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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Mantova, Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 2619/2022 del R.A.C.C. in data 29/09/2022, iniziata con ricorso depositato in data 29/09/2022
d a
- (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
VALENTI MARCELLO, elettivamente domiciliata in Modena, via Taglio
n.22, presso il difensore avv. VALENTI MARCELLO,
appellante
c o n t r o
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1
degli avv.ti BENEDINI FRANCESCO e CERVETTI MILENA,
elettivamente domiciliato in VIA P. AMEDEO 42/A 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. BENEDINI FRANCESCO;
- (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI
BRESCIA, elettivamente domiciliata in VIA SANTA CATERINA 6 25100
BRESCIA presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
DISTRETTUALE DI BRESCIA,
appellata
avente per oggetto: appello avverso la sentenza n° 194/2022 pronunciata dal
Pag. 1 Giudice di Pace di Mantova in data 20/04/2022 - 23/05/2022, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/12/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “La difesa Parte_1
dell' , richiamati i propri scritti e contestati Parte_1
gli assunti di controparte, precisa le conclusioni come in atti ed insiste per
l'accoglimento delle esposte conclusioni con vittoria si spese diritti ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente legale”;
- per : “In via preliminare e pregiudiziale Parte_2
Accertata la genericità e la contraddittorietà dell'appello proposto,
dichiararne la conseguente inammissibilità.
Nel merito Confermare la sentenza n. 194/2022 emessa dal Giudice di Pace
di Mantova in data 20/04/2022, conseguentemente annullare la cartella n.
064 2021 9000641926 e tutte quelle ad essa sottese. Con vittoria di spese e
compensi”;
- per : “chiede di accogliere l'appello e, in Controparte_1
riforma della sentenza impugnata, respingere l'opposizione del sig. , Pt_2
accertando la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta e l'esistenza
del credito portato a riscossione.
Con refusione delle spese di lite a carico dell'originario opponente”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha impugnato la sentenza resa dal Giudice di Pace di Mantova
di cui in epigrafe deducendone la erroneità in merito alla dichiarata prescrizione del credito azionato dalla parte.
Pag. 2 Ha dato atto che per una delle due cartelle di pagamento era intervenuto lo sgravio alla cartella n.06420130000848502000 relativa a ruolo emesso dalla in quanto oggetto di provvedimento di sgravio totale Controparte_2
emesso dall'ente impositore in data 30/05/2022 ed ha quindi chiesto la riforma della sentenza esclusivamente in relazione all'altra cartella per la quale la sentenza impugnata ha dichiarato la prescrizione del credito.
Si è costituita la parte appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita la chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
L'appello è fondato e va accolto.
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso sulla prospettazione svolta dall'odierno appellato che il credito azionato, in relazione all'intimazione di pagamento n.06420219000641926 ed alla sottesa cartella n.
06420120001381043000 relativa a ruolo emesso dalla Prefettura di Mantova,
fosse prescritto non avendo la parte appellante dimostrato di aver interrotto la prescrizione.
La deduzione è documentalmente smentita dal doc. 6 prodotto in primo grado e poi riprodotto in questo giudizio al numero 4 dalla cui consultazione si
Pag. 3 ricava che la cartella è stata notificata personalmente al come si Pt_2
ricava dall'esame della relata
La parte appellata afferma che non si possa ricondurre questa relata alla cartella laddove, al contrario, nella parte in alto a destra è chiaramente contenuto il riferimento alla cartella che finisce con il numero 3000.
Questa notifica è stata personalmente ricevuta dalla parte in data 16 marzo
2012 sicché quella notifica certamente ha interrotto i termini di prescrizione che peraltro sono pacificamente decennali e non già quinquennali.
La parte ha personalmente ricevuto pure la notifica del 2015 come si ricava dall'esame della relata:
Pag. 4 Il codice apposto nella parte in alto a destra è direttamente ricollegabile proprio alla cartella di cui si chiede il pagamento, sicché non è maturata nessuna prescrizione del credito azionato
Pag. 5 Quanto poi al termine intercorso tra la notifica del 2015 e quella del 2021 è
bene ricordare la portata della normativa emergenziale introdotta durante la pandemia da Covid 19.
La notifica dell'intimazione impugnata n. 06420219000641926 è avvenuta in data 27 dicembre 2021 in quanto occorre conteggiare il termine di sospensione Covid (il termine quinquennale sarebbe spirato il 14 aprile 2022,
cinque anni +541 giorni per sospensione Covid).
Si ricorda infatti che nel calcolo del termine per la prescrizione è necessario conteggiare anche la sospensione legale della riscossione e dei termini di prescrizione a causa Covid-19.
L'attività di notifica degli atti è stata sospesa infatti dall'8 marzo 2020 al 31
agosto 2021 con termine per pagamento al 30 settembre 2021, (541 giorni) in conformità con quanto stabilito dal decreto DL 18/2020 e successive proroghe normative, da ultimo quella prevista dall'art. 9, D.L. n. 73/2021.Di conseguenza, la “sospensione” legale dell'attività di notifica e di riscossione ha comportato necessariamente anche la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Quanto al fatto che la notifica del 2021 sarebbe stata fatta solo al familiare senza avviso al destinatario, è bene rammentare che le notifiche in materia tributaria derogano alla normativa generale perché il soggetto notificante provvede in proprio alla notifica dell'atto così che, per aversi il perfezionamento della notifica, non è necessario osservare le regole generali di cui alla L. 890/1982 trattandosi di notifica fatta in proprio dall'agente alla riscossione che esula dalla normativa generale che invece si occupa delle notifiche fatte dall'Ufficiale giudiziario a mezzo posta.
Pag. 6 In ogni caso l'appellato non poteva far valere la eccepita prescrizione del credito azionato per non avere impugnato l'atto presupposto.
Come pacificamente affermato dalla Cassazione da ultimo con Ord. 6 - 5 n.
3005 del 2020 “… 4. I primi due motivi, che possono essere esaminati
congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.
5. E' incontroverso che al
contribuente venne notificata in data 21/04/2009 una cartella di pagamento e
che la stessa non venne impugnata dal contribuente stesso nei termini di
legge, così acquisendo definitività.
5.1. Risulta pertanto evidente che
qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del
credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale
conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della
cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto
del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla
pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella),
era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non
impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto
definitivo perché rimasto incontestato”.
Considerato che nel corso del giudizio l'ente impositore ha sgravato una delle due cartelle azionate, ricorrono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese del presente giudizio a fronte di una parziale reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
rigetta il ricorso proposto da in relazione all'intimazione di Parte_2
Pag. 7 pagamento n.06420219000641926 ed alla sottesa cartella n.
06420120001381043000 relativa a ruolo emesso dalla Controparte_1
e per l'effetto;
2) La dichiara definitivamente esecutiva;
3) Spese di lite del doppio grado compensate tra le parti;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Mantova, il 13 marzo 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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