Art. 2. Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale 1. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della societa' civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del body shaming, quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali e campagne informative e sociali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate a:
a) prevenire e contrastare il fenomeno del body shaming;
b) favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;
c) incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri nonche' della salute fisica e psicologica;
d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicita' nonche' promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate a:
a) prevenire e contrastare il fenomeno del body shaming;
b) favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;
c) incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri nonche' della salute fisica e psicologica;
d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicita' nonche' promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.