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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2963 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._2
08/09/1980, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato RANDO FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del
1 matrimonio.
Per_ Conclusioni delle parti:
1. I figli minori e vengano affidati Per_2 Per_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre.
2. La casa familiare sita in Carrè (VI) via Monte Grappa 9/E venga assegnata alla madre che l'abiterà unitamente ai figli e il sig. si obbliga a lasciarla entro Parte_1
e non oltre il 17.8.25 portando con sé tutti i suoi effetti personali.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i 3 figli secondo gli accordi tra i due genitori e comunque secondo le seguenti modalità:
➢ a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena (indicativamente per le 20.30);
➢ due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il giovedì) dalle ore 18.00 alle ore 20.30; il sig. potrà stare con i figli per metà delle vacanze natalizie, Parte_1 alternando di anno in anno il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e il Lunedì in Albis, e per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
sarà il sig. a Parte_1 recarsi presso la casa materna per prelevare i figli e li riporterà a casa della sig.ra CP_1 alla fine del suo periodo di visita.
4. Il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese corrispondendo un assegno mensile pari ad € 166,66 per ciascun figlio
(complessivamente € 500,00), da rivalutarsi secondo gli indici Istat annuali, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale a decorrere dal mese di agosto 2025.
5. Le parti concordano che l'assegno unico per i tre figli verrà suddiviso al 50% tra i due genitori anche se percepito per intero dalla signora . CP_1
6. Spese e compensi legali integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2025 e Controparte_1 [...]
hanno chiesto la regolamentazione del regime di Parte_1
2 affidamento e mantenimento dei figli minori.
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a in quanto convivente con i figli minori. Controparte_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento dei minori , Persona_4 [...]
e sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi Persona_5 Persona_6 tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 16.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2963 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._2
08/09/1980, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato RANDO FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del
1 matrimonio.
Per_ Conclusioni delle parti:
1. I figli minori e vengano affidati Per_2 Per_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre.
2. La casa familiare sita in Carrè (VI) via Monte Grappa 9/E venga assegnata alla madre che l'abiterà unitamente ai figli e il sig. si obbliga a lasciarla entro Parte_1
e non oltre il 17.8.25 portando con sé tutti i suoi effetti personali.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i 3 figli secondo gli accordi tra i due genitori e comunque secondo le seguenti modalità:
➢ a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena (indicativamente per le 20.30);
➢ due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il giovedì) dalle ore 18.00 alle ore 20.30; il sig. potrà stare con i figli per metà delle vacanze natalizie, Parte_1 alternando di anno in anno il periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e il Lunedì in Albis, e per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
sarà il sig. a Parte_1 recarsi presso la casa materna per prelevare i figli e li riporterà a casa della sig.ra CP_1 alla fine del suo periodo di visita.
4. Il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese corrispondendo un assegno mensile pari ad € 166,66 per ciascun figlio
(complessivamente € 500,00), da rivalutarsi secondo gli indici Istat annuali, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale a decorrere dal mese di agosto 2025.
5. Le parti concordano che l'assegno unico per i tre figli verrà suddiviso al 50% tra i due genitori anche se percepito per intero dalla signora . CP_1
6. Spese e compensi legali integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2025 e Controparte_1 [...]
hanno chiesto la regolamentazione del regime di Parte_1
2 affidamento e mantenimento dei figli minori.
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare va assegnata a in quanto convivente con i figli minori. Controparte_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento dei minori , Persona_4 [...]
e sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi Persona_5 Persona_6 tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 16.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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