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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
4464/2023 in data 04/08/2023, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. RENI MAIA MARIA EUGENIA
parte attrice
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv. FOGALE EMANUEL e ZAMPERIN
RICCARDO
parte convenuta
***
avente per oggetto: Altre ipotesi di responsabilità
Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie,
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- accertata e dichiarata, così come già accertata in sede penale, l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla Sig.ra tramite l'infondata Controparte_1
denuncia sporta nei confronti del Dott. Parte_1
concretante il reato di calunnia per il quale la stessa ha chiesto il patteggiamento in sede penale, nonché accertato e dichiarato il danno ingiusto cagionato all'odierno attore da tale illecita condotta, per l'effetto condannare la Sig.ra a risarcire al Dott. il Controparte_1 Parte_1
danno subìto dallo stesso, quantificato in Euro 539.149,68
o nel diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, da calcolarsi eventualmente anche in via equitativa ed anche all'esito dell'espletanda istruttoria.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA.
In via istruttoria: -ammettere prova orale per testi, che ci si riserva di indicare, e interrogatorio formale della
Pag. 2 di 11 controparte sui capitoli di prova, diretta e contraria, che verranno formulati nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. a ciò destinate, nonché ammettere CTU psicologica sulla persona dell'attore, volta a confermare il grave danno psico fisico subito, certificato dalla documentazione medica prodotta in atti ed accertato anche in sede medico legale”.
per parte convenuta:
“Previo accertamento di fatti di cui in atti, ogni contraria istanza, eccezione, deduzioni e conclusione respinta, per tutti i motivi ivi dedotti,
IN VIA PRINCIPALE
Rigettarsi le domande attoree siccome infondate, in fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO
Spese e compenso professionale di causa interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ordinarsi al Tribunale Ordinario di Milano l'esibizione in giudizio del fascicolo R.G. 13648/17 e/o comunque acquisirsi il medesimo fascicolo;
- Ordinarsi alla Corte d'Appello di Milano l'esibizione in giudizio del fascicolo R.G.A. 101/20 e/o comunque acquisirsi il medesimo fascicolo;
Pag. 3 di 11 - Ordinarsi al Tribunale Ordinario di Milano l'esibizione in giudizio del fascicolo R.G.N.R. 2362/2018 e/o comunque acquisirsi il medesimo fascicolo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa delle infondate accuse di maltrattamenti, lesioni, procurato aborto, violenza sessuale mosse dalla nei suoi CP_1
confronti.
Tra i due era intercorsa una relazione sentimentale con una convivenza durata dal febbraio al maggio 2016; la CP_1
era rimasta incinta e aveva avuto un aborto spontaneo, i rapporti si erano deteriorati e i due si erano lasciati.
L'anno successivo, nel maggio 2017, la aveva CP_1
presentato denuncia nei confronti dell'ex compagno accusandolo dei delitti sopra indicati.
Ne era nato un procedimento penale conclusosi in primo grado con l'assoluzione dell'imputato con formula piena (il fatto non sussiste) e con la trasmissione degli atti alla Procura
per quanto di competenza, in relazione alle dichiarazioni rese dalla . CP_1
Conclusosi il processo di secondo grado con dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla il CP_1
giudice penale applicava ex art 444 c.p.c. alla CP_1
Pag. 4 di 11 la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione per il delitto di calunnia.
L'attore lamentava di avere patito, a causa delle accuse calunniose della ex compagna e del conseguente iter giudiziario, sia un danno patrimoniale perché il suo lavoro di promotore finanziario era stato gravemente pregiudicato- oltre al fatto che aveva dovuto sostenere le spese di difesa nel giudizio penale - sia un danno alla persona (un disturbo post traumatico da stress).
La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda;
confermava le accuse al sostenendo Pt_1
che il Tribunale aveva errato nel non ritenere credibili le sue dichiarazioni e sostenendo che il delitto di calunnia presuppone la consapevolezza della falsità della denuncia,
elemento che nel caso di specie non sussisteva.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di C.T.U.
medico legale sulla persona dell'attore.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
1. Le vicende giudiziarie che hanno visto imputato il Pt_1
a seguito della denuncia presentata dalla ex compagna, e poi la per calunnia, hanno avuto esiti che portano CP_1
inequivocabilmente ad accogliere la domanda risarcitoria del
. Pt_1
Pag. 5 di 11 La sentenza che ha assolto il con la formula più Pt_1
ampia (perchè il fatto non sussiste) è stata emessa all'esito di un processo al quale ha partecipato la quale CP_1
parte civile.
Il giudice penale ha definitivamente accertato, all'esito di una approfondita istruttoria documentale ed orale, la insussistenza dei fatti lamentati dalla risulta CP_1
quindi acclarata la falsità della denuncia che ha dato avvio al lungo iter giudiziario svoltosi nei confronti del Pt_1
La difesa della convenuta, pur ribadendo la veridicità delle accuse al , si fonda sostanzialmente sul fatto che il Pt_1
delitto di calunnia, sotto il profilo oggettivo, richiede,
in capo al soggetto che formula la falsa accusa, la certezza dell'innocenza dell'incolpato.
Nel caso di specie, sostiene la convenuta, ella ha denunciato i fatti così come li ha percepiti: “… ha denunciato
all'Autorità Penale fatti realmente accaduti, per come dalla stessa vissuti, secondo la propria personale percezione e,
si badi bene, il proprio grado di percezione non appena il
proprio stato psico-emotivo glielo ha consentito” (così in memoria di costituzione).
In realtà, dalla sentenza penale risulta come la CP_1
abbia raccontato fatti e circostanze e comportamenti del non conformi alla realtà modificando gli accadimenti Pt_1
o inventandoli (si veda la vicenda relativa al titolare del
Centro Benessere come descritta in sentenza;
quanto alla violenza sessuale, si veda il contenuto deli messaggi
Pag. 6 di 11 WhatsApp riportati in sentenza).
Sulla consapevolezza della circa la falsità di CP_1
quanto denunciato, valgono le considerazioni del giudice penale che qui si riportano: “la denuncia della , CP_1
presentata cinque mesi dopo la fine della relazione con
, pare piuttosto la sua reazione risentita al Pt_1
comportamento di costui, che dopo la perdita del loro bambino
l'ha cacciata dalla casa comune , generando in lei rabbia e rancore e portandola a elaborare false accuse nei suoi
confronti, utilizzando strumentalmente la propria dolorosa vicenda personale ...”; il giudice penale ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura “non potendosi giustificare le accuse formulate dalla donna nei confronti
di con una sua dispercezione dei fatti, dovuta Parte_1
alla particolare situazione di disagio legata alla recente perdita del bambino. Ciò anche in considerazione del
comportamento processuale tenuto dalla querelante, la quale anche in dibattimento ha continuato a gettare discredito
sull'imputato, omettendo di riferire eventuali circostanze
a suo favore e negando persino ciò che risultava documentalmente provato”.
Anche nel presente procedimento la – che ha CP_1
patteggiato la pena per il delitto di calunnia - continua ad accusare il . Pt_1
2. La C.T.U. medico legale, al cui contenuto ci si riporta qui integralmente anche quanto alle risposte date alle osservazioni dei consulenti di parte - ha confermato che
Pag. 7 di 11 il ha riportato, a causa della vicenda giudiziaria Pt_1
scaturita dalle false accuse della una CP_1
“Sindrome di Disadattamento PostTrauma o Disturbo
dell'Adattamento, con ansia e umore depresso misti persistente, non complicato.
Per quanto attiene tale menomazione la valutazione medico legale potrebbe trovare ristoro sulla base di 10 punti in %
(c.d. danno biologico).
Per quanto attiene la temporanea biologica in assenza di una
adeguata documentazione sanitaria credo si possa considerare sostenibile un periodo di 2 mesi al 50% e in 4 mesi al 25%.
Per quanto attiene la temporanea lavorativa in assenza di
una adeguata documentazione sanitaria credo si possa considerare sostenibile un periodo di circa 4 mesi a
parziale.
Infine valutiamo l'incidenza della menomazione sulla
capacità lavorativa specifica che il periziando eseguiva.
Certamente non si può negare che la patologia di cui soffre
il periziando ovvero la Sindrome di Disadattamento Post-
Trauma o Disturbo dell'Adattamento, con ansia e umore depresso misti persistente, non complicato non possa
incidere negativamente sull'attività che svolgeva il periziando.
Per tale patologia è possibile che il periziando possa andar incontro ad una minor attenzione, una minor concentrazione
e tale minor efficacia lavorativa può essere risarcita considerando un aumento economico del valore del punto
Pag. 8 di 11 biologico (c.d. punto pesante.) ..”: queste le conclusioni.
Il danno non patrimoniale viene liquidato come segue,
utilizzando le Tabelle di Milano e tenendo conto che nel
2017 – quando la ha presentato la denuncia - il CP_1
aveva 32 anni: Pt_1
- per i 10 punti di danno permanente: euro 27.814 (compreso il risarcimento del danno per la sofferenza soggettiva interiore);
- per i 60 giorni di inabilità al 50%: euro 3.450 (115 euro per ogni giorno di inabilità totale);
- per i 120 giorni di inabilità al 25%: euro 3.450.
Con l'aumento per la personalizzazione come chiesto da parte attrice (si veda il calcolo proposto in comparsa conclusionale) il danno viene liquidato in euro 45.531 complessivamente, valutati all'attualità.
Va precisato che la personalizzazione, nella misura massima chiesta da parte attrice, trova giustificazione nella condivisibile valutazione del C.T.U. che qui si trascrive nuovamente:
“Certamente non si può negare che la patologia di cui soffre il periziando ovvero la Sindrome di Disadattamento Post-
Trauma o Disturbo dell'Adattamento, con ansia e umore depresso misti persistente, non complicato non possa
incidere negativamente sull'attività che svolgeva il periziando. Per tale patologia è possibile che il periziando
possa andar incontro ad una minor attenzione, una minor
Pag. 9 di 11 concentrazione e tale minor efficacia lavorativa può essere risarcita considerando un aumento economico del valore del
punto biologico (c.d. punto pesante)”
Va risarcito il danno per perdita della capacità lavorativa
“per un periodo di circa 4 mesi a parziale” (così si esprime il C.T.U.); mentre non ci sono elementi sufficienti per ritenere che l'evoluzione professionale del , Pt_1
certamente per lui negativa nei primi anni , sia dipesa e in quale misura dallo stress causato dalla vicenda giudiziaria.
Il calcolo del danno per i 4 mesi indicati dal C.T.U. va calcolato prendendo in esame la documentazione depositata dall'attore circa i suoi redditi e viene liquidato in euro
30.000 come calcolato da parte attrice.
Infine, vanno rifuse le spese legali sostenute come da doc.
24 e pari complessivamente ad euro 14.092,12.
Il danno da risarcire risulta conclusivamente pari ad euro
89.623,12.
Va corrisposta la rivalutazione su euro 30.000 a partire dal
2017; e su euro 14.092,12 a partire dai pagamenti di cui al doc. 24.
Vanno inoltre corrisposti gli interessi da calcolare sulla somma di euro 45.531 devalutata al 2017 e via via annualmente rivalutata;
oltre che sui 30.000 e sui 14.092,12 euro come per legge.
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 – valori medi per fase – seguono la
Pag. 10 di 11 soccombenza;
così come la spesa di C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG n. 4464/2023,
così decide:
1. condanna al pagamento di euro Controparte_1
89.623,12 in favore di oltre a rivalutazione Parte_1
ed interessi come da motivazione;
2. condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore di spese che si liquidano Parte_1
in euro 14.103 complessivamente per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P. come per legge;
da versare allo Stato ex art. 133 d.p.r. 115/2002;
3. pone la spesa di C.T.U. definitivamente a carico di
. Controparte_1
Così deciso in Treviso, 17/03/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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