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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1300/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4143/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4097/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210057331175000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210057331175000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2271/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviate telematicamente in data 11/05/2023, Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come in atti, propone ricorso/reclamo avverso cartella esattoriale n.29320210057331175000, notificata in data
14/12/2022 dall'Agenzia Entrate-Riscossione con la quale l'Agenzia Entrate di Catania chiede il pagamento della tassa auto dovuta per l'anno 2015 e imposta IRPEF dovuta a seguito del controllo formale della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2017, ex art.36ter del DPR 600/73.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese, compensi ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario:
1) per prescrizione del credito richiesto – decadenza dell'amministrazione finanziaria;
2) per prescrizione del credito richiesto per decorrenza del termine assegnato per la riscossione ai sensi dell'art.25 del DPR 602/1973.
3) per omessa notifica della presupposta comunicazione in esito al controllo formale – violazione diritto di difesa del contribuente – vizio di motivazione della cartella.
L'agenzia Entrate-Riscossione si costituisce in giudizio eccependo la mancanza di legittimazione passiva nel presente giudizio e la legittimità della procedura di riscossione. Conclude come da comparsa.
Con atto di intervento volontario, si costituisce anche l'Agenzia Entrate di Catania depositando controdeduzioni con le quali, nel chiedere alla Corte di verificare la conformità dell'istanza presentata con il ricorso depositato, ex art.17/bis del D.Lgs. 546/92, insiste sulla legittimità del proprio operato, stante la regolare notifica degli avvisi di accertamento. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Allega relate di notifica degli avvisi di accertamento.
Con successiva memoria, il ricorrente contesta la documentazione prodotta sostenendo che l'Ufficio non ha dato nessuna prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tasse auto 2015 e dell'invio della presupposta comunicazione in esito al controllo formale ex art.36ter DPR 600/73.
Affermava la Corte adita:
“Il Giudice Monocratico, preliminarmente, osserva che il reclamo proposto è conforme al ricorso depositato in segreteria e che lo stesso è stato depositato entro i termini previsti dalla normativa in materia. L'eccezione formulata dall'Agenzia Entrate va, pertanto disattesa.
Ciò posto, il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato in quanto:
A) Limitatamente alle tasse auto, l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione e omessa notifica dell'atto presupposto è infondata. Invero, l'art.5 della legge n.53/83 (conversione del D.L. n.953/82), così come modificato dal D.L. n.2/86 convertito in L. n.60/86, dispone che l'azione dell'Amministrazione finanziaria, per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso in esame, il diritto al credito tributario dell'Amministrazione finanziaria, per tassa auto anno 2015, non si è prescritto in quanto la cartella esattoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e per come si rileva dalla relata prodotta dall'Agenzia Entrate di Catania le cui attestazioni in esse riportate dal notificatore fanno fede fino a querela di falso, è stata preceduta dalla regolare notifica dell'atto prodromico, effettuato in data 12/05/2018 con la consegna della raccomandata
Società_1 n. ADERAUT2015000141873 presso il domicilio del destinatario. Tale notifica è stata effettuata entro i termini previsti dall'art.5 del D.L. 953/1982 convertito con la L. n.53/1983 (nel testo modificato dall'art.3
D.L. 2/1986, convertito da L. n.60/1986). Va osservato che l'azione per il recupero si prescrive ''con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento'' , cioè entro il 31 dicembre di tale terzo anno, successivo a quello del pagamento, per la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di notifica di quest'ultimo per la notifica della cartella di pagamento. Occorre, però, conteggiare anche i due anni di sospensione della prescrizione a causa del
Covid 19. Pertanto la tassa auto dovuta per l'anno 2015 può dirsi prescritta solo se il contribuente non riceve alcuna richiesta di pagamento entro il 31/12/2022. Nel caso in esame la cartella è stata notificata in data
14/12/2022, cioè entro i termini prescrizionali. Ne consegue che la pretesa tributaria in esame è legittima e ormai inoppugnabile per non essere più contestabile. Va, infine precisato che, in materia di tasse automobilistiche, non trova applicazione il disposto di cui all'art.25 del DPR 602/1973.
B) L'emissione dell'invito bonario al pagamento non costituisce atto presupposto, o, comunque, prodromico di ogni iscrizione a ruolo e non è necessaria in tutte le ipotesi in cui detta iscrizione ed il correlato inizio della procedura di riscossione ha la fonte, come nel caso in esame, nella dichiarazione della contribuente che rechi enunciazione dell'an e del quantum del debito tributario. Fra l'altro, la cartella esattoriale, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione, come nel caso in esame, non deve necessariamente contenere un'esplicita motivazione, poiché l'operazione di controllo, che precede l'emissione della cartella, si sostanzia in un mero riscontro cartolare della dichiarazione presentata dal contribuente. Nel caso in esame, quindi, non sussiste il difetto di motivazione atteso che l'atto impugnato indica chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa impositiva consentendo al ricorrente valida difesa mediante la tempestiva impugnazione dello stesso.
C) In merito all'ulteriore questione, sollevata dal ricorrente con memorie, va rilevato che, ai sensi dell'art.3
c.4 e 5 del D.L. 261/1990, gli atti di accertamento tassa auto possono essere notificati mediante invio di raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, così pure per la notificazione degli esiti del controllo 36ter (che nel caso la notifica è stata effettuata con raccomandata A/R spedita da Società_1 n. ADERTERC16S000026448, che si è perfezionata per compiuta giacenza in data 04/11/2019).
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia Entrate-Riscossione come da dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 26 Agosto 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Error in iudicando – erroneita' della sentenza in merito all'eccepita nullita' della cartella per omessa notifica del sotteso accerttamento tasse auto 2015 – violazione dell'art. 60 comma 1 lett. B-bis dpr 600/73.
Con il ricorso introduttivo, l'odierno appellante eccepiva la nullità della cartella di pagamento impugnata, nella parte afferente alle Tasse Automobilistiche 2015, per omessa/inefficace notifica del presupposto avviso di accertamento al contribuente. A fronte di tale eccezione, l'Agenzia delle Entrate volontariamente intervenuta in giudizio non forniva prova di rituale ed efficace notificazione di tale atto prodromico, in violazione dell'art. 2697 cc.
Il Giudice di primo grado, in violazione dell'art. 60, comma 1 lett. bbis, del DPR n. 600/1973, ha erroneamente ritenuto valida tale notificazione. Tale norma infatti prescrive espressamente che, se la notifica non è effettuata nelle mani del destinatario, il messo notificatore deve dare comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN) mediante spedizione di raccomandata semplice.
Nel caso di specie, la Corte di prima istanza non rilevato come l'Ufficio erariale non avesse dato nessuna prova di invio di tale raccomandata informativa CAN, con conseguente nullità e inefficacia della notifica dell'avviso di accertamento Tasse Auto 2015 presupposto alla cartella di pagamento impugnata.
Non di meno, l'Agenzia delle Entrate non ha prodotto in giudizio l'avviso di accertamento Tasse Auto 2015 asseritamente sotteso alla cartella impugnata. Pertanto, in assenza di valida prova documentale di avvenuta spedizione della raccomandata CAN, l'asserita notifica dell'avviso di accertamento Tasse Auto 2015 sotteso alla cartella impugnata non poteva dirsi in alcun modo perfezionata ed efficace, con conseguente nullità della cartella stessa per violazione del diritto di difesa del contribuente.
Già nulla in via assorbente per omessa notifica dell'indefettibile atto sotteso, la cartella impugnata notificata in data 14.12.2022 doveva dirsi altresì illegittima e nulla per prescrizione triennale del credito afferente a
Tasse Automobilistiche 2015.
2) Error in iudicando – erroneita' della sentenza in merito all'eccepita nullita' della cartella per omessa notifica della presupposta comunicazione in esito al controllo formale ex art. 36 ter dpr 600/73.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, il contribuente eccepiva la nullità della cartella di pagamento impugnata, nella parte afferente a IRPEF 2016, per omessa/inefficace notifica della presupposta comunicazione in esito all'asserito controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73. Anche a fronte di tale ulteriore eccezione di nullità, l'Agenzia delle Entrate non forniva prova di rituale ed efficace notificazione di tale atto prodromico. Il Giudice di primo grado ha palesemente confuso il c.d. “controllo automatizzato” della dichiarazione di cui all'art. 36 bis DPR 600/73 con il ben diverso “controllo formale” di cui all'art. 36 ter DPR
600/73 su cui la cartella impugnata invece si fonda.
Come si legge a pag. 7 della cartella impugnata, infatti, la Concessionaria della riscossione asserisce che la stessa è stata preceduta dalla “Comunicazione degli esiti del controllo formale del 06-09-2019, codice atto numero 01651561787” la quale, invero, non è mai stata notificata all'odierno appellante.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4097/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 11 e depositata il 21
Maggio 2024, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In merito al ruolo avente ad oggetto tassa auto per il 2015, l'eccezione di prescrizione e decadenza si palesa infondata.
In primo luogo, con specifico riferimento ai termini per la notifica della cartella di pagamento, si precisa che, in materia di tasse automobilistiche, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973. I termini decadenziali ivi previsti riguardano, infatti, esclusivamente le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto e le altre entrate per le quali è espressamente richiamata la cennata normativa, con la conseguenza che tale disciplina non può estendersi ad altri tributi, anche in ossequio ai principi di tassatività delle fattispecie tributarie e di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie sanciti dallo Statuto del
Contribuente. Tali termini di iscrizione a ruolo e prescrizione non sono altresì, maturati, tenendo anche conto come è noto, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020
“Cura Italia”, D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto” , D.L. n. 125/2020, D.L.137/2020 “Ristori”,
D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione di tutte le attività di riscossione, a partire dal 08 marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 agosto 2021.
Alla luce della sopra citata norma, sono stati prorogati i termini di affidamento dei ruoli all'agente della riscossione al 31/12/2021 e tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nel corso del
2020 possono essere notificate entro il 31/12/2022, come pure i termini di notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nel corso del 2021 possono essere notificate entro il 31/12/2023.
La cartella impugnata emessa da DP di Catania, scaturisce dal mancato pagamento dell'atto di accertamento n. 15025881relativo a tassa automobilistica anno 2015 per il veicolo targato Targa_1
Orbene, tale atto è stato notificato in data 12/05/2018 con la consegna della raccomandata Società_1 n. ADERAUT2015000141873 presso il domicilio del destinatario.
Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente eccepisce l'omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/1973, lamentando la conseguente nullità della cartella di pagamento. Ed invero, ed esito del controllo formale, l'Amministrazione notificava la comunicazione del perfezionamento degli esiti con raccomandata A/R spedita da Società_1 n. ADERTERC16S000026448, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 04/11/2019, come da relata allegata alle controdeduzioni in primo grado.
Per tuziorismo difensivo, qualora venisse sollevata in giudizio questione in merito agli effetti della compiuta giacenza del piego raccomandato “ordinario”, non recapitato e non ritirato nei termini, la giurisprudenza della
Corte Costituzionale (sent.3/2010) ha fissato il principio secondo il quale la notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c (nei confronti, cioè di soggetti temporaneamente assenti al momento del tentativo di consegna dell'atto) si perfeziona, per il destinatario, o col ricevimento della raccomandata informativa della giacenza, se anteriore al suo maturarsi (Cass.4748/2011), ovvero, in caso contrario, col decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (e, quindi;
con la compiuta giacenza dell'atto).
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Controparte sostiene l'intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo. In realtà nessuna prescrizione del credito è maturata in ragione della notifica della cartella di pagamento opposta.
Peraltro, dovranno tenersi in considerazione i provvedimenti legislativi avvicendatisi nel tempo emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19 ed implicanti la sospensione dei termini di riscossone dei tributi e quindi di relativa prescrizione degli stessi, primo fra i quali il DL n. 18/2020, 17.03.2020 "Decreto Cura Italia" convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Priva di fondamento è altresì l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato. Invero la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Agente della riscossione. L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale
“Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi” infatti, riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività degli
Agenti della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile. La cartella di pagamento, inoltre, è stata predisposta in conformità al modello approvato con il Decreto Dirigenziale del 28 giugno 1999, così come successivamente integrato e modificato da molteplici provvedimenti del Ministero delle Finanze.
Si evidenzia la correttezza formale e la legittimità della procedura di riscossione posta in essere dall'Agente della Riscossione.
Ciò si evince dall'estratto di ruolo, ove risultano regolarmente iscritte le somme contestate da parte opponente.
A ciò si aggiunga che l'odierno convenuto ha, altresì, legittimamente e regolarmente notificato la cartella di pagamento per cui è causa.
Invero la cartella esattoriale per cui si controverte, come si può ben controllare dalla copia delle relate in atti
è stata ritualmente notificata al ricorrente, come correttamente sancito dal Giudice di prime cure.
Invero ai sensi dell'art.3 c.4 e 5 del D.L. 261/1990, gli atti di accertamento tassa auto possono essere notificati mediante invio di raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, così pure per la notificazione degli esiti del controllo 36ter (che nel caso la notifica è stata effettuata con raccomandata A/R spedita da Società_1 n. ADERTERC16S000026448, che si è perfezionata per compiuta giacenza in data 04/11/2019).
Non merita accoglimento come ben argomentato nella sentenza di primo grado l'eccezione circa la mancata comunicazione preventiva in quanto la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato
è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo
36-bis DPR n. 600 del 1973, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi
è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati,
o, con riferimento all'articolo 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (cfr., ex multis, Cassazione n. 33344 del 2019; Cassazione n. 5981 del
6 marzo 2024.
Il concessionario null'altro può dire sul merito circa le contestazioni sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo da parte dell'Ente impositore, né sulla decadenza, né sulla prescrizione, né sul quantum delle “somme aggiuntive”, in quanto attengono al merito della pretesa impositiva.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 1 Dicembre 2025 parte appellante deposita memorie
All'udienza del 12 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appellante fonda la censura sull'assunto che l'avviso di accertamento non sarebbe stato validamente notificato, per violazione dell'art.60, co.1, lett. b-bis, DPR 600/1973, assumendo la necessità della raccomandata informativa (c. d. CAN) allorché l'atto sia consegnato a soggetto diverso dal destinatario.
Tuttavia, dagli atti di causa risulta che l'Ufficio ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto presupposto in data 12.05.2018, mediante raccomandata Società_1 identificata negli atti, presso l'indirizzo del contribuente, nonché gli elementi relativi alla successiva sequenza procedimentale che ha condotto all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella. Ne consegue che: l'appellante non supera l'accertamento di fatto compiuto in primo grado in ordine alla regolarità del percorso notificatorio dell'atto presupposto (accertamento che, in mancanza di specifiche e decisive confutazioni probatorie, non può essere ribaltato in appello con mere contestazioni riproduttive); l'avviso di accertamento costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione e, pertanto, l'eccezione di prescrizione triennale del credito non risulta fondata nel caso concreto, atteso che la cartella è stata notificata il 14.12.2022 e l'Ufficio ha altresì richiamato, ai fini del computo, la disciplina emergenziale di sospensione/proroga dei termini connessa al periodo pandemico. In definitiva, il primo motivo non merita accoglimento.
L'appellante lamenta l'omessa/inefficace notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale e la conseguente nullità della cartella. Dalla prospettazione dell'Ufficio (e dalla documentazione indicata come prodotta già in primo grado) risulta invece che: la comunicazione degli esiti del controllo formale sarebbe stata notificata a mezzo raccomandata A/R (Società_1 identificata negli atti); la notifica risulterebbe perfezionata per compiuta giacenza in data 04.11.2019. La censura dell'appellante si risolve nella riproposizione della tesi difensiva già disattesa in primo grado, senza introdurre elementi documentali nuovi o decisivi idonei a sovvertire l'accertamento circa l'avvenuta spedizione e il perfezionamento della notifica secondo le risultanze versate in atti dalla parte pubblica. Parimenti non può essere valorizzata, in questa sede, una pretesa nullità della cartella per difetto di motivazione, atteso che l'atto di riscossione contiene l'indicazione degli elementi essenziali della pretesa e dei riferimenti agli atti presupposti, consentendo al contribuente di esercitare il diritto di difesa, come dimostrato dall'avvenuta proposizione del contenzioso. Il secondo motivo è pertanto infondato.
Resta fermo che l'Agente della riscossione è titolare delle attività di riscossione e notificazione della cartella, mentre i profili afferenti la pretesa impositiva e gli atti presupposti ricadono primariamente nella sfera dell'ente creditore;
ciò nondimeno, poiché l'appello viene rigettato nel merito delle censure svolte, ogni questione sul difetto di legittimazione passiva non assume rilievo decisivo ai fini dell'esito del giudizio.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori di Legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ed in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori di Legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate cumulativamente, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania,
12.12.2025 Il Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4143/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4097/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210057331175000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210057331175000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2271/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviate telematicamente in data 11/05/2023, Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come in atti, propone ricorso/reclamo avverso cartella esattoriale n.29320210057331175000, notificata in data
14/12/2022 dall'Agenzia Entrate-Riscossione con la quale l'Agenzia Entrate di Catania chiede il pagamento della tassa auto dovuta per l'anno 2015 e imposta IRPEF dovuta a seguito del controllo formale della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2017, ex art.36ter del DPR 600/73.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese, compensi ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario:
1) per prescrizione del credito richiesto – decadenza dell'amministrazione finanziaria;
2) per prescrizione del credito richiesto per decorrenza del termine assegnato per la riscossione ai sensi dell'art.25 del DPR 602/1973.
3) per omessa notifica della presupposta comunicazione in esito al controllo formale – violazione diritto di difesa del contribuente – vizio di motivazione della cartella.
L'agenzia Entrate-Riscossione si costituisce in giudizio eccependo la mancanza di legittimazione passiva nel presente giudizio e la legittimità della procedura di riscossione. Conclude come da comparsa.
Con atto di intervento volontario, si costituisce anche l'Agenzia Entrate di Catania depositando controdeduzioni con le quali, nel chiedere alla Corte di verificare la conformità dell'istanza presentata con il ricorso depositato, ex art.17/bis del D.Lgs. 546/92, insiste sulla legittimità del proprio operato, stante la regolare notifica degli avvisi di accertamento. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Allega relate di notifica degli avvisi di accertamento.
Con successiva memoria, il ricorrente contesta la documentazione prodotta sostenendo che l'Ufficio non ha dato nessuna prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tasse auto 2015 e dell'invio della presupposta comunicazione in esito al controllo formale ex art.36ter DPR 600/73.
Affermava la Corte adita:
“Il Giudice Monocratico, preliminarmente, osserva che il reclamo proposto è conforme al ricorso depositato in segreteria e che lo stesso è stato depositato entro i termini previsti dalla normativa in materia. L'eccezione formulata dall'Agenzia Entrate va, pertanto disattesa.
Ciò posto, il Giudice Monocratico, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato in quanto:
A) Limitatamente alle tasse auto, l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione e omessa notifica dell'atto presupposto è infondata. Invero, l'art.5 della legge n.53/83 (conversione del D.L. n.953/82), così come modificato dal D.L. n.2/86 convertito in L. n.60/86, dispone che l'azione dell'Amministrazione finanziaria, per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso in esame, il diritto al credito tributario dell'Amministrazione finanziaria, per tassa auto anno 2015, non si è prescritto in quanto la cartella esattoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e per come si rileva dalla relata prodotta dall'Agenzia Entrate di Catania le cui attestazioni in esse riportate dal notificatore fanno fede fino a querela di falso, è stata preceduta dalla regolare notifica dell'atto prodromico, effettuato in data 12/05/2018 con la consegna della raccomandata
Società_1 n. ADERAUT2015000141873 presso il domicilio del destinatario. Tale notifica è stata effettuata entro i termini previsti dall'art.5 del D.L. 953/1982 convertito con la L. n.53/1983 (nel testo modificato dall'art.3
D.L. 2/1986, convertito da L. n.60/1986). Va osservato che l'azione per il recupero si prescrive ''con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento'' , cioè entro il 31 dicembre di tale terzo anno, successivo a quello del pagamento, per la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di notifica di quest'ultimo per la notifica della cartella di pagamento. Occorre, però, conteggiare anche i due anni di sospensione della prescrizione a causa del
Covid 19. Pertanto la tassa auto dovuta per l'anno 2015 può dirsi prescritta solo se il contribuente non riceve alcuna richiesta di pagamento entro il 31/12/2022. Nel caso in esame la cartella è stata notificata in data
14/12/2022, cioè entro i termini prescrizionali. Ne consegue che la pretesa tributaria in esame è legittima e ormai inoppugnabile per non essere più contestabile. Va, infine precisato che, in materia di tasse automobilistiche, non trova applicazione il disposto di cui all'art.25 del DPR 602/1973.
B) L'emissione dell'invito bonario al pagamento non costituisce atto presupposto, o, comunque, prodromico di ogni iscrizione a ruolo e non è necessaria in tutte le ipotesi in cui detta iscrizione ed il correlato inizio della procedura di riscossione ha la fonte, come nel caso in esame, nella dichiarazione della contribuente che rechi enunciazione dell'an e del quantum del debito tributario. Fra l'altro, la cartella esattoriale, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione, come nel caso in esame, non deve necessariamente contenere un'esplicita motivazione, poiché l'operazione di controllo, che precede l'emissione della cartella, si sostanzia in un mero riscontro cartolare della dichiarazione presentata dal contribuente. Nel caso in esame, quindi, non sussiste il difetto di motivazione atteso che l'atto impugnato indica chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa impositiva consentendo al ricorrente valida difesa mediante la tempestiva impugnazione dello stesso.
C) In merito all'ulteriore questione, sollevata dal ricorrente con memorie, va rilevato che, ai sensi dell'art.3
c.4 e 5 del D.L. 261/1990, gli atti di accertamento tassa auto possono essere notificati mediante invio di raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, così pure per la notificazione degli esiti del controllo 36ter (che nel caso la notifica è stata effettuata con raccomandata A/R spedita da Società_1 n. ADERTERC16S000026448, che si è perfezionata per compiuta giacenza in data 04/11/2019).
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia Entrate-Riscossione come da dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 26 Agosto 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Error in iudicando – erroneita' della sentenza in merito all'eccepita nullita' della cartella per omessa notifica del sotteso accerttamento tasse auto 2015 – violazione dell'art. 60 comma 1 lett. B-bis dpr 600/73.
Con il ricorso introduttivo, l'odierno appellante eccepiva la nullità della cartella di pagamento impugnata, nella parte afferente alle Tasse Automobilistiche 2015, per omessa/inefficace notifica del presupposto avviso di accertamento al contribuente. A fronte di tale eccezione, l'Agenzia delle Entrate volontariamente intervenuta in giudizio non forniva prova di rituale ed efficace notificazione di tale atto prodromico, in violazione dell'art. 2697 cc.
Il Giudice di primo grado, in violazione dell'art. 60, comma 1 lett. bbis, del DPR n. 600/1973, ha erroneamente ritenuto valida tale notificazione. Tale norma infatti prescrive espressamente che, se la notifica non è effettuata nelle mani del destinatario, il messo notificatore deve dare comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN) mediante spedizione di raccomandata semplice.
Nel caso di specie, la Corte di prima istanza non rilevato come l'Ufficio erariale non avesse dato nessuna prova di invio di tale raccomandata informativa CAN, con conseguente nullità e inefficacia della notifica dell'avviso di accertamento Tasse Auto 2015 presupposto alla cartella di pagamento impugnata.
Non di meno, l'Agenzia delle Entrate non ha prodotto in giudizio l'avviso di accertamento Tasse Auto 2015 asseritamente sotteso alla cartella impugnata. Pertanto, in assenza di valida prova documentale di avvenuta spedizione della raccomandata CAN, l'asserita notifica dell'avviso di accertamento Tasse Auto 2015 sotteso alla cartella impugnata non poteva dirsi in alcun modo perfezionata ed efficace, con conseguente nullità della cartella stessa per violazione del diritto di difesa del contribuente.
Già nulla in via assorbente per omessa notifica dell'indefettibile atto sotteso, la cartella impugnata notificata in data 14.12.2022 doveva dirsi altresì illegittima e nulla per prescrizione triennale del credito afferente a
Tasse Automobilistiche 2015.
2) Error in iudicando – erroneita' della sentenza in merito all'eccepita nullita' della cartella per omessa notifica della presupposta comunicazione in esito al controllo formale ex art. 36 ter dpr 600/73.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, il contribuente eccepiva la nullità della cartella di pagamento impugnata, nella parte afferente a IRPEF 2016, per omessa/inefficace notifica della presupposta comunicazione in esito all'asserito controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73. Anche a fronte di tale ulteriore eccezione di nullità, l'Agenzia delle Entrate non forniva prova di rituale ed efficace notificazione di tale atto prodromico. Il Giudice di primo grado ha palesemente confuso il c.d. “controllo automatizzato” della dichiarazione di cui all'art. 36 bis DPR 600/73 con il ben diverso “controllo formale” di cui all'art. 36 ter DPR
600/73 su cui la cartella impugnata invece si fonda.
Come si legge a pag. 7 della cartella impugnata, infatti, la Concessionaria della riscossione asserisce che la stessa è stata preceduta dalla “Comunicazione degli esiti del controllo formale del 06-09-2019, codice atto numero 01651561787” la quale, invero, non è mai stata notificata all'odierno appellante.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4097/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 11 e depositata il 21
Maggio 2024, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In merito al ruolo avente ad oggetto tassa auto per il 2015, l'eccezione di prescrizione e decadenza si palesa infondata.
In primo luogo, con specifico riferimento ai termini per la notifica della cartella di pagamento, si precisa che, in materia di tasse automobilistiche, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973. I termini decadenziali ivi previsti riguardano, infatti, esclusivamente le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto e le altre entrate per le quali è espressamente richiamata la cennata normativa, con la conseguenza che tale disciplina non può estendersi ad altri tributi, anche in ossequio ai principi di tassatività delle fattispecie tributarie e di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie sanciti dallo Statuto del
Contribuente. Tali termini di iscrizione a ruolo e prescrizione non sono altresì, maturati, tenendo anche conto come è noto, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020
“Cura Italia”, D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto” , D.L. n. 125/2020, D.L.137/2020 “Ristori”,
D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione di tutte le attività di riscossione, a partire dal 08 marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 agosto 2021.
Alla luce della sopra citata norma, sono stati prorogati i termini di affidamento dei ruoli all'agente della riscossione al 31/12/2021 e tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nel corso del
2020 possono essere notificate entro il 31/12/2022, come pure i termini di notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nel corso del 2021 possono essere notificate entro il 31/12/2023.
La cartella impugnata emessa da DP di Catania, scaturisce dal mancato pagamento dell'atto di accertamento n. 15025881relativo a tassa automobilistica anno 2015 per il veicolo targato Targa_1
Orbene, tale atto è stato notificato in data 12/05/2018 con la consegna della raccomandata Società_1 n. ADERAUT2015000141873 presso il domicilio del destinatario.
Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente eccepisce l'omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/1973, lamentando la conseguente nullità della cartella di pagamento. Ed invero, ed esito del controllo formale, l'Amministrazione notificava la comunicazione del perfezionamento degli esiti con raccomandata A/R spedita da Società_1 n. ADERTERC16S000026448, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 04/11/2019, come da relata allegata alle controdeduzioni in primo grado.
Per tuziorismo difensivo, qualora venisse sollevata in giudizio questione in merito agli effetti della compiuta giacenza del piego raccomandato “ordinario”, non recapitato e non ritirato nei termini, la giurisprudenza della
Corte Costituzionale (sent.3/2010) ha fissato il principio secondo il quale la notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c (nei confronti, cioè di soggetti temporaneamente assenti al momento del tentativo di consegna dell'atto) si perfeziona, per il destinatario, o col ricevimento della raccomandata informativa della giacenza, se anteriore al suo maturarsi (Cass.4748/2011), ovvero, in caso contrario, col decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (e, quindi;
con la compiuta giacenza dell'atto).
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Controparte sostiene l'intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo. In realtà nessuna prescrizione del credito è maturata in ragione della notifica della cartella di pagamento opposta.
Peraltro, dovranno tenersi in considerazione i provvedimenti legislativi avvicendatisi nel tempo emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19 ed implicanti la sospensione dei termini di riscossone dei tributi e quindi di relativa prescrizione degli stessi, primo fra i quali il DL n. 18/2020, 17.03.2020 "Decreto Cura Italia" convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Priva di fondamento è altresì l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato. Invero la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Agente della riscossione. L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale
“Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi” infatti, riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività degli
Agenti della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile. La cartella di pagamento, inoltre, è stata predisposta in conformità al modello approvato con il Decreto Dirigenziale del 28 giugno 1999, così come successivamente integrato e modificato da molteplici provvedimenti del Ministero delle Finanze.
Si evidenzia la correttezza formale e la legittimità della procedura di riscossione posta in essere dall'Agente della Riscossione.
Ciò si evince dall'estratto di ruolo, ove risultano regolarmente iscritte le somme contestate da parte opponente.
A ciò si aggiunga che l'odierno convenuto ha, altresì, legittimamente e regolarmente notificato la cartella di pagamento per cui è causa.
Invero la cartella esattoriale per cui si controverte, come si può ben controllare dalla copia delle relate in atti
è stata ritualmente notificata al ricorrente, come correttamente sancito dal Giudice di prime cure.
Invero ai sensi dell'art.3 c.4 e 5 del D.L. 261/1990, gli atti di accertamento tassa auto possono essere notificati mediante invio di raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, così pure per la notificazione degli esiti del controllo 36ter (che nel caso la notifica è stata effettuata con raccomandata A/R spedita da Società_1 n. ADERTERC16S000026448, che si è perfezionata per compiuta giacenza in data 04/11/2019).
Non merita accoglimento come ben argomentato nella sentenza di primo grado l'eccezione circa la mancata comunicazione preventiva in quanto la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato
è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo
36-bis DPR n. 600 del 1973, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi
è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati,
o, con riferimento all'articolo 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (cfr., ex multis, Cassazione n. 33344 del 2019; Cassazione n. 5981 del
6 marzo 2024.
Il concessionario null'altro può dire sul merito circa le contestazioni sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo da parte dell'Ente impositore, né sulla decadenza, né sulla prescrizione, né sul quantum delle “somme aggiuntive”, in quanto attengono al merito della pretesa impositiva.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 1 Dicembre 2025 parte appellante deposita memorie
All'udienza del 12 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appellante fonda la censura sull'assunto che l'avviso di accertamento non sarebbe stato validamente notificato, per violazione dell'art.60, co.1, lett. b-bis, DPR 600/1973, assumendo la necessità della raccomandata informativa (c. d. CAN) allorché l'atto sia consegnato a soggetto diverso dal destinatario.
Tuttavia, dagli atti di causa risulta che l'Ufficio ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto presupposto in data 12.05.2018, mediante raccomandata Società_1 identificata negli atti, presso l'indirizzo del contribuente, nonché gli elementi relativi alla successiva sequenza procedimentale che ha condotto all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella. Ne consegue che: l'appellante non supera l'accertamento di fatto compiuto in primo grado in ordine alla regolarità del percorso notificatorio dell'atto presupposto (accertamento che, in mancanza di specifiche e decisive confutazioni probatorie, non può essere ribaltato in appello con mere contestazioni riproduttive); l'avviso di accertamento costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione e, pertanto, l'eccezione di prescrizione triennale del credito non risulta fondata nel caso concreto, atteso che la cartella è stata notificata il 14.12.2022 e l'Ufficio ha altresì richiamato, ai fini del computo, la disciplina emergenziale di sospensione/proroga dei termini connessa al periodo pandemico. In definitiva, il primo motivo non merita accoglimento.
L'appellante lamenta l'omessa/inefficace notifica della comunicazione degli esiti del controllo formale e la conseguente nullità della cartella. Dalla prospettazione dell'Ufficio (e dalla documentazione indicata come prodotta già in primo grado) risulta invece che: la comunicazione degli esiti del controllo formale sarebbe stata notificata a mezzo raccomandata A/R (Società_1 identificata negli atti); la notifica risulterebbe perfezionata per compiuta giacenza in data 04.11.2019. La censura dell'appellante si risolve nella riproposizione della tesi difensiva già disattesa in primo grado, senza introdurre elementi documentali nuovi o decisivi idonei a sovvertire l'accertamento circa l'avvenuta spedizione e il perfezionamento della notifica secondo le risultanze versate in atti dalla parte pubblica. Parimenti non può essere valorizzata, in questa sede, una pretesa nullità della cartella per difetto di motivazione, atteso che l'atto di riscossione contiene l'indicazione degli elementi essenziali della pretesa e dei riferimenti agli atti presupposti, consentendo al contribuente di esercitare il diritto di difesa, come dimostrato dall'avvenuta proposizione del contenzioso. Il secondo motivo è pertanto infondato.
Resta fermo che l'Agente della riscossione è titolare delle attività di riscossione e notificazione della cartella, mentre i profili afferenti la pretesa impositiva e gli atti presupposti ricadono primariamente nella sfera dell'ente creditore;
ciò nondimeno, poiché l'appello viene rigettato nel merito delle censure svolte, ogni questione sul difetto di legittimazione passiva non assume rilievo decisivo ai fini dell'esito del giudizio.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori di Legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ed in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori di Legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate cumulativamente, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania,
12.12.2025 Il Presidente