CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2238/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 826/2019 emessa, dal Tribunale di Torre Annunziata il
12/3 – 1/4/2019
TRA
(c.f. ), costituitosi in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
4/7/2024, nonché di determina dirigenziale del 25/6/2024, dall'Avv. Augusto Longobardi
(c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E nata a [...][...] (c.f. Controparte_1 Pt_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla C.F._2 comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Paolo Pietro Esposito (C.F.
); C.F._3
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14/10/2013, conveniva in Controparte_1 giudizio il innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo la Parte_1 condanna dell'ente territoriale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 28 maggio 2010, alle ore 5,55 circa, lungo l'ultimo tratto di marciapiede di Via Roma mentre si recava al Santuario della Beata Vergine di er Pt_1 partecipare alla prima messa del mattino.
A sostegno della domanda deduceva che:
- nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi indicate, era caduta improvvisamente a terra “a causa di una buca ricoperta di cartacce e fogliame che ne impedivano
l'individuazione”;
- “nel camminare, finiva in una buca coperta da cartacce e fogliame anche a causa della fuoriuscita dalla buca del materiale di tipo sabbioso – ghiaino (che viene posto al di sotto della pavimentazione in basolato tipo sanpietrini), che circondava la suddetta busa, per poi rovinare in terra”.
- era stata soccorsa da alcuni passanti che come lei si stavano recando presso il santuario per la funzione ed era stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di San
Leonardo di Castellammare di Stabia;
- le era stato diagnosticato inizialmente un trauma all'anca destra e, successivamente, “frattura pertrocanterica DX su arto poliomelitico”; quindi era stata sottoposta ad un intervento di sintesi della frattura con placca di MS.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il sinistro de quo è stato causato dal comportamento illecito del il quale Parte_1 ha omesso in relazione al luogo dell'avvenuto sinistro, di custodire e/o mantenere il manto stradale e di adottare comunque tutte le cautele atte a garantire la sicurezza per l'utente della strada. 2) Per l'effetto condannare il in persona del legale Parte_1 rappresentante.p.t., ex articolo 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni alla persona riportate da quest'ultima nel sinistro de quo, della somma complessiva di euro 73.517,72 …, oltre interessi come per legge dall'evento fino al soddisfo, ovvero al pagamento di quella
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
maggiore o minore somma così come verrà determinata e valutata nel corso del giudizio da codesta autorità giudicante anche con l'ausilio di una CTU la cui nomina si chiede sin d'ora, oltre al danno estetico e personalizzazione del danno tenendo conto della patologia pregressa e qualsiasi altro danno comunque connesso e consequenziale all'evento de quo e ivi comprese le spese mediche sostenute e sostenende. Il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento fino al soddisfo con vittoria di competenze e spese con attribuzione al sottoscritto procuratore perché antistatario oltre iva e CPA e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi due testi e veniva disposta CTU medico legale.
Con sentenza n. 826/2019 il Tribunale così disponeva: “Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il in persona del sindaco p.t., quale Parte_1 responsabile del sinistro di cui è causa a pagare a a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno patito nel sinistro de quo la somma di euro 44.816 oltre ad interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Condanna il in persona del sindaco p.t. a pagare a Parte_1 [...]
alla refusione delle spese della CTU, di euro 450 e di quelle del presente CP_1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 7.929,93 di cui euro 675,93 per spese e euro
7.254,00 per compenso di avvocato oltre iva e CPA e rimborso forfettario 15% per le spese legali per le spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale, dopo aver affermato che la vicenda andava inquadrata nella fattispecie dell'art. 2043 c.c. in quanto “l'estensione della rete stradale non permette un controllo continuo e completo tale da dar luogo ad una custodia nel senso di cui all'art.
2051 c.c.”, riteneva comunque dimostrata la responsabilità del in base alla prova Pt_1 testimoniale ed alle risultanze della CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il
5/4/2019, il deducendo che: Parte_1
- la sentenza di primo grado era erroneamente motivata dal momento che non poteva ritenersi raggiunta la prova dei fatti descritti dall'attrice; infatti, uno dei testi
( ) aveva dichiarato di non essere presente al momento del sinistro e l'altro Testimone_1
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
( ) aveva reso risposte del tutto generiche;
né era stata dimostrata la Persona_1 natura occulta del pericolo;
- neppure era stata presa in considerazione la condotta della danneggiata che poteva dar luogo quanto meno ad un concorso di colpa;
- il risarcimento era stato determinato in misura equitativa senza indicazione dei criteri seguiti.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Napoli adita contrariis reiectis così provvedere: in via preliminare: sospendere nella ricorrenza dei presupposti tutti di legge e per le motivazioni tutte all'uopo rassegnate, l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n. 826 /2019 del
Tribunale di Torre Annunziata;
nel merito, accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
826/2019 del Tribunale di Torre Annunziata nel senso segnalato e proposto nella parte motiva. Voglia quindi l'Ecc.ma Corte di Appello adita in via principale: accertare e dichiarare che per tutto quanto sub I, il non essere il sinistro del
28/05/2010 ,per cui è causa, attribuibile alla responsabilità del e per Parte_1
l'effetto rigettare la domanda proposta in primo grado dalla signora CP_1
siccome inammissibile e/o improcedibile e/o infondata sia in fatto che in diritto
[...]
e/o comunque non provata;
in via subordinata:
invia meramente subordinata accertare e dichiarare il concorso di colpa della signora nella causazione del sinistro occorso in data 28/05/2010 in quella CP_1 percentuale che codesta l'Ecc.ma Corte d'Appello vorrà all'uopo pronunciare e quanto meno nella misura del 50% con, dunque, conseguente riduzione del quantum risarcitorio eventualmente a riconoscersi, tenendo, altresì, in debito conto quanto esemplificato nel corpo del presente atto sulla illegittimità del ricorso da parte del giudice di prime cure al criterio del cosiddetto equitativo;
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
condannare, per le motivazioni di cui sub II e all'esito dell'accoglimento della richiesta di riforma dell'impugnata sentenza rassegnata in via principale, l'odierna appellata alla refusione delle spese di lite tutte (compensi professionali, spese vive CTU) così come liquidate in primo grado o, in caso di accoglimento della richiesta di riforma dell'impugnata sentenza rassegnata, in via subordinata, disporre una compensazione totale delle spese tra le parti e/o una compensazione parziale delle stesse in proporzione al grado della responsabilità che verrà all'uopo accertato e dichiarato;
con, in ogni caso, vittorie di spese e compensi professionali della presente procedura oltre accessori come per legge.
Si è costituita, con comparsa depositata il 29/7/2019, Controparte_1 deducendo l'infondatezza dell'appello e riproponendo la domanda di condanna del comune in base all'art. 2051 c.c.. Ha rassegnato quindi le seguenti conclusioni: “1.
Rigettare il gravame in quanto inammissibile, inaccoglibile, e comunque infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. confermare integralmente la sentenza impugnata in ogni sua parte;
3. rigettare la richiesta formulata in via subordinata dall'appellante di concorso di colpa in quanto non provata in fatto e diritto;
4. rigettare la richiesta in via gradata di controparte tendente a far dichiarare la compensazione dei compensi professionali, delle spese vive e di CTU così come liquidate in primo grado per tutte le argomentazioni in diritto e fatto esposte nel presente atto;
5. in via subordinata confermare la sentenza n. 826/19 anche ai sensi ex art. 2051 cc. per tutte le motivazioni sopraesposte in fatto e diritto.
6. rigettare la richiesta di condanna alle spese e competenze sia del primo grado che del grado di appello avanzata nei confronti dell'appellata così come formulata;
7. condannare l'appellante al pagamento delle competenze e spese del grado di appello con attribuzione al sottoscritto procuratore e confermare la condanna alle competenze e spese di giudizio del primo grado così come liquidate e attribuite in sentenza
8. con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ivi comprese le spese di CTU con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Questa Corte, con ordinanza del 2/7/2019, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 5.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Come è noto, in ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dare piena prova del fatto, della colpa del danneggiante e del nesso eziologico fra fatto e danno;
nella fattispecie in oggetto occorre poi dimostrare l'esistenza dell'insidia e le caratteristiche della non visibilità e della non prevedibilità della stessa.
Ciò posto, nel caso di specie non può ritenersi neppure dimostrato il nesso di causalità tra il fatto, così come descritto dalla ed il danno dalla stessa CP_1 lamentato.
Ed infatti la teste ha dichiarato che non era presente al momento della Tes_1 caduta, sicché neppure si comprende per quale ragione la stessa sia stata indicata tra i testi.
Dunque, la prova dovrebbe essere fornita esclusivamente da quanto affermato dal il quale su molti aspetti è stato vago e su altri ha reso dichiarazioni che non Per_1 collimano con la descrizione della vicenda contenuta nell'atto di citazione.
Il ha affermato che era presente sul luogo del sinistro, circa 3/4 metri dietro Per_1 la che lo precedeva percorrendo lo stesso marciapiede;
in ordine alle CP_1 circostanze del sinistro ha dichiarato “Ho visto una buca, consistente in dei ciottoli divelti, che ho visto dopo che la signora è caduta a terra e ho chiamato i suoi parenti e sono rimasto fin quando sono arrivati”. In ordine al capo 2) indicato nella seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. (circa l'occultamento della buca a causa del fogliame e delle cartacce) ha affermato: “non ricordo se la buca era ricoperta da fogliame e cartacce in quanto mi sono preoccupato di prestare soccorso alla signora la quale mi riconosceva e mi sono affrettato a chiamare i parenti (…)”. Sul capo 3) (avente ad oggetto la seguente circostanza: “la precisa dinamica era la seguente la sig.ra nel Controparte_1 camminare, finiva in una buca coperta da cartacce e fogliame anche a causa della fuoriuscita dalla buca del materiale di tipo sabbioso – ghiaino (che viene posto al di sotto della pavimentazione in basolato tipo sanpietrini), che circondava la suddetta busa, per
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
poi rovinare in terra”) ha risposto “si è vero la signora era a terra e lamentava dolori alle gambe”.
Ha riconosciuto nella foto contenuta nel fascicolo di parte dell'attrice il luogo in cui sarebbe avvenuta la caduta.
È evidente come i fatti descritti nell'atto di citazione non siano stati provati. Il non riferisce delle foglie e delle cartacce che ricoprivano la buca, né del ghiaino Per_1
e ciò sarebbe sufficiente per escludere l'insidia o trabocchetto necessaria per la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.. Lo stesso neppure è in grado di affermare che la caduta è stata provocata dalla buca dal momento che l'ha notata solo dopo la caduta. Tale considerazione è ancora più rilevante ove si consideri che l'arto fratturato era poliomelitico e dunque non può escludersi che tale patologia abbia potuto determinare la caduta.
A ciò deve aggiungersi che il teste non ha menzionato la presenza di altri passanti che si stavano dirigendo al santuario mariano e che, secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di citazione, avrebbero assistito all'evento e avrebbero prestato soccorso alla
Infatti, sul capo 4) (“che a seguito della caduta la sig.ra veniva CP_1 CP_1 soccorsa da alcuni passanti che anch'essi di stavano recando a tale funzione presso il
Santuario di e immediatamente dopo veniva trasportata al Pronto soccorso Pt_1 dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (…)”) ha risposto “è vero”, salvo poi precisare “non so se la signora sia andata in ospedale”.
Insomma, considerato il contenuto delle dichiarazioni del teste, quanto meno lacunose su certi aspetti anche particolarmente significativi (cause della caduta, occultamento della buca), non può ritenersi che l'attore, sul quale gravava l'onere probatorio, abbia fornito adeguata prova dei fatti.
Nessun rilievo ha poi la relazione del CTU nella quale al riguardo si legge “non vi è dubbio che le lesioni riportate dalla sig. siano compatibili Controparte_1 con le modalità dell'incidente di cui è stata vittima. Chiaro, quindi, il nesso di causalità”.
Non è in questa sede in discussione il fatto che le lesioni siano state provocate da una caduta. Ciò che invece avrebbe dovuto essere dimostrato è che la caduta si è svolta con le modalità indicate dall'odierna appellata e che sia stata provocata dalla buca;
ma di tali circostanze, per quanto esposto innanzi, non vi è prova.
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
2. Le considerazioni appena svolte escludono l'esistenza dei presupposti per la condanna del anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (pure invocato dalla danneggiata) Pt_1 giacché, come evidenziato, manca la prova del nesso causale tra la buca e la caduta.
Inoltre, anche in base a tale norma, la responsabilità viene meno al ricorrere del caso fortuito al quale è riconducibile anche la condotta colposa del danneggiato (cfr., ex multis,
Cass. 4616/1999; Cass. 5083/1994; Cass. 269/1996; Cass. 10434/1998; Cass. 3737/1989; con riguardo ai sinistri dovuti a buche o disconnessioni del manto stradale cfr. Cass.
27724/2018; Cass. 30775/2017; e su una vicenda assolutamente identica Cass.
30394/2023 non massimata) in applicazione del principio per il quale “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 2480/2018; nello stesso senso cfr. Cass. 9315/2019; Cass. 17873/2020;
Cass. 34886/2021).
Nel caso di specie le condizioni di visibilità erano buone (ore 5,55 del mattino nel mese di maggio) e non risultano condizioni climatiche avverse, né la presenza di ostacoli lungo il tragitto, sicché, se la ha messo il piede nella buca, lo ha fatto in CP_1 violazione delle regole di normale diligenza. Anche se vi fossero state cartacce o fogliame che rendevano invisibile la buca - circostanza che non è stata dimostrata - la CP_1 neppure avrebbe dovuto mettere il piede proprio in quel luogo, non conoscendo ciò che esse potevano nascondere, se non costretta dalla presenza di altri ostacoli lungo a strada di cui nulla è stato mai riferito.
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto delle domande proposte dalla CP_1
3. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna di Controparte_1 al pagamento, in favore del delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
I compensi vanno liquidati in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 del D.M.
55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00, nei seguenti importi: giudizio di primo grado:
fase di studio € 1.000,00
fase introduttiva € 800,00
fase istruttoria € 1.000,00
fase decisionale € 1.500,00 giudizio d'appello:
fase di studio € 1.050,00
fase introduttiva € 750,00
fase istruttoria € 1.550,00
fase decisionale € 1.750,00
Anche le spese relative alla CTU, svolta nel giudizio di primo grado, vanno definitivamente poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata n. 826/2019 del 12/3-1/4/2019, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte da Controparte_1
2. condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida:
- per il giudizio di primo grado: in € 4.300,00 per compenso professionale ed €
645,00, per spese generali di rappresentanza e difesa;
-per il giudizio di appello: in € 902 per spese vive, € 5.100,00 per compenso professionale ed € 765,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
3. pone definitivamente a carico di (limitatamente ai rapporti Controparte_1 tra le parti) le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2238/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 826/2019 emessa, dal Tribunale di Torre Annunziata il
12/3 – 1/4/2019
TRA
(c.f. ), costituitosi in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
4/7/2024, nonché di determina dirigenziale del 25/6/2024, dall'Avv. Augusto Longobardi
(c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E nata a [...][...] (c.f. Controparte_1 Pt_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla C.F._2 comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Paolo Pietro Esposito (C.F.
); C.F._3
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14/10/2013, conveniva in Controparte_1 giudizio il innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo la Parte_1 condanna dell'ente territoriale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 28 maggio 2010, alle ore 5,55 circa, lungo l'ultimo tratto di marciapiede di Via Roma mentre si recava al Santuario della Beata Vergine di er Pt_1 partecipare alla prima messa del mattino.
A sostegno della domanda deduceva che:
- nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi indicate, era caduta improvvisamente a terra “a causa di una buca ricoperta di cartacce e fogliame che ne impedivano
l'individuazione”;
- “nel camminare, finiva in una buca coperta da cartacce e fogliame anche a causa della fuoriuscita dalla buca del materiale di tipo sabbioso – ghiaino (che viene posto al di sotto della pavimentazione in basolato tipo sanpietrini), che circondava la suddetta busa, per poi rovinare in terra”.
- era stata soccorsa da alcuni passanti che come lei si stavano recando presso il santuario per la funzione ed era stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di San
Leonardo di Castellammare di Stabia;
- le era stato diagnosticato inizialmente un trauma all'anca destra e, successivamente, “frattura pertrocanterica DX su arto poliomelitico”; quindi era stata sottoposta ad un intervento di sintesi della frattura con placca di MS.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il sinistro de quo è stato causato dal comportamento illecito del il quale Parte_1 ha omesso in relazione al luogo dell'avvenuto sinistro, di custodire e/o mantenere il manto stradale e di adottare comunque tutte le cautele atte a garantire la sicurezza per l'utente della strada. 2) Per l'effetto condannare il in persona del legale Parte_1 rappresentante.p.t., ex articolo 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni alla persona riportate da quest'ultima nel sinistro de quo, della somma complessiva di euro 73.517,72 …, oltre interessi come per legge dall'evento fino al soddisfo, ovvero al pagamento di quella
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
maggiore o minore somma così come verrà determinata e valutata nel corso del giudizio da codesta autorità giudicante anche con l'ausilio di una CTU la cui nomina si chiede sin d'ora, oltre al danno estetico e personalizzazione del danno tenendo conto della patologia pregressa e qualsiasi altro danno comunque connesso e consequenziale all'evento de quo e ivi comprese le spese mediche sostenute e sostenende. Il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento fino al soddisfo con vittoria di competenze e spese con attribuzione al sottoscritto procuratore perché antistatario oltre iva e CPA e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi due testi e veniva disposta CTU medico legale.
Con sentenza n. 826/2019 il Tribunale così disponeva: “Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il in persona del sindaco p.t., quale Parte_1 responsabile del sinistro di cui è causa a pagare a a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno patito nel sinistro de quo la somma di euro 44.816 oltre ad interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Condanna il in persona del sindaco p.t. a pagare a Parte_1 [...]
alla refusione delle spese della CTU, di euro 450 e di quelle del presente CP_1 giudizio che si liquidano in complessivi euro 7.929,93 di cui euro 675,93 per spese e euro
7.254,00 per compenso di avvocato oltre iva e CPA e rimborso forfettario 15% per le spese legali per le spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale, dopo aver affermato che la vicenda andava inquadrata nella fattispecie dell'art. 2043 c.c. in quanto “l'estensione della rete stradale non permette un controllo continuo e completo tale da dar luogo ad una custodia nel senso di cui all'art.
2051 c.c.”, riteneva comunque dimostrata la responsabilità del in base alla prova Pt_1 testimoniale ed alle risultanze della CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il
5/4/2019, il deducendo che: Parte_1
- la sentenza di primo grado era erroneamente motivata dal momento che non poteva ritenersi raggiunta la prova dei fatti descritti dall'attrice; infatti, uno dei testi
( ) aveva dichiarato di non essere presente al momento del sinistro e l'altro Testimone_1
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
( ) aveva reso risposte del tutto generiche;
né era stata dimostrata la Persona_1 natura occulta del pericolo;
- neppure era stata presa in considerazione la condotta della danneggiata che poteva dar luogo quanto meno ad un concorso di colpa;
- il risarcimento era stato determinato in misura equitativa senza indicazione dei criteri seguiti.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Napoli adita contrariis reiectis così provvedere: in via preliminare: sospendere nella ricorrenza dei presupposti tutti di legge e per le motivazioni tutte all'uopo rassegnate, l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n. 826 /2019 del
Tribunale di Torre Annunziata;
nel merito, accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
826/2019 del Tribunale di Torre Annunziata nel senso segnalato e proposto nella parte motiva. Voglia quindi l'Ecc.ma Corte di Appello adita in via principale: accertare e dichiarare che per tutto quanto sub I, il non essere il sinistro del
28/05/2010 ,per cui è causa, attribuibile alla responsabilità del e per Parte_1
l'effetto rigettare la domanda proposta in primo grado dalla signora CP_1
siccome inammissibile e/o improcedibile e/o infondata sia in fatto che in diritto
[...]
e/o comunque non provata;
in via subordinata:
invia meramente subordinata accertare e dichiarare il concorso di colpa della signora nella causazione del sinistro occorso in data 28/05/2010 in quella CP_1 percentuale che codesta l'Ecc.ma Corte d'Appello vorrà all'uopo pronunciare e quanto meno nella misura del 50% con, dunque, conseguente riduzione del quantum risarcitorio eventualmente a riconoscersi, tenendo, altresì, in debito conto quanto esemplificato nel corpo del presente atto sulla illegittimità del ricorso da parte del giudice di prime cure al criterio del cosiddetto equitativo;
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
condannare, per le motivazioni di cui sub II e all'esito dell'accoglimento della richiesta di riforma dell'impugnata sentenza rassegnata in via principale, l'odierna appellata alla refusione delle spese di lite tutte (compensi professionali, spese vive CTU) così come liquidate in primo grado o, in caso di accoglimento della richiesta di riforma dell'impugnata sentenza rassegnata, in via subordinata, disporre una compensazione totale delle spese tra le parti e/o una compensazione parziale delle stesse in proporzione al grado della responsabilità che verrà all'uopo accertato e dichiarato;
con, in ogni caso, vittorie di spese e compensi professionali della presente procedura oltre accessori come per legge.
Si è costituita, con comparsa depositata il 29/7/2019, Controparte_1 deducendo l'infondatezza dell'appello e riproponendo la domanda di condanna del comune in base all'art. 2051 c.c.. Ha rassegnato quindi le seguenti conclusioni: “1.
Rigettare il gravame in quanto inammissibile, inaccoglibile, e comunque infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. confermare integralmente la sentenza impugnata in ogni sua parte;
3. rigettare la richiesta formulata in via subordinata dall'appellante di concorso di colpa in quanto non provata in fatto e diritto;
4. rigettare la richiesta in via gradata di controparte tendente a far dichiarare la compensazione dei compensi professionali, delle spese vive e di CTU così come liquidate in primo grado per tutte le argomentazioni in diritto e fatto esposte nel presente atto;
5. in via subordinata confermare la sentenza n. 826/19 anche ai sensi ex art. 2051 cc. per tutte le motivazioni sopraesposte in fatto e diritto.
6. rigettare la richiesta di condanna alle spese e competenze sia del primo grado che del grado di appello avanzata nei confronti dell'appellata così come formulata;
7. condannare l'appellante al pagamento delle competenze e spese del grado di appello con attribuzione al sottoscritto procuratore e confermare la condanna alle competenze e spese di giudizio del primo grado così come liquidate e attribuite in sentenza
8. con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ivi comprese le spese di CTU con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Questa Corte, con ordinanza del 2/7/2019, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 5.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Come è noto, in ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dare piena prova del fatto, della colpa del danneggiante e del nesso eziologico fra fatto e danno;
nella fattispecie in oggetto occorre poi dimostrare l'esistenza dell'insidia e le caratteristiche della non visibilità e della non prevedibilità della stessa.
Ciò posto, nel caso di specie non può ritenersi neppure dimostrato il nesso di causalità tra il fatto, così come descritto dalla ed il danno dalla stessa CP_1 lamentato.
Ed infatti la teste ha dichiarato che non era presente al momento della Tes_1 caduta, sicché neppure si comprende per quale ragione la stessa sia stata indicata tra i testi.
Dunque, la prova dovrebbe essere fornita esclusivamente da quanto affermato dal il quale su molti aspetti è stato vago e su altri ha reso dichiarazioni che non Per_1 collimano con la descrizione della vicenda contenuta nell'atto di citazione.
Il ha affermato che era presente sul luogo del sinistro, circa 3/4 metri dietro Per_1 la che lo precedeva percorrendo lo stesso marciapiede;
in ordine alle CP_1 circostanze del sinistro ha dichiarato “Ho visto una buca, consistente in dei ciottoli divelti, che ho visto dopo che la signora è caduta a terra e ho chiamato i suoi parenti e sono rimasto fin quando sono arrivati”. In ordine al capo 2) indicato nella seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. (circa l'occultamento della buca a causa del fogliame e delle cartacce) ha affermato: “non ricordo se la buca era ricoperta da fogliame e cartacce in quanto mi sono preoccupato di prestare soccorso alla signora la quale mi riconosceva e mi sono affrettato a chiamare i parenti (…)”. Sul capo 3) (avente ad oggetto la seguente circostanza: “la precisa dinamica era la seguente la sig.ra nel Controparte_1 camminare, finiva in una buca coperta da cartacce e fogliame anche a causa della fuoriuscita dalla buca del materiale di tipo sabbioso – ghiaino (che viene posto al di sotto della pavimentazione in basolato tipo sanpietrini), che circondava la suddetta busa, per
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
poi rovinare in terra”) ha risposto “si è vero la signora era a terra e lamentava dolori alle gambe”.
Ha riconosciuto nella foto contenuta nel fascicolo di parte dell'attrice il luogo in cui sarebbe avvenuta la caduta.
È evidente come i fatti descritti nell'atto di citazione non siano stati provati. Il non riferisce delle foglie e delle cartacce che ricoprivano la buca, né del ghiaino Per_1
e ciò sarebbe sufficiente per escludere l'insidia o trabocchetto necessaria per la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.. Lo stesso neppure è in grado di affermare che la caduta è stata provocata dalla buca dal momento che l'ha notata solo dopo la caduta. Tale considerazione è ancora più rilevante ove si consideri che l'arto fratturato era poliomelitico e dunque non può escludersi che tale patologia abbia potuto determinare la caduta.
A ciò deve aggiungersi che il teste non ha menzionato la presenza di altri passanti che si stavano dirigendo al santuario mariano e che, secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di citazione, avrebbero assistito all'evento e avrebbero prestato soccorso alla
Infatti, sul capo 4) (“che a seguito della caduta la sig.ra veniva CP_1 CP_1 soccorsa da alcuni passanti che anch'essi di stavano recando a tale funzione presso il
Santuario di e immediatamente dopo veniva trasportata al Pronto soccorso Pt_1 dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (…)”) ha risposto “è vero”, salvo poi precisare “non so se la signora sia andata in ospedale”.
Insomma, considerato il contenuto delle dichiarazioni del teste, quanto meno lacunose su certi aspetti anche particolarmente significativi (cause della caduta, occultamento della buca), non può ritenersi che l'attore, sul quale gravava l'onere probatorio, abbia fornito adeguata prova dei fatti.
Nessun rilievo ha poi la relazione del CTU nella quale al riguardo si legge “non vi è dubbio che le lesioni riportate dalla sig. siano compatibili Controparte_1 con le modalità dell'incidente di cui è stata vittima. Chiaro, quindi, il nesso di causalità”.
Non è in questa sede in discussione il fatto che le lesioni siano state provocate da una caduta. Ciò che invece avrebbe dovuto essere dimostrato è che la caduta si è svolta con le modalità indicate dall'odierna appellata e che sia stata provocata dalla buca;
ma di tali circostanze, per quanto esposto innanzi, non vi è prova.
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
2. Le considerazioni appena svolte escludono l'esistenza dei presupposti per la condanna del anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (pure invocato dalla danneggiata) Pt_1 giacché, come evidenziato, manca la prova del nesso causale tra la buca e la caduta.
Inoltre, anche in base a tale norma, la responsabilità viene meno al ricorrere del caso fortuito al quale è riconducibile anche la condotta colposa del danneggiato (cfr., ex multis,
Cass. 4616/1999; Cass. 5083/1994; Cass. 269/1996; Cass. 10434/1998; Cass. 3737/1989; con riguardo ai sinistri dovuti a buche o disconnessioni del manto stradale cfr. Cass.
27724/2018; Cass. 30775/2017; e su una vicenda assolutamente identica Cass.
30394/2023 non massimata) in applicazione del principio per il quale “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 2480/2018; nello stesso senso cfr. Cass. 9315/2019; Cass. 17873/2020;
Cass. 34886/2021).
Nel caso di specie le condizioni di visibilità erano buone (ore 5,55 del mattino nel mese di maggio) e non risultano condizioni climatiche avverse, né la presenza di ostacoli lungo il tragitto, sicché, se la ha messo il piede nella buca, lo ha fatto in CP_1 violazione delle regole di normale diligenza. Anche se vi fossero state cartacce o fogliame che rendevano invisibile la buca - circostanza che non è stata dimostrata - la CP_1 neppure avrebbe dovuto mettere il piede proprio in quel luogo, non conoscendo ciò che esse potevano nascondere, se non costretta dalla presenza di altri ostacoli lungo a strada di cui nulla è stato mai riferito.
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto delle domande proposte dalla CP_1
3. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna di Controparte_1 al pagamento, in favore del delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
I compensi vanno liquidati in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 del D.M.
55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00, nei seguenti importi: giudizio di primo grado:
fase di studio € 1.000,00
fase introduttiva € 800,00
fase istruttoria € 1.000,00
fase decisionale € 1.500,00 giudizio d'appello:
fase di studio € 1.050,00
fase introduttiva € 750,00
fase istruttoria € 1.550,00
fase decisionale € 1.750,00
Anche le spese relative alla CTU, svolta nel giudizio di primo grado, vanno definitivamente poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata n. 826/2019 del 12/3-1/4/2019, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte da Controparte_1
2. condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida:
- per il giudizio di primo grado: in € 4.300,00 per compenso professionale ed €
645,00, per spese generali di rappresentanza e difesa;
-per il giudizio di appello: in € 902 per spese vive, € 5.100,00 per compenso professionale ed € 765,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
3. pone definitivamente a carico di (limitatamente ai rapporti Controparte_1 tra le parti) le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
_______________________________________________________________________
n. 2238/2019 r.g.a.c.c. 10