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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7926/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7926/2017 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 patrocinio dell'avv. STEFANELLI CARMELO, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. VERILE FABIO, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1418/2017 emesso dal Tribunale di Bari il 14/03/2017, con cui è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
12.925,69, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per forniture di materiale elettrico.
L'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa monitoria azionata, perché relativa a forniture dalla stessa non commissionate, allegando che, sin dalla fase stragiudiziale, aveva contestato la pagina 1 di 11 mancata apposizione, nei cedolini di consegna di una parte della merce asseritamente fornita (per l'importo complessivo di euro 8.309,83) e trasmessi dalla ricorrente a sostegno della pretesa di pagamento, della sottoscrizione del legale rappresentante della società o di un suo delegato autorizzato.
L'opponente ha in ogni caso disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni riportate sui cedolini di consegna allegati ai documenti di trasporto emessi dalla controparte e presenti nel fascicolo monitorio in quanto non riconducibili alla legale rappresentante della società, unico soggetto autorizzato ad impegnare la volontà societaria.
Ha infine contestato il difetto di supporto probatorio a sostegno della domanda monitoria, evidenziando, con riferimento al residuo importo richiesto, di aver altresì effettuato dei pagamenti in favore della società ricorrente per l'importo complessivo di euro 4.408,56, come attestato dagli assegni emessi in favore della controparte e documentati in atti.
Ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
II. – Costituendosi in giudizio, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del disconoscimento operato dalla controparte (in quanto avente ad oggetto sottoscrizioni pacificamente non riconducibili alla legale rappresentante della società ingiunta, ma ad altri soggetti autorizzati alla presa in consegna della merce, terzi estranei al presente giudizio) e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto, con condanna della opponente anche ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
III. – Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e respinte le istanze ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. formulate dalla creditrice ricorrente, rimasto inadempiuto l'ordine di esibizione del registro IVA acquisti relativo al periodo 1/10/2015 - 31/03/2016, impartito ex art. 210 c.p.c. alla società opponente (il cui legale rappresentante non è comparso all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale), la causa è stata istruita a mezzo delle prove testimoniali articolate dalle parti ed è infine pervenuta all'udienza del 19/03/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
pagina 2 di 11 all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
IV. – L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata, per le seguenti ragioni.
IV.1. – Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n. 9233 del
12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr. ex multis,
Cass. n. 8954/2020).
IV.2. – Ciò premesso, si ritiene che parte creditrice abbia provato per tabulas l'esistenza del proprio credito: ha infatti prodotto, in Controparte_1 uno alle fatture rimaste insolute e al relativo registro IVA autenticato nelle forme di legge, tutti i D.D.T. presupposti alle forniture eseguite.
L'obbligazione di pagamento si basa dunque su fatture e bolle di consegna ed accompagnamento debitamente sottoscritte costituenti prova scritta dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di fornitura di merce (cfr. Cass., n.
28101 del 9/12/2020).
Quanto alla contestazione delle sottoscrizioni che risultano apposte sui
D.D.T. prodotti dall'opposta in sede monitoria, si ritiene che il disconoscimento così operato dall'opponente sia affatto generico e non circostanziato, atteso che pagina 3 di 11 detto disconoscimento necessitava, anche in ragione del principio della vicinanza della prova, dell'indicazione delle persone, singolarmente identificate, incaricate e legittimate dalla debitrice ingiunta a ricevere le consegne della merce, e di una conseguente articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sui documenti di trasporto rispetto alle sottoscrizioni dei singoli soggetti incaricati
(legittimati) al ritiro della merce medesima.
Invero, il disconoscimento da parte del legale rappresentante della società opponente della sottoscrizione dei D.D.T. è, di per sé, non sufficiente, atteso che la sottoscrizione dei D.D.T., in una persona giuridica quale la Parte_1
non è atto necessariamente riservato al legale rappresentante della società,
[...] né ad un procuratore della stessa, ma potrebbe essere effettuata da personale della società incaricato di ricevere le consegne della merce.
Invero, nel caso di persona giuridica, presumibilmente assistita, per sua stessa natura, da una pluralità di persone con il potere di firmare i D.D.T. e di ritirare la merce, sussistono a tal fine più sottoscrizioni riconducibili all'ente; né parte opponente ha allegato che le bolle di consegna avrebbero dovuto essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante della società.
Una circostanza, questa, peraltro smentita dal contributo informativo veicolato in giudizio dal teste , indotto dalla stessa opponente, il _1 quale, nella sua riferita qualità di responsabile dei cantieri della società ingiunta
(esercente attività di recuperi edilizi), ha confermato che le bolle di consegna della merce erano firmate da lui “o da altri addetti al cantiere”, atteso che la legale rappresentante “si occupava soltanto dell'amministrazione” (cfr. verbale ud. 22/01/2021).
Non a caso, il consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario che insista ad avvalersi dello scritto di richiedere la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili (cfr., per tutti, Cass., n. 3620/2010).
pagina 4 di 11 Ne discende che, a fronte della genericità del disconoscimento e in presenza di risultanze istruttorie che militano in senso contrario rispetto alle affermazioni della opponente, i documenti di trasporto in questione devono considerarsi idonei a fornire la prova dell'avvenuta ricezione della merce di cui alle fatture azionate in sede monitoria.
A ciò si aggiunga che l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture azionate in sede monitoria ha trovato conferma nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria processuale.
In particolare, il teste – indicato dalla società opposta, sin Testimone_2 dall'atto di costituzione in giudizio, come colui che ha ricevuto la merce di cui ai d.d.t. n. 19/11227 del 8/10/2015, d.d.t. n. 19/14325 del 14/10/2015, d.d.t.
n.19/25789 del 3/11/2015, d.d.t. n. 19/25867 del 3/11/2015, d.d.t. n. 19/79496 del 13/02/2016 e d.d.t. n. 1985804 del 24/02/2016, per conto della
[...]
sottoscrivendo i relativi cedolini di consegna, in qualità di Parte_1 installatore di impianti elettrici assoldato dalla debitrice ingiunta per l'esecuzione di lavori in cantieri dalla stessa gestiti – ha confermato la circostanza e, pur al netto di incertezze in ordine al periodo temporale di collaborazione con la società opponente (da considerarsi del tutto fisiologiche stante il tempo trascorso dai fatti di causa), ha asseverato di avere ritirato il materiale consegnato dalla CP_1
(di cui ai documenti di trasporto esibiti nel corso della deposizione)
[...] essendo a ciò autorizzato e di aver altresì provveduto alla installazione dello stesso presso l'immobile in costruzione in Polignano a Mare (cfr. verbale ud.
14/6/2019).
Il teste – autista della – ha poi Testimone_3 Controparte_1 confermato di aver consegnato la merce di cui ai d.d.t. n. 1925789 del
3/11/2015, d.d.t. n. 1925852 del 3/11/2015, d.d.t. n. 1925867 del 3/11/2015 presso il luogo di destinazione indicato a un soggetto qualificatosi come incaricato della (cfr. verbale ud. 13/09/2019). Parte_1
Analogamente, il teste ha riferito di aver consegnato, in Testimone_4 qualità di autista della la merce di cui ai d.d.t. n. 1987036 del Controparte_1
pagina 5 di 11 26/02/2016 e d.d.t. n. 1986657 del 25/02/2016, presso il luogo indicato a dei soggetti incaricati dalla (cfr. verbale ud. 13/09/2019). Parte_1
Il teste – dipendente amministrativo della Testimone_5 CP_1
– ha poi confermato che, in data 8/02/2016, la
[...] Parte_1 aveva inviato a mezzo PEC alla società opposta la conferma dell'ordinativo n.
3448934 relativo a n. 115 faretti ad incasso sottoscritta dalla legale rappresentante della e relativo a un cantiere sito presso il Parte_1 lungomare di LI (cfr. verbale ud. 13/09/2019).
La circostanza da ultimo menzionata trova conferma nel documento di cui all'allegato n. 2 della produzione della convenuta opposta, non idoneamente disconosciuta dalla società opponente, fornendo così valido supporto documentale alla fattura e al relativo D.D.T. del 26/02/2016 avente ad oggetto proprio la merce indicata nella conferma d'ordine trasmessa dalla odierna opponente.
Né emergono indici di inattendibilità delle suddette testimonianze: i testi escussi hanno riferito di circostanze direttamente apprese;
non versano in condizione di incapacità a testimoniare (posto che l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 c.p.c. è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio, mentre “la condizione di dipendente di una delle parti in causa non produce per ciò solo l'incapacità a testimoniare del soggetto, né egli è da considerare in ogni caso, per tale sua condizione, scarsamente attendibile”:
Cass., n. 2075/2013); hanno fornito apporti informativi che non mostrano patenti incoerenze, frizioni o vistose contraddizioni, ma che anzi appaiono largamente convergenti, trovando rispondenza nel compendio documentale acquisito al giudizio, né risultano avversate da equipollenti dati dimostrativi di segno contrario.
A tale ultimo riguardo, se è vero che il teste di parte opponente _1
, nel confermare che l'installatore aveva “eseguito qualche
[...] Testimone_2 lavoretto per l'azienda”, ha negato che quest'ultimo fosse stato delegato e/o autorizzato al ritiro ed alla presa in consegna di ordinativi di merce e materiale, è altresì vero che, ha, nello stesso tempo, confermato che era lui stesso “l'unico
pagina 6 di 11 soggetto legittimato e autorizzato a ricevere e prendere in consegna in nome e per conto della eventuali ordinativi di merce e materiale, di Parte_1 qualsiasi tipo e specie”, e, del tutto contraddittoriamente, ha affermato che le bolle di consegna delle merci venivano firmate da lui “o da altri addetti ai cantieri”
(cfr. verbale ud. 22/01/2021).
Inoltre, pur non volendo considerare l'intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni menzionate, l'attendibilità dimostrativa della testimonianza da ultimo citata è altresì inficiata dalla incontestata documentazione depositata dalla società opposta, attestante la pacifica consegna di merci, in occasione di precedenti forniture eseguite dalla in favore della Controparte_1 Parte_1 mediante documenti di trasporto sottoscritti proprio dal medesimo collaboratore
(doc. 1 prod. opposta), con ciò smentendo quanto riferito dal teste. Tes_2
Peraltro, in difetto di indici idonei a minare la credibilità del dichiarante, il teste appare vieppiù attendibile se solo si pone mente al fatto che, a Tes_2 differenza del testimone (marito della legale rappresentante della _1
e, come emerso in corso di causa, direttamente coinvolto Parte_1 nella organizzazione aziendale ora come responsabile di cantiere ora come
“incaricato aziendale alla gestione contabile”), è soggetto che versa in posizione di neutralità e terzietà rispetto alla parti di causa, avendo svolto in passato solo il ruolo di collaboratore esterno della società opponente e non avendo più legami con quest'ultima.
Del tutto inidonea a smentire le emergenze istruttorie ricavabili dalle acquisizioni testimoniali articolate da parte opposta è poi la deposizione del teste
(dipendente della , che ha reso un Testimone_6 Parte_1 contributo informativo affatto generico, disancorato dalla conoscenza degli specifici fatti di causa (cfr. verbale ud. 26/04/2023).
Né può dirsi che il valore delle testimonianze acquisite al giudizio sia menomato dal rilievo per cui ai testi escussi sono stati esibiti i documenti in fotocopia prodotti dalla società opposta, stante la pacifica valenza probatoria attribuibile alle copie, in difetto di chiaro, circostanziato, esplicito e tempestivo pagina 7 di 11 disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c.
A ciò si aggiunga che, se è vero che gli estratti autentici delle scritture contabili non valgano a fornire prova adeguata del credito ingiunto nel successivo giudizio a cognizione piena ex art. 645 c.p.c., tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che “le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio” (cfr.
Cass., n. 9968 del 16/05/2016). Con la conseguenza che, nella specie, la produzione degli estratti autentici delle scritture contabili della creditrice opposta
è validamente idonea a corroborare il compendio probatorio già ritualmente acquisito al giudizio.
Va poi osservato, al fine di confermare, anche in via indiziaria, la ricostruzione della fondatezza del credito ingiunto, che, ai sensi dell'art. 232
c.p.c., rilevanza probatoria va altresì riconosciuta, nell'ambito di un quadro istruttorio di per sé caratterizzato dall'assenza di idonei riscontri alle contestazioni sollevate dalla parte opponente, al mancato esperimento dell'interrogatorio formale della rappresentante legale della – richiesto da Parte_1 parte opposta e concesso con ordinanza del 08/06/2018 – la quale si rendeva ingiustificatamente assente all'udienza fissata in data 15/02/2019, per l'espletamento del mezzo istruttorio. Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del
pagina 8 di 11 fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione” (Cass., n. 10099/2013).
Analogamente, ulteriori argomenti di prova, a corredo del quadro istruttorio formatosi in senso sfavorevole all'opponente, è possibile trarre, a mente dell'art. 116, co. 2, c.p.c., dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione dei registri IVA acquisti relativi al periodo di cui alle fatture in contestazione, impartito alla società opponente e dalla stessa ingiustificatamente disatteso in corso di causa.
IV.3. – Infine, risulta altresì infondata l'eccezione di avvenuto pagamento sollevata dalla società opponente, poiché il debitore ingiunto, nel dare prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (peraltro parziale), si è limitato a produrre in giudizio assegni bancari (doc. prod. opponente), in fotocopia, attestanti generici pagamenti a favore della CP_1
non corredandoli di specifiche dichiarazioni di imputazione del pagamento,
[...] di talché, non può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sulla medesima non essendo dimostrati l'estinzione e/o l'adempimento dell'intero rapporto obbligatorio intercorso tra le parti in causa (comprovato dalla documentazione versata in atti dalla creditrice opposta in sede di costituzione nel presente giudizio: doc. 3 prod. opposta).
La convenuta ha infatti riferito gli eseguiti pagamenti a forniture diverse rispetto a quelle oggi sub iudice, supportando l'analitica allegazione – fondata sulla specifica ricostruzione della pluriennale relazione negoziale tra le parti e dei reciproci rapporti di dare/avere – con la (incontestata) produzione documentale attestante i più ampi rapporti commerciali inter partes: in questa prospettiva, la controversia riguarda dunque l'imputazione degli eccepiti pagamenti ai corrispettivi esposti alle fatture commerciali prodotte a corredo dell'accolto ricorso per ingiunzione;
a tal riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
pagina 9 di 11 Corte, “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente
a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni
o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (cfr. ex plurimis Cass. n. 26275/2017; Cass. n. 3008/2012; Cass., n. 3008/2012), “fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”
(cfr. Cass. n. 19527/2012).
Nel caso di specie, in disparte ogni ulteriore considerazione, pacifica e documentata l'esistenza di ulteriori obbligazioni a carico della debitrice ingiunta nei confronti della creditrice ricorrente, l'opponente non ha dimostrato che i pagamenti effettuati avessero ad oggetto proprio le fatture per cui era stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo.
IV.4. – Pertanto, dall'esame dei profili appena illustrati, emerge l'infondatezza dei motivi di opposizione e la necessità di rigettare l'impugnativa dell'opponente, con conferma e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
IV.5. – Non sussistono, infine, gli estremi della condotta temeraria nelle difese svolte dalla parte opponente, che si sono limitate ad una prospettazione delle questioni sottoposte che, seppure non condivisibili, non costituiscono abuso dello strumento processuale.
V. – Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 10 di 11 Alla liquidazione dell'onorario deve provvedersi secondo i parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata (fase studio: € 919; fase introduttiva: € 777; fase istruttoria/trattazione: € 1680; fase decisionale: € 1701).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1418/2017, emesso dal Tribunale di Bari il 14/03/2017, che diviene esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di lite, liquidate nella somma di € Controparte_1
5.077 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 8 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7926/2017 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 patrocinio dell'avv. STEFANELLI CARMELO, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. VERILE FABIO, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1418/2017 emesso dal Tribunale di Bari il 14/03/2017, con cui è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
12.925,69, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per forniture di materiale elettrico.
L'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa monitoria azionata, perché relativa a forniture dalla stessa non commissionate, allegando che, sin dalla fase stragiudiziale, aveva contestato la pagina 1 di 11 mancata apposizione, nei cedolini di consegna di una parte della merce asseritamente fornita (per l'importo complessivo di euro 8.309,83) e trasmessi dalla ricorrente a sostegno della pretesa di pagamento, della sottoscrizione del legale rappresentante della società o di un suo delegato autorizzato.
L'opponente ha in ogni caso disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni riportate sui cedolini di consegna allegati ai documenti di trasporto emessi dalla controparte e presenti nel fascicolo monitorio in quanto non riconducibili alla legale rappresentante della società, unico soggetto autorizzato ad impegnare la volontà societaria.
Ha infine contestato il difetto di supporto probatorio a sostegno della domanda monitoria, evidenziando, con riferimento al residuo importo richiesto, di aver altresì effettuato dei pagamenti in favore della società ricorrente per l'importo complessivo di euro 4.408,56, come attestato dagli assegni emessi in favore della controparte e documentati in atti.
Ha dunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
II. – Costituendosi in giudizio, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del disconoscimento operato dalla controparte (in quanto avente ad oggetto sottoscrizioni pacificamente non riconducibili alla legale rappresentante della società ingiunta, ma ad altri soggetti autorizzati alla presa in consegna della merce, terzi estranei al presente giudizio) e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto, con condanna della opponente anche ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
III. – Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e respinte le istanze ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. formulate dalla creditrice ricorrente, rimasto inadempiuto l'ordine di esibizione del registro IVA acquisti relativo al periodo 1/10/2015 - 31/03/2016, impartito ex art. 210 c.p.c. alla società opponente (il cui legale rappresentante non è comparso all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale), la causa è stata istruita a mezzo delle prove testimoniali articolate dalle parti ed è infine pervenuta all'udienza del 19/03/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
pagina 2 di 11 all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
IV. – L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata, per le seguenti ragioni.
IV.1. – Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n. 9233 del
12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr. ex multis,
Cass. n. 8954/2020).
IV.2. – Ciò premesso, si ritiene che parte creditrice abbia provato per tabulas l'esistenza del proprio credito: ha infatti prodotto, in Controparte_1 uno alle fatture rimaste insolute e al relativo registro IVA autenticato nelle forme di legge, tutti i D.D.T. presupposti alle forniture eseguite.
L'obbligazione di pagamento si basa dunque su fatture e bolle di consegna ed accompagnamento debitamente sottoscritte costituenti prova scritta dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di fornitura di merce (cfr. Cass., n.
28101 del 9/12/2020).
Quanto alla contestazione delle sottoscrizioni che risultano apposte sui
D.D.T. prodotti dall'opposta in sede monitoria, si ritiene che il disconoscimento così operato dall'opponente sia affatto generico e non circostanziato, atteso che pagina 3 di 11 detto disconoscimento necessitava, anche in ragione del principio della vicinanza della prova, dell'indicazione delle persone, singolarmente identificate, incaricate e legittimate dalla debitrice ingiunta a ricevere le consegne della merce, e di una conseguente articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sui documenti di trasporto rispetto alle sottoscrizioni dei singoli soggetti incaricati
(legittimati) al ritiro della merce medesima.
Invero, il disconoscimento da parte del legale rappresentante della società opponente della sottoscrizione dei D.D.T. è, di per sé, non sufficiente, atteso che la sottoscrizione dei D.D.T., in una persona giuridica quale la Parte_1
non è atto necessariamente riservato al legale rappresentante della società,
[...] né ad un procuratore della stessa, ma potrebbe essere effettuata da personale della società incaricato di ricevere le consegne della merce.
Invero, nel caso di persona giuridica, presumibilmente assistita, per sua stessa natura, da una pluralità di persone con il potere di firmare i D.D.T. e di ritirare la merce, sussistono a tal fine più sottoscrizioni riconducibili all'ente; né parte opponente ha allegato che le bolle di consegna avrebbero dovuto essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante della società.
Una circostanza, questa, peraltro smentita dal contributo informativo veicolato in giudizio dal teste , indotto dalla stessa opponente, il _1 quale, nella sua riferita qualità di responsabile dei cantieri della società ingiunta
(esercente attività di recuperi edilizi), ha confermato che le bolle di consegna della merce erano firmate da lui “o da altri addetti al cantiere”, atteso che la legale rappresentante “si occupava soltanto dell'amministrazione” (cfr. verbale ud. 22/01/2021).
Non a caso, il consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario che insista ad avvalersi dello scritto di richiedere la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili (cfr., per tutti, Cass., n. 3620/2010).
pagina 4 di 11 Ne discende che, a fronte della genericità del disconoscimento e in presenza di risultanze istruttorie che militano in senso contrario rispetto alle affermazioni della opponente, i documenti di trasporto in questione devono considerarsi idonei a fornire la prova dell'avvenuta ricezione della merce di cui alle fatture azionate in sede monitoria.
A ciò si aggiunga che l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture azionate in sede monitoria ha trovato conferma nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria processuale.
In particolare, il teste – indicato dalla società opposta, sin Testimone_2 dall'atto di costituzione in giudizio, come colui che ha ricevuto la merce di cui ai d.d.t. n. 19/11227 del 8/10/2015, d.d.t. n. 19/14325 del 14/10/2015, d.d.t.
n.19/25789 del 3/11/2015, d.d.t. n. 19/25867 del 3/11/2015, d.d.t. n. 19/79496 del 13/02/2016 e d.d.t. n. 1985804 del 24/02/2016, per conto della
[...]
sottoscrivendo i relativi cedolini di consegna, in qualità di Parte_1 installatore di impianti elettrici assoldato dalla debitrice ingiunta per l'esecuzione di lavori in cantieri dalla stessa gestiti – ha confermato la circostanza e, pur al netto di incertezze in ordine al periodo temporale di collaborazione con la società opponente (da considerarsi del tutto fisiologiche stante il tempo trascorso dai fatti di causa), ha asseverato di avere ritirato il materiale consegnato dalla CP_1
(di cui ai documenti di trasporto esibiti nel corso della deposizione)
[...] essendo a ciò autorizzato e di aver altresì provveduto alla installazione dello stesso presso l'immobile in costruzione in Polignano a Mare (cfr. verbale ud.
14/6/2019).
Il teste – autista della – ha poi Testimone_3 Controparte_1 confermato di aver consegnato la merce di cui ai d.d.t. n. 1925789 del
3/11/2015, d.d.t. n. 1925852 del 3/11/2015, d.d.t. n. 1925867 del 3/11/2015 presso il luogo di destinazione indicato a un soggetto qualificatosi come incaricato della (cfr. verbale ud. 13/09/2019). Parte_1
Analogamente, il teste ha riferito di aver consegnato, in Testimone_4 qualità di autista della la merce di cui ai d.d.t. n. 1987036 del Controparte_1
pagina 5 di 11 26/02/2016 e d.d.t. n. 1986657 del 25/02/2016, presso il luogo indicato a dei soggetti incaricati dalla (cfr. verbale ud. 13/09/2019). Parte_1
Il teste – dipendente amministrativo della Testimone_5 CP_1
– ha poi confermato che, in data 8/02/2016, la
[...] Parte_1 aveva inviato a mezzo PEC alla società opposta la conferma dell'ordinativo n.
3448934 relativo a n. 115 faretti ad incasso sottoscritta dalla legale rappresentante della e relativo a un cantiere sito presso il Parte_1 lungomare di LI (cfr. verbale ud. 13/09/2019).
La circostanza da ultimo menzionata trova conferma nel documento di cui all'allegato n. 2 della produzione della convenuta opposta, non idoneamente disconosciuta dalla società opponente, fornendo così valido supporto documentale alla fattura e al relativo D.D.T. del 26/02/2016 avente ad oggetto proprio la merce indicata nella conferma d'ordine trasmessa dalla odierna opponente.
Né emergono indici di inattendibilità delle suddette testimonianze: i testi escussi hanno riferito di circostanze direttamente apprese;
non versano in condizione di incapacità a testimoniare (posto che l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 c.p.c. è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio, mentre “la condizione di dipendente di una delle parti in causa non produce per ciò solo l'incapacità a testimoniare del soggetto, né egli è da considerare in ogni caso, per tale sua condizione, scarsamente attendibile”:
Cass., n. 2075/2013); hanno fornito apporti informativi che non mostrano patenti incoerenze, frizioni o vistose contraddizioni, ma che anzi appaiono largamente convergenti, trovando rispondenza nel compendio documentale acquisito al giudizio, né risultano avversate da equipollenti dati dimostrativi di segno contrario.
A tale ultimo riguardo, se è vero che il teste di parte opponente _1
, nel confermare che l'installatore aveva “eseguito qualche
[...] Testimone_2 lavoretto per l'azienda”, ha negato che quest'ultimo fosse stato delegato e/o autorizzato al ritiro ed alla presa in consegna di ordinativi di merce e materiale, è altresì vero che, ha, nello stesso tempo, confermato che era lui stesso “l'unico
pagina 6 di 11 soggetto legittimato e autorizzato a ricevere e prendere in consegna in nome e per conto della eventuali ordinativi di merce e materiale, di Parte_1 qualsiasi tipo e specie”, e, del tutto contraddittoriamente, ha affermato che le bolle di consegna delle merci venivano firmate da lui “o da altri addetti ai cantieri”
(cfr. verbale ud. 22/01/2021).
Inoltre, pur non volendo considerare l'intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni menzionate, l'attendibilità dimostrativa della testimonianza da ultimo citata è altresì inficiata dalla incontestata documentazione depositata dalla società opposta, attestante la pacifica consegna di merci, in occasione di precedenti forniture eseguite dalla in favore della Controparte_1 Parte_1 mediante documenti di trasporto sottoscritti proprio dal medesimo collaboratore
(doc. 1 prod. opposta), con ciò smentendo quanto riferito dal teste. Tes_2
Peraltro, in difetto di indici idonei a minare la credibilità del dichiarante, il teste appare vieppiù attendibile se solo si pone mente al fatto che, a Tes_2 differenza del testimone (marito della legale rappresentante della _1
e, come emerso in corso di causa, direttamente coinvolto Parte_1 nella organizzazione aziendale ora come responsabile di cantiere ora come
“incaricato aziendale alla gestione contabile”), è soggetto che versa in posizione di neutralità e terzietà rispetto alla parti di causa, avendo svolto in passato solo il ruolo di collaboratore esterno della società opponente e non avendo più legami con quest'ultima.
Del tutto inidonea a smentire le emergenze istruttorie ricavabili dalle acquisizioni testimoniali articolate da parte opposta è poi la deposizione del teste
(dipendente della , che ha reso un Testimone_6 Parte_1 contributo informativo affatto generico, disancorato dalla conoscenza degli specifici fatti di causa (cfr. verbale ud. 26/04/2023).
Né può dirsi che il valore delle testimonianze acquisite al giudizio sia menomato dal rilievo per cui ai testi escussi sono stati esibiti i documenti in fotocopia prodotti dalla società opposta, stante la pacifica valenza probatoria attribuibile alle copie, in difetto di chiaro, circostanziato, esplicito e tempestivo pagina 7 di 11 disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c.
A ciò si aggiunga che, se è vero che gli estratti autentici delle scritture contabili non valgano a fornire prova adeguata del credito ingiunto nel successivo giudizio a cognizione piena ex art. 645 c.p.c., tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che “le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio” (cfr.
Cass., n. 9968 del 16/05/2016). Con la conseguenza che, nella specie, la produzione degli estratti autentici delle scritture contabili della creditrice opposta
è validamente idonea a corroborare il compendio probatorio già ritualmente acquisito al giudizio.
Va poi osservato, al fine di confermare, anche in via indiziaria, la ricostruzione della fondatezza del credito ingiunto, che, ai sensi dell'art. 232
c.p.c., rilevanza probatoria va altresì riconosciuta, nell'ambito di un quadro istruttorio di per sé caratterizzato dall'assenza di idonei riscontri alle contestazioni sollevate dalla parte opponente, al mancato esperimento dell'interrogatorio formale della rappresentante legale della – richiesto da Parte_1 parte opposta e concesso con ordinanza del 08/06/2018 – la quale si rendeva ingiustificatamente assente all'udienza fissata in data 15/02/2019, per l'espletamento del mezzo istruttorio. Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del
pagina 8 di 11 fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione” (Cass., n. 10099/2013).
Analogamente, ulteriori argomenti di prova, a corredo del quadro istruttorio formatosi in senso sfavorevole all'opponente, è possibile trarre, a mente dell'art. 116, co. 2, c.p.c., dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione dei registri IVA acquisti relativi al periodo di cui alle fatture in contestazione, impartito alla società opponente e dalla stessa ingiustificatamente disatteso in corso di causa.
IV.3. – Infine, risulta altresì infondata l'eccezione di avvenuto pagamento sollevata dalla società opponente, poiché il debitore ingiunto, nel dare prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (peraltro parziale), si è limitato a produrre in giudizio assegni bancari (doc. prod. opponente), in fotocopia, attestanti generici pagamenti a favore della CP_1
non corredandoli di specifiche dichiarazioni di imputazione del pagamento,
[...] di talché, non può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sulla medesima non essendo dimostrati l'estinzione e/o l'adempimento dell'intero rapporto obbligatorio intercorso tra le parti in causa (comprovato dalla documentazione versata in atti dalla creditrice opposta in sede di costituzione nel presente giudizio: doc. 3 prod. opposta).
La convenuta ha infatti riferito gli eseguiti pagamenti a forniture diverse rispetto a quelle oggi sub iudice, supportando l'analitica allegazione – fondata sulla specifica ricostruzione della pluriennale relazione negoziale tra le parti e dei reciproci rapporti di dare/avere – con la (incontestata) produzione documentale attestante i più ampi rapporti commerciali inter partes: in questa prospettiva, la controversia riguarda dunque l'imputazione degli eccepiti pagamenti ai corrispettivi esposti alle fatture commerciali prodotte a corredo dell'accolto ricorso per ingiunzione;
a tal riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
pagina 9 di 11 Corte, “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente
a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni
o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (cfr. ex plurimis Cass. n. 26275/2017; Cass. n. 3008/2012; Cass., n. 3008/2012), “fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”
(cfr. Cass. n. 19527/2012).
Nel caso di specie, in disparte ogni ulteriore considerazione, pacifica e documentata l'esistenza di ulteriori obbligazioni a carico della debitrice ingiunta nei confronti della creditrice ricorrente, l'opponente non ha dimostrato che i pagamenti effettuati avessero ad oggetto proprio le fatture per cui era stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo.
IV.4. – Pertanto, dall'esame dei profili appena illustrati, emerge l'infondatezza dei motivi di opposizione e la necessità di rigettare l'impugnativa dell'opponente, con conferma e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
IV.5. – Non sussistono, infine, gli estremi della condotta temeraria nelle difese svolte dalla parte opponente, che si sono limitate ad una prospettazione delle questioni sottoposte che, seppure non condivisibili, non costituiscono abuso dello strumento processuale.
V. – Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 10 di 11 Alla liquidazione dell'onorario deve provvedersi secondo i parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata (fase studio: € 919; fase introduttiva: € 777; fase istruttoria/trattazione: € 1680; fase decisionale: € 1701).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1418/2017, emesso dal Tribunale di Bari il 14/03/2017, che diviene esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di lite, liquidate nella somma di € Controparte_1
5.077 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 8 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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