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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/12/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Lodi Sezione procedure concorsuali
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Elena Giuppi Presidente Dott. Ada Cappello Giudice Relatore Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
R.G. 83/2025 Proc-Un. promosso su istanza depositata in data 7.10.2025 DA
[C.F. ], in persona del l.r. pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con sede legale in Borghetto OD (LO) in via Garibaldi n.72, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. SIMONA CALLEGARI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in PIAZZA VITTORIO VENETO N.10 SANT'ANGELO LODIGIANO RICORRENTE IN PROPRIO
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 7.10.2025 ha chiesto l'apertura della procedura Parte_1 di liquidazione giudiziale;
osserva quanto segue.
• Sussiste, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Borghetto OD, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Per ciò che attiene i parametri per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la ricorrente ha prodotto i propri bilanci, documentando l'inoperatività della soglia di esenzione, atteso che:
1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 995.850 già nel solo anno 2023;
2) emergono ricavi lordi di € 905.369 già nel solo anno 2023;
3) è ricavabile un indebitamento complessivo della società di €982.685 nel sono anno 2023.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, ben documentata ed illustrata dalla stessa ricorrente, potendosi osservare che:
1) La stessa società espone un ammontare di debiti pari a € 740.954,00;
2) Dall'istruttoria condotta dalla Cancelleria emerge un debito erariale superiore a 40.000,00 euro e debiti previdenziali superiori a 5.000.00 euro;
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettati dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv,. con L. 132/2015).
P.Q.M.
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L'APERTURA GIUDIZIALE Controparte_1 [...]
C.F. con sede legale in Borghetto OD (LO) in via Controparte_2 P.IVA_1
Garibaldi n.72 (CAP 26812)
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Ada Cappello
NOMINA curatore il dott. (iscritto presso l'albo nazione dei gestori della crisi ex art. 356 Persona_1 CCII) che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della società sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà
Pagina nr. 2 comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 10.4.2026 ore 12:00 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà svolgimento secondo modalità indicate con separato provvedimento, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 09/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Ada Cappello dott.ssa Elena Giuppi
Pagina nr. 3
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Elena Giuppi Presidente Dott. Ada Cappello Giudice Relatore Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
R.G. 83/2025 Proc-Un. promosso su istanza depositata in data 7.10.2025 DA
[C.F. ], in persona del l.r. pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con sede legale in Borghetto OD (LO) in via Garibaldi n.72, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. SIMONA CALLEGARI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in PIAZZA VITTORIO VENETO N.10 SANT'ANGELO LODIGIANO RICORRENTE IN PROPRIO
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 7.10.2025 ha chiesto l'apertura della procedura Parte_1 di liquidazione giudiziale;
osserva quanto segue.
• Sussiste, la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Borghetto OD, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Per ciò che attiene i parametri per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la ricorrente ha prodotto i propri bilanci, documentando l'inoperatività della soglia di esenzione, atteso che:
1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 995.850 già nel solo anno 2023;
2) emergono ricavi lordi di € 905.369 già nel solo anno 2023;
3) è ricavabile un indebitamento complessivo della società di €982.685 nel sono anno 2023.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, ben documentata ed illustrata dalla stessa ricorrente, potendosi osservare che:
1) La stessa società espone un ammontare di debiti pari a € 740.954,00;
2) Dall'istruttoria condotta dalla Cancelleria emerge un debito erariale superiore a 40.000,00 euro e debiti previdenziali superiori a 5.000.00 euro;
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettati dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv,. con L. 132/2015).
P.Q.M.
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L'APERTURA GIUDIZIALE Controparte_1 [...]
C.F. con sede legale in Borghetto OD (LO) in via Controparte_2 P.IVA_1
Garibaldi n.72 (CAP 26812)
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Ada Cappello
NOMINA curatore il dott. (iscritto presso l'albo nazione dei gestori della crisi ex art. 356 Persona_1 CCII) che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della società sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà
Pagina nr. 2 comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 10.4.2026 ore 12:00 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà svolgimento secondo modalità indicate con separato provvedimento, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 09/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Ada Cappello dott.ssa Elena Giuppi
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