Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/06/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1545 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 1545 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 16/04/2025, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Cristiana Cecchi, elettivamente domiciliati C.F._2 presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 16.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio in
Sultanpur Lodhi (India), in data 13.05.2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Montegranaro al Numero 51, Parte II, Serie C, Anno 2023.
Dato atto che dall'unione coniugale non sono nati figli, le parti, istando congiuntamente per la pronuncia della separazione e del divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 4 c.p.c., hanno chiesto, quanto alla pronuncia di separazione, l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Montegranaro in via San Liborio n. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie. Il marito si obbliga a pagare le mensilità di affitto oltre alle spese condominiali fino alla data di scadenza del contratto del 31.12.2024;
3) Il marito lascerà la casa coniugale non appena troverà una sistemazione abitativa autonoma;
4) I ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti con espressa rinuncia quindi a ricevere delle altre somme a titolo di assegno di matrimonio anche una tantum;
5) I coniugi dichiarano con la sottoscrizione del presente atto di non avere più nulla a che pretendere dall'altro a qualsiasi titolo o ragione l'uno dall'altro”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
In via preliminare, deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito in applicazione dell'articolo 3 lett a) del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 che prevede, tra i vari criteri per individuare il Foro competente, quello del territorio in cui si trova l'ultima residenza dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Nel caso di specie, dai certificati in atti (cfr. doc. 5a-5b), risulta che i coniugi risiedono, entrambi, in Montegranaro (FM), alla Via Giusti n.8.
Quanto alla legge applicabile alle domande svolte dalle parti , poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 16.04.2025, è applicabile il regolamento (UE)
n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce, tra gli altri criteri, quello residuale per il quale, in mancanza di scelta operata dalle parti ex art. 5, la separazione personale o il divorzio tra i coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
In mancanza della prova della ricorrenza degli altri criteri, non può che trovare applicazione la lett. d) del richiamato articolo, pertanto, deve essere applicata la legge italiana.
Nel merito la domanda di separazione svolta dalle parti deve essere accolta.
2 L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo matrimoniale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra e , coniugi Parte_1 Parte_2
per matrimonio celebrato in Sultanpur Lodhi (India), in data 13.05.2016;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegranaro, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge;
5. provvede come da separata ordinanza in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 12.06.2025
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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