Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 1076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella procedura tra sig. , C.F. , nato a [...] il [...]eresidente a[...] ed elettivamente domiciliato in Savona, Via Paleocapa n. 22/4 presso e nello studio dell'Avv. Giambattista Petrella (C.F. ), il quale lo rappresenta e difende in forza di procura C.F._2 in atti
- Opponente
Contro sig. , nato a [...] il [...], C.F. e la sig.ra Controparte_1 C.F._3
nata a [...] il [...], C.F. , entrambi residenti in [...]C.F._4 Garlenda (SV), Località Casoni, n. 10, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Zerbone (C.F.
), per mandato in atti C.F._5
- Convenuti opposti
Oggetto: opposizione a precetto
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE OPPONENTE 'Piaccia al Tribunale Ill.mo, per i suesposti motivi, ritenuta la propria competenza;
respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
-accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 617 ovvero dell'art. 615 c.p.c. la nullità e/o inammissibilità e/o invalidità e/o inefficacia e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'atto di appello notificato in data 06/05/2024 dai sigg.ri e nei Controparte_1 Controparte_2 confronti del sig. ; Parte_1
-con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e C.P.A. e oltre rimborso forfettario nella misura del
15%.
CONVENUTI-OPPOSTI Con le presenti note i creditori opposti e precisano come Controparte_1 Controparte_2 segue le proprie conclusioni 1) In via principale rigettare l'opposizione all'atto di precetto ex art. 615,617 c.p.c. proposta dal Sig. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la validità dell'atto di precetto. Parte_1
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga sussistente il rapporto di sinallagmaticità tra la statuizione dichiarativa/costitutiva di risoluzione del contratto e la statuizione condannatoria di restituzione del prezzo, accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di accessorietà tra la statuizione condannatoria del pagamento alle spese di lite da parte del Sig. in favore dei Sigg.ri e Liberti e la statuizione dichiarativa / costitutiva Parte_1 CP_1 della risoluzione del contratto e, per l'effetto riconoscere la validità dell'atto di precetto notificato
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I Sigg.ri e – lamentando la ricorrenza di un'ipotesi di aliud pro alio - ottenevano CP_1 CP_2 dalla Corte d'Appello di Genova (in riforma della sentenza di primo grado) la risoluzione dell'atto di compravendita immobiliare a rogito Notaio del 05/05/2011 stipulato col sig. Persona_1
, il quale veniva anche condannato alla restituzione del prezzo già riscosso. Parte_1
Nelle more della pendenza del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione gli acquirenti intimavano alla controparte un atto di precetto per la restituzione del prezzo.
Il precettato proponeva la presente opposizione adducendo il difetto di esecutività del capo condannatorio in quanto accedente ad una pronuncia di tipo costitutivo non ancora passata in giudicato.
Denunciava anche la circostanza per cui l'immobile per cui è causa era stato nel frattempo raggiunto da un atto di pignoramento ad iniziativa dei creditori dei signori e ciò CP_1 CP_2 rendendo concreto il pericolo che lo stesso effetto costitutivo della risoluzione non si sarebbe più potuto verificare.
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2. Il tema dei rapporti tra il capo costitutivo e quello condannatorio della sentenza è già stato affrontato nell'ordinanza del 4.7.20241. 1 “Il tema dei rapporti tra l'efficacia esecutiva del capo di condanna di una sentenza che sia correlato ad un capo di natura costitutiva è stato a suo tempo esaminato dalle Sezioni Unite in riferimento all'azione proposta ex art. 2932 cc, e dunque in relazione ad un'azione avente effetti opposti a quelli della sentenza di risoluzione del contratto. In particolare, Cass. Sez. U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010 richiama anche dall'opponente ha stabilito che
“nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex art. 282 cod. proc. civ., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. Essa, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia. (Nella specie, le Sezioni unite hanno confermato - con riferimento ad un giudizio di sfratto per morosità - la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la provvisoria esecutività della condanna implicita al rilascio dell'immobile, in danno del promittente venditore, nel caso di domanda di esecuzione in forma specifica diretta al trasferimento del bene proposta dal promissario acquirente)”). Per la Corte, dunque, risulta stabilito che, con riferimento alle sentenze ex art. 2932 cod. civ., non si prospetta possibile alcuna scissione tra capo costitutivo principale e capi condannatori consequenziali, avuto riguardo alla qualificazione di questi ultimi come di tipo sinallagmatico, le cui relative statuizioni devono necessariamente considerarsi facenti parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso. Nella motivazione della sentenza, inoltre, si osserva che la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta, in concreto, di volta in volta a seconda del tipo di rapporto tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato. Pertanto, proprio in quanto l'adeguamento della realtà sostanziale non può ritenersi, in linea generale, precluso dalla circostanza che l'effetto costitutivo non si è ancora prodotto, bisogna distinguere le statuizioni condannatorie che sono meramente dipendenti da quell'effetto da quelle statuizioni che, invece, sono ad esse legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico, in quanto si pongono come parte - talvolta "corrispettiva" - del nuovo rapporto oggetto dell'azione costitutiva.
2 Giova peraltro segnalare, per la chiarezza con cui riassume i termini della questione, la sentenza della Corte di Cassazione Sez. 3, n. 27416 del 08/10/2021:
“Il motivo è fondato e va accolto, in continuità con quanto affermato dapprima da Cass. SU n. 4059/2010, quindi da Cass. n 2537 del 2019. La predetta sentenza ricostruisce e ulteriormente specifica il principio di diritto espresso da Cass. n.4059/2010 SU, precisando che, nell'ambito delle ipotesi in cui non sia compatibile l'immediata esecutività delle statuizioni condannatorie contenute in una pronuncia costitutiva con la produzione dell'effetto costitutivo solo al momento delle definitività del provvedimento, accanto ai rapporti legati da sinallagmaticità, si collochino i casi in cui la prestazione principale, oggetto della pronuncia costitutiva, sia legata da un nesso di corrispettività alle statuizioni di condanna contenute nella stessa sentenza, per non alterare ingiustificatamente la posizione dei contendenti: afferma che possono essere provvisoriamente esecutivi tutti quei capi della pronuncia costitutiva la cui immediata esecutività non sia tale da alterare il principio di parità delle armi, ovvero che non siano legati alla statuizione principale da un nesso di corrispettività. Ne consegue che il principio secondo cui non sono provvisoriamente esecutivi i capi di condanna avvinti da un particolare nesso con quelli costitutivi può essere esteso anche al di fuori dello stretto ambito della sinallagmaticita perché si attaglia anche al più ampio genus della corrispettività, sulla base dell'esigenza di non alterare il rapporto tra le parti e di salvaguardarne la condizione di parità sino alla definitività del nuovo assetto di interessi definito
Ciò posto, si è considerato nella sentenza delle Sezioni Unite che, nel caso della condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo inerente l'esperimento dell'azione ex art. 2932 c.c., la tesi volta a riconoscere effetti esecutivi a questa condanna non è sostenibile, perché in tal caso si verrebbe a determinare la recisione del nesso tra il trasferimento della proprietà derivante in virtù della pronuncia costitutiva ed il pagamento del prezzo della vendita oggetto del preliminare, in tal modo ammettendosi che la parte promittente venditrice, la quale resta titolare del diritto di proprietà sul bene, potrebbe (anche in via esecutiva) incassare il prezzo prima ancora del verificarsi dell'effetto, condizionato dal giudicato, del trasferimento della proprietà. Da queste riflessioni le Sezioni Unite, dunque, hanno fatto scaturire l'affermazione in virtù della quale devono valutarsi come anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi condannatori che non sono parte o che non condizionano la produzione dell'effetto costitutivo, ovvero che siano "compatibili" con la circostanza che l'effetto costitutivo si produca in un momento temporale successivo (cioè all'atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza propriamente costitutivo).
La provvisoria esecutività non può, invece, riguardare quei capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. Conseguentemente, secondo l'avviso delle stesse Sezioni Unite, possono considerarsi provvisoriamente eseguibili i capi condannatori autonomi o anche dipendenti rispetto ai capi costitutivi ma non legati da una relazione di sinallagmaticità in senso proprio con riferimento alle obbligazioni reciproche delle parti.
Ne segue – ad avviso di chi scrive - che ove la sentenza giudiziale non venga a costituire, ma piuttosto a rescindere un vicolo di sinallagmaticità preesistente, nulla ostacoli la provvisoria esecuzione delle sentenze di condanna meramente dipendenti, tra le quali va annoverata anche la condanna alla restituzione del prezzo pagato dall'acquirente in caso di risoluzione del contratto. In tal senso si veda Cass. n. 21849/2010 relativa all'analogo caso della sentenza che disponga la caducazione di un decreto di trasferimento emesso nell'ambito di una esecuzione forzata immobiliare, così risolvendo il trasferimento avutosi con la vendita forzata e la conseguente condanna alle restituzioni, ritenuta immediatamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna alla restituzione del prezzo. In tal senso si veda anche Cass. civ. n. 16737/2011 in tema di restituzione dei pagamenti a seguito della revocatoria fallimentare degli stessi: “L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (come nel caso di specie riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 67 legge fall.)”.
3 dalla pronuncia ( esigenza che si fonda sui principi del giusto processo e 24 Cost.) Facendo applicazione del suddetto principio di diritto, la sentenza n. 2537 del 2019 ha affermato che, per i giudizi di divisione, la statuizione sul conguaglio è provvisoriamente esecutiva se, quand'anche non sia ancora passata in giudicato la pronuncia di divisione, l'assetto di interessi derivante dalla divisione non è più suscettibile di essere rivisto, essendo altrimenti il conguaglio corrispettivo di un certo assetto di interessi: "In tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità." Da ultimo, Cass. n. 12872 del 2021 ha ribadito a quali condizioni il capo condannatorio contenuto in una sentenza costitutiva o dichiarativa possa essere messo provvisoriamente in esecuzione, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.., segnalando che al riguardo questa
Corte ha stabilito tre regole ben chiare: la prima regola è che l'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", in realtà plus dixit quam voluít. Tale regola, infatti, non s'applica indistintamente a tutte le "sentenze di primo grado", ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non s'applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex permultis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018, Rv. 651634 -
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1211 del 18/01/2018, Rv. 647352 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25743 del
15/11/2013, Rv. 629082 - 01). La seconda regola è che quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva. A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre:
a) rapporto di sinallagmaticità;
b) rapporto di corrispettività;
c) rapporto di dipendenza;
d) rapporto di accessorietà.
Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì.
Il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi. E' il caso, in particolare, della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all'esecuzione specifica dell'obbligo di contrattare, ex art. 2932 c.c. (Sez. U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643 -
01).
Il rapporto di corrispettività sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa scaturenti.
È il caso, in particolare, della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a carico di uno dei condividenti e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione (Sez. 3 - , Sentenza n. 2537 del 30/01/2019, Rv. 652662 - 01).
Il rapporto di dipendenza sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo. E' stato ritenuto sussistente, ad esempio, tra la pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria di una vendita immobiliare, e la pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile richiesta dall'assuntore del concordato succeduto al curatore fallimentare che aveva proposto l'azione revocatoria (Sez. 3 - , Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018), come pure tra l'accoglimento d'una azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma secondo, I. fall., e la condanna d'una banca alla restituzione del pagamento dichiarato inefficace (Sez. 1, Sentenza n.
16737 del 29/07/2011).
Il rapporto di accessorietà, infine, sussiste quando il capo condannatoria non incide in alcun modo sul presupposto sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo. È il caso, in particolare, della
4 condanna alle spese (Sez. 3, Sentenza n. 21367 del 10/11/2004). Ponendosi nel solco delineato da
Cass. S.U. n.4059 del 2010, ed approfondito dalle successive pronunce citate, calata la questione astrattamente posta all'esame della Corte in relazione alla fattispecie concreta, deve escludersi che la statuizione di rilascio dell'immobile in favore dell'originario venditore, nel caso in cui sia dichiarata la nullità della vendita, sia legata alla statuizione di nullità dell'atto traslativo a monte da un nesso di sinallagmaticità o di corrispettività, nel qual caso non potrebbe ammettersi una immediata esecutività di essa, essendo solo dipendente dalla statuizione di nullità. Se ne può quindi ammettere una esecutività immediata, prima del passaggio in giudicato. Non si può consentire una diversificazione dell'efficacia esecutiva qualora essa si traduca nella costrizione, a carico di una delle parti, a patire anzitempo - cioè in forza dell'esecutività provvisoria e quindi rispetto alla definitività della sentenza - gli effetti a sé sfavorevoli della pronuncia, senza potere beneficiare di quelli favorevoli che dei primi costituiscono - anche solo nella sostanza - un corrispettivo, in quanto funzionalizzati a compensarli, se non proprio a costituire la controprestazione in senso tecnico. Nel caso di specie, l'esecuzione provvisoria della statuizione con cui la parte soccombente
è condannata a rilasciare il bene all'originario venditore non altera il rapporto tra le parti perchè è funzionale ad adeguare lla realtà fattuale alla realtà giuridica, non costituisce un nuovo rapporto né altera l'assetto degli interessi, è solo dipendente dalla pronuncia principale: essendo venuto meno il titolo che ha trasferito la proprietà del bene, l'obbligo di restituire l'immobile al soggetto che, in ragione della nullità del contratto traslativo, non ne ha mai perso la proprietà, è immediatamente operativo (v. Cass. n. 28508 del 2018, a proposito della immediata esecutività della statuizione restitutoria inserita nella pronuncia di accoglimento di una azione revocatoria fallimentare in quanto meramente dipendente dall'effetto costitutivo prodotto dall'accoglimento dell'azione revocatoria). Non vale a diversa conclusione il fatto che l'eventuale statuizione principale, travolgendo anche i capi di condanna, potrebbe portare all'esercizio di azioni recuperatorie. Gli effetti restitutori conseguenti alla sentenza di condanna sono immediatamente esecutivi perché sono da essa meramente dipendenti, mentre rimangono esclusi dalla provvisoria esecutività esclusi quelle statuizioni che comportano una modifica dei rapporti determinando un nuovo assetto di interessi che è consequenziale alla definitività della statuizione costitutiva e non può prodursi prima della stabilità di questa”. Alla luce del riportato orientamento deve concludersi che in caso di risoluzione del contratto, similmente all'ipotesi della declaratoria di nullità, la statuizione di condanna alle restituzioni, in quanto meramente dipendente rispetto all'effetto costitutivo, è immediatamente esecutiva.
Ciò acquisito, occorre valutare che rilevanza abbia la “pendenza della procedura esecutiva immobiliare RGE 61/2022, avente ad oggetto l'immobile in questione”, cosa che ad avviso dell'opponente “impedisce la retrocessione da parte dei sigg.ri e dello stesso CP_1 CP_2 immobile a favore del sig. ” poiché “costituisce il presupposto logico-giuridico per il Parte_1 rimborso da parte dello stesso sig. del prezzo a favore degli stessi dei sigg.ri e Parte_1 CP_1
. CP_2
L'argomentazione è astrattamente condivisibile: nel caso di contratti sinallagmatici il venir meno del vincolo negoziale determina a carico di ciascuna parte l'obbligazione di restituire la prestazione ricevuta.
Tali obbligazioni si pongono in condizione di reciprocità, onde deve ritenersi applicabile, in accordo con buona parte della dottrina, quantomeno in via analogica il principio “inadimplenti non est adimplendum”: diversamente si verrebbe a creare un intollerabile squilibrio tra le parti2.
5 Nondimeno, la sentenza della Corte d'appello di Genova costituente il titolo posto dai creditori alla base della minacciata azione esecutiva, se da un lato dispone la condanna del alla Parte_1 restituzione del prezzo rivenuto, nulla prevede in merito alla restituzione dell'immobile da parte degli acquirenti: né ciò può stupire posto che una domanda in tal senso – come risulta dalle conclusioni riportate nell'epigrafe del documento - non era stata proposta (cfr. Cass. civ. n.
28722/2022: “La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova”).
Ne segue che a fronte dell'obbligazione di restituzione del prezzo non si pone, ad oggi,
l'obbligazione di restituzione della res, mentre la futura eventuale impossibilità per gli odierni convenuti di restituire l'immobile potrà trovare regolamentazione in base alle norme dettate in materia di ripetizione dell'indebito: segnatamente potrà farsi applicazione, almeno in via analogica, il principio sancito dall'art. 2037 cc (“1. Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla.
2. Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore;
se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità per la diminuzione di valore.
3. Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento”). Cfr. Cass. civ. n. 18185/2014 “In caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della "causa adquirendi" comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo, sicché, ove si verta nel caso di restituzione di una cosa determinata della quale sia impossibile la riconsegna, l'obbligo dell'"accipiens" risulta disciplinato dall'art. 2037 cod. civ., sicché, ove sia in malafede nel ricevere o trattenere il bene, è tenuto a corrispondere il controvalore, mentre nell'opposta situazione di buona fede è obbligato nei soli limiti del suo arricchimento”.
***** Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1076/2024 così decide:
1. Respinge l'opposizione di avverso l'atto di precetto notificatogli in Parte_1 data 06/05/2024 dai sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti in opposizione che liquida in € 12.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge.
Savona, 3.2.2025
Il Giudice Stefano Poggio
risoluzione contrattuale, di pronunciare sentenza di reintegrazione patrimoniale per equivalente pecuniario, in base al principio "pretium succedit in locum rei").
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In senso contrario si veda Cass. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10256 del 20/10/1997 per la quale l'impossibilità di restituzione della res non impedisce la pronuncia della risoluzione (“La naturale impossibilità della reintegrazione specifica delle posizioni giuridiche anteriori al contratto dovuta al perimento della "res" non è ostativa alla esperibilità dell'azione di risoluzione per inadempimento, ma comporta esclusivamente l'obbligo, per il giudicante che dichiari la