Articolo 109 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 108Articolo 110
Versione
24 ottobre 1989
Art. 109
(Ricezione della notizia di reato)
1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente