CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6863 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 3396/2020 All'udienza collegiale del giorno 19/11/2025 ore 10:45
Presidente Dott. AN PE
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MURVANA FRANCESCO avv Rombolà in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. VALENTI VALERIO presente
Controparte_2
Avv. BORELLO CARLO presente
CP_3
Avv. BORELLO CARLO
CP_4
Avv. BORELLO CARLO
US OM
Avv. BORELLO CARLO
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
AN PE IA LA IN Assistente giudiziario pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN PE - Presidente
dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3396 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore elettivamente domiciliata in Roma, via S. Nicola De Cesarini n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco
Rombolà e rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Murvana giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(P.IVA: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore elettivamente domiciliata in Roma, via del Mascherino n. 72, presso lo studio dell'avv. Valerio Valenti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATA -
pagina 2 di 12 E
US OM (C.F.: ), (C.F.: C.F._1 CP_3
), (C.F.: ), C.F._2 Controparte_2 C.F._3 CP_4
(C.F.: )
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio n. 22, presso lo studio dell'avv. Carlo
Borello, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
7335/2020, emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 18/5/20 – resa nel procedimento R.G. n.
52119/2018, promosso dalla stessa nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
SO IC, , e . CP_3 Controparte_2 CP_4
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“1. Con atto di citazione la esponeva quanto segue: che in data 3.12.2001 la minore Parte_2
era rimasta coinvolta, in uscita dalla scuola, in un grave incidente stradale Persona_1 cagionato dal distacco di una delle ruote gemellari posteriori sinistre del rimorchio targato
CA1818718 che la colpiva in pieno cagionandone il decesso avvenuto il successivo 7.12.2001; che, con sentenza n.27255/2004 il Tribunale penale di Roma aveva dichiarato , proprietaria Parte_3 del semirimorchio, colpevole del reato di omicidio colposo condannandola in solido con il responsabile civile , al risarcimento del danno morale e patrimoniale cagionato alle parti Controparte_1 civili costituite SO IC e , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale CP_3 sui figli minori e , rimettendo le parti per la liquidazione in sede CP_4 Controparte_2 civile e concedendo una provvisionale immediatamente esecutiva di € 150.000,00, quale quota parte del danno morale;
che la sentenza era stata confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n.
794/2009 e, con la sentenza n. 1316/2010, la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza 794/2009 ora menzionata;
che, conseguentemente, i sig.ri SO
e avevano intrapreso un giudizio civile nei confronti di e della CP_3 Parte_3 [...]
(n. R.G. 17916/2012) per conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti CP_1
“iure proprio” in conseguenza del decesso di;
che, in quel giudizio, il contraddittorio Persona_1 su istanza di , era stato esteso ad essa attrice che, in virtù della polizza infortuni Controparte_1 pagina 3 di 12 n. 010310583S - Assiscuola Milennium "Evolution Top" in essere con il liceo scientifico statale "E.
Majorana" frequentato dalla minore – aveva versato in favore degli eredi di un Persona_1 indennizzo di complessivi € 103.291,38; che, invero, la non aveva svolto alcuna Controparte_1 domanda nei confronti dell'odierna esponente, limitandosi a chiedere l'imputazione dell'indennizzo già versato da (oggi ) a favore degli eredi di , Controparte_5 Parte_2 Persona_1 all'importo dell'eventuale ulteriore risarcimento dovuto;
che, precedentemente, essa attrice aveva esperito azione surrogatoria nei confronti dei responsabili civili del sinistro;
che detta domanda con la sentenza n. 14805/2011 (R.G. 82476/2004) - promossa nei confronti di e Parte_3 [...]
con la chiamata di SO IC e – era stata rigettata «in Controparte_1 CP_3 quanto allo stato attuale non è definita la questione risarcitoria tra i terzi chiamati in causa e la
[...]
»; che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24914/2015 (R.G. 17916/2012 v. sopra), Controparte_1 aveva dichiarato inammissibile la chiamata in causa del terzo effettuata da per Controparte_1
Cont omessa formulazione delle conclusioni nei confronti della terza chiamata odierna attrice e
“conseguentemente e per lo stesso motivo”, aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale ex art. 1916 c.c. avanzata da nei confronti dei Controparte_6 responsabili civili e;
che, con la medesima sentenza, il Parte_3 Controparte_1
Tribunale aveva liquidato il danno non patrimoniale "iure proprio" spettante agli eredi della defunta per la perdita della congiunta in complessivi € 780.000,00 e, dedotti gli acconti già Persona_1 versati da , aveva condannato quest'ultima in solido con al Controparte_1 Parte_3 pagamento della somma complessiva di € 196.261,00.
2. Tanto premesso l'attrice deduceva di aver provveduto, in forza del citato contratto di assicurazione scolastico, in data 14.9.2004, al versamento in favore degli eredi della minore della somma di €
103.291,38; che era suo diritto surrogarsi nei diritti dei terzi beneficiari dell'indennizzo, quali prossimi congiunti dell'assicurata ai sensi dell'art. 1916, 1 comma, c.c.; che, alla stregua di Persona_1 un consolidato indirizzo giurisprudenziale, occorreva infatti considerare che SO IC,
[...]
, e , quali eredi della defunta , erano titolari tanto CP_3 CP_4 Controparte_2 Per_1 del diritto all'indennizzo assicurativo corrisposto da in virtù della Controparte_7 richiamata polizza infortuni, quanto del diritto "iure proprio" al risarcimento dei danni per la perdita della congiunta (rispettivamente figlia e sorella degli odierni convenuti), ragion per cui sussistevano i presupposti per la surrogazione dell'assicuratore; che - ricevuto l'indennizzo assicurativo da parte di accertata in via definitiva la responsabilità della e Controparte_5 Parte_3 consapevoli dell'intenzione dell'esponente di surrogarsi, nei limiti dell'indennizzo versato, nei loro diritti verso il responsabile civile e verso il suo assicuratore - i signori SO e avevano CP_3
pagina 4 di 12 promosso azione risarcitoria nei riguardi del responsabile civile (causa R.G. 17916/2012), senza dare atto dell'indennizzo assicurativo già incassato e pretendendo, quindi, l'intero risarcimento del danno loro dovuto per la morte della congiunta;
che pur avendo richiesto la Per_1 Controparte_1 detrazione dalle poste risarcitorie di quanto già incassato dagli eredi della vittima a titolo di Cont indennizzo assicurativo in virtù della polizza infortuni n. 010310583S, aveva prestato acquiescenza alla sentenza n. 24914/2015 (R.G. 17916/2012) la quale aveva disatteso le sue difese, condannandola all'integrale risarcimento dei danni non patrimoniali subiti "iure proprio" dagli attori;
che doveva essere, pertanto, condannata al pagamento in favore di essa attrice Controparte_1 di un importo pari all'indennizzo versato agli eredi di con riconoscimento della Persona_1 svalutazione monetaria;
che, in via alternativa, si doveva tenere in conto che, ai sensi dell'art. 1916, comma 3 c.c., l'assicurato è responsabile nei confronti dell'assicuratore per il pregiudizio che con la propria condotta abbia arrecato al diritto di surroga;
che doveva prefigurarsi una responsabilità degli eredi di , i quali avevano conseguito dal responsabile civile e dal suo assicuratore Persona_1
l'integrale risarcimento del danno senza dare conto dell'indennizzo già percepito da essa attrice e, quindi, senza richiederne l'imputazione al danno complessivamente patito. (…)
4. Si costituivano in giudizio SO IC, , e i CP_3 CP_4 Controparte_2 quali deducevano: in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto, considerato che l'azione di surroga si prescrive a decorrere dall'evento dannoso (3.12.2001) e non dal giorno dell'avvenuto pagamento;
che l'unico atto interruttivo posto in essere era la lettera raccomandata del 31.5.2018; nel merito, che parte attrice aveva errato nell'interpretare come applicabile al caso di specie l'art. 1916
c.c. in quanto si era in presenza di due titoli contrattuali diversi, l'uno esclusivamente avente efficacia Con tra (oggi Chubb European G.L.) ed Assiscuola di natura facoltativa e l'altro tra
[...] ed il proprio assicurato di natura obbligatoria;
che vi era carenza di legittimazione CP_1 passiva di essi convenuti tenuto conto che il risarcimento conseguito da parte di Controparte_1 era derivante da polizza r.c.a. obbligatoria, mentre il risarcimento conseguito (dall'allora) ACE
Insurance era derivato da polizza infortuni privata che non interferiva con l'altra; che, peraltro, l'art. 1916 co. 3 c.c. individua quale responsabile del pregiudizio arrecato l'assicurato e, nella fattispecie,
l'assicurato di ACE Insurance era da individuarsi in e non certamente in essi convenuti. CP_8
6. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, il giudicato Controparte_1 formatosi, in seguito alla sentenza n. 24914/2015, emessa nel procedimento promosso dai sig.ri
SO e nei confronti di essa convenuta, di e di con la CP_3 Parte_3 Controparte_9
quale terza chiamata in causa;
che, nel predetto giudizio, il Tribunale Controparte_10 aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di surroga per non avere l'odierna attrice pagina 5 di 12 provveduto alla notifica della propria domanda riconvenzionale al convenuto contumace, ai sensi del disposto di cui all'art.292 c.p.c., e per non aver adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante
(consistente nel deposito della copia integrale della polizza assicurativa e della quietanza in favore degli eredi di ); che la sentenza non era stata impugnata dalla Persona_1 CP_11 con conseguente formazione del giudicato sulla domanda di surrogazione spiegata;
che la
[...] medesima domanda doveva essere dichiarata improcedibile e/o inammissibile e/o illegittima, con contestuale condanna della attrice alla refusione delle spese del presente giudizio;
che la domanda era improcedibile per violazione del disposto di cui all'art. 144, comma 3, del codice delle assicurazioni
(d.lgs.209/2005) ossia senza che venisse chiamata in causa che fosse parimenti Parte_3 improcedibile per violazione del disposto di cui agli artt. 2 e 3 d.l. n. 132/2014, convertito in legge n.
162/2014, atteso il mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita;
che la domanda era improponibile per intervenuta prescrizione, essendo stato il giudizio promosso dalla a distanza di ben oltre tredici (13) anni dalla data del pagamento Controparte_11 effettuato in favore degli eredi SO (14.9.2004), trattandosi di un diritto soggetto al termine prescrizionale biennale sancito dall'art.2947, II comma, c.c. ovvero il termine quinquennale di cui al successivo comma III dell'art.2947 c.c.; che la domanda era improcedibile per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 C.A., non essendo stata preceduta dall'inoltro della prescritta lettera di messa in mora;
che essa compagnia assicuratrice era tenuta direttamente verso i danneggiati solo nei limiti del massimale di polizza e la polizza sottoscritta dalla recante il Parte_3
n.01/569478L prevedeva un massimale di polizza di lire 1.500.000.000 (pari ad € 774.685,35), importo pari al massimale minimo di legge per l'anno 2001; che, in conseguenza del sinistro in oggetto ed in esecuzione anche della sentenza n.24914/2015, essa compagnia aveva provveduto al pagamento della somma di € 780.000,00 (importo superiore al massimale sopra indicato) per cui risultava esaurito il massimale di polizza.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “a) rigetta la domanda;
b) condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. parte attrice al pagamento della somma di euro 12.627,00 in favore di ciascuna delle parti convenute ( e ) per Controparte_1 Controparte_12 complessivi euro 25.254,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
c) condanna la medesima parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida cadauno in euro 13.430,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15% con distrazione dell'importo spettante al patrocinatore di SO IC, , e CP_3 CP_4 Controparte_2 dichiaratosi antistatario.”.
§ 4. — Con l'atto di appello la (nel prosieguo anche solo ) ha Parte_1 Pt_1
pagina 6 di 12 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione: IN VIA PRELIMINARE: sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva del capo c) della sentenza n. 7335/2020 del Tribunale di Roma, nei soli confronti degli eredi di e, quindi, del patrocinatore avvocato Carlo Borello, dichiaratosi antistatario. IN Persona_1
VIA PRINCIPALE: accogliere il presente appello e, in riforma dell'impugnata Sentenza: nel merito: - accertare e dichiarare il diritto alla surrogazione di nel diritto risarcitorio Parte_1 iure proprio dei signori SO IC, , e nei CP_3 CP_4 Controparte_2 confronti di , quale assicuratore della signora responsabile Controparte_1 Parte_3 dell'infortunio in cui ha perso la vita;
- conseguentemente, condannare Persona_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 103.291,38, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali Parte_1 dalla data di liquidazione dell'indennizzo al saldo;
- condannare altresì , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 32.222,98, oltre interessi legali, a titolo di restituzione di quanto pagatole da
[...]
in esecuzione della sentenza n. 7335/2020 del Tribunale di Roma. In via Parte_1 alternativa, nel merito: accertare e dichiarare il diritto alla surrogazione di Parte_1
[...
nel diritto risarcitorio iure proprio dei signori SO IC, , e CP_3 CP_4
nei confronti di , quale assicuratore della signora Controparte_2 Controparte_1 [...]
responsabile dell'infortunio in cui ha perso la vita;
- accertare e Parte_3 Persona_1 dichiarare la responsabilità dei signori SO IC, , e CP_3 CP_4 [...]
ex art. 1916, comma 3, c.c. per il pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione di CP_2 [...]
; - conseguentemente condannare SO IC, , Parte_1 CP_3 CP_4
e al risarcimento dei danni cagionati a , che si
[...] Controparte_2 Parte_1 quantificano in € 103.291,38, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di liquidazione dell'indennizzo al saldo.
In ogni caso, dichiarare il diritto di di avere in restituzione tutte le somme Parte_1 che la stessa ha versato e dovesse versare in esecuzione della sentenza di primo grado e, conseguentemente, condannare a tale restituzione le parti percipienti. IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del capo a) della sentenza, in riforma dei capi b) e c) dell'impugnata
Sentenza, contenere la denegata condanna di ex art. 96, comma 3 c.p.c. e Parte_1 la liquidazione delle spese di lite del primo grado in favore delle parti ivi contenute, secondo quanto esposto in atti e, conseguentemente, condannare le parti appellate alla restituzione di quanto percepito in eccesso, in esecuzione della sentenza n. 7335/2020 del Tribunale di Roma. Con vittoria di spese, pagina 7 di 12 competenze professionali, oltre accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”.
§ 5. – L'appellata si è costituita con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 27/10/2020, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “in via gradata e nel merito, voglia rigettare l'appello proposto da Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto, così come proposto, con conferma integrale della
[...] sentenza n.7335/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma e con contestuale condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione;
nella denegata ipotesi di accoglimento della impugnazione, voglia, comunque: A) dichiarare la domanda spiegata da Controparte_11 improcedibile e/o inammissibile e/o illegittima stante il giudicato formatosi, ai sensi dell'art. 2909 c.c., sulla medesima domanda in conseguenza della pubblicazione della sentenza n. 24914/2015 e non impugnata;
B) dichiarare la domanda spiegata da improcedibile e/o Controparte_11 inammissibile e/o illegittima per la mancata evocazione in giudizio, ai sensi del disposto di cui all'art.144, comma III, D. Lgs. 209/2005, della Sig.ra proprietaria del veicolo, Parte_3 garantito da Volvo targato BW216YC, litisconsorte necessaria nel presente Controparte_1 procedimento;
C) dichiarare la domanda spiegata da improcedibile e/o Controparte_11 inammissibile e/o illegittima per il mancato svolgimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita così come prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. n.132/2014, convertito in Legge n. 162/2014; D) dichiarare la domanda spiegata da Controparte_11 improcedibile e/o inammissibile e/o illegittima per il mancato inoltro della missiva prescritta dal combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 D. Lgs. n.209/2005; E) dichiarare la domanda spiegata da improcedibile e/o inammissibile e/o illegittima stante l'esaurimento Controparte_11 del massimale di polizza a garanzia della responsabilità civile auto (per l'anno 2001) del veicolo
Volvo targato BW216YC, (pari ad € 774.685,35) così come previsto dall'art. 140 C.d.A.; F) dichiarare, in ogni caso, l'estinzione della domanda spiegata dalla per Controparte_11
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
G) in ogni caso, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata in punto al quantum debeatur con l'evento per cui è causa;
H) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato, rigettando ogni qualsiasi diversa e/o superiore domanda;
I) rigettare la domanda relativa al cumulo di rivalutazione ed interessi;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”.
pagina 8 di 12 § 6. — Gli appellati SO IC, , e si sono CP_3 Controparte_2 CP_4 costituiti con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9/11/2020 e hanno resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Si insiste, pertanto, per il rigetto dell'appello. Con vittoria di spese ed onorario oltre rimborso forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge a favore dell'Avvocato Carlo Borello che si dichiara antistatario.”.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa della in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile Controparte_1 identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., essa è ormai superata dal fatto che la causa è stata trattata ed è passata alla fase decisoria.
§ 9. — Occorre evidenziare – in via assorbente – che la , sin dalla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta di primo grado, aveva eccepito il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di , litisconsorte necessaria ex art. 144, comma 3, cod. Parte_3 ass., in qualità di proprietaria del veicolo che aveva cagionato la morte di . Persona_1
Ritiene il Collegio che tale eccezione – non vagliata dal Giudice di primo grado e riproposta dalla anche in sede di appello – sia fondata. Controparte_1
Va innanzitutto rammentato in diritto che, come chiarito dalla Suprema Corte, “qualora gli assicuratori sociali agiscano in surrogazione, ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 23 della l. n. 990 del 1969
(oggi trasfuso nell'art 287, comma 4, c.ass.), nei confronti del proprietario del veicolo responsabile e della sua compagnia di assicurazione, al fine di ottenerne la condanna al rimborso delle indennità erogate in favore della vittima di un incidente stradale, i suddetti convenuti assumono la qualità di litisconsorti necessari (come nell' analogo caso in cui sia il danneggiato ad agire contro di essi)” (cfr.
Cass. Civ. n. 14980/2022).
In particolare, nella motivazione della citata sentenza si legge quanto segue: “la surrogazione dell'assicuratore (ivi compreso l'assicuratore sociale) ai sensi dell'articolo 1916 c.c. o di norme speciali (…) costituisce una successione a titolo particolare nel diritto vantato dal danneggiato nei confronti del responsabile o - in materia di r.c.a. - dell'assicuratore di quest'ultimo. Pertanto, così come l'azione proposta dalla vittima avrebbe imposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo responsabile (ex art. 23 I. 24.12.1969 n. 990, oggi trasfuso nell'art. 287, quarto comma, cod. pagina 9 di 12 ass.), alla medesima disciplina resta soggetta l'azione proposta dall'assicuratore sociale surrogatosi alla vittima (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 11623 del 26/10/1992, Rv. 479141 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
5109 del 29/04/1992, Rv. 477044 - 01, per effetto delle quali è stato superato ed abbandonato il precedente e contrario orientamento recepito da Sez. 3, Sentenza n. 352 del 17/01/1983, Rv. 425151 -
01). Resta solo da aggiungere che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario è causa di nullità rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.”.
Premesso ciò, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la ha agito in surrogazione ex Pt_1 art. 1916 co. 1 c.c. al fine di ottenere la condanna della – quale compagnia Controparte_1 assicuratrice del veicolo di proprietà di in materia di RCA – al rimborso Parte_3 dell'indennizzo da lei erogato, in forza della polizza infortuni Assiscuola Milennium “Evolution Top”, in favore degli eredi di (pari a € 103.291,38) per i danni non patrimoniali iure Persona_1 proprio patiti a causa dell'incidente stradale de quo.
Ebbene, alla luce del suesposto principio di diritto evidentemente applicabile - per identità di ratio - anche alle assicurazioni private, la avrebbe dovuto citare in giudizio anche Pt_1 Parte_3
litisconsorte necessaria ex art. 144, comma 3, cod. ass. (disposizione analoga a quella di cui
[...] all'art. 287, comma 4, cod. ass., anche se relativa ad una fattispecie diversa), atteso che la società appellante, avendo agito in surrogazione ex art. 1916 co. 1 c.c., aveva fatto valere il medesimo diritto degli eredi SO, vale a dire il diritto al risarcimento del danno patito a causa del sinistro stradale.
Conseguentemente, così come i danneggiati, in caso di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della RCA, avrebbero dovuto convenire in giudizio il responsabile del danno (i.e. la proprietaria del veicolo), anche la avrebbe dovuto fare lo stesso. Pt_1
Dunque, non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
Si deve inoltre evidenziare che non si può esaminare nel merito neppure la domanda alternativa formulata dall'appellante nei confronti degli eredi SO (odierni appellati) ex art. 1916, comma 3,
c.c., dato che, per poter valutare un eventuale profilo di responsabilità di tali soggetti per il pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione dell'assicuratore, occorre necessariamente che venga prima vagliata la fondatezza della domanda di surrogazione avanzata dalla Pt_1
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla e la causa va rimessa al
Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 354 c.p.c..
§ 10. — Per quanto riguarda le spese processuali dei due gradi di giudizio, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, pagina 10 di 12 deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (v. Cass. Civ. n.
32933/2024).
Ciò posto, le spese processuali del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico della avendo quest'ultima dato causa alla nullità della sentenza oggetto di Parte_1 gravame, e sono liquidate in dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M.
55/14 - così come modificati dal DM Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da €
52.001,00 a € 260.000,00), applicando i compensi minimi, attesa la elementarità della fattispecie, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, nel seguente modo:
Primo grado (Giudizio innanzi al Tribunale)
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Totale compenso tabellare: € 7.052,00
**
Secondo grado (Giudizio innanzi alla Corte d'Appello)
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Totale compenso tabellare: € 7.160,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 7335/2020, così provvede:
1. Dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2. Rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., assegnando alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere le Parte_1 spese di lite dei due gradi di giudizio in favore di SO IC, SO CP_3 pagina 11 di 12 e da distrarsi in favore del procuratore antistatario avvocato Carlo CP_2 CP_4
Borello, e in favore della , che liquida per il giudizio di primo grado, in Controparte_1
complessivi € 7.052,00 ciascuno, oltre accessori di legge, e per il presente grado di giudizio, in complessivi € 7.160,00 ciascuno, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 19/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. AN PE
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Nicolò Papi
pagina 12 di 12
Presidente Dott. AN PE
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MURVANA FRANCESCO avv Rombolà in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. VALENTI VALERIO presente
Controparte_2
Avv. BORELLO CARLO presente
CP_3
Avv. BORELLO CARLO
CP_4
Avv. BORELLO CARLO
US OM
Avv. BORELLO CARLO
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
AN PE IA LA IN Assistente giudiziario pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN PE - Presidente
dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3396 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore elettivamente domiciliata in Roma, via S. Nicola De Cesarini n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco
Rombolà e rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Murvana giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(P.IVA: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore elettivamente domiciliata in Roma, via del Mascherino n. 72, presso lo studio dell'avv. Valerio Valenti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATA -
pagina 2 di 12 E
US OM (C.F.: ), (C.F.: C.F._1 CP_3
), (C.F.: ), C.F._2 Controparte_2 C.F._3 CP_4
(C.F.: )
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio n. 22, presso lo studio dell'avv. Carlo
Borello, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, la ha impugnato la sentenza n. Parte_1
7335/2020, emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 18/5/20 – resa nel procedimento R.G. n.
52119/2018, promosso dalla stessa nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
SO IC, , e . CP_3 Controparte_2 CP_4
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“1. Con atto di citazione la esponeva quanto segue: che in data 3.12.2001 la minore Parte_2
era rimasta coinvolta, in uscita dalla scuola, in un grave incidente stradale Persona_1 cagionato dal distacco di una delle ruote gemellari posteriori sinistre del rimorchio targato
CA1818718 che la colpiva in pieno cagionandone il decesso avvenuto il successivo 7.12.2001; che, con sentenza n.27255/2004 il Tribunale penale di Roma aveva dichiarato , proprietaria Parte_3 del semirimorchio, colpevole del reato di omicidio colposo condannandola in solido con il responsabile civile , al risarcimento del danno morale e patrimoniale cagionato alle parti Controparte_1 civili costituite SO IC e , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale CP_3 sui figli minori e , rimettendo le parti per la liquidazione in sede CP_4 Controparte_2 civile e concedendo una provvisionale immediatamente esecutiva di € 150.000,00, quale quota parte del danno morale;
che la sentenza era stata confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n.
794/2009 e, con la sentenza n. 1316/2010, la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza 794/2009 ora menzionata;
che, conseguentemente, i sig.ri SO
e avevano intrapreso un giudizio civile nei confronti di e della CP_3 Parte_3 [...]
(n. R.G. 17916/2012) per conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti CP_1
“iure proprio” in conseguenza del decesso di;
che, in quel giudizio, il contraddittorio Persona_1 su istanza di , era stato esteso ad essa attrice che, in virtù della polizza infortuni Controparte_1 pagina 3 di 12 n. 010310583S - Assiscuola Milennium "Evolution Top" in essere con il liceo scientifico statale "E.
Majorana" frequentato dalla minore – aveva versato in favore degli eredi di un Persona_1 indennizzo di complessivi € 103.291,38; che, invero, la non aveva svolto alcuna Controparte_1 domanda nei confronti dell'odierna esponente, limitandosi a chiedere l'imputazione dell'indennizzo già versato da (oggi ) a favore degli eredi di , Controparte_5 Parte_2 Persona_1 all'importo dell'eventuale ulteriore risarcimento dovuto;
che, precedentemente, essa attrice aveva esperito azione surrogatoria nei confronti dei responsabili civili del sinistro;
che detta domanda con la sentenza n. 14805/2011 (R.G. 82476/2004) - promossa nei confronti di e Parte_3 [...]
con la chiamata di SO IC e – era stata rigettata «in Controparte_1 CP_3 quanto allo stato attuale non è definita la questione risarcitoria tra i terzi chiamati in causa e la
[...]
»; che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24914/2015 (R.G. 17916/2012 v. sopra), Controparte_1 aveva dichiarato inammissibile la chiamata in causa del terzo effettuata da per Controparte_1
Cont omessa formulazione delle conclusioni nei confronti della terza chiamata odierna attrice e
“conseguentemente e per lo stesso motivo”, aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale ex art. 1916 c.c. avanzata da nei confronti dei Controparte_6 responsabili civili e;
che, con la medesima sentenza, il Parte_3 Controparte_1
Tribunale aveva liquidato il danno non patrimoniale "iure proprio" spettante agli eredi della defunta per la perdita della congiunta in complessivi € 780.000,00 e, dedotti gli acconti già Persona_1 versati da , aveva condannato quest'ultima in solido con al Controparte_1 Parte_3 pagamento della somma complessiva di € 196.261,00.
2. Tanto premesso l'attrice deduceva di aver provveduto, in forza del citato contratto di assicurazione scolastico, in data 14.9.2004, al versamento in favore degli eredi della minore della somma di €
103.291,38; che era suo diritto surrogarsi nei diritti dei terzi beneficiari dell'indennizzo, quali prossimi congiunti dell'assicurata ai sensi dell'art. 1916, 1 comma, c.c.; che, alla stregua di Persona_1 un consolidato indirizzo giurisprudenziale, occorreva infatti considerare che SO IC,
[...]
, e , quali eredi della defunta , erano titolari tanto CP_3 CP_4 Controparte_2 Per_1 del diritto all'indennizzo assicurativo corrisposto da in virtù della Controparte_7 richiamata polizza infortuni, quanto del diritto "iure proprio" al risarcimento dei danni per la perdita della congiunta (rispettivamente figlia e sorella degli odierni convenuti), ragion per cui sussistevano i presupposti per la surrogazione dell'assicuratore; che - ricevuto l'indennizzo assicurativo da parte di accertata in via definitiva la responsabilità della e Controparte_5 Parte_3 consapevoli dell'intenzione dell'esponente di surrogarsi, nei limiti dell'indennizzo versato, nei loro diritti verso il responsabile civile e verso il suo assicuratore - i signori SO e avevano CP_3
pagina 4 di 12 promosso azione risarcitoria nei riguardi del responsabile civile (causa R.G. 17916/2012), senza dare atto dell'indennizzo assicurativo già incassato e pretendendo, quindi, l'intero risarcimento del danno loro dovuto per la morte della congiunta;
che pur avendo richiesto la Per_1 Controparte_1 detrazione dalle poste risarcitorie di quanto già incassato dagli eredi della vittima a titolo di Cont indennizzo assicurativo in virtù della polizza infortuni n. 010310583S, aveva prestato acquiescenza alla sentenza n. 24914/2015 (R.G. 17916/2012) la quale aveva disatteso le sue difese, condannandola all'integrale risarcimento dei danni non patrimoniali subiti "iure proprio" dagli attori;
che doveva essere, pertanto, condannata al pagamento in favore di essa attrice Controparte_1 di un importo pari all'indennizzo versato agli eredi di con riconoscimento della Persona_1 svalutazione monetaria;
che, in via alternativa, si doveva tenere in conto che, ai sensi dell'art. 1916, comma 3 c.c., l'assicurato è responsabile nei confronti dell'assicuratore per il pregiudizio che con la propria condotta abbia arrecato al diritto di surroga;
che doveva prefigurarsi una responsabilità degli eredi di , i quali avevano conseguito dal responsabile civile e dal suo assicuratore Persona_1
l'integrale risarcimento del danno senza dare conto dell'indennizzo già percepito da essa attrice e, quindi, senza richiederne l'imputazione al danno complessivamente patito. (…)
4. Si costituivano in giudizio SO IC, , e i CP_3 CP_4 Controparte_2 quali deducevano: in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto, considerato che l'azione di surroga si prescrive a decorrere dall'evento dannoso (3.12.2001) e non dal giorno dell'avvenuto pagamento;
che l'unico atto interruttivo posto in essere era la lettera raccomandata del 31.5.2018; nel merito, che parte attrice aveva errato nell'interpretare come applicabile al caso di specie l'art. 1916
c.c. in quanto si era in presenza di due titoli contrattuali diversi, l'uno esclusivamente avente efficacia Con tra (oggi Chubb European G.L.) ed Assiscuola di natura facoltativa e l'altro tra
[...] ed il proprio assicurato di natura obbligatoria;
che vi era carenza di legittimazione CP_1 passiva di essi convenuti tenuto conto che il risarcimento conseguito da parte di Controparte_1 era derivante da polizza r.c.a. obbligatoria, mentre il risarcimento conseguito (dall'allora) ACE
Insurance era derivato da polizza infortuni privata che non interferiva con l'altra; che, peraltro, l'art. 1916 co. 3 c.c. individua quale responsabile del pregiudizio arrecato l'assicurato e, nella fattispecie,
l'assicurato di ACE Insurance era da individuarsi in e non certamente in essi convenuti. CP_8
6. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, il giudicato Controparte_1 formatosi, in seguito alla sentenza n. 24914/2015, emessa nel procedimento promosso dai sig.ri
SO e nei confronti di essa convenuta, di e di con la CP_3 Parte_3 Controparte_9
quale terza chiamata in causa;
che, nel predetto giudizio, il Tribunale Controparte_10 aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di surroga per non avere l'odierna attrice pagina 5 di 12 provveduto alla notifica della propria domanda riconvenzionale al convenuto contumace, ai sensi del disposto di cui all'art.292 c.p.c., e per non aver adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante
(consistente nel deposito della copia integrale della polizza assicurativa e della quietanza in favore degli eredi di ); che la sentenza non era stata impugnata dalla Persona_1 CP_11 con conseguente formazione del giudicato sulla domanda di surrogazione spiegata;
che la
[...] medesima domanda doveva essere dichiarata improcedibile e/o inammissibile e/o illegittima, con contestuale condanna della attrice alla refusione delle spese del presente giudizio;
che la domanda era improcedibile per violazione del disposto di cui all'art. 144, comma 3, del codice delle assicurazioni
(d.lgs.209/2005) ossia senza che venisse chiamata in causa che fosse parimenti Parte_3 improcedibile per violazione del disposto di cui agli artt. 2 e 3 d.l. n. 132/2014, convertito in legge n.
162/2014, atteso il mancato esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita;
che la domanda era improponibile per intervenuta prescrizione, essendo stato il giudizio promosso dalla a distanza di ben oltre tredici (13) anni dalla data del pagamento Controparte_11 effettuato in favore degli eredi SO (14.9.2004), trattandosi di un diritto soggetto al termine prescrizionale biennale sancito dall'art.2947, II comma, c.c. ovvero il termine quinquennale di cui al successivo comma III dell'art.2947 c.c.; che la domanda era improcedibile per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 C.A., non essendo stata preceduta dall'inoltro della prescritta lettera di messa in mora;
che essa compagnia assicuratrice era tenuta direttamente verso i danneggiati solo nei limiti del massimale di polizza e la polizza sottoscritta dalla recante il Parte_3
n.01/569478L prevedeva un massimale di polizza di lire 1.500.000.000 (pari ad € 774.685,35), importo pari al massimale minimo di legge per l'anno 2001; che, in conseguenza del sinistro in oggetto ed in esecuzione anche della sentenza n.24914/2015, essa compagnia aveva provveduto al pagamento della somma di € 780.000,00 (importo superiore al massimale sopra indicato) per cui risultava esaurito il massimale di polizza.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “a) rigetta la domanda;
b) condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. parte attrice al pagamento della somma di euro 12.627,00 in favore di ciascuna delle parti convenute ( e ) per Controparte_1 Controparte_12 complessivi euro 25.254,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
c) condanna la medesima parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che liquida cadauno in euro 13.430,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15% con distrazione dell'importo spettante al patrocinatore di SO IC, , e CP_3 CP_4 Controparte_2 dichiaratosi antistatario.”.
§ 4. — Con l'atto di appello la (nel prosieguo anche solo ) ha Parte_1 Pt_1
pagina 6 di 12 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione: IN VIA PRELIMINARE: sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva del capo c) della sentenza n. 7335/2020 del Tribunale di Roma, nei soli confronti degli eredi di e, quindi, del patrocinatore avvocato Carlo Borello, dichiaratosi antistatario. IN Persona_1
VIA PRINCIPALE: accogliere il presente appello e, in riforma dell'impugnata Sentenza: nel merito: - accertare e dichiarare il diritto alla surrogazione di nel diritto risarcitorio Parte_1 iure proprio dei signori SO IC, , e nei CP_3 CP_4 Controparte_2 confronti di , quale assicuratore della signora responsabile Controparte_1 Parte_3 dell'infortunio in cui ha perso la vita;
- conseguentemente, condannare Persona_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 103.291,38, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali Parte_1 dalla data di liquidazione dell'indennizzo al saldo;
- condannare altresì , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 32.222,98, oltre interessi legali, a titolo di restituzione di quanto pagatole da
[...]
in esecuzione della sentenza n. 7335/2020 del Tribunale di Roma. In via Parte_1 alternativa, nel merito: accertare e dichiarare il diritto alla surrogazione di Parte_1
[...
nel diritto risarcitorio iure proprio dei signori SO IC, , e CP_3 CP_4
nei confronti di , quale assicuratore della signora Controparte_2 Controparte_1 [...]
responsabile dell'infortunio in cui ha perso la vita;
- accertare e Parte_3 Persona_1 dichiarare la responsabilità dei signori SO IC, , e CP_3 CP_4 [...]
ex art. 1916, comma 3, c.c. per il pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione di CP_2 [...]
; - conseguentemente condannare SO IC, , Parte_1 CP_3 CP_4
e al risarcimento dei danni cagionati a , che si
[...] Controparte_2 Parte_1 quantificano in € 103.291,38, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di liquidazione dell'indennizzo al saldo.
In ogni caso, dichiarare il diritto di di avere in restituzione tutte le somme Parte_1 che la stessa ha versato e dovesse versare in esecuzione della sentenza di primo grado e, conseguentemente, condannare a tale restituzione le parti percipienti. IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del capo a) della sentenza, in riforma dei capi b) e c) dell'impugnata
Sentenza, contenere la denegata condanna di ex art. 96, comma 3 c.p.c. e Parte_1 la liquidazione delle spese di lite del primo grado in favore delle parti ivi contenute, secondo quanto esposto in atti e, conseguentemente, condannare le parti appellate alla restituzione di quanto percepito in eccesso, in esecuzione della sentenza n. 7335/2020 del Tribunale di Roma. Con vittoria di spese, pagina 7 di 12 competenze professionali, oltre accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”.
§ 5. – L'appellata si è costituita con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 27/10/2020, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “in via gradata e nel merito, voglia rigettare l'appello proposto da Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto, così come proposto, con conferma integrale della
[...] sentenza n.7335/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma e con contestuale condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione;
nella denegata ipotesi di accoglimento della impugnazione, voglia, comunque: A) dichiarare la domanda spiegata da Controparte_11 improcedibile e/o inammissibile e/o illegittima stante il giudicato formatosi, ai sensi dell'art. 2909 c.c., sulla medesima domanda in conseguenza della pubblicazione della sentenza n. 24914/2015 e non impugnata;
B) dichiarare la domanda spiegata da improcedibile e/o Controparte_11 inammissibile e/o illegittima per la mancata evocazione in giudizio, ai sensi del disposto di cui all'art.144, comma III, D. Lgs. 209/2005, della Sig.ra proprietaria del veicolo, Parte_3 garantito da Volvo targato BW216YC, litisconsorte necessaria nel presente Controparte_1 procedimento;
C) dichiarare la domanda spiegata da improcedibile e/o Controparte_11 inammissibile e/o illegittima per il mancato svolgimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita così come prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. n.132/2014, convertito in Legge n. 162/2014; D) dichiarare la domanda spiegata da Controparte_11 improcedibile e/o inammissibile e/o illegittima per il mancato inoltro della missiva prescritta dal combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 D. Lgs. n.209/2005; E) dichiarare la domanda spiegata da improcedibile e/o inammissibile e/o illegittima stante l'esaurimento Controparte_11 del massimale di polizza a garanzia della responsabilità civile auto (per l'anno 2001) del veicolo
Volvo targato BW216YC, (pari ad € 774.685,35) così come previsto dall'art. 140 C.d.A.; F) dichiarare, in ogni caso, l'estinzione della domanda spiegata dalla per Controparte_11
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
G) in ogni caso, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata in punto al quantum debeatur con l'evento per cui è causa;
H) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato, rigettando ogni qualsiasi diversa e/o superiore domanda;
I) rigettare la domanda relativa al cumulo di rivalutazione ed interessi;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”.
pagina 8 di 12 § 6. — Gli appellati SO IC, , e si sono CP_3 Controparte_2 CP_4 costituiti con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9/11/2020 e hanno resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Si insiste, pertanto, per il rigetto dell'appello. Con vittoria di spese ed onorario oltre rimborso forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge a favore dell'Avvocato Carlo Borello che si dichiara antistatario.”.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa della in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile Controparte_1 identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., essa è ormai superata dal fatto che la causa è stata trattata ed è passata alla fase decisoria.
§ 9. — Occorre evidenziare – in via assorbente – che la , sin dalla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta di primo grado, aveva eccepito il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di , litisconsorte necessaria ex art. 144, comma 3, cod. Parte_3 ass., in qualità di proprietaria del veicolo che aveva cagionato la morte di . Persona_1
Ritiene il Collegio che tale eccezione – non vagliata dal Giudice di primo grado e riproposta dalla anche in sede di appello – sia fondata. Controparte_1
Va innanzitutto rammentato in diritto che, come chiarito dalla Suprema Corte, “qualora gli assicuratori sociali agiscano in surrogazione, ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 23 della l. n. 990 del 1969
(oggi trasfuso nell'art 287, comma 4, c.ass.), nei confronti del proprietario del veicolo responsabile e della sua compagnia di assicurazione, al fine di ottenerne la condanna al rimborso delle indennità erogate in favore della vittima di un incidente stradale, i suddetti convenuti assumono la qualità di litisconsorti necessari (come nell' analogo caso in cui sia il danneggiato ad agire contro di essi)” (cfr.
Cass. Civ. n. 14980/2022).
In particolare, nella motivazione della citata sentenza si legge quanto segue: “la surrogazione dell'assicuratore (ivi compreso l'assicuratore sociale) ai sensi dell'articolo 1916 c.c. o di norme speciali (…) costituisce una successione a titolo particolare nel diritto vantato dal danneggiato nei confronti del responsabile o - in materia di r.c.a. - dell'assicuratore di quest'ultimo. Pertanto, così come l'azione proposta dalla vittima avrebbe imposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo responsabile (ex art. 23 I. 24.12.1969 n. 990, oggi trasfuso nell'art. 287, quarto comma, cod. pagina 9 di 12 ass.), alla medesima disciplina resta soggetta l'azione proposta dall'assicuratore sociale surrogatosi alla vittima (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 11623 del 26/10/1992, Rv. 479141 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
5109 del 29/04/1992, Rv. 477044 - 01, per effetto delle quali è stato superato ed abbandonato il precedente e contrario orientamento recepito da Sez. 3, Sentenza n. 352 del 17/01/1983, Rv. 425151 -
01). Resta solo da aggiungere che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario è causa di nullità rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.”.
Premesso ciò, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la ha agito in surrogazione ex Pt_1 art. 1916 co. 1 c.c. al fine di ottenere la condanna della – quale compagnia Controparte_1 assicuratrice del veicolo di proprietà di in materia di RCA – al rimborso Parte_3 dell'indennizzo da lei erogato, in forza della polizza infortuni Assiscuola Milennium “Evolution Top”, in favore degli eredi di (pari a € 103.291,38) per i danni non patrimoniali iure Persona_1 proprio patiti a causa dell'incidente stradale de quo.
Ebbene, alla luce del suesposto principio di diritto evidentemente applicabile - per identità di ratio - anche alle assicurazioni private, la avrebbe dovuto citare in giudizio anche Pt_1 Parte_3
litisconsorte necessaria ex art. 144, comma 3, cod. ass. (disposizione analoga a quella di cui
[...] all'art. 287, comma 4, cod. ass., anche se relativa ad una fattispecie diversa), atteso che la società appellante, avendo agito in surrogazione ex art. 1916 co. 1 c.c., aveva fatto valere il medesimo diritto degli eredi SO, vale a dire il diritto al risarcimento del danno patito a causa del sinistro stradale.
Conseguentemente, così come i danneggiati, in caso di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della RCA, avrebbero dovuto convenire in giudizio il responsabile del danno (i.e. la proprietaria del veicolo), anche la avrebbe dovuto fare lo stesso. Pt_1
Dunque, non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
Si deve inoltre evidenziare che non si può esaminare nel merito neppure la domanda alternativa formulata dall'appellante nei confronti degli eredi SO (odierni appellati) ex art. 1916, comma 3,
c.c., dato che, per poter valutare un eventuale profilo di responsabilità di tali soggetti per il pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione dell'assicuratore, occorre necessariamente che venga prima vagliata la fondatezza della domanda di surrogazione avanzata dalla Pt_1
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla e la causa va rimessa al
Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 354 c.p.c..
§ 10. — Per quanto riguarda le spese processuali dei due gradi di giudizio, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, pagina 10 di 12 deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (v. Cass. Civ. n.
32933/2024).
Ciò posto, le spese processuali del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico della avendo quest'ultima dato causa alla nullità della sentenza oggetto di Parte_1 gravame, e sono liquidate in dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M.
55/14 - così come modificati dal DM Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da €
52.001,00 a € 260.000,00), applicando i compensi minimi, attesa la elementarità della fattispecie, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, nel seguente modo:
Primo grado (Giudizio innanzi al Tribunale)
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Totale compenso tabellare: € 7.052,00
**
Secondo grado (Giudizio innanzi alla Corte d'Appello)
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Totale compenso tabellare: € 7.160,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 7335/2020, così provvede:
1. Dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2. Rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., assegnando alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione;
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere le Parte_1 spese di lite dei due gradi di giudizio in favore di SO IC, SO CP_3 pagina 11 di 12 e da distrarsi in favore del procuratore antistatario avvocato Carlo CP_2 CP_4
Borello, e in favore della , che liquida per il giudizio di primo grado, in Controparte_1
complessivi € 7.052,00 ciascuno, oltre accessori di legge, e per il presente grado di giudizio, in complessivi € 7.160,00 ciascuno, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 19/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. AN PE
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Nicolò Papi
pagina 12 di 12