Art. 210.
(( (Beni destinati allo svolgimento dei servizi).)) ((1. Nel provvedimento di cui all'articolo 209, comma 4, sono determinati i beni, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare lo svolgimento del servizio di ormeggio, inclusi il numero, le caratteristiche e le dotazioni dei mezzi nautici, terrestri e per l'assistenza alle navi durante la loro sosta in banchina.
2. I mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio sono condotti dagli ormeggiatori.
3. Sui mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio e' riportata a prua e a poppa la parola "ormeggiatore" e, qualora possibile, e' tenuto alzato il pennello bianco con eguale scritta in rosso.))
(( (Beni destinati allo svolgimento dei servizi).)) ((1. Nel provvedimento di cui all'articolo 209, comma 4, sono determinati i beni, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare lo svolgimento del servizio di ormeggio, inclusi il numero, le caratteristiche e le dotazioni dei mezzi nautici, terrestri e per l'assistenza alle navi durante la loro sosta in banchina.
2. I mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio sono condotti dagli ormeggiatori.
3. Sui mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio e' riportata a prua e a poppa la parola "ormeggiatore" e, qualora possibile, e' tenuto alzato il pennello bianco con eguale scritta in rosso.))