Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13116/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO IANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13116/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: “Servitu”, e vertente
TRA
sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, Parte_4
dall'avv. Francesco Maglione presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Napoli alla piazza G. Bovio n. 14 ed al quale potranno essere inoltrate le comunicazioni/notificazioni inerenti il giudizio all'indirizzo di PEC
Email_1
E
Sig.ri (nato a [...] il [...] e residente a [...]in Controparte_1
via P. Picasso n. 48, c.f. ); CodiceFiscale_1 Controparte_2
(nata a [...] il [...] e residente a [...], c.f.
); (nato a [...] il CodiceFiscale_2 Controparte_3
18.1.1987 e residente a [...], c.f.
[...]
); (nata a [...] il [...], C.F._3 Controparte_4
residente a [...], c.f. ); C.F._4 [...]
[...]
[...]
[...]
(nata a [...] [...] residente a [...]
48, c.f. ); (nato a [...] CodiceFiscale_5 Parte_5
il 2.7.1989 e residente a [...], c.f. C.F._6
); (nata a [...] il.
5.8.1991 e residente a [...]in
[...] Parte_6
via P. Picasso n. 48, c.f. ); C.F._7 Controparte_6
(nato a [...] il [...] e residente a [...], c.f.
; (nata a [...] il [...] e CodiceFiscale_8 Parte_7
residente a [...], c.f. ); CodiceFiscale_9
(nata a [...] il [...] e residente a [...]in Controparte_7
via P. Picasso n. 48, c.f. ); (nato C.F._10 Controparte_8
a Pozzuoli il 31.7.1962 e residente a [...], c.f.
[...]
); (nata a [...] il [...] e C.F._11 Controparte_9
residente a [...], c.f. ); CodiceFiscale_12
(nato a [...] il [...] e residente a [...]in Controparte_10
via P. Picasso n. 48, c.f. ); " in CodiceFiscale_13 Controparte_11
persona del legale rappresentante pro tempore (con sede in Napoli alla via
Giulio Arata n. 50, c.f. ) tutti rappresentati e difesi, P.IVA_1
disgiuntamente e congiuntamente, dagli avv.ti Elio ERRICHIELLO (c.f.
) e Marta STRAZZULLO (c.f. ) C.F._14 C.F._15
giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliati in Napoli alla Via
Tasso n. 169, e che chiedono di ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 08118852027 o all'indirizzo di PEC Email_2
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_8
CAMPANA N. 137 80010 RT IA , COD. FISC.
rappresentato e difeso dall'Avv. GRIECO FRANCO C.F._16
FELICETTO ;
E
, nato a Controparte_12
POZZUOLI il 10/03/1976 e residente in [...]N. 4 RT ,
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COD. FISC. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._17
PARAGLIOLA FRANCESCO
NONCHÉ
, nato a [...] il e residente in [...], ; _1 CP_14
, ; , ; , ;
[...] Controparte_15 Controparte_16 [...]
; nato a [...] il CP_17 CP_12
13/01/1930 COD. FISC. , ; , , C.F._18 CP_18
; nato a [...] il [...] e residente in Controparte_19
VIA P. PICASSO N. 50 80010 RT IA , COD. FISC.
, , ; nato a [...] il C.F._19 Controparte_20
20/02/1960 e residente in [...]N. 348 80010 RT IA
, COD. , , ; nato a CP_21 C.F._20 Parte_9
RT (NA) il 05/06/1962 e residente in [...]P. PICASSO N. 50 80010
RT IA , COD. FISC. rappresentato e C.F._21 difeso dall'Avv. , ; nato a [...] il [...] CP_22
e residente in [...]P. PICASSO N. 50 80010 RT IA , COD.
FISC. , ; nato a [...] il C.F._22 CP_23
18/06/1968 e residente in [...]P. PICASSO N. 50 80010 RT IA
, COD. FISC. , ; nato a C.F._23 Controparte_24
RT (NA) il 22/07/1973 e residente in [...]P. PICASSO N. 50 80010
RT IA , COD. FISC. , ; non costituiti C.F._24
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/03/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:
< memoria ex art-171ter n.1 del 03.02.2025, in cui la questione è stata tratta funditus. Ritiene non sussistenti i presupposti per l'estinzione del processo.
Insiste nelle proprie istanze e richieste come in atti e nell'odierno verbale.
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L'avv Grieco, conclude per la pronuncia di estinzione del giudizio, così come eccepita e sollevata dal giudice, con attribuzione di spese.
L'Avv. Strazzullo conclude per la pronuncia di estinzione del giudizio, così come ec-cepita e sollevata dal giudice, con attribuzione di spese.
L'avv. Maglione rileva che in caso di estinzione, ex art. 310 ult.co c.p.c. non vi è rivalsa delle spese, ma ciascuna parte ne sostiene le proprie. >>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione gli odierni attori chiedevano a codesto Giudice di accogliere le seguenti conclusioni “costituire con sentenza, nei sensi esposti in narrativa, servitù di passaggio pedonale e carraio in favore del fondo attoreo, sito nel
Comune di TO (NA), contrada "Pietrabianca" (oggi via Pablo Picasso), riportato in catasto al fl. 15 p.lla 1312, ed a carico dei fondi dei convenuti all'uopo ritenuti più idonei allo scopo, individuandone ai sensi di legge il percorso e le dimensioni, mandando al Conservatore dei RR.II. territoriale per la relativa trascrizione, con esonero da responsabilità; determinare ai sensi di legge l'indennità dovuta ai proprietari dei fondi dichiarati serventi”, nei confronti di una pluralità di soggetti, molti dei quali nemmeno identificati con luogo e data di nascita, o codice fiscale né indirizzo, ed alcuni risultati deceduti dalla relata di notifica in data antecedente all'atto di citazione, per il riconoscimento di una servitù coattiva di passaggio a favore del proprio fondo in TO (NA), contrada "Pietrabianca" (oggi via Pablo Picasso), riportato in
Catasto al fl. 15 p.lla 1312.
Si costituivano il Dott. nonché i Parte_8 Controparte_12
Sig.ri ; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
; ; ; Controparte_4 CP_5 Parte_5
; ; ; Parte_6 Controparte_6 Parte_7 [...]
, ; ; CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
" in persona del legale CP_10 Controparte_11
rappresentante pro tempore, che in via preliminare rilevavano che gli attori
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hanno omesso di citare in giudizio tutti i proprietari delle particelle interessate dai percorsi prospettati con atto di citazione. l'azione risulta inammissibile per omessa notifica nei confronti di litisconsorti necessari, nonché per omesso tentativo di mediazione nei loro confronti, e che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent. n. 9685/2013, poiché
l'oggetto del diritto di cui all'art. 1051 c.c. è il raggiungimento della via pubblica per il proprietario del fondo intercluso, la domanda deve essere inderogabilmente avanzata verso tutti i proprietari coinvolti, e la carenza di una domanda formulata solo nei confronti di alcuni dei proprietari interessati, allora, appare attenere non tanto al profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruità del petitum: ciò che difetta, in realtà, è quella essenziale condizione dell'azione che consiste nella “possibilità giuridica” - ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento - poiché il bene della vita reclamato dall'attore non gli è accordato dall'ordinamento.
Con decreto ex art. 171 bis comma 2 cpc questo GU dichiarava la nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti di _1
; DI ne dispone la rinnovazione da effettuarsi nel rispetto dei termini di
[...] cui all'art. 163 bis cpc entro il giorno 15.11.2024.
Entro il termine perentorio gli attori non provvedevano alla regolare rinnovazione della citazione, formulavano successivamente richieste di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti che il GU , considerata la mancata sanatoria della nullità della citazione nonché che nella predetta istanza non venivano indicate le generalità delle parti nei cui confronti si voleva estendere la domanda attorea nè veniva data dimostrazione di aver esperito il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti delle stesse , rigettava l'istanza e all'udienza del 18.3.25 sollevava ex officio e sottoponeva alle parti la questione dell'estinzione del giudizio per
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inattività delle parti attesa la mancata regolare notifica entro il termine perentorio concesso con il decreto del 14.10.2024 in cui si dichiarava la nullità della notifica, notifica non sanata in quanto la ulteriore notifica effettuata dall'attore è completamente nulla e, inoltre, trattandosi anche di nullità insanabile, la notifica effettuata a soggetti già deceduti al momento della notifica.
Invitate le parti a precisare le conclusioni sul punto, anche ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c si riservava la decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c u.c.
MERITO DELLA LITE
Ad avviso di questo Tribunale, va preliminarmente dichiarata l'estinzione del processo.
La mancata rinnovazione, nel termine perentorio assegnato, della citazione dichiarata nulla all'esito delle verifiche preliminari è ragione sufficiente per dichiarare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 164
e 307 c.p.c.
Con decreto ex art. 171 bis comma 2 cpc questo GU ha dichiato la nullità della notifica dell'atto di citazione e ne ha disposto la rinnovazione da effettuarsi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc entro il giorno
15.11.2024; entro il termine perentorio gli attori non provvedevano alla regolare rinnovazione della citazione, depositando soltanto fa la notifica di un atto di rinnovazione che presentava gli stessi profili di nullità già dichiarati nel precedente dichiara decreto, essendo notificato nei confronti di soggetti senza alcuna indicazione anagrafica, del tutto imprecisati ed incerti senza dimostrazione di aver fatto ricerche, prima di installazione del giudizio, atte a identificare i soggetti nei cui confronti proporre le proprie domande e notificare la citazione virgola non potendosi considerare sanata la notificazione effettuata al pubblico ministero ex art 143 cpc.
Gli attori formulavano successivamente richieste di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti, ed il GU con ulteriori due decreti
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del 07/11 e del 29/11 faceva rilevare la mancata sanatoria della nullità della citazione nonché la mancata indicazione delle generalità delle parti nei cui confronti si voleva estendere la domanda attorea, nè veniva data dimostrazione di aver esperito il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti delle stesse, e pertanto rigettava le istanze.
Verificata la mancata costituzione sanante di tutti i convenuti all'udienza del
18.3.25 era sollevata ex officio e sottoposta alle parti la questione dell'estinzione del giudizio per inattività delle parti attesa la mancata regolare notifica entro il termine perentorio concesso con il decreto del 14.10.2024 in cui si dichiarava la nullità della notifica, notifica non sanata in quanto la ulteriore notifica effettuata dall'attore è completamente nulla e, inoltre, trattandosi anche di nullità insanabile, la notifica ef-fettuata a soggetti già deceduti al momento della notifica.
Va infatti rilevata anche la (insanabile) nullità dell'odierno giudizio, per essere stata effettuata la notificazione della citazione introduttiva a vari litisconsorti già deceduti.
Come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione,
“[…] la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art. 1 c.c. […]” (in tal senso,
Cass. n°14360.2013).
Per indiscussa opinione, infatti, laddove uno degli eventi di cui all'art. 299
c.p.c. si verifichi prima della litispendenza (come, per l'appunto, nel caso di notificazione della citazione ad un soggetto già morto), non può operare la disciplina dell'interruzione, atteso che il rapporto processuale non è ancora sorto, né la costituzione volontaria del soggetto succeduto a quello estinto vale a far proseguire un processo mai venuto ad esistenza, come ricorda altra pacifica giurisprudenza (tra cui Cass. n°11778.2002; Cass. n°11688.2001: “La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado
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effettuata ad una persona già deceduta deve considerarsi giuridicamente inesistente e rispetto ad essa non può trovare applicazione il principio per cui invece si considera validamente effettuata la notificazione alla parte deceduta dopo la pubblicazione della sentenza, qualora la controparte abbia ignorato senza sua colpa il decesso, poiché esso trova giustificazione solo in ambito endoprocessuale, essendo ispirato al fine di contemperare e coordinare - nella fase successiva all'emanazione della sentenza che conclude la fase processuale per cui la costituzione spiega effetto - il sistema dell'automatica operatività degli eventi interruttivi, concernenti la parte costituita a mezzo di difensore, con la garanzia costituzionale del diritto di difesa di detta controparte, la quale esclude che quegli eventi possano pregiudicare la parte incolpevolmente ignara‟; Cass. n°8498.1996: “In caso di successione a titolo universale che intervenga prima del momento che determina l'instaurazione del processo - e cioè della notifica della domanda giudiziale, non surrogabile dalla consegna della citazione all'ufficiale giudiziario per la notifica - non si verifica interruzione del processo, atteso che il rapporto processuale non è ancora sorto, né la costituzione volontaria del soggetto succeduto a quello estinto vale a far proseguire un processo mai venuto ad esistenza”).
Del pari inesistente la notifica effettuata al pubblico ministero ove non vi sia giuridica certezza dei dati anagrafici dei convenuti, essendo onere dell'attore effettuare le opportune ricerche presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari e l'Agenzia delle Entrate al fine di verificare le generalità dei soggetti titolari di diritti reali sui beni oggetto di controversia e l'esistenza di eventuali eredi e in caso di esito negativo, previa acquisizione e produzione di una relazione notarile che attesti l'inesistenza di eredi entro il VI grado, dovrà procedere alla notifica dell'atto nei confronti dello Stato.
Onde evitare, quindi, di pervenire a pronunciamenti tacciabili di nullità insanabile, rilevabile in ogni grado e stato del giudizio e per la quale non può soccorrere l'istituto della rinnovazione della notificazione, prevista, invero, dall'art. 291 c.p.c. per le ipotesi di nullità ma non per i casi di notificazione
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inesistente (trattandosi, peraltro, nello specifico, di notificazione di una citazione e non di un ricorso, il che preclude di estendere alla fattispecie concreta il ragionamento proposto da Cass. n°1483.2015, in motivazione), è stata dichiarata la nullità della citazione e rilevata la mancate regolare rinnovazione nel termine perentorio concesso.
Il riscontro dell'estinzione comporta la definizione in rito del processo.
Va, pertanto, provveduto come in dispositivo.
Quanto al governo delle spese di lite, ai sensi dell'art.310 c.p.c. stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre nulla sarà disposto con riguardo alle parti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 6 SEZIONE civile, in composizione monocratica, così provvede:
DICHIARA l'estinzione e del processo..
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, il 27/03/2025.
Il Giudice
(dott. Angela Arena)
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