Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03878/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00826/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 826 del 2022, proposto da
Immobiliare Tonale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Assunta Banza, FA Fabrizio Boeche e Paola Giovanna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Brianzacque S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza contingibile e urgente nr. 6 del 22.02.2022, a firma del Sindaco del Comune di Monza, con protocollo n. 0033344/2022 del 22.02.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. CO PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che il ricorrente, con nota depositata in prossimità della odierna udienza sottoscritta congiuntamente al patrocinante della resistente Amministrazione, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Al Collegio non resta che prendere atto di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
FA NC, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
CO PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO PA | FA NC |
IL SEGRETARIO