Sentenza 7 maggio 2007
Massime • 1
In tema di remissione del debito, il carattere neutro della causa remissoria, secondo la previsione tipica dell'art. 1236 cod. civ., comporta che la relativa ricostruzione è devoluta alla cognizione esclusiva del giudice di merito, perché si fonda sulla valutazione di elementi fattuali. Ne consegue che, in difetto di specifiche censure, diverse dalla semplice contrapposizione di una lettura diversa da quella data dal giudice di merito, va confermata la sentenza che abbia qualificato come remissione di debito a titolo gratuito, come tale inefficace nei confronti del fallimento, la lettera con cui il creditore fallito abbia dispensato il debitore dal pagamento del saldo della cessione di azienda.
Commentario • 1
- 1. Remissione del debito: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2007, n. 10293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10293 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OKY DOKY SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore GI IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO VAGNONI, che lo difende unitamente all'avvocato FALLANTE ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALL SOLE SRL IN LQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1448/02 della Corte d'Appello di MILANO Sezione 4 Civile emessa 21.06.02, depositata il 04/06/02; rg. 1448/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/07 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Federico Vagnoni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La srl Oky KY in liquidazione, con ricorso del 5 novembre 1996 al pretore di Monza giudice dell'esecuzione, ha proposto opposizione contro il pignoramento eseguito da CH AG in danno della Società Sole, già denominata srl Oky KY e dichiarata fallita, deducendo che i beni oggetto di pignoramento le erano stati trasferiti mediante contratto di cessione di azienda e che i crediti azionati erano anteriori all'atto di cessione.
CH AG ed il fallimento della srl Sole in liquidazione si sono costituiti Nel giudizio ed il fallimento ha proposto domanda riconvenzionale contro la srl Oky KY in liquidazione, chiedendo il pagamento del saldo di somme indicate nel contratto di cessione di azienda.
2. Il tribunale di Monza, davanti al quale le parti erano state rimesse per ragioni di competenza, ha dichiarato improponibile l'opposizione all'esecuzione ed ha accolto la domanda riconvenzionale, condannando la srl Oky KY a pagare al fallimento la somma di oltre L. un miliardo. Il tribunale ha dichiarato che la lettera in data 11 aprile 1994, con la quale la srl Oky KY era stata dispensata dal pagamento del saldo della cessione, non era valida, trattandosi di remissione di debito a titolo gratuito e per questa ragione inefficace nei confronti del fallimento.
3. La decisione è stata impugnata dalla Società Oky KY in liquidazione, che ha contestato la qualificazione, in termini di atto gratuito, della scrittura dell'11 aprile 1994 con la quale il liquidatore della srl Sole aveva riconosciuto l'esistenza di debiti verso la srl Oky KY per somme eccedenti l'ammontare dei crediti nei confronti della società medesima, ragion per cui aveva dispensato la società acquirente dal pagamento del saldo del prezzo della cessione ancora dovuto.
4. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 giugno 2002, ha confermato la decisione di primo grado.
5. La srl Oky KY in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione.
L'intimato fallimento srl Sole in liquidazione non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in un motivo unico, è rigettato secondo le considerazioni di seguito indicate.
1.1. Il motivo si riferisce all'unico punto della sentenza impugnata ancora in discussione tra le parti, con il quale è stata confermata la condanna della Società Oky KY in liquidazione al pagamento di somme in favore della Società Sole in liquidazione.
La Corte di appello, dopo avere preso atto implicitamente del fatto che la somma richiesta con la domanda riconvenzionale corrispondeva alla dichiarazione (contenuta nella scrittura privata, lettera, dell'11 aprile 1994) di debito della Società Oky KY, come cedente, in favore della Società Sole, ha ritenuto che la dichiarazione di remissione dei debiti era a titolo gratuito e che la natura dell'atto era stata contestata genericamente dalla opponente, la quale si era limitata a sostenere la presenza non di un atto a titolo gratuito, ma di una compensazione tra debiti e crediti, entrambi riconosciuti dalle parti come liquidi ed esigibili.
La srl Oky KY in liquidazione censura la natura di atto a titolo gratuito attribuita alla scrittura privata, denunziando vizi di motivazione e violazione di norme di diritto (artt. 1236 e 1322 cod. civ.). La Società, in particolare, sostiene: che la Corte di appello non ha considerato che l'atto di cessione esprimeva inequivocabilmente la causa onerosa e non gratuita dell'atto, la quale, pertanto non poteva essere mutata;
che la ritenuta genericità delle censure sulla causa gratuita della cessione era smentita dai documenti prodotti, come la scrittura privata del 31 maggio 1993, dalla quale si ricavava che essa Società era stata "sollevata" dal pagamento di somme ancora dovute in dipendenza del contratto di cessione di azienda, che la congruità del prezzo della cessione non era stata contestata, che la cedente si era impegnata a rispondere di ogni sopravvenienza passiva a suo carico.
Il motivo non è fondato.
1.2. La disciplina della remissione del debito, contenuta nell'art.1236 c.c., non indica ne' la nozione dell'istituto, ne' la sua causa,
ma si limita a regolarne gli effetti.
In questa sede interessa la causa dell'istituto.
La giurisprudenza, le poche volte che si è occupata del problema, vi ha dato la riposta, in linea con la prevalente dottrina, che la remissione, poiché realizza solo indirettamente finalità donative, si presenta sotto il profilo della causa come un atto neutro (Casa. 5 agosto 1983 n. 5260; 14 marzo 1995, n. 2921) o a causa generica.
1.3. La conseguenza di questo inquadramento, che il Collegio condivide, comporta che la ricostruzione della causa della remissione è devoluta alla cognizione esclusiva del giudice del merito, perché si fonda sulla ricostruzione di elementi fattuali.
Questo per quanto riguarda la censura di violazione di legge, che, quindi, non ricorre nella specie, perché la sentenza impugnata non è incorsa ne' in una errata individuazione della norma da applicare alla fattispecie concreta, ne' nell'errata applicazione ad essa della disciplina di cui alitato art. 1236 c.c.. Non ricorre neppure il denunciato difetto di motivazione, perché alla ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza impugnata non si può sovrapporre quella indicata nel ricorso, valida per il solo fatto di essere conforme agli interessi della parte che l'ha proposta.
2. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché l'intimato non vi ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2007