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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3623/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
AR RN SS e DO SE
LI , C.F. , con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
avv.ti AR RN SS e DO SE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
24/09/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 14/09/2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2508/2022 – omologata con decreto del 21/09/2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ ) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, considerata l'esistenza di prole minorenne, a comunicarsi sin da ora, reciprocamente, ogni cambio di residenza e/o domicilio;
2) la casa coniugale sita in Modena, Via Borsellino n. 233 unitamente agli arredi,
suppellettili e quant'altro di funzionale e/o di ornamentale alla stessa è divenuta di pagina 2 di 8 esclusiva proprietà, nella misura del 100%, della signor che ivi Parte_2
abita unitamente al minor il quale ultimo, con il consenso del padre, espresso Per_1
con la sottoscrizione del presente ricorso, resterà ivi prevalentemente collocato e vi manterrà pure la residenza anagrafica;
3) il minor rimane in affido condiviso ad entrambi i genitori che Per_1
eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale con riferimento alle scelte straordinarie da assumere nell'interesse del minore attinenti le scelte scolastiche, quelle relative alla salute e all'educazione anche religiosa, tenendo conto delle inclinazioni dei bambini, autorizzati ad esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente, ad opera del genitore che, in quel momento, avrà seco il figlio, quanto alle questioni ordinarie;
4 salvo differente accordo tra i genitori, rimarrà con il padre, secondo il Per_1
seguente calendario:
a) Nella prima settimana (quand rimarrà con la mamma nel week-end) il Per_1
lunedì ed il giovedì quando alle ore 13 preleverà da scuola il figlio (o nei periodi di chiusura scolastica dall'abitazione della mamma o da altro luogo da questa indicato),
consumerà con lui il pranzo e lo terrà sino al giorno successivo quando, la mattina, il padre lo riaccompagnerà a scuola (o nei periodi di chiusura scolastica dall'abitazione della mamma o da altro luogo da questa indicato);
b) Nella seconda settimana (quand rimarrà con il papà nel week-end) il lunedì Per_1
quando ad ore 13,00 il padre lo preleverà da scuola (o nei periodi di chiusura scolastica dall'abitazione della mamma o da altro luogo da questa indicato), consumerà con lui il pranzo e lo terrà sino al giorno successivo quando il padre lo riaccompagnerà a scuola (o nei periodi di chiusura scolastica dall'abitazione della mamma o da altro luogo da questa indicato) ed il venerdì dall'uscita di scuola (o nei periodi di chiusura scolastica pagina 3 di 8 dall'abitazione della mamma o da altro luogo da questa indicato) quando il padre lo preleverà, sino alla domenica sera quando entro le ore 21,30 il padre riaccompagnerà
presso l'abitazione della sig.r ; Per_1 CP_1
c) vacanze festive natalizie: salvo diverso accordo tra i genitori rimarrà, in un Per_1
anno, con il genitore paterno dal 24/12 al 30/12; l'anno successivo dal 31/12 al 6/1;
d) vacanze pasquali salvo differente accordo tra i genitori, rimarrà tre giorni Per_1
consecutivi con il padre, compreso (ad anni alterni e non coincidenti con il Natale) il giorno di Pasqua;
e) periodo feriale estivo trascorrerà due settimane, anche non consecutive, Per_1
con ciascun genitore ed il relativo periodo verrà individuato di comune accordo tra i signor entro il mese di maggio di ogni anno. Ciascuno dei genitori è Pt_1 CP_1
onerato di comunicare all'altro l'eventuale luogo di villeggiatura in cui si recherà con il figlio, fornendo i relativi recapiti. Esclusi i suddetti periodi estivi di permanenza continuata del minori con ciascuno dei genitori, nel rimanente opererà il calendario ordinario.
Il calendario natalizio e pasquale, come quello estivo continuativo, costituirà deroga a quello ordinario e alla ripresa di quest'ultimo, il minori, nel primo fine settimana, rimarrà
con il genitore con il quale non avrà concluso l'ultimo periodo straordinario. Le festività intra-
annuali verranno trascorse d con l'uno e con l'altro genitore secondo il Per_1
criterio dell'alternanza. Dunque il giorno 1/11 con un genitore, il giorno 8/12 con l'altro genitore e così
a seguire;
5) confermare che il minore potrà, altresì, frequentare, abitualmente, e nel rispetto delle pagina 4 di 8 sue esigente e di quelle della mamma collocataria, previo accordo con quest'ultima, i nonni sia materni che paterni, con cu ha sviluppato intensi legali affettivi;
Per_1
6) Il signo si impegna e si obbliga, a far tempo dal corrente mese di Parte_1
settembre 2025 e mensilmente a seguire, entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese, a corrispondere alla signor la somma di € 380,00 mensili a titolo di Parte_2
contributo nel mantenimento ordinario d rivalutabile annualmente secondo Per_1
gli indici istat a far tempo dall'anno successivo e nel mese di comparizione dei coniugi avanti il Presidente. La somma, via via rivalutata, dovrà essere corrisposta direttamente dal signo , senza necessità di alcuna richiesta di aggiornamento dell'assegno Parte_1
ad opera della signor;
Parte_2
7) l'assegno unico universale verrà, percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
8) i genitori parteciperanno, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minor come previste in seno al Per_1
Protocollo in uso presso codesto Ill.mo Tribunale, di seguito elencate:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
* spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non pagina 5 di 8 convenzionali;
e) farmaci particolari;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Con riferimento a tale voce di spesa, i coniugi contribuiranno, nella misura del 50%
Pers ciascuno, al pagamento del corso di pattinaggio frequentato dalla figli
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc...) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro pagina 6 di 8 il mese successivo all'esibizione;
9) confermare l'obbligo della signor di versare al signo , Parte_2 Parte_1
a titolo di rimborso di somme dal medesimo anticipate per l'acquisto dell'immobile sito in
Modena, Via Borsellino n. 233, la somma mensile di € 150,00 entro il giorno 20 di ciascun mese sino al raggiungimento della complessiva somma di € 15.000;
10) i sigg , al compimento del 15° anno di età di Parte_1 Parte_2
si scambieranno reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto a favore Per_1
del figlio;
11) il signo potrà, dal compimento del 15° anno di età d previo Pt_1 Per_1
consenso della signor , da esprimersi di volta in volta, recarsi presso il proprio CP_1
paese d'origine unitamente al minor fornendo alla mamma del minore copia Per_1
dei biglietti di andata e ritorno del figlio ed indicando esattamente in quale luogo soggiornerà il minore ed i recapiti a cui potrà contattarlo;
12) Le spese vive ed i compensi dei legali del presente giudizio verranno pagate da ciascun coniuge nella misura del 50%.
I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale,
sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
23/08/2014 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
pagina 7 di 8 nata a [...] il [...] alle Parte_2
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2014 Atto n. 101 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3623/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
AR RN SS e DO SE
LI , C.F. , con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
avv.ti AR RN SS e DO SE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
24/09/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 14/09/2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2508/2022 – omologata con decreto del 21/09/2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ ) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, considerata l'esistenza di prole minorenne, a comunicarsi sin da ora, reciprocamente, ogni cambio di residenza e/o domicilio;
2) la casa coniugale sita in Modena, Via Borsellino n. 233 unitamente agli arredi,
suppellettili e quant'altro di funzionale e/o di ornamentale alla stessa è divenuta di pagina 2 di 8 esclusiva proprietà, nella misura del 100%, della signor che ivi Parte_2
abita unitamente al minor il quale ultimo, con il consenso del padre, espresso Per_1
con la sottoscrizione del presente ricorso, resterà ivi prevalentemente collocato e vi manterrà pure la residenza anagrafica;
3) il minor rimane in affido condiviso ad entrambi i genitori che Per_1
eserciteranno, congiuntamente, la responsabilità genitoriale con riferimento alle scelte straordinarie da assumere nell'interesse del minore attinenti le scelte scolastiche, quelle relative alla salute e all'educazione anche religiosa, tenendo conto delle inclinazioni dei bambini, autorizzati ad esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente, ad opera del genitore che, in quel momento, avrà seco il figlio, quanto alle questioni ordinarie;
4 salvo differente accordo tra i genitori, rimarrà con il padre, secondo il Per_1
seguente calendario:
a) Nella prima settimana (quand rimarrà con la mamma nel week-end) il Per_1
lunedì ed il giovedì quando alle ore 13 preleverà da scuola il figlio (o nei periodi di chiusura scolastica dall'abitazione della mamma o da altro luogo da questa indicato),
consumerà con lui il pranzo e lo terrà sino al giorno successivo quando, la mattina, il padre lo riaccompagnerà a scuola (o nei periodi di chiusura scolastica dall'abitazione della mamma o da altro luogo da questa indicato);
b) Nella seconda settimana (quand rimarrà con il papà nel week-end) il lunedì Per_1
quando ad ore 13,00 il padre lo preleverà da scuola (o nei periodi di chiusura scolastica dall'abitazione della mamma o da altro luogo da questa indicato), consumerà con lui il pranzo e lo terrà sino al giorno successivo quando il padre lo riaccompagnerà a scuola (o nei periodi di chiusura scolastica dall'abitazione della mamma o da altro luogo da questa indicato) ed il venerdì dall'uscita di scuola (o nei periodi di chiusura scolastica pagina 3 di 8 dall'abitazione della mamma o da altro luogo da questa indicato) quando il padre lo preleverà, sino alla domenica sera quando entro le ore 21,30 il padre riaccompagnerà
presso l'abitazione della sig.r ; Per_1 CP_1
c) vacanze festive natalizie: salvo diverso accordo tra i genitori rimarrà, in un Per_1
anno, con il genitore paterno dal 24/12 al 30/12; l'anno successivo dal 31/12 al 6/1;
d) vacanze pasquali salvo differente accordo tra i genitori, rimarrà tre giorni Per_1
consecutivi con il padre, compreso (ad anni alterni e non coincidenti con il Natale) il giorno di Pasqua;
e) periodo feriale estivo trascorrerà due settimane, anche non consecutive, Per_1
con ciascun genitore ed il relativo periodo verrà individuato di comune accordo tra i signor entro il mese di maggio di ogni anno. Ciascuno dei genitori è Pt_1 CP_1
onerato di comunicare all'altro l'eventuale luogo di villeggiatura in cui si recherà con il figlio, fornendo i relativi recapiti. Esclusi i suddetti periodi estivi di permanenza continuata del minori con ciascuno dei genitori, nel rimanente opererà il calendario ordinario.
Il calendario natalizio e pasquale, come quello estivo continuativo, costituirà deroga a quello ordinario e alla ripresa di quest'ultimo, il minori, nel primo fine settimana, rimarrà
con il genitore con il quale non avrà concluso l'ultimo periodo straordinario. Le festività intra-
annuali verranno trascorse d con l'uno e con l'altro genitore secondo il Per_1
criterio dell'alternanza. Dunque il giorno 1/11 con un genitore, il giorno 8/12 con l'altro genitore e così
a seguire;
5) confermare che il minore potrà, altresì, frequentare, abitualmente, e nel rispetto delle pagina 4 di 8 sue esigente e di quelle della mamma collocataria, previo accordo con quest'ultima, i nonni sia materni che paterni, con cu ha sviluppato intensi legali affettivi;
Per_1
6) Il signo si impegna e si obbliga, a far tempo dal corrente mese di Parte_1
settembre 2025 e mensilmente a seguire, entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese, a corrispondere alla signor la somma di € 380,00 mensili a titolo di Parte_2
contributo nel mantenimento ordinario d rivalutabile annualmente secondo Per_1
gli indici istat a far tempo dall'anno successivo e nel mese di comparizione dei coniugi avanti il Presidente. La somma, via via rivalutata, dovrà essere corrisposta direttamente dal signo , senza necessità di alcuna richiesta di aggiornamento dell'assegno Parte_1
ad opera della signor;
Parte_2
7) l'assegno unico universale verrà, percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
8) i genitori parteciperanno, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minor come previste in seno al Per_1
Protocollo in uso presso codesto Ill.mo Tribunale, di seguito elencate:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
* spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non pagina 5 di 8 convenzionali;
e) farmaci particolari;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Con riferimento a tale voce di spesa, i coniugi contribuiranno, nella misura del 50%
Pers ciascuno, al pagamento del corso di pattinaggio frequentato dalla figli
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc...) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro pagina 6 di 8 il mese successivo all'esibizione;
9) confermare l'obbligo della signor di versare al signo , Parte_2 Parte_1
a titolo di rimborso di somme dal medesimo anticipate per l'acquisto dell'immobile sito in
Modena, Via Borsellino n. 233, la somma mensile di € 150,00 entro il giorno 20 di ciascun mese sino al raggiungimento della complessiva somma di € 15.000;
10) i sigg , al compimento del 15° anno di età di Parte_1 Parte_2
si scambieranno reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto a favore Per_1
del figlio;
11) il signo potrà, dal compimento del 15° anno di età d previo Pt_1 Per_1
consenso della signor , da esprimersi di volta in volta, recarsi presso il proprio CP_1
paese d'origine unitamente al minor fornendo alla mamma del minore copia Per_1
dei biglietti di andata e ritorno del figlio ed indicando esattamente in quale luogo soggiornerà il minore ed i recapiti a cui potrà contattarlo;
12) Le spese vive ed i compensi dei legali del presente giudizio verranno pagate da ciascun coniuge nella misura del 50%.
I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale,
sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
23/08/2014 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
pagina 7 di 8 nata a [...] il [...] alle Parte_2
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2014 Atto n. 101 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8