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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/10/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2447 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2447 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DELLE FAVE AGOSTINA e dell'Avv. ANNA LAGO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
-RICORRENTE-
E
(c.f. nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. DELLE FAVE AGOSTINA e e dell'Avv. ANNA LAGO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
-RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto con rito civile in data 5 settembre 2021 nel Comune di Trecate (Anno 2021, Parte II, Serie C, n.51) non trascritto in Malaysia;
-mandare al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trecate la sentenza in copia autentica passata in giudicato ordinando a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi della normativa vigente.
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere regolato fra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
- non vi sono altri accordi matrimoniali né procedimenti in corso;
-i coniugi fin d'ora fanno espressa rinuncia all'impugnazione della sentenza di divorzio”.
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in TRECATE Parte_1 Controparte_1
(NO), in data 5/09/2021 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 51, parte II, serie C, anno 2021. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 03/09/2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. Con sentenza n. 59/2025 emessa il giorno 10/01/2025 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 17/09/2025. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 17/09/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M. Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 59/2025 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Trecate in data 05/09/2021 da Pt_1
e con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune
[...] Controparte_1 al n. 51, parte II, serie C, anno 2021; 2. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trecate di provvedere alle incombenze di legge;
Pag. 2 di 3 6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
7. prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 2/10/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2447 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DELLE FAVE AGOSTINA e dell'Avv. ANNA LAGO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
-RICORRENTE-
E
(c.f. nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. DELLE FAVE AGOSTINA e e dell'Avv. ANNA LAGO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
-RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto con rito civile in data 5 settembre 2021 nel Comune di Trecate (Anno 2021, Parte II, Serie C, n.51) non trascritto in Malaysia;
-mandare al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trecate la sentenza in copia autentica passata in giudicato ordinando a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi della normativa vigente.
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere regolato fra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
- non vi sono altri accordi matrimoniali né procedimenti in corso;
-i coniugi fin d'ora fanno espressa rinuncia all'impugnazione della sentenza di divorzio”.
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in TRECATE Parte_1 Controparte_1
(NO), in data 5/09/2021 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 51, parte II, serie C, anno 2021. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 03/09/2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. Con sentenza n. 59/2025 emessa il giorno 10/01/2025 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 17/09/2025. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 17/09/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M. Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 59/2025 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Trecate in data 05/09/2021 da Pt_1
e con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune
[...] Controparte_1 al n. 51, parte II, serie C, anno 2021; 2. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trecate di provvedere alle incombenze di legge;
Pag. 2 di 3 6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
7. prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 2/10/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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