Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4001 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
"con l'Avv. TRIPICCHIO MARCELLO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. FERRATO UMBERTO;
'AVV. PATTI FRANCESCO;
Controparte_2
CP 3 contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.08.2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229003082724/000, notificatagli da parte di in data 19/07/2022, dinanzi aControparte_4 questa Sezione del Tribunale, limitatamente ai crediti previdenziali riferibili ai seguenti avvisi di addebito:
1) avviso n. 33420120004803104000, euro 2.411,08, anni 2011-2012-2013,
notificato il 29/01/2013;
2) avviso n. 33420130001258668000, euro 1.239,89, anni 2012-2013, notificato il 19/04/2013; 3) avviso n. 33420130003224814000, euro 2.456,49, anni 2012-2013, notificato il 10/01/2014; 4) avviso n. 33420140000844603000, euro 2.555,09, anni 2013-2014, notificato il 12/06/2014; 5) avviso n.
33420140002892219000, euro 2.511,55, anni 2013-2014, notificato il
16/10/2014; 6) avviso n. 33420140005178100000, euro 2.537,99, anno 2014, notificato il 27/02/2015;
7) avviso n. 33420150000464288000, euro 1.357,53, anni 2013-2014-2015, notificato il 13/07/2015;
8) avviso n. 33420150001659544000, euro 2.486,64, anni 2014-2015, notificato il 29/10/2015; 9) avviso n. 334201600013777792000, euro 2.442,00, anni 2015-2016, notificato il 13/05/2016;
10) avviso n. 33420160004250078000, euro 2.390,67, anni 2015-2016, notificato il 10/11/2016;
11) avviso n. 33420160004877024000, euro 1.688,76, anni 2014-2015-2016, notificato il 18/11/2016;
12) avviso n. 33420170002213260000, euro 4.501,25, anno 2016, notificato il
05/10/2017;
13) avviso n. 33420170003383343000, euro 1.004,63, anno 2011, notificato il
17/10/2017; 14) avviso n. 33420170003872607000, euro 50,41, anno 2016, notificato il
24/11/2017;
15) avviso n. 33420170002213260000, euro 3.415,44, anno 2017, notificato il
20/08/2018;
16) avviso n. 33420180003767959000, euro 1.412,40, anni 2010-2018,
notificato il 30/08/2018;
17) avviso n. 33420180005595514000, euro 2.280,22, anni 2017-2018, notificato il 21/12/2018;
18) avviso n. 33420190002399529000, euro 2.257,66, anni 2018-2019, notificato il 05/07/2019;
19) avviso n. 33420190005201556000, euro 2.214,25, anni 2018-2019, notificato il 29/11/201.
Parte ricorrente eccepiva, in via preliminare, l'omessa indicazione, per gli avvisi di addebito di cui ai numeri da 1 a 19, del ruolo e della data in cui lo stesso era divenuto definitivo e, per l'effetto, ha invocato la revoca e l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento;
inoltre eccepiva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notificazione degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' CP_1 ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995.
Si costituivano in giudizio sia l'CP 1 che l' CP_5 contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto. Rimaneva
contumace la CP_6
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
§§§§§
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della CP_6 'in quanto vi
è in atti prova della regolare notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione dell'udienza.
Sempre preliminarmente deve, invece, rigettarsi ogni altra eccezione sollevata dalle altre parti resistenti in merito alla loro legittimazione passiva, dovendosi dichiarare sussistente sia per CP 1 che per l'interesse a Controparte_4
stare in giudizio, essendo il primo Ente titolare dei crediti azionati e l'Agenzia esattoriale ente emanante l'intimazione verso cui è stata proposta opposizione per ricorrenza di vizi formali.
Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in riferimento ad alcuni avvisi sottesi alla opposta intimazione. Invero, risultano essere stati annullati, a norma dell'art. 1, commi
222 e ss., della I. n. 197 del 2022, i singoli carichi sottesi ai seguenti avvisi di addebito: avviso 33420120004803104000; avvison. n.
33420130001258668000; avviso n. 33420130003224814000; avviso n.
33420140000844603000; avviso n. 33420140002892219000; avviso n.
33420140005178100000; avviso n. 33420150000464288000; avviso n.
33420150001659544000.
Ed, in effetti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198,
convertito con modificazioni dalla I. 24 febbraio 2023 n. 14 "Sono
automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrate in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
200 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)"
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la I.
n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo - anche se non perfettamente identico a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n.
41 del 2021, conv. in I. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr.
Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Pertanto, rilevato l'istituto disciplinato dalla I. n. 197/2022, che introduce un annullamento automatico e rilevabile d'ufficio in presenza di presupposti legali
(debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015), nel caso di specie, rinvenendone la ricorrenza, deve farsi luogo a declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla I. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413
-del 2023), essendo sopraggiunto un fatto l'introduzione della norma sopra citata idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pro-nuncia sul merito
-
della res litigiosa.
2. Rimangono da verificare i rimanenti avvisi di addebito impugnati, riguardo ai quali l'opponente ha dedotto sia vizi di forma che fatti estintivi successivi alla notifica degli atti prodromici.
Sul punto giova ricordare che le opposizioni con cui si contestino vizi formali della cartella o della notifica della stessa, da qualificarsi come opposizioni agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618-bis c.p.c. (v. in proposito Cass. Civ. S.U.
562/2000), vanno proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della stessa (v. ex multis Cass. Civ. sez. lav. 11338/2010; Cass. 18.11.2004 n.
21863 ed ancora Cass.
8.7.2008 n. 18691, Cass. 24.10.2008 n. 25757). Inoltre,
l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro "contro l'iscrizione a ruolo" dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
a tal proposito la eventuale mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr.
Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione - avente ad oggetto sia vizi di forma che di merito- è stata regolarmente proposta nel rispetto del termine di 20 giorni per i sollevati vizi formali e nei 40 giorni per gli ulteriori eccepiti vizi di merito, tutti decorrenti dalla notifica dell'atto impugnato;
ne consegue pertanto- il rigetto di ogni doglianza in tal senso sollevata dalle parti resistenti.
La prima eccezione promossa da parte ricorrente attiene alla mancata indicazione del ruolo e della data in cui lo stesso è divenuto definitivo, in violazione dell'art. 12 n. 3 D.P.R. 602/73 (riformato dall'art. 4 D.Lgs. 26/02/99
n. 46) che prevede appunto l'indicazione della data in cui il ruolo diviene esecutivo sia ai fini della valida formazione degli avvisi che del successivo atto di intimazione sia ai fini del regolare computo degli interessi ex art. 2 della legge
29/6.
Il motivo di opposizione non è fondato e va rigettato.
Invero a partire dall'anno 2010 (d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in I. 30 luglio 2010, n. 122), il legislatore ha previsto un nuovo sistema di recupero dei crediti CP_1 che, ai fini di una più celere procedura di recupero per l'ente impositorie, sostituisce al procedimento fondato su cartella esattoriale e ruolo, quello fondato sulla notifica diretta dell'avviso d'addebito, avente valore di titolo esecutivo. Ne consegue che la fase dell'iscrizione a ruolo e della consegna dello stesso all'agente della riscossione è stata soppressa a favore della notifica dell'avviso di addebito, avverso il quale è stata prevista la possibilità di opposizione entra quaranta giorni dalla notifica, in mancanza della quale lo stesso diviene definitivo.
Il nuovo sistema, quindi, non lascia spazio alla eccezione in discussione e sul punto si è recentemente espressa in modo chiaro nuovamente la giurisprudenza, puntualmente osservando che "la lamentata mancanza della data di esecutività del ruolo nell'intimazione di pagamento opposta non è pertinente in presenza di una procedura di riscossione che non utilizza il meccanismo della iscrizione a ruolo", altresì affrontando in senso risolutivo anche ogni ulteriore questione legata al calcolo degli interessi "per quanto attiene al calcolo degli interessi si precisa che nella intimazione impugnata e in tutti gli atti che la precedono è espressamente riportato che il tasso di interessi è quello legale vigente, in base alle aliquote determinate con Decreto del Ministero dell'Economia, senza alcuna necessaria specifica indicazione del calcolo." (cfr. Corte di Appello dell'Aquila n.
421/2023 del 10.11.2023).
Inoltre, il ricorrente lamenta in opposizione alla intimazione impugnata la mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito e cartelle di pagamento) e la conseguente prescrizione del credito intimato.
Il motivo è parzialmente fondato.
Innanzitutto, nella documentazione allegatadalle parti resistenti non si rinviene alcuna prova dell'intervento di atti interruttivi riferibili ai crediti di cui agli avvisi di pagamento n. 33420160004877024000 e n. 33420170003872607000, le cui partite ivi contenute andranno pertanto dichiarate prescritte, rappresentando l'intimazione il primo atto con cui il ricorrente ha potuto conoscere della pretesa creditoria ed opporre l'intervenuta prescrizione del ruolo. Nella specie, trattandosi di richiesta pagamento IVS operai relativi alle annualità 2015 e 2016, la stessa soggiace al termine prescrizionale di anni 5; in ogni caso l'atto di intimazione risulta pervenuto oltre qualsivoglia termine breve o lungo che si ritenga di considerare.
Inoltre, per gli avvisi n. 334201600013777792000, n. 33420160004250078000,
33420180003767959000, n. 33420170003383343000, n. n.
33420180005595514000, 33420190002399529000 n. e n.
33420190005201556000, gli stessi risultano essere stati notificati a mezzo pec ad indirizzo che il ricorrente si limita a contestare di non aver mai indicato all'ente impositore quale indirizzo presso cui ricevere comunicazioni.
La notifica della cartella esattoriale con lo strumento della posta elettronica certificata trova ingresso nel nostro ordinamento tributario ad opera del D.L. n.
78/2010, che con l'art. 38, comma 4, lettera b), che ha provveduto ad inserire nel corpo dell'art. 26, D.p.r. n. 602/73, il comma 2, per come poi modificato dal D. Lgs. n. 159/2015, che recita ""La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità,
all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.". Pertanto, dall'entrata in vigore della suddetta norma, ricorre l'obbligo per l' Controparte_7 di recapitare qualsiasi atto indirizzato al contribuente (che sia ditta individuale, società o professionista iscritto in albo o elenco), non più al suo indirizzo fisico bensì nella propria casella di posta elettronica certificata, così come risultante dal sopra menzionato INI PEC. Inoltre, costituisce onere di chi eserciti l'attività
-
d'impresa, normativamente obbligato a munirsi di un indirizzo PEC, assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata (in tal senso sentenza n. 16365 del 21 giugno 2018e di Cass., Sez, Civ., n. 16365 del 21 giugno 2018)
L'eccezione, quindi, formulata dal ricorrente in merito alla notifica degli avvisi di addebito su menzionati perché indirizzate a indirizzo di posta elettronica mai comunicato dal contribuente, risulta generica e non accoglibile, essendo la modalità utilizzata dall'Agenzia obbligata e non essendovi stata una contestazione specifica della riconducibilità dell'indirizzo al soggetto debitore.
Pertanto, gli avvisi suddetti risultano tutti interruttivi del termine prescrizionale di cui all'art. 3, co. 9 della L. 335/1995.
Solo relativamente all'avviso n. 334201600013777792000, va rilevata la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione rispetto alla successiva intimazione di pagamento impugnata, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
Infatti, dalla documentazione acquisita agli atti, risulta che, tra la data di notifica dell'avviso di addebito (13.5.2016) e la successiva intimazione di pagamento
(notificata il 19.07.2022), è trascorso un tempo superiore al termine prescrizionale, anche in considerazione dell'interruzione operante ex lege durante il periodo di emergenza pandemica da Covid-19, a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021.
Infatti, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020 ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni), cui si somma l'ulteriore causa speciale di sospensione per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del
DL, al 30 giugno 2021, della durata di 182 giorni;
sono stati, dunque previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
In applicazione di quanto superiormente osservato l'intimazione di pagamento per rientrare nei termini prescrizionali (calcolati a partire dal 13.5.2016) doveva pervenire entro il 20.3.2022, ma la stessa risulta essere stata notificata il successivo 19.7.2022; pertanto, va dichiarata la prescrizione del credito contributivo con la stessa intimato.
Per i restanti avvisi, notificati a mezzo pec, n. 33420160004250078000, n.
n. 33420180003767959000, 33420170003383343000, n.
e n.33420180005595514000, 33420190002399529000 n.
33420190005201556000, la notifica dell'atto di intimazione qui impugnato risulta pervenuta entro il termine prescrizionale previsto per legge. Infine, va rilevata la regolarità della notifica degli avvisi di addebito n.
33420170002213260000 e n. 33420170002213260000, notificati a mezzo posta e perfezionatisi rispettivamente la prima per compiuta giacenza in data
25.7.2017 e la seconda per consegna A/R del 20.8.2018 (si veda documentazione allegata dalle parti resistenti).
Orbene, in riferimento a tali avvisi ed ai crediti in esse portati ed ingiunti, il ricorso deve essere rigettato.
4. In merito alle spese di lite, andranno compensate certamente per la parte relativa alla cessazione della materia del contendere atteso che l'annullamento opera per effetto di un provvedimento normativo intervenuto successivamente all'instaurarsi del presente giudizio, mentre per la restante parte le richieste del ricorrente hanno comunque trovato parziale accoglimento, tanto da giustificare un'ulteriore compensazione delle rimanenti spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Anna
Caputo, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito n. 33420120004803104000; n. 33420130001258668000; n.
33420130003224814000; 33420140000844603000; n. n.
33420140002892219000; 33420140005178100000; n. n.
33420150000464288000; n. 33420150001659544000, per intervenuto sgravio ex L. 197/2022;
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito n. 33420160004877024000, n. 33420170003872607000 en.
334201600013777792000, in quanto prescritti;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa totalmente le spese di lite tra le parti in causa.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 15/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO