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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza dell'8.4.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4984 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Mariangela Bruno, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Piaggine, al corso Vittorio Veneto n. 54/56;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Assegno mensile di assistenza e benefici ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.10.2024 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante in misura non inferiore al 74%, ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., egli aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, il adiva il Tribunale, in funzione di giudice del Pt_1
lavoro, perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante in misura non inferiore al
74% a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 3.10.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l contestava l'avverso dedotto, CP_1
riportandosi alle argomentazioni esposte nella precedente fase.
Indi, espletata una nuova consulenza tecnica medico-legale sulla persona del ricorrente e ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, il giudice decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da è infondato e va, pertanto, Parte_1
rigettato.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio per a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. il aveva invocato una declaratoria di accertamento Pt_1
della sussistenza dello status invalidante richiesto ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice aveva affermato che le infermità riscontrate al ricorrente comportavano un grado di invalidità pari al 67% e non davano luogo, quindi, all'insorgenza del requisito sanitario prescritto ai fini dell'erogazione delle invocate provvidenze assistenziali.
Anche il c.t.u. nominato in questa fase è pervenuto alle medesime conclusioni: il dott. , specialista in Medicina legale e delle assicurazioni e Persona_1
in Neurologia, ha infatti precisato che il ricorrente è affetto da “Deficit mentale di grado lieve (in assenza di bipolarità e di disturbi psicotici da innesto ma piuttosto in fase residuale); Pregressi disturbi depressivi reattivi;
Pregresso
(non documentato) scompenso psicotico breve”.
Ha poi aggiunto che, sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico del e della documentazione versata in atti, “non vi è diritto al Pt_1
riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore al 67% già riconosciuto dall e dal primo c.t.u.”. CP_1
Ritiene il decidente che le valutazioni espresse dai consulenti nominati in entrambe le fasi del giudizio siano senz'altro appropriate e condivisibili, perché correttamente ed esaustivamente motivate e non smentite, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico-legali di segno contrario, né da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle infermità riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti. Logico corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
Avendo prodotto in giudizio una valida dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Vanno infine poste a carico dell' le spese della consulenza tecnica di ufficio CP_1
espletata in corso di causa, liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4984 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio;
3) provvede come da separato decreto in ordine alle spese di c.t.u.
Salerno, 8.4.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza dell'8.4.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4984 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Mariangela Bruno, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Piaggine, al corso Vittorio Veneto n. 54/56;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Assegno mensile di assistenza e benefici ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.10.2024 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante in misura non inferiore al 74%, ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., egli aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, il adiva il Tribunale, in funzione di giudice del Pt_1
lavoro, perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante in misura non inferiore al
74% a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 3.10.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l contestava l'avverso dedotto, CP_1
riportandosi alle argomentazioni esposte nella precedente fase.
Indi, espletata una nuova consulenza tecnica medico-legale sulla persona del ricorrente e ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, il giudice decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da è infondato e va, pertanto, Parte_1
rigettato.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio per a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. il aveva invocato una declaratoria di accertamento Pt_1
della sussistenza dello status invalidante richiesto ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice aveva affermato che le infermità riscontrate al ricorrente comportavano un grado di invalidità pari al 67% e non davano luogo, quindi, all'insorgenza del requisito sanitario prescritto ai fini dell'erogazione delle invocate provvidenze assistenziali.
Anche il c.t.u. nominato in questa fase è pervenuto alle medesime conclusioni: il dott. , specialista in Medicina legale e delle assicurazioni e Persona_1
in Neurologia, ha infatti precisato che il ricorrente è affetto da “Deficit mentale di grado lieve (in assenza di bipolarità e di disturbi psicotici da innesto ma piuttosto in fase residuale); Pregressi disturbi depressivi reattivi;
Pregresso
(non documentato) scompenso psicotico breve”.
Ha poi aggiunto che, sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico del e della documentazione versata in atti, “non vi è diritto al Pt_1
riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore al 67% già riconosciuto dall e dal primo c.t.u.”. CP_1
Ritiene il decidente che le valutazioni espresse dai consulenti nominati in entrambe le fasi del giudizio siano senz'altro appropriate e condivisibili, perché correttamente ed esaustivamente motivate e non smentite, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico-legali di segno contrario, né da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle infermità riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti. Logico corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
Avendo prodotto in giudizio una valida dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese del giudizio.
Vanno infine poste a carico dell' le spese della consulenza tecnica di ufficio CP_1
espletata in corso di causa, liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4984 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio;
3) provvede come da separato decreto in ordine alle spese di c.t.u.
Salerno, 8.4.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni