Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 579/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 15/04/2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 05/03/2024 da e Parte_1 Pt_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. SCARANO ANNA tendente ad
[...] ottenere, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che dal matrimonio è nata una figlia, (12/12/2010); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 23.07.2024, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice relatore all'udienza cartolare del 07.05.2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con rito concordatario il giorno 27 dicembre 2009 in
Piedimonte Matese (Ce) annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.36 parte II Serie A dell'anno
2009, demandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Piedimonte
Matese (CE);
2. Confermare il provvedimento di separazione;
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata al 155 Sundon Park Road – Luton Bedfordshire – LU3
3AD – Regno Unito unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore della signora unitamente Parte_1 alla figlia Per_1
4. Confermare che il signor provvederà a versare interamente la rata del mutuo sulla casa coniugale che Parte_2 ammonta a circa 600 euro mensili;
5. Confermare che il signor verserà entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 a titolo di Parte_2 mantenimento per la figlia da versare sul c/c della signora , oltre al 50% delle spese Per_1 Parte_1 straordinarie da concordarsi preventivamente tra i genitori.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di non avere a che pretendere l'una dall'altro.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PIEDIMONTE MATESE il
27/12/2009 da , nata a [...] il Parte_1
07.12.1982 e da , nato il [...] a [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIEDIMONTE MATESE di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 36, parte II, serie A, anno
2009);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese