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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5151 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati: Dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente Dott.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 25.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4103/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Ioele e Gabriella Ricciardi, con Parte_1 domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesca Loffredo, in Napoli alla via Cinthia, Parco San Paolo Isolato 27
-appellante- E
, in persona del Direttore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici ope legis domicilia, in Napoli, alla via Diaz n.11
-appellato- FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Avellino, depositato in data 20.10.2020, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 225/2020 dell'8.9.2020, con la quale l'
[...]
, all'esito di un accesso ispettivo, conclusosi con verbale unico Controparte_1 di accertamento e notificazione n. AV00000/2016-988-01 del 16.5.2016, gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 16.694,97 a titolo di sanzione amministrativa e accessori, per avere fornito per il periodo dal 1.4.2015 al 31.5.2015, in qualità di amministratore unico della S.V.A. Società Cooperativa, n. 123 lavoratori alla A. LD S.p.A., in virtù di un contratto di appalto ritenuto dall' privo dei requisiti di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03 e CP_1 pertanto illecito, come descritto nelle risultanze di cui al verbale di accertamento. Eccepita la prescrizione, dedotta l'inesistenza delle violazioni sanzionate, l'assenza di fattispecie di interposizione nell'esecuzione degli appalti con la LD S.p.A. e la soc. concludeva per CP_2
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Costituitosi l'opposto , con sentenza n. 403/2022 il Tribunale Controparte_1 rigettava l'opposizione e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Avverso la pronuncia, con ricorso a questa Corte depositato in data 3.10.2022, proponeva appello e censurata la sentenza con plurimi motivi ne invocava la riforma con accoglimento Parte_1 delle domande avanzate in primo grado e vittoria di spese. Si è costituito l' , che ha contestato il gravame Controparte_1 chiedendone il rigetto, con vittoria di spese del grado. Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione. Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione, all'odierna udienza (la prima davanti a questa Sezione Lavoro) come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
***** L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato per i motivi qui di seguito esposti. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, del cui rigetto l'odierno appellante si duole, in punto di diritto osserva la Corte che l'art. 28, rubricato “Prescrizione”, della legge 689/1981 stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Il Tribunale, nel respingere l'eccezione, ha evidenziato che il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto dalla notifica del verbale di accertamento n. AV00000/2016-988-01, che risulta in atti notificato a in data il 19.5.2016. Parte_1
Rileva la Corte che il verbale di accertamento, ritualmente notificato, costituisce indubbiamente atto idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, dovendosi riconoscere allo stesso il carattere di atto di costituzione in mora del trasgressore in quanto a questi diretto per esprimere la pretesa sanzionatoria nascente in capo all'amministrazione fin dalla commissione dell'illecito. Nella fattispecie in esame le violazioni contestate all'odierno appellante riguardano il periodo dal 1.4.2015 al 31.5.2015 per avere il n.q. di amministratore della S.V.A. Società Cooperativa Pt_1
(subappaltatore), fornito n. 123 lavoratori alla A. LD S.p.A. (società committente) per il tramite della AT DO. SP (appaltatore/subappaltatore), in virtù di un appalto e di un subappalto ritenuti dall'Ispettorato privi dei requisiti di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03 e pertanto illeciti. Essendo stato il verbale di accertamento notificato a entrambi i coobbligati in solido ( Parte_1
e in data 19.5.2016 e notificata l'ordinanza ingiunzione in data 18.9.2020, Controparte_3 quest'ultima risulta tempestiva. Quanto agli ulteriori motivi di appello, infondati e da rigettare, è opportuno preliminarmente rammentare che l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento dell'avversa pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ., Sez. I, 21.7.2005, n. 15333). Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, è stato ben chiarito che si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c. A tal proposito, appare tuttavia opportuno precisare che, una volta formulata l'opposizione, di fronte al giudice non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni, spetta all'amministrazione che avanza la pretesa sanzionatoria dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che sulla P.A. incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cass. civile sez. VI, 24/01/2019, n.1921). Ebbene, osserva il Collegio che, nella fattispecie oggetto di odierno vaglio, quanto al merito della violazione, l' abbia assolto fin dal primo grado di giudizio all'onere della Controparte_1 prova relativamente alla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Le violazioni contestate (art. 29 c.1 D.Lgs. 276/2003 s.m.i.) risultano acclarate da quanto emergente: dal verbale di primo accesso ispettivo del 9.1.2015, dal verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00000/2016-988-01 del 16.5.2016, prodotti nel presente giudizio dalla parte appellata, che non risultano impugnati, per quanto consentito, dalla parte opponente con l'apposito strumento della querela di falso (v. sul punto Cass. civ. sez. II, 25/06/2018, n.16717 per cui “Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. Deriva da quanto precede, pertanto, che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione.”). Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, quanto “ai verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro, essi fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori “ (v. Cass. 26 luglio 2000, n. 9827). Quanto al valore del materiale probatorio raccolto in sede ispettiva va considerato come la giurisprudenza si sia espressa nel senso che “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012), nonché affermando, quanto alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, che possa sostenersi il riconoscimento di una particolare attendibilità perché aventi carattere di spontaneità e immediatezza e rese in epoca vicinissima ai fatti riferiti (v. Cass. n. 9827/2000 e n. 3525/2005). Dunque, i verbali redatti dai funzionari degli ispettorati o degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, sulla base di dichiarazioni provenienti da terzi rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. “ex multis”, Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 9251 del 19/04/2010), avvenendo del resto tale valutazione in sede processuale nella quale i predetti elementi sono sottoposti al contraddittorio tra le parti. Con specifico riferimento ai verbali di dichiarazioni di terzi raccolte in sede ispettiva, come ha precisato la Corte di Cassazione, l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio, mediante prova testimoniale, dei propalanti, tanto più se la controparte non alleghi e non dimostri, come nel caso in esame, eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (Cass., Sez. Lav. n. 10427 del 14 maggio 2014). Si consideri che i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95) (Cass. Ordinanza 2.11.2020, n. 24208). Nel caso in esame, al di là di quanto è stato oggetto di immediata percezione da parte dei verbalizzanti, le “fonti di prova” rilevanti sono costituite dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi nel corso degli accessi ispettivi, nominativamente identificati in atti, che risultano poi indicate nel Verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00000/2016-988-01 del 16.5.2016 e che non sono state oggetto di alcuna specifica e circostanziata contestazione ad opera di parte opponente. Tanto premesso, è utile ricordare, in punto di diritto, come condivisibili indirizzi giurisprudenziali si siano espressi nel senso che “L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore. (v. Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 15557 del 10/06/2019, anche in motivazione “Il primo comma dell'art. 29, primo comma, del d.lgs. 276 del 2003 nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod. civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa”) e che “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo)” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020). Nel caso di specie, per quanto evincibile dagli atti, gli accertamenti compiuti dall'Ispettorato del lavoro a carico della SV Società Cooperativa e di n.q. di amministratore, presso gli Parte_1 opifici della LD s.p.a. in (località Santorelli) ed in AT (località Faenzera) si CP_1 appalesano idonei a sostenere la prospettazione di non genuinità dell'appalto e di ricorrenza, in realtà, di una forma di somministrazione irregolare di manodopera. Il punto cruciale è chiaramente rappresentato dall'assenza dei requisiti ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 del contratto di appalto. Sulla scorta della documentazione prodotta dalla Direzione Territoriale del Lavoro, la vicenda in fatto può essere brevemente ricostruita evidenziandosi che tra e AT Parte_2
DO s.p.a. è intervenuto in data 29.12.2009 un contratto d'appalto (con decorrenza dal 2.1.2010 al 31.12.2010, tacitamente rinnovabile) per la “fornitura dei lavori di movimentazione delle merci sia in entrata che in uscita, pulizie macchinari, impianti, magazzini e facchinaggio”. Le suddette attività venivano quindi affidate in subappalto dalla AT doc. s.p.a. a varie cooperative, tra cui, in data 30.3.2015, la soc. cooperativa SV (con legale rappresentante Pt_1
), con decorrenza dal 1.4.2015 al 31.5.2015.
[...]
Le ispezioni eseguite dalla D.T.L. e da militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di hanno consentito innanzitutto di appurare che il personale occupato nell'opificio sito in CP_1
AT (AV), alla località Faenzera, svolgeva, esclusivamente, le attività di riconfezionamento merci, smistamento merci, evasione ordini, imballaggio merci, carico e scarico merci, e facchinaggio. Dalle verifiche ispettive, dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni testimoniali raccolte è emerso: che la società A. LD s.p.a. ha richiesto ed utilizzato lavoratori nell'ambito dei propri cicli produttivi, inserendoli in regolari turni di lavoro, sotto le direttive ed il controllo di propri capi reparti, con totale ingerenza di quest'ultima nella gestione dell'appalto e del subappalto, con un sistema di retribuzione a cottimo;
la promiscuità delle attrezzature utilizzate (automezzi, carrelli, muletti), alcune di proprietà della LD s.p.a. o da questa noleggiate ed altre affidate in uso alla cooperativa, ma noleggiate dalla AT doc. s.p.a.); la proprietà delle attrezzature in capo alla LD s.p.a., compreso il sistema badge di rilevazione presenze;
compensi rapportati, di fatto, alle quantità di merce movimentata, con conseguente assenza del rischio di impresa (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione). La appaltatrice AT doc. s.p.a., pertanto, si è limitata a fungere da mero tramite tra il committente LD s.p.a. ed il subappaltatore CP_4
Le prestazioni fornite dalla società si sono esaurite, essenzialmente, in prestazioni CP_4 lavorative prive dell'autonomia gestionale richiamata dalla normativa vigente, atteso che i lavoratori della predetta società sono risultati, diffusamente e capillarmente, inseriti nell'organigramma aziendale della committente A. LD s.p.a., cosicché, relativamente alla fornitura di manodopera formalizzata con contratti di appalto subappalto e relativa fatturazione, non è stato possibile individuare il servizio reso come il "quid" autonomo e distinto rispetto alla mera attività di lavoro palesemente evidente ed accertata (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione). Infatti, i lavoratori forniti dalla hanno prestato la loro attività, Controparte_3 sistematicamente e continuativamente, in favore della committente (A. LD s.p.a.), ricevendo le direttive da quest'ultima, svolgendo, sostanzialmente, le attività di magazzino, sotto il coordinamento ed il controllo della A. LD s.p.a.; la società subappaltatrice
[...] ha finito con l'assumere esclusivamente compiti di mera gestione amministrativa dei CP_3 rapporti di lavoro dei propri lavoratori (esecuzione delle procedure di assunzione, elaborazione delle buste paghe, gestione delle presenze/assenze sul lavoro), trasferendo ogni responsabilità ed oneri connessi alle operazioni di direzione, organizzazione e controllo del proprio personale impiegato nell'appalto a referenti della società committente (A. LD s.p.a.) (cfr. produzione
. Pt_3
Gli accertamenti svolti hanno, in particolare, evidenziato: la promiscuità dei luoghi di lavoro e la commistione delle attività lavorative, e s e g u i t e e affidate indistintamente a personale sia della A. LD s.p.a. (committente) che a personale della (subappaltatrice), “con impossibilità di distinguere le attività assegnate alla CP_4 cooperativa, da quelle gestite direttamente dalla A. LD S.p.A.”; l'esclusività delle attrezzature usate, di sola proprietà della A. LD s.p.a., utilizzate da personale di entrambe le Società (committente e subappaltatrice) all'interno di luoghi di lavoro comuni;
l'eterodeterminazione delle attività appaltate da parte di personale della società committente (A. LD s.p.a.), attraverso l'accertamento di indici sintomatici (direzione, organizzazione e controllo dell'intero ciclo produttivo, ivi comprese le attività affidate formalmente in appalto) che arrivano fino alla totale ingerenza nella gestione organizzativa della società cooperativa SV;
il controllo della A. LD s.p.a. in ingresso e uscita dal lavoro del personale SV mediante uso di "badge" comune ai dipendenti della LD. Si è, dunque, palesata l'effettuazione di mere prestazioni di lavoro, da parte di unità lavorative, legate da un contratto di lavoro subordinato con la SV, ma rese, di fatto, presso l'opificio della società A. LD s.p.a., direttamente alla stessa (reparto magazzino); inoltre, la prestazione lavorativa è stata svolta senza che risultasse alcun controllo, coordinamento o direttiva da parte del subappaltatore , atteso che i lavoratori di quest'ultima, di fatto, attendevano a servizi di CP_4 manovale di magazzino, affiancati e coordinati da personale dipendente della società A. LD s.p.a., con totale assenza di un'organizzazione e in piena autonomia rispetto alla società subappaltatrice (SV). In sintesi, i lavoratori dipendenti della SV società cooperativa hanno effettuato le stesse attività lavorative dei dipendenti della società A. LD s.p.a., sottoposti anche al medesimo controllo sia in entrata che in uscita dallo stabilimento. Infine, il compenso da corrispondere allo pseudo-subappaltatore (SV) non è stato stabilito aprioristicamente in misura fissa e predeterminata, sulla base del raggiungimento del risultato (opera o servizio), ma, al contrario, è stato proporzionato alla quantità della merce movimentata, come riscontrato dalla documentazione fiscale acquisita. In conclusione, dall'accertamento ispettivo svolto è risultato che la società cooperativa SV, di cui era amministratore , nell'esecuzione del contratto di subappalto stipulato con la AT Parte_1 doc. s.p.a., non abbia esercitato il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati per l'appalto, potere affidato invece alla committente (LD s.p.a.), né che si sia fatta carico di perseguire un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro del proprio personale, impiego di mezzi propri ed assunzione da parte sua del rischio di impresa. L'odierno appellante contesta le risultanze del verbale ispettivo ma non allega, né chiede di provare (del tutto generici, oltre che relativi a circostanze ininfluenti, si profilano i capitoli di prova come formulati nel ricorso in opposizione) specifiche circostanze idonee a superare quanto accertato in quella sede in ordine alla promiscuità dei luoghi di lavoro, alla commistione delle attività lavorative, eseguite e affidate indistintamente a personale sia della A. LD s.p.a. (committente) che a personale della (subappaltatrice), e alla proprietà delle Controparte_3 attrezzature usate e a dimostrare l'effettiva sottoposizione del personale SV al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della subappaltatrice. A tal proposito, da quanto accertato in sede ispettiva e dalle dichiarazioni rese dai tanti lavoratori della SV rinvenuti presso gli opifici della LD, emerge che le direttive impartite a detti dipendenti provenivano da , il quale ha direttamente dichiarato nelle sommarie Persona_1 informazioni, di essere responsabile della Coirema coop. e non della SV e di ricevere a sua volta direttive da , responsabile della AT doc. Ne consegue che la subappaltatrice Persona_2
SV non disponeva di un proprio responsabile/referente sul luogo di lavoro. Va, altresì, sottolineato che, rispetto a quelli che sono i profili pacificamente determinanti ai fini del discrimine che qui interessa accertare, ovvero la effettiva ed autonoma organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore/subappaltatore e l'assunzione del rischio di impresa, la scarna documentazione prodotta dall'odierno appellante non offre adeguati riscontri né con riguardo alla proprietà di attrezzature/macchinari, né con riguardo ad esborsi sostenuti per l'acquisto di materiali o attrezzature, né con riguardo all'assunzione, con propri capitali, di ogni rischio connesso allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Deve, quindi, concludersi, sulla scorta del materiale probatorio agli atti, che i lavoratori occupati presso la soc. cooperativa SV operassero, negli opifici della A. LD s.p.a., al pari dei dipendenti di tale ultima società, assoggettati quindi ai suoi poteri direttivo, organizzativo e di controllo, mentre la si limitava a mettere a disposizione tale manodopera alla LD, CP_4 non impegnando capacità imprenditoriali e/o gestionali nella direzione ed organizzazione della forza lavoro al fine della fornitura di un servizio, ma limitandosi ad agire come mera fornitrice di energie lavorative. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello va pertanto rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.984,00, oltre IVA, CPA, spese generali e accessori se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 25.9.2025 Il cons. est Magistrato Ausiliario Il Presidente
dott. Paolo Barletta dott.ssa Anna Carla Catalano
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 25.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4103/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Ioele e Gabriella Ricciardi, con Parte_1 domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesca Loffredo, in Napoli alla via Cinthia, Parco San Paolo Isolato 27
-appellante- E
, in persona del Direttore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici ope legis domicilia, in Napoli, alla via Diaz n.11
-appellato- FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Avellino, depositato in data 20.10.2020, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 225/2020 dell'8.9.2020, con la quale l'
[...]
, all'esito di un accesso ispettivo, conclusosi con verbale unico Controparte_1 di accertamento e notificazione n. AV00000/2016-988-01 del 16.5.2016, gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 16.694,97 a titolo di sanzione amministrativa e accessori, per avere fornito per il periodo dal 1.4.2015 al 31.5.2015, in qualità di amministratore unico della S.V.A. Società Cooperativa, n. 123 lavoratori alla A. LD S.p.A., in virtù di un contratto di appalto ritenuto dall' privo dei requisiti di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03 e CP_1 pertanto illecito, come descritto nelle risultanze di cui al verbale di accertamento. Eccepita la prescrizione, dedotta l'inesistenza delle violazioni sanzionate, l'assenza di fattispecie di interposizione nell'esecuzione degli appalti con la LD S.p.A. e la soc. concludeva per CP_2
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Costituitosi l'opposto , con sentenza n. 403/2022 il Tribunale Controparte_1 rigettava l'opposizione e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Avverso la pronuncia, con ricorso a questa Corte depositato in data 3.10.2022, proponeva appello e censurata la sentenza con plurimi motivi ne invocava la riforma con accoglimento Parte_1 delle domande avanzate in primo grado e vittoria di spese. Si è costituito l' , che ha contestato il gravame Controparte_1 chiedendone il rigetto, con vittoria di spese del grado. Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione. Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione, all'odierna udienza (la prima davanti a questa Sezione Lavoro) come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
***** L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato per i motivi qui di seguito esposti. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, del cui rigetto l'odierno appellante si duole, in punto di diritto osserva la Corte che l'art. 28, rubricato “Prescrizione”, della legge 689/1981 stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Il Tribunale, nel respingere l'eccezione, ha evidenziato che il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto dalla notifica del verbale di accertamento n. AV00000/2016-988-01, che risulta in atti notificato a in data il 19.5.2016. Parte_1
Rileva la Corte che il verbale di accertamento, ritualmente notificato, costituisce indubbiamente atto idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, dovendosi riconoscere allo stesso il carattere di atto di costituzione in mora del trasgressore in quanto a questi diretto per esprimere la pretesa sanzionatoria nascente in capo all'amministrazione fin dalla commissione dell'illecito. Nella fattispecie in esame le violazioni contestate all'odierno appellante riguardano il periodo dal 1.4.2015 al 31.5.2015 per avere il n.q. di amministratore della S.V.A. Società Cooperativa Pt_1
(subappaltatore), fornito n. 123 lavoratori alla A. LD S.p.A. (società committente) per il tramite della AT DO. SP (appaltatore/subappaltatore), in virtù di un appalto e di un subappalto ritenuti dall'Ispettorato privi dei requisiti di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03 e pertanto illeciti. Essendo stato il verbale di accertamento notificato a entrambi i coobbligati in solido ( Parte_1
e in data 19.5.2016 e notificata l'ordinanza ingiunzione in data 18.9.2020, Controparte_3 quest'ultima risulta tempestiva. Quanto agli ulteriori motivi di appello, infondati e da rigettare, è opportuno preliminarmente rammentare che l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento dell'avversa pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ., Sez. I, 21.7.2005, n. 15333). Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, è stato ben chiarito che si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c. A tal proposito, appare tuttavia opportuno precisare che, una volta formulata l'opposizione, di fronte al giudice non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni, spetta all'amministrazione che avanza la pretesa sanzionatoria dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che sulla P.A. incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cass. civile sez. VI, 24/01/2019, n.1921). Ebbene, osserva il Collegio che, nella fattispecie oggetto di odierno vaglio, quanto al merito della violazione, l' abbia assolto fin dal primo grado di giudizio all'onere della Controparte_1 prova relativamente alla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Le violazioni contestate (art. 29 c.1 D.Lgs. 276/2003 s.m.i.) risultano acclarate da quanto emergente: dal verbale di primo accesso ispettivo del 9.1.2015, dal verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00000/2016-988-01 del 16.5.2016, prodotti nel presente giudizio dalla parte appellata, che non risultano impugnati, per quanto consentito, dalla parte opponente con l'apposito strumento della querela di falso (v. sul punto Cass. civ. sez. II, 25/06/2018, n.16717 per cui “Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. Deriva da quanto precede, pertanto, che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione.”). Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, quanto “ai verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro, essi fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori “ (v. Cass. 26 luglio 2000, n. 9827). Quanto al valore del materiale probatorio raccolto in sede ispettiva va considerato come la giurisprudenza si sia espressa nel senso che “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012), nonché affermando, quanto alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, che possa sostenersi il riconoscimento di una particolare attendibilità perché aventi carattere di spontaneità e immediatezza e rese in epoca vicinissima ai fatti riferiti (v. Cass. n. 9827/2000 e n. 3525/2005). Dunque, i verbali redatti dai funzionari degli ispettorati o degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, sulla base di dichiarazioni provenienti da terzi rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. “ex multis”, Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 9251 del 19/04/2010), avvenendo del resto tale valutazione in sede processuale nella quale i predetti elementi sono sottoposti al contraddittorio tra le parti. Con specifico riferimento ai verbali di dichiarazioni di terzi raccolte in sede ispettiva, come ha precisato la Corte di Cassazione, l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio, mediante prova testimoniale, dei propalanti, tanto più se la controparte non alleghi e non dimostri, come nel caso in esame, eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (Cass., Sez. Lav. n. 10427 del 14 maggio 2014). Si consideri che i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95) (Cass. Ordinanza 2.11.2020, n. 24208). Nel caso in esame, al di là di quanto è stato oggetto di immediata percezione da parte dei verbalizzanti, le “fonti di prova” rilevanti sono costituite dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi nel corso degli accessi ispettivi, nominativamente identificati in atti, che risultano poi indicate nel Verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00000/2016-988-01 del 16.5.2016 e che non sono state oggetto di alcuna specifica e circostanziata contestazione ad opera di parte opponente. Tanto premesso, è utile ricordare, in punto di diritto, come condivisibili indirizzi giurisprudenziali si siano espressi nel senso che “L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore. (v. Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 15557 del 10/06/2019, anche in motivazione “Il primo comma dell'art. 29, primo comma, del d.lgs. 276 del 2003 nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 cod. civ. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa”) e che “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo)” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020). Nel caso di specie, per quanto evincibile dagli atti, gli accertamenti compiuti dall'Ispettorato del lavoro a carico della SV Società Cooperativa e di n.q. di amministratore, presso gli Parte_1 opifici della LD s.p.a. in (località Santorelli) ed in AT (località Faenzera) si CP_1 appalesano idonei a sostenere la prospettazione di non genuinità dell'appalto e di ricorrenza, in realtà, di una forma di somministrazione irregolare di manodopera. Il punto cruciale è chiaramente rappresentato dall'assenza dei requisiti ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 del contratto di appalto. Sulla scorta della documentazione prodotta dalla Direzione Territoriale del Lavoro, la vicenda in fatto può essere brevemente ricostruita evidenziandosi che tra e AT Parte_2
DO s.p.a. è intervenuto in data 29.12.2009 un contratto d'appalto (con decorrenza dal 2.1.2010 al 31.12.2010, tacitamente rinnovabile) per la “fornitura dei lavori di movimentazione delle merci sia in entrata che in uscita, pulizie macchinari, impianti, magazzini e facchinaggio”. Le suddette attività venivano quindi affidate in subappalto dalla AT doc. s.p.a. a varie cooperative, tra cui, in data 30.3.2015, la soc. cooperativa SV (con legale rappresentante Pt_1
), con decorrenza dal 1.4.2015 al 31.5.2015.
[...]
Le ispezioni eseguite dalla D.T.L. e da militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di hanno consentito innanzitutto di appurare che il personale occupato nell'opificio sito in CP_1
AT (AV), alla località Faenzera, svolgeva, esclusivamente, le attività di riconfezionamento merci, smistamento merci, evasione ordini, imballaggio merci, carico e scarico merci, e facchinaggio. Dalle verifiche ispettive, dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni testimoniali raccolte è emerso: che la società A. LD s.p.a. ha richiesto ed utilizzato lavoratori nell'ambito dei propri cicli produttivi, inserendoli in regolari turni di lavoro, sotto le direttive ed il controllo di propri capi reparti, con totale ingerenza di quest'ultima nella gestione dell'appalto e del subappalto, con un sistema di retribuzione a cottimo;
la promiscuità delle attrezzature utilizzate (automezzi, carrelli, muletti), alcune di proprietà della LD s.p.a. o da questa noleggiate ed altre affidate in uso alla cooperativa, ma noleggiate dalla AT doc. s.p.a.); la proprietà delle attrezzature in capo alla LD s.p.a., compreso il sistema badge di rilevazione presenze;
compensi rapportati, di fatto, alle quantità di merce movimentata, con conseguente assenza del rischio di impresa (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione). La appaltatrice AT doc. s.p.a., pertanto, si è limitata a fungere da mero tramite tra il committente LD s.p.a. ed il subappaltatore CP_4
Le prestazioni fornite dalla società si sono esaurite, essenzialmente, in prestazioni CP_4 lavorative prive dell'autonomia gestionale richiamata dalla normativa vigente, atteso che i lavoratori della predetta società sono risultati, diffusamente e capillarmente, inseriti nell'organigramma aziendale della committente A. LD s.p.a., cosicché, relativamente alla fornitura di manodopera formalizzata con contratti di appalto subappalto e relativa fatturazione, non è stato possibile individuare il servizio reso come il "quid" autonomo e distinto rispetto alla mera attività di lavoro palesemente evidente ed accertata (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione). Infatti, i lavoratori forniti dalla hanno prestato la loro attività, Controparte_3 sistematicamente e continuativamente, in favore della committente (A. LD s.p.a.), ricevendo le direttive da quest'ultima, svolgendo, sostanzialmente, le attività di magazzino, sotto il coordinamento ed il controllo della A. LD s.p.a.; la società subappaltatrice
[...] ha finito con l'assumere esclusivamente compiti di mera gestione amministrativa dei CP_3 rapporti di lavoro dei propri lavoratori (esecuzione delle procedure di assunzione, elaborazione delle buste paghe, gestione delle presenze/assenze sul lavoro), trasferendo ogni responsabilità ed oneri connessi alle operazioni di direzione, organizzazione e controllo del proprio personale impiegato nell'appalto a referenti della società committente (A. LD s.p.a.) (cfr. produzione
. Pt_3
Gli accertamenti svolti hanno, in particolare, evidenziato: la promiscuità dei luoghi di lavoro e la commistione delle attività lavorative, e s e g u i t e e affidate indistintamente a personale sia della A. LD s.p.a. (committente) che a personale della (subappaltatrice), “con impossibilità di distinguere le attività assegnate alla CP_4 cooperativa, da quelle gestite direttamente dalla A. LD S.p.A.”; l'esclusività delle attrezzature usate, di sola proprietà della A. LD s.p.a., utilizzate da personale di entrambe le Società (committente e subappaltatrice) all'interno di luoghi di lavoro comuni;
l'eterodeterminazione delle attività appaltate da parte di personale della società committente (A. LD s.p.a.), attraverso l'accertamento di indici sintomatici (direzione, organizzazione e controllo dell'intero ciclo produttivo, ivi comprese le attività affidate formalmente in appalto) che arrivano fino alla totale ingerenza nella gestione organizzativa della società cooperativa SV;
il controllo della A. LD s.p.a. in ingresso e uscita dal lavoro del personale SV mediante uso di "badge" comune ai dipendenti della LD. Si è, dunque, palesata l'effettuazione di mere prestazioni di lavoro, da parte di unità lavorative, legate da un contratto di lavoro subordinato con la SV, ma rese, di fatto, presso l'opificio della società A. LD s.p.a., direttamente alla stessa (reparto magazzino); inoltre, la prestazione lavorativa è stata svolta senza che risultasse alcun controllo, coordinamento o direttiva da parte del subappaltatore , atteso che i lavoratori di quest'ultima, di fatto, attendevano a servizi di CP_4 manovale di magazzino, affiancati e coordinati da personale dipendente della società A. LD s.p.a., con totale assenza di un'organizzazione e in piena autonomia rispetto alla società subappaltatrice (SV). In sintesi, i lavoratori dipendenti della SV società cooperativa hanno effettuato le stesse attività lavorative dei dipendenti della società A. LD s.p.a., sottoposti anche al medesimo controllo sia in entrata che in uscita dallo stabilimento. Infine, il compenso da corrispondere allo pseudo-subappaltatore (SV) non è stato stabilito aprioristicamente in misura fissa e predeterminata, sulla base del raggiungimento del risultato (opera o servizio), ma, al contrario, è stato proporzionato alla quantità della merce movimentata, come riscontrato dalla documentazione fiscale acquisita. In conclusione, dall'accertamento ispettivo svolto è risultato che la società cooperativa SV, di cui era amministratore , nell'esecuzione del contratto di subappalto stipulato con la AT Parte_1 doc. s.p.a., non abbia esercitato il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati per l'appalto, potere affidato invece alla committente (LD s.p.a.), né che si sia fatta carico di perseguire un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro del proprio personale, impiego di mezzi propri ed assunzione da parte sua del rischio di impresa. L'odierno appellante contesta le risultanze del verbale ispettivo ma non allega, né chiede di provare (del tutto generici, oltre che relativi a circostanze ininfluenti, si profilano i capitoli di prova come formulati nel ricorso in opposizione) specifiche circostanze idonee a superare quanto accertato in quella sede in ordine alla promiscuità dei luoghi di lavoro, alla commistione delle attività lavorative, eseguite e affidate indistintamente a personale sia della A. LD s.p.a. (committente) che a personale della (subappaltatrice), e alla proprietà delle Controparte_3 attrezzature usate e a dimostrare l'effettiva sottoposizione del personale SV al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della subappaltatrice. A tal proposito, da quanto accertato in sede ispettiva e dalle dichiarazioni rese dai tanti lavoratori della SV rinvenuti presso gli opifici della LD, emerge che le direttive impartite a detti dipendenti provenivano da , il quale ha direttamente dichiarato nelle sommarie Persona_1 informazioni, di essere responsabile della Coirema coop. e non della SV e di ricevere a sua volta direttive da , responsabile della AT doc. Ne consegue che la subappaltatrice Persona_2
SV non disponeva di un proprio responsabile/referente sul luogo di lavoro. Va, altresì, sottolineato che, rispetto a quelli che sono i profili pacificamente determinanti ai fini del discrimine che qui interessa accertare, ovvero la effettiva ed autonoma organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore/subappaltatore e l'assunzione del rischio di impresa, la scarna documentazione prodotta dall'odierno appellante non offre adeguati riscontri né con riguardo alla proprietà di attrezzature/macchinari, né con riguardo ad esborsi sostenuti per l'acquisto di materiali o attrezzature, né con riguardo all'assunzione, con propri capitali, di ogni rischio connesso allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Deve, quindi, concludersi, sulla scorta del materiale probatorio agli atti, che i lavoratori occupati presso la soc. cooperativa SV operassero, negli opifici della A. LD s.p.a., al pari dei dipendenti di tale ultima società, assoggettati quindi ai suoi poteri direttivo, organizzativo e di controllo, mentre la si limitava a mettere a disposizione tale manodopera alla LD, CP_4 non impegnando capacità imprenditoriali e/o gestionali nella direzione ed organizzazione della forza lavoro al fine della fornitura di un servizio, ma limitandosi ad agire come mera fornitrice di energie lavorative. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello va pertanto rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.984,00, oltre IVA, CPA, spese generali e accessori se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 25.9.2025 Il cons. est Magistrato Ausiliario Il Presidente
dott. Paolo Barletta dott.ssa Anna Carla Catalano