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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/12/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 846/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
LA TA presidente
RB AT consigliera
AR SS consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 846 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
(C.F.: – rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 anche disgiuntamente, dagli avvocati Andrea Borsani e Dario Semeraro), e
, in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli P.IVA_1 avvocati Antonio Ferragina e Mariarita Marrapodi).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato parzialmente.
3. Il Tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso di , operaio idraulico Pt_1 forestale, il quale ha chiesto il pagamento dell'indennità chilometrica secondo il criterio previsto dall'art. 54 del CCNL, pari a un quinto del costo della benzina per chilometro percorso, anziché quello forfettario previsto dal CIRL.
4. Il giudice a) pur riconoscendo l'applicabilità del CCNL privatistico in virtù dell'art. 7-bis del DL 120/2021, ha ritenuto come la sua applicazione sia subordinata ai limiti di spesa e ai vincoli finanziari delle amministrazioni pubbliche, e b) ha rilevato come il Piano Attuativo di Forestazione 2022 – approvato prima del decreto dirigenziale di recepimento del CCNL – prevedesse la copertura finanziaria solo per il rimborso forfettario, e che l'applicazione del criterio più oneroso avrebbe comportato uno sforamento del tetto di spesa;
quindi c) ha ritenuto legittima la scelta di d'applicare il rimborso CP_1 forfettario, in quanto conforme alla normativa sul contenimento della spesa pubblica.
5. ha impugnato la sentenza sostenendo come a) il CCNL 2021/2024 sia Pt_1
l'unica fonte negoziale idonea a disciplinare l'indennità chilometrica, b) l'art. 54
CCNL disciplini una materia non delegabile alla contrattazione regionale, c)
l'interpretazione del giudice di primo grado (sull'art.
7-bis, d. l. 120/2021) sia scorretta, giacché la copertura finanziaria era stata formalmente attestata dal decreto dirigenziale n. 5348/2022, e – in ogni caso – l avrebbe dovuto CP_1 adeguare il proprio bilancio per garantire il pagamento della voce economica rivendicata, d) la non abbia mai previsto tetti di spesa o criteri Parte_2 forfettari nel proprio Piano attuativo, e) l'applicazione selettiva del CCNL violi i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità della retribuzione, libertà sindacale e tutela del lavoro, f) la giurisprudenza nazionale e sovranazionale imponga alle amministrazioni di garantire la copertura finanziaria per obbligazioni certe e liquide, derivanti da contratti collettivi, g) nel nuovo contratto integrativo
2 regionale (2023–2026), sottoscritto anche dall' , sia previsto il rimborso CP_1 chilometrico secondo l'art. 54 CCNL, (a smentita della tesi della controparte, sulla maggiore sostenibilità del criterio forfettario); ha – pertanto – concluso nel senso della riforma della sentenza (e della condanna dell' al pagamento di CP_1
4.436,87 euro).
6. ha chiesto il rigetto dell'appello, rimarcando come a) CP_1
l'applicazione del criterio previsto dall'art. 54 CCNL comporterebbe un aumento insostenibile dei costi, in violazione delle norme imperative sul contenimento della spesa pubblica, b) il rimborso chilometrico forfettario sia conforme ai vincoli di bilancio previsti dal d. lgs. 165/2001, dal d. l. 78/2010, e dall'art.
7-bis, d. l.
120/2021 (come convertito dalla l. 155/2021), c) la corretta interpretazione del decreto dirigenziale n. 5348/2022 militi nel senso di riferire la copertura finanziaria
(ivi attestata) alle risorse già stanziate nel Piano attuativo 2022 (basato proprio sul criterio forfettario), d) i dati del CED regionale dimostrino come l'applicazione del criterio del quinto del costo della benzina comporterebbe un esborso tra
11.700.000 e 15.700.000 euro, rispetto ai 5.700.000 euro previsti (con una differenza non coperta dal bilancio regionale), e) la giurisprudenza di merito e di legittimità escluderebbe (a suo avviso) l'applicabilità del CCNL privatistico in caso di contrasto con norme imperative, f) il rispetto dei vincoli di spesa sia condizione di validità ed efficacia del contratto collettivo, g) l non possa assumere CP_1 obbligazioni in contrasto con gli strumenti di programmazione finanziaria e g) le clausole difformi siano nulle.
7. All'esito della trattazione scritta del 18 novembre 2025, e della camera di consiglio del 25 novembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle notazioni esposte appresso.
8. Orbene, non sono controverse a) la natura di quale ente CP_1 pubblico economico, e b) l'applicabilità all'appellante del CCNL (privatistico) contemplato dall'art. 7-bis, d. l. 120/2021 (come convertito dalla l. 155/2021), c) la spettanza della cosiddetta “indennità chilometrica” prevista in favore degli operai agricoli e forestali dell'appellata (nei casi di raggiungimento – da parte di essi – del luogo di lavoro mediante veicolo in dotazione ai medesimi, e non reso disponibile dall' ). CP_1
9. È – invece – disputata la base contrattual-collettiva di calcolo dell'indennità, da individuarsi – ad avviso dell'appellata – nella misura forfettaria di cui al Piano
3 attuativo per il 2022, adottato con deliberazione commissariale n. 37/2022 e parte del Programma regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione
(per il biennio 2021-2022), approvato con D.G.R. n. 105/2021, e con delibera del
Consiglio Regionale n. 122/2021.
10. La questione va risolta (in favore del ricorrente in primo grado, e appellante) valorizzando la natura retributiva (e non restitutoria) dell'indennità in questione, da cui deriva la sua incomprimibilità unilaterale (da parte della datrice).
11. Come – infatti – rammentato (su fattispecie sovrapponibile a quella in delibazione) da Cass., Sez. Lav., ord. n. 30812/2023, «La pronuncia di questa
Corte, Cass. n. 4603 del 2015, concerne i c.c.n.l. 1994/1997 e 1998/2002 e nella fattispecie ivi esaminata il ricorrente aveva prospettato [...] la natura di Parte_3 rimborso di spesa dell'indennità chilometrica, in virtù della sua dipendenza causale dall'uso di mezzo proprio del lavoratore, in via alternativa e subordinata alla mancata fornitura di un mezzo di trasporto (per il raggiungimento del luogo di lavoro a distanza superiore a 2 km dal centro di raccolta) dal datore di lavoro, come sua obbligazione principale ai sensi degli articoli 52 CCNL 1994/1997 e 54
CCNL 1998/2002 e della corrispondenza tra le spese sostenute dal dipendente per l'esecuzione o in occasione del lavoro e la somma corrispostagli dal datore
(pure variabile, a seconda del prezzo della benzina e dei km. percorsi): espressamente qualificata rimborso e mera restituzione di somme anticipate dal primo per conto del secondo dall'articolo 54, u.c. CCNL 1998/2002. La dicitura contenuta nel comma 6 del citato articolo 54 non è quindi nuova, ma era già presente nel c.c.n.l. 1998/2002, e non ha rappresentato un ostacolo, nella sentenza n. 4603 del 2015, al riconoscimento della natura retributiva della citata indennità chilometrica (pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro), motivato in base all'accertamento in fatto eseguito dai giudici di appello in ordine alla continuità di corresponsione, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagna o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, alla predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, alla sua autonomia dall'effettiva entità dell'esborso del lavoratore, non tenuto a presentare documentazione di spesa, alla sua erogazione in egual misura e in ogni caso ad ogni singolo lavoratore. [...] L'indennità chilometrica è erogata in somma fissa e continuativa, in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione
4 lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore, in base a un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro».
12. Ciò detto, è stato altrettanto recentemente puntualizzato da Cass., Sez. Lav., sent. n. 12203/2025, come «Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato, questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente dell'ARIF e, quindi, alla legislazione speciale della Regione Puglia (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023). Si è quindi statuito – e qui si intende ribadire – che
“l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico”. Di conseguenza, “il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. [...]. Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore invoca – sulla base di una legge regionale che la prevede –
l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il “trattamento economico ivi previsto” (rimborso chilometrico).
Sicché, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all'applicazione di quella contrattazione collettiva, che “si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano” (Cass. n.
6193/2023 cit.)».
13. D'altra parte, con riguardo ai timori avversari (circa le ripercussioni scaturenti dall'applicazione diretta – ai fini della corresponsione dell'indennità controversa – dell'art. 54 del CCNL privatistico di categoria), la pronuncia di legittimità evocata nel paragrafo subito precedente (e conformemente ad altre statuizioni della Corte nomofilattica, parimenti rese nel 2025) ha puntualizzato come «Le disposizioni dell'art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 “non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza
5 pubblica”, come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo.
Pertanto, “il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire” (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018)».
14. La disciplina contrattual-collettiva in materia d'indennità chilometrica, una volta appurata la sua diretta applicabilità al rapporto lavorativo (intercorrente fra l'operaio agricolo e forestale è ), contempla presupposti operativi e CP_1 criteri di calcolo stabiliti puntualmente, e non modificabili né eludibili, a discrezione della datrice, nei cui confronti le previsioni contrattuali risultano vincolanti e opponibili.
15. D'altra parte, la copertura finanziaria giustificatrice del pagamento delle voci stipendiali qui disputate va ravvisata nel decreto dirigenziale n. 5348 del 17 maggio 2022, ove è dato leggere della presa d'atto «del Contratto Collettivo
Nazionale per i Lavoratori addetti alla sistemazione idraulico – forestale ed idraulico agraria 2021 - 2024 stipulato tra le parti interessate in data 09/12/2021, trasmesso dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome con pec del 17/02/2022 acquisito agli atti dell'UOA Politiche della Montagna, Foreste,
Forestazione e Difesa del Suolo al protocollo n. 79873 in data 17/02/2022» e della circostanza per la quale «l'applicazione del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria 2021 – 2024, trova utile copertura sulle risorse sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e
U0223321101 del Bilancio regionale».
16. Per tutto quanto appena illustrato, allora, la rivendicazione dell'appellante va ritenuta (salvo quanto si dirà a breve) fondata giuridicamente.
17. La quantificazione delle spettanze conseguentemente ascrivibili al lavoratore può essere compiuta sulla base della produzione versata al fascicolo dallo stesso appellante, il quale ha offerto in comunicazione – peraltro incorporandolo anche all'interno del ricorso in primo grado – un calcolo (delle poste controverse) specifico e intellegibile (articolato nelle sue singole operazioni, rappresentate dalla determinazione – sulla base dei valori ministeriali ufficiali – dell'importo della benzina, dalla successiva moltiplicazione del numero dei chilometri percorsi per le giornate d'avvenuto impiego del mezzo proprio, evincibili dai prospetti paga allegati al carteggio attoreo, e dalla conclusiva applicazione a tali chilometri – ricavati complessivamente – del suddetto importo della benzina, diviso per
6 cinque, come da contratto collettivo), oltretutto rimasto interamente incensurato dalla controparte;
ciò, rammentando come – con Cass., Sez. I Civ., ord. n.
5667/2025 – «La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, con la conseguenza che ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito
(cfr. Cass., Sez. V, 27/12/ 2018, n. 33503; Cass., Sez. III, 22/04/2009, n. 9551)», nonché come – giusta Cass., Sez. Lav., ord. n. 34845/2022 – «Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato (cfr. Cass. n.
10116/2015; conf. Cass. 29236/2017)».
18. L'accoglimento dell'appello va limitato – però – alle competenze (accreditate da a titolo d'indennità chilometrica) relative ai mesi di novembre 2021 Pt_1
(452,80 euro), dicembre 2021 (407,50 euro), e di gennaio 2022 (477,00 euro).
18.1. Il diritto azionato, infatti, deriva direttamente dall'art. 7 bis, d. l. 120/2021, convertito dalla l. 155/2021: di talché, prima della data d'entrata in vigore di tale disposizione (introduttiva – con efficacia innovativa e costitutiva – dell'estensione ai forestali pubblici dipendenti della contrattazione categoriale privatistica) il diritto patrimoniale in questione non avrebbe ancora potuto reputarsi acquisito alla sfera giuridica dell'appellante.
19. Ciò detto, considerata la controvertibilità della vicenda, e le sottese oscillazioni pretorie, la Corte ritiene sussistere i presupposti per la
7 compensazione al cinquanta percento delle spese processuali d'ambo i gradi giudiziali.
19.1. Queste ultime sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti, considerato il valore della lite (letto alla luce del criterio del decisum), il contegno processuale delle parti e il pregio dell'opera difensiva prestata, e sono liquidate nei termini seguenti, per il primo grado e per l'appello, e con distrazione in favore dei procuratori costituiti:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio: € 213,00
Fase di trattazione: € 426,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.278,00
Spettanze dovute, previa compensazione per metà: € 639,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.458,00
Spettanze dovute, previa compensazione per metà: € 729,00
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell , in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, condanna l , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore al versamento a della somma Parte_1 complessivamente pari a 1.337,00 euro a titolo di differenze retributive e per le causali di cui in motivazione, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute
8 da , e liquidate – previa compensazione per metà – in Parte_1 complessivi 1.368,00 euro per ambo i gradi giudiziali, oltre agli accessori di legge, e con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori distrattari dell'appellante;
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 25 novembre 2025.
Il consigliere relatore
AR SS
La presidente
LA TA
9
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
LA TA presidente
RB AT consigliera
AR SS consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 846 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
(C.F.: – rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 anche disgiuntamente, dagli avvocati Andrea Borsani e Dario Semeraro), e
, in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli P.IVA_1 avvocati Antonio Ferragina e Mariarita Marrapodi).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è fondato parzialmente.
3. Il Tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso di , operaio idraulico Pt_1 forestale, il quale ha chiesto il pagamento dell'indennità chilometrica secondo il criterio previsto dall'art. 54 del CCNL, pari a un quinto del costo della benzina per chilometro percorso, anziché quello forfettario previsto dal CIRL.
4. Il giudice a) pur riconoscendo l'applicabilità del CCNL privatistico in virtù dell'art. 7-bis del DL 120/2021, ha ritenuto come la sua applicazione sia subordinata ai limiti di spesa e ai vincoli finanziari delle amministrazioni pubbliche, e b) ha rilevato come il Piano Attuativo di Forestazione 2022 – approvato prima del decreto dirigenziale di recepimento del CCNL – prevedesse la copertura finanziaria solo per il rimborso forfettario, e che l'applicazione del criterio più oneroso avrebbe comportato uno sforamento del tetto di spesa;
quindi c) ha ritenuto legittima la scelta di d'applicare il rimborso CP_1 forfettario, in quanto conforme alla normativa sul contenimento della spesa pubblica.
5. ha impugnato la sentenza sostenendo come a) il CCNL 2021/2024 sia Pt_1
l'unica fonte negoziale idonea a disciplinare l'indennità chilometrica, b) l'art. 54
CCNL disciplini una materia non delegabile alla contrattazione regionale, c)
l'interpretazione del giudice di primo grado (sull'art.
7-bis, d. l. 120/2021) sia scorretta, giacché la copertura finanziaria era stata formalmente attestata dal decreto dirigenziale n. 5348/2022, e – in ogni caso – l avrebbe dovuto CP_1 adeguare il proprio bilancio per garantire il pagamento della voce economica rivendicata, d) la non abbia mai previsto tetti di spesa o criteri Parte_2 forfettari nel proprio Piano attuativo, e) l'applicazione selettiva del CCNL violi i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità della retribuzione, libertà sindacale e tutela del lavoro, f) la giurisprudenza nazionale e sovranazionale imponga alle amministrazioni di garantire la copertura finanziaria per obbligazioni certe e liquide, derivanti da contratti collettivi, g) nel nuovo contratto integrativo
2 regionale (2023–2026), sottoscritto anche dall' , sia previsto il rimborso CP_1 chilometrico secondo l'art. 54 CCNL, (a smentita della tesi della controparte, sulla maggiore sostenibilità del criterio forfettario); ha – pertanto – concluso nel senso della riforma della sentenza (e della condanna dell' al pagamento di CP_1
4.436,87 euro).
6. ha chiesto il rigetto dell'appello, rimarcando come a) CP_1
l'applicazione del criterio previsto dall'art. 54 CCNL comporterebbe un aumento insostenibile dei costi, in violazione delle norme imperative sul contenimento della spesa pubblica, b) il rimborso chilometrico forfettario sia conforme ai vincoli di bilancio previsti dal d. lgs. 165/2001, dal d. l. 78/2010, e dall'art.
7-bis, d. l.
120/2021 (come convertito dalla l. 155/2021), c) la corretta interpretazione del decreto dirigenziale n. 5348/2022 militi nel senso di riferire la copertura finanziaria
(ivi attestata) alle risorse già stanziate nel Piano attuativo 2022 (basato proprio sul criterio forfettario), d) i dati del CED regionale dimostrino come l'applicazione del criterio del quinto del costo della benzina comporterebbe un esborso tra
11.700.000 e 15.700.000 euro, rispetto ai 5.700.000 euro previsti (con una differenza non coperta dal bilancio regionale), e) la giurisprudenza di merito e di legittimità escluderebbe (a suo avviso) l'applicabilità del CCNL privatistico in caso di contrasto con norme imperative, f) il rispetto dei vincoli di spesa sia condizione di validità ed efficacia del contratto collettivo, g) l non possa assumere CP_1 obbligazioni in contrasto con gli strumenti di programmazione finanziaria e g) le clausole difformi siano nulle.
7. All'esito della trattazione scritta del 18 novembre 2025, e della camera di consiglio del 25 novembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle notazioni esposte appresso.
8. Orbene, non sono controverse a) la natura di quale ente CP_1 pubblico economico, e b) l'applicabilità all'appellante del CCNL (privatistico) contemplato dall'art. 7-bis, d. l. 120/2021 (come convertito dalla l. 155/2021), c) la spettanza della cosiddetta “indennità chilometrica” prevista in favore degli operai agricoli e forestali dell'appellata (nei casi di raggiungimento – da parte di essi – del luogo di lavoro mediante veicolo in dotazione ai medesimi, e non reso disponibile dall' ). CP_1
9. È – invece – disputata la base contrattual-collettiva di calcolo dell'indennità, da individuarsi – ad avviso dell'appellata – nella misura forfettaria di cui al Piano
3 attuativo per il 2022, adottato con deliberazione commissariale n. 37/2022 e parte del Programma regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione
(per il biennio 2021-2022), approvato con D.G.R. n. 105/2021, e con delibera del
Consiglio Regionale n. 122/2021.
10. La questione va risolta (in favore del ricorrente in primo grado, e appellante) valorizzando la natura retributiva (e non restitutoria) dell'indennità in questione, da cui deriva la sua incomprimibilità unilaterale (da parte della datrice).
11. Come – infatti – rammentato (su fattispecie sovrapponibile a quella in delibazione) da Cass., Sez. Lav., ord. n. 30812/2023, «La pronuncia di questa
Corte, Cass. n. 4603 del 2015, concerne i c.c.n.l. 1994/1997 e 1998/2002 e nella fattispecie ivi esaminata il ricorrente aveva prospettato [...] la natura di Parte_3 rimborso di spesa dell'indennità chilometrica, in virtù della sua dipendenza causale dall'uso di mezzo proprio del lavoratore, in via alternativa e subordinata alla mancata fornitura di un mezzo di trasporto (per il raggiungimento del luogo di lavoro a distanza superiore a 2 km dal centro di raccolta) dal datore di lavoro, come sua obbligazione principale ai sensi degli articoli 52 CCNL 1994/1997 e 54
CCNL 1998/2002 e della corrispondenza tra le spese sostenute dal dipendente per l'esecuzione o in occasione del lavoro e la somma corrispostagli dal datore
(pure variabile, a seconda del prezzo della benzina e dei km. percorsi): espressamente qualificata rimborso e mera restituzione di somme anticipate dal primo per conto del secondo dall'articolo 54, u.c. CCNL 1998/2002. La dicitura contenuta nel comma 6 del citato articolo 54 non è quindi nuova, ma era già presente nel c.c.n.l. 1998/2002, e non ha rappresentato un ostacolo, nella sentenza n. 4603 del 2015, al riconoscimento della natura retributiva della citata indennità chilometrica (pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro), motivato in base all'accertamento in fatto eseguito dai giudici di appello in ordine alla continuità di corresponsione, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagna o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, alla predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, alla sua autonomia dall'effettiva entità dell'esborso del lavoratore, non tenuto a presentare documentazione di spesa, alla sua erogazione in egual misura e in ogni caso ad ogni singolo lavoratore. [...] L'indennità chilometrica è erogata in somma fissa e continuativa, in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione
4 lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore, in base a un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro».
12. Ciò detto, è stato altrettanto recentemente puntualizzato da Cass., Sez. Lav., sent. n. 12203/2025, come «Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato, questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente dell'ARIF e, quindi, alla legislazione speciale della Regione Puglia (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023). Si è quindi statuito – e qui si intende ribadire – che
“l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico”. Di conseguenza, “il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. [...]. Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore invoca – sulla base di una legge regionale che la prevede –
l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il “trattamento economico ivi previsto” (rimborso chilometrico).
Sicché, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all'applicazione di quella contrattazione collettiva, che “si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano” (Cass. n.
6193/2023 cit.)».
13. D'altra parte, con riguardo ai timori avversari (circa le ripercussioni scaturenti dall'applicazione diretta – ai fini della corresponsione dell'indennità controversa – dell'art. 54 del CCNL privatistico di categoria), la pronuncia di legittimità evocata nel paragrafo subito precedente (e conformemente ad altre statuizioni della Corte nomofilattica, parimenti rese nel 2025) ha puntualizzato come «Le disposizioni dell'art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 “non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza
5 pubblica”, come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo.
Pertanto, “il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire” (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018)».
14. La disciplina contrattual-collettiva in materia d'indennità chilometrica, una volta appurata la sua diretta applicabilità al rapporto lavorativo (intercorrente fra l'operaio agricolo e forestale è ), contempla presupposti operativi e CP_1 criteri di calcolo stabiliti puntualmente, e non modificabili né eludibili, a discrezione della datrice, nei cui confronti le previsioni contrattuali risultano vincolanti e opponibili.
15. D'altra parte, la copertura finanziaria giustificatrice del pagamento delle voci stipendiali qui disputate va ravvisata nel decreto dirigenziale n. 5348 del 17 maggio 2022, ove è dato leggere della presa d'atto «del Contratto Collettivo
Nazionale per i Lavoratori addetti alla sistemazione idraulico – forestale ed idraulico agraria 2021 - 2024 stipulato tra le parti interessate in data 09/12/2021, trasmesso dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome con pec del 17/02/2022 acquisito agli atti dell'UOA Politiche della Montagna, Foreste,
Forestazione e Difesa del Suolo al protocollo n. 79873 in data 17/02/2022» e della circostanza per la quale «l'applicazione del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria 2021 – 2024, trova utile copertura sulle risorse sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e
U0223321101 del Bilancio regionale».
16. Per tutto quanto appena illustrato, allora, la rivendicazione dell'appellante va ritenuta (salvo quanto si dirà a breve) fondata giuridicamente.
17. La quantificazione delle spettanze conseguentemente ascrivibili al lavoratore può essere compiuta sulla base della produzione versata al fascicolo dallo stesso appellante, il quale ha offerto in comunicazione – peraltro incorporandolo anche all'interno del ricorso in primo grado – un calcolo (delle poste controverse) specifico e intellegibile (articolato nelle sue singole operazioni, rappresentate dalla determinazione – sulla base dei valori ministeriali ufficiali – dell'importo della benzina, dalla successiva moltiplicazione del numero dei chilometri percorsi per le giornate d'avvenuto impiego del mezzo proprio, evincibili dai prospetti paga allegati al carteggio attoreo, e dalla conclusiva applicazione a tali chilometri – ricavati complessivamente – del suddetto importo della benzina, diviso per
6 cinque, come da contratto collettivo), oltretutto rimasto interamente incensurato dalla controparte;
ciò, rammentando come – con Cass., Sez. I Civ., ord. n.
5667/2025 – «La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, con la conseguenza che ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito
(cfr. Cass., Sez. V, 27/12/ 2018, n. 33503; Cass., Sez. III, 22/04/2009, n. 9551)», nonché come – giusta Cass., Sez. Lav., ord. n. 34845/2022 – «Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato (cfr. Cass. n.
10116/2015; conf. Cass. 29236/2017)».
18. L'accoglimento dell'appello va limitato – però – alle competenze (accreditate da a titolo d'indennità chilometrica) relative ai mesi di novembre 2021 Pt_1
(452,80 euro), dicembre 2021 (407,50 euro), e di gennaio 2022 (477,00 euro).
18.1. Il diritto azionato, infatti, deriva direttamente dall'art. 7 bis, d. l. 120/2021, convertito dalla l. 155/2021: di talché, prima della data d'entrata in vigore di tale disposizione (introduttiva – con efficacia innovativa e costitutiva – dell'estensione ai forestali pubblici dipendenti della contrattazione categoriale privatistica) il diritto patrimoniale in questione non avrebbe ancora potuto reputarsi acquisito alla sfera giuridica dell'appellante.
19. Ciò detto, considerata la controvertibilità della vicenda, e le sottese oscillazioni pretorie, la Corte ritiene sussistere i presupposti per la
7 compensazione al cinquanta percento delle spese processuali d'ambo i gradi giudiziali.
19.1. Queste ultime sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti, considerato il valore della lite (letto alla luce del criterio del decisum), il contegno processuale delle parti e il pregio dell'opera difensiva prestata, e sono liquidate nei termini seguenti, per il primo grado e per l'appello, e con distrazione in favore dei procuratori costituiti:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio: € 213,00
Fase di trattazione: € 426,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.278,00
Spettanze dovute, previa compensazione per metà: € 639,00
Secondo grado
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.458,00
Spettanze dovute, previa compensazione per metà: € 729,00
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell , in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, condanna l , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore al versamento a della somma Parte_1 complessivamente pari a 1.337,00 euro a titolo di differenze retributive e per le causali di cui in motivazione, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute
8 da , e liquidate – previa compensazione per metà – in Parte_1 complessivi 1.368,00 euro per ambo i gradi giudiziali, oltre agli accessori di legge, e con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori distrattari dell'appellante;
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 25 novembre 2025.
Il consigliere relatore
AR SS
La presidente
LA TA
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