Articolo 18 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515
Articolo 17Articolo 19
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29 dicembre 1993
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10 aprile 2004
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24 luglio 2012
Art. 18. Agevolazioni fiscali 1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali ((su quotidiani, periodici e siti web)) , per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e dei Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonche', nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.
2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono aggiunte, in fine, le parole: "materiale tipografico, attinente le campagne elettorali".
Entrata in vigore il 24 luglio 2012
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