni, interessi e spese di notifica - relativamente agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013; b) avviso di addebito n. 37120130003507210000 - Ente impositore: per €. 8.797,49 ritenuta notificata il CP_2
30/04/2013 ed emessa per il presunto mancato versamento dei contributi I.V.S. e somme aggiuntive - oltre sanzioni, interessi e spese di notifica - relativamente agli anni 2010, 2011, 2012 e
2013; c) avviso di addebito n. 37120130012628684000 - Ente impositore: per €. 17.445,59 CP_2 ritenuta notificata il 05/02/2014 ed emessa per il presunto mancato versamento dei contributi I.V.S.
e somme aggiuntive - oltre sanzioni, interessi e spese di notifica - relativamente agli anni 2010,
2011, 2012 e 2014; d) avviso di addebito n.37120140003714722000 - Ente impositore: per CP_2
€. 7.447,20 ritenuta notificata il 04/07/2014 ed emessa per il presunto mancato versamento dei contributi I.V.S. e somme aggiuntive - oltre sanzioni, interessi e spese di notifica - relativamente agli anni 2013 e 2014; e) avviso di addebito n.37120140010309937000 - Ente impositore: CP_2 per €. 7.285,95 ritenuta notificata il 27/10/2014 ed emessa per il presunto mancato versamento dei contributi I.V.S. e somme aggiuntive - oltre sanzioni, interessi e spese di notifica - relativamente agli anni 2013 e 2014. Il tutto per un totale pari ad euro 49.893,85.
Tanto premesso, il eccepì la prescrizione di tutti i crediti deducendo che l'ente impositore CP_1
e l avevano omesso di notificare atti interruttivi del termine quinquennale, Parte_1 interamente decorso e concluse chiedendo al Tribunale di: “accertare e dichiarare, nei limiti di quanto impugnato, la prescrizione della pretesa tributaria di cui agli avvisi di addebito indicati in premessa nonché la loro invalidità, illegittimità ed inefficacia unitamente ai ruoli ed i crediti sottesi.
Per l'effetto, annullare, nei limiti di quanto opposto, l'intimazione di pagamento n.
07120219001608851000 e dichiarare non dovuto il relativo credito sotteso di €. 49.893,85 con conseguente pronuncia di nullità e non debenza delle somme vantate, disponendone, altresì, la
2 cancellazione dal ruolo esattoriale;
con condanna dei resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfetario 15% ed accessori come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Integrato il contraddittorio si costituirono entrambe le parti convenute. L eccepì in via CP_2 preliminare il difetto di interesse ad agire dell'opponente e la carenza di legittimazione passiva dell : Nel merito, contestò la fondatezza dell'opposizione. CP_2
L si costituì in giudizio e, oltre ad eccepire l'inammissibilità della domanda, contestò la CP_3 fondatezza dell'eccezione di prescrizione in ragione della normativa adottata nel corso dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione della patologia da COVID 19 oltre ad evidenziare che la prescrizione era stata interrotta da parte dell con Controparte_4 intimazione di pagamento n. 07120169034749490000 notificata in data 08.06.2017, con preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400001584000 notificato in data 01.07.2014, nonché con intimazione di pagamento n. 07120219001608851000 notificata in data 01.06.2022 (come da documentazione in atti). Tanto premesso, chiese rigettarsi il ricorso con il favore delle spese processuali.
Con la sentenza in epigrafe, il giudice di prime cure, rilevando l'intempestività dell'intimazione di pagamento intervenuta in data 1.06.2022 rispetto all'epoca della notifica degli avvisi di addebito
(tutte risalenti al 2013 ed al 2014), dichiarò non dovuti gli importi oggetto di opposizione condannando le parti convenute al pagamento delle spese del grado.
Con ricorso depositato il giorno 1.12.2022 l ha proposto appello avverso la sentenza in CP_3 epigrafe contestando sostanzialmente la legittimità della pronuncia che non aveva tenuto in adeguata considerazione la sussistenza di atti interruttivi costituiti dal fermo amministrativo notificato il giorno 1.07.2014; dall'intimazione di pagamento notificata il giorno 8.06.2017 e dall'intimazione del 28.05.2022. Ha quindi invocato la riforma della sentenza con conseguente accertamento della debenza degli importi.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito il che ha resistito al CP_1 gravame.
Anche l si è costituito in giudizio al fine di aderire alle conclusioni rassegnate dall'Agenzia. CP_2
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del giorno 12.05.2025. Acquisite le note di trattazione, infine, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3 Dall'esame della documentazione prodotta in primo grado dall Parte_1
, odierna appellante, si evince chiaramente la correttezza della sentenza di primo
[...] grado, giacché, risulta decorso il termine prescrizionale (cinque anni) previsto dalla L. n. 335/95, in quanto l'unico valido atto successivo alla notifica degli avvisi di addebito ed interruttivo della prescrizione, è l'opposta intimazione esattoriale n. 07120219001608851000 notificata in data
01/06/2022 (a fronte di crediti portati in avvisi di addebito notificati tra il 2013 ed il 2014).
Difatti, per quanto riguarda gli altri atti “intermedi” richiamati dall a fondamento della CP_3 presunta interruzione del termine di prescrizione si osserva quanto segue:
a) Il preavviso di fermo amministrativo notificato il 01/07/2014 riguarda due avvisi di addebito non compresi tra quelli in esame (n. 371201300012628584000 e n.37120120016185046000);
b) L' intimazione n. 07120169034749490000, - non risulta essere stata notificata, dal Concessionario, per compiuta giacenza in data 08/06/2017. Invero,
l non ha provato il perfezionamento della notifica giacché come stabilito dalla Pt_1
Corte di Cassazione con Sentenza a Sezioni Unite 10012/2021 “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
Nel caso che ci occupa, l'appellante non ha fornito prova alcuna della ricezione (e tantomeno della spedizione) della C.A.D. ragion per cui, alla luce dei dettami della
Suprema Corte, non ha dimostrato che gli atti sono entrati nella sfera di conoscibilità del
. CP_1
Sicché, come ben rilevato dal giudice di prime cure, l'unico atto interruttivo valido è
l'impugnata intimazione n. 07120219001608851000 notificata il 28/05/2022, e, dunque a prescrizione oramai maturata.
Per tali motivi, il Giudice di prime cure, correttamente ha emesso la pronuncia oggetto di gravame..
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4 Nel rapporto con l le spese devono essere compensate, avuto riguardo all'assenza di CP_2 contrasto sostanziale nella posizione delle parti processuali..
P.Q.M.
La Corte d'Appello così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese nel rapporto tra l e l;
CP_3 CP_2
1) condanna l al pagamento in favore dell'appellato contribuente delle spese del CP_3 grado che liquida in complessivi euro 4.996,00 oltre IVA e CPA come per legge oltre che rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione;
2) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai Magistrati:
1) Dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2) Dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3) Dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere riservata la causa in decisione, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato in grado di appello il giorno 12 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3025/2022 R.G. sez. lavoro e previdenza vertente
TRA
, (c. f. e P. IVA ), con sede in Roma Parte_1 P.IVA_1 alla Via G. Grezar, 14, in persona del dott. (cod. fisc. ), Parte_2 C.F._1 nella qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Campania, in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, Rep. 177893, Racc. 11776, dell'28.04.2022, elettivamente domiciliata in San
Giuseppe Vesuviano, al Vico Marco Galdi n. 10, presso lo studio dell'avv. Paolo D'Avino (cod. fisc.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto. C.F._2
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avvocato Luca Maria Romano (C.F. ), C.F._4 presso il cui studio, sito in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n.208, elettivamente domicilia. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 081/8616197 ovvero all'indirizzo PEC: Email_2
- con sede in Roma in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati ROBERTA DEL SORDO (c.f.
), Erminio Capasso ( t ) , giusta C.F._5 Email_3 procura generale alle liti notar in Roma in data 22.03.2024 n. rep. 37875/7313,ed Per_1 elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede di CP_2
1 Napoli , in Napoli via Alcide De Gasperi n. 55. I suddetti procuratori e difensori si sono dichiarati disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi PEC
t; Email_4
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1457/2022 pubblicata il giorno 27 ottobre 2022.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.06.2022 propose, innanzi al Tribunale di Torre Controparte_1
Annunziata, opposizione all'intimazione n. 07120219001608851000 con la quale l
[...]
aveva sollecitato il pagamento della somma di €. 70.105,39. Parte_1
La suddetta intimazione era portata da varie cartelle di pagamento ed avvisi di addebito tra i quali il individuava, quali oggetto dell'opposizione, i seguenti: a) avviso di addebito n. CP_1
37120120016185046000 - Ente impositore: per €. 8.917,62 ritenuta notificata il 02/03/2013 CP_2 ed emessa per il presunto mancato versamento dei contributi I.V.S. e somme aggiuntive - oltre sanzioni, interessi e spese di notifica - relativamente agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013; b) avviso di addebito n. 37120130003507210000 - Ente impositore: per €. 8.797,49 ritenuta notificata il CP_2
30/04/2013 ed emessa per il presunto mancato versamento dei contributi I.V.S. e somme aggiuntive - oltre sanzioni, interessi e spese di notifica - relativamente agli anni 2010, 2011, 2012 e
2013; c) avviso di addebito n. 37120130012628684000 - Ente impositore: per €. 17.445,59 CP_2 ritenuta notificata il 05/02/2014 ed emessa per il presunto mancato versamento dei contributi I.V.S.
e somme aggiuntive - oltre sanzioni, interessi e spese di notifica - relativamente agli anni 2010,
2011, 2012 e 2014; d) avviso di addebito n.37120140003714722000 - Ente impositore: per CP_2
€. 7.447,20 ritenuta notificata il 04/07/2014 ed emessa per il presunto mancato versamento dei contributi I.V.S. e somme aggiuntive - oltre sanzioni, interessi e spese di notifica - relativamente agli anni 2013 e 2014; e) avviso di addebito n.37120140010309937000 - Ente impositore: CP_2 per €. 7.285,95 ritenuta notificata il 27/10/2014 ed emessa per il presunto mancato versamento dei contributi I.V.S. e somme aggiuntive - oltre sanzioni, interessi e spese di notifica - relativamente agli anni 2013 e 2014. Il tutto per un totale pari ad euro 49.893,85.
Tanto premesso, il eccepì la prescrizione di tutti i crediti deducendo che l'ente impositore CP_1
e l avevano omesso di notificare atti interruttivi del termine quinquennale, Parte_1 interamente decorso e concluse chiedendo al Tribunale di: “accertare e dichiarare, nei limiti di quanto impugnato, la prescrizione della pretesa tributaria di cui agli avvisi di addebito indicati in premessa nonché la loro invalidità, illegittimità ed inefficacia unitamente ai ruoli ed i crediti sottesi.
Per l'effetto, annullare, nei limiti di quanto opposto, l'intimazione di pagamento n.
07120219001608851000 e dichiarare non dovuto il relativo credito sotteso di €. 49.893,85 con conseguente pronuncia di nullità e non debenza delle somme vantate, disponendone, altresì, la
2 cancellazione dal ruolo esattoriale;
con condanna dei resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfetario 15% ed accessori come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Integrato il contraddittorio si costituirono entrambe le parti convenute. L eccepì in via CP_2 preliminare il difetto di interesse ad agire dell'opponente e la carenza di legittimazione passiva dell : Nel merito, contestò la fondatezza dell'opposizione. CP_2
L si costituì in giudizio e, oltre ad eccepire l'inammissibilità della domanda, contestò la CP_3 fondatezza dell'eccezione di prescrizione in ragione della normativa adottata nel corso dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione della patologia da COVID 19 oltre ad evidenziare che la prescrizione era stata interrotta da parte dell con Controparte_4 intimazione di pagamento n. 07120169034749490000 notificata in data 08.06.2017, con preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400001584000 notificato in data 01.07.2014, nonché con intimazione di pagamento n. 07120219001608851000 notificata in data 01.06.2022 (come da documentazione in atti). Tanto premesso, chiese rigettarsi il ricorso con il favore delle spese processuali.
Con la sentenza in epigrafe, il giudice di prime cure, rilevando l'intempestività dell'intimazione di pagamento intervenuta in data 1.06.2022 rispetto all'epoca della notifica degli avvisi di addebito
(tutte risalenti al 2013 ed al 2014), dichiarò non dovuti gli importi oggetto di opposizione condannando le parti convenute al pagamento delle spese del grado.
Con ricorso depositato il giorno 1.12.2022 l ha proposto appello avverso la sentenza in CP_3 epigrafe contestando sostanzialmente la legittimità della pronuncia che non aveva tenuto in adeguata considerazione la sussistenza di atti interruttivi costituiti dal fermo amministrativo notificato il giorno 1.07.2014; dall'intimazione di pagamento notificata il giorno 8.06.2017 e dall'intimazione del 28.05.2022. Ha quindi invocato la riforma della sentenza con conseguente accertamento della debenza degli importi.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito il che ha resistito al CP_1 gravame.
Anche l si è costituito in giudizio al fine di aderire alle conclusioni rassegnate dall'Agenzia. CP_2
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del giorno 12.05.2025. Acquisite le note di trattazione, infine, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3 Dall'esame della documentazione prodotta in primo grado dall Parte_1
, odierna appellante, si evince chiaramente la correttezza della sentenza di primo
[...] grado, giacché, risulta decorso il termine prescrizionale (cinque anni) previsto dalla L. n. 335/95, in quanto l'unico valido atto successivo alla notifica degli avvisi di addebito ed interruttivo della prescrizione, è l'opposta intimazione esattoriale n. 07120219001608851000 notificata in data
01/06/2022 (a fronte di crediti portati in avvisi di addebito notificati tra il 2013 ed il 2014).
Difatti, per quanto riguarda gli altri atti “intermedi” richiamati dall a fondamento della CP_3 presunta interruzione del termine di prescrizione si osserva quanto segue:
a) Il preavviso di fermo amministrativo notificato il 01/07/2014 riguarda due avvisi di addebito non compresi tra quelli in esame (n. 371201300012628584000 e n.37120120016185046000);
b) L' intimazione n. 07120169034749490000, - non risulta essere stata notificata, dal Concessionario, per compiuta giacenza in data 08/06/2017. Invero,
l non ha provato il perfezionamento della notifica giacché come stabilito dalla Pt_1
Corte di Cassazione con Sentenza a Sezioni Unite 10012/2021 “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».
Nel caso che ci occupa, l'appellante non ha fornito prova alcuna della ricezione (e tantomeno della spedizione) della C.A.D. ragion per cui, alla luce dei dettami della
Suprema Corte, non ha dimostrato che gli atti sono entrati nella sfera di conoscibilità del
. CP_1
Sicché, come ben rilevato dal giudice di prime cure, l'unico atto interruttivo valido è
l'impugnata intimazione n. 07120219001608851000 notificata il 28/05/2022, e, dunque a prescrizione oramai maturata.
Per tali motivi, il Giudice di prime cure, correttamente ha emesso la pronuncia oggetto di gravame..
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4 Nel rapporto con l le spese devono essere compensate, avuto riguardo all'assenza di CP_2 contrasto sostanziale nella posizione delle parti processuali..
P.Q.M.
La Corte d'Appello così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa le spese nel rapporto tra l e l;
CP_3 CP_2
1) condanna l al pagamento in favore dell'appellato contribuente delle spese del CP_3 grado che liquida in complessivi euro 4.996,00 oltre IVA e CPA come per legge oltre che rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione;
2) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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