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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1008 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
RN ND (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, come in atti, dagli avvocati Francesco Saccomanno (C.F.: [...]) e
EA Saccomanno (C.F.: [...]) del Foro di Palmi, presso il cui studio, sito in Rosarno (RC), Via Tito Speri n. 8, è elettivamente domiciliata;
- Parte Opponente –
E
AQUI SPV S.r.l. (C.F. e P.IVA 04954010262), per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale, PR CR IN S.p.A (P.IVA
13048380151), rappresentata da PR CR TI S.p.A (C.F. e
P.IVA 13048380151), rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv.
Massimiliano Carnovale (C.F.: [...]– pec: massimiliano.carnovale@avvlamezia.legalmail.it), del Foro di Lamezia Terme, ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via Trento n. 3
- Parte opposta -
Oggetto: Opposizione a precetto.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, TO EA proponeva opposizione avverso l'atto di precetto -di importo complessivo pari ad
€159.998,50– notificato da AQUI SPV s.r.l. unitamente al titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo fondiario intercorso tra l'opponente e la Banca
Popolare di Crotone S.p.A. (oggi BPER Banca S.p.A.), come da rogito del Notaio
Dott. Stefano Poeta, rep. n. 40 e racc. n. 11, del 18.04.2006, in atti.
1.2. A sostegno della spiegata opposizione l'attore eccepiva:
I. in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire in capo alla cessionaria,
AQUI SPV s.r.l., non avendo la stessa provato la propria titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio mediante la produzione del contratto di cessione intercorso con la cedente, BPER Banca S.p.A., attesa la inidoneità, sotto il profilo probatorio, dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi della
Legge 130 del 30 aprile 1990 e dell'art. 58 TUB. Parte opponente invocava a sostegno delle proprie deduzioni i principi sanciti dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito in forza dei quali, nelle operazioni di cessione dei crediti mediante operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 L. 130/1990 e 58 TUB,
l'avviso di cessione, sebbene costituisca un requisito di efficacia della cessione, esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica dell'atto traslativo al debitore ceduto, non è tuttavia di per sé idonea a provare l'esistenza dell'atto traslativo del credito.
1.3. nel merito, l'opponente contestava l'esistenza e l'entità della pretesa sollevando diversi profili di invalidità del contratto di finanziamento riconducibili sostanzialmente ai seguenti vizi:
a) “violazione degli artt. 1283, 12843, 1346, 1418 c.c. e 117 T.u.b.
(Trasparenza Bancaria)”, sulla scorta dell'omessa allegazione del piano di ammortamento e della violazione degli obblighi informativi incombenti sulla società mutuataria in ordine al tasso di ammortamento e al regime di capitalizzazione degli interessi applicati, con conseguente nullità parziale del contratto e ricalcolo del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 117 TUB.
b) “violazione degli articoli 1283, 1284 c.c. e 120 T.U.B.”, per avere la banca applicato l'ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione
2 composta, determinando una illegittima lievitazione del costo del finanziamento;
c) L'“indeterminatezza del piano di ammortamento per la mancata indicazione del regime composto e delle modalità di imputazione degli interessi”;
d) La nullità ex art. 1284 c.c. o, in subordine, ex art. 117 TUB, dell'indicizzazione del tasso di interesse convenuto al tasso Euribor che, nel periodo di riferimento (settembre 2005 – maggio 2008), era stato oggetto di un'intesa anticoncorrenziale tra banche, accertata dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013;
e) La difformità tra TAEG indicato in contratto, pari al 5,051% ed il TAEG effettivo, comprensivo delle spese di assicurazione funzionalmente collegate all'erogazione del credito;
f) La “violazione Legge n. 108/96, art. 1815 co. 2 c.c. (usura)” per intervenuto superamento del tasso soglia vigente ratione temporis, in considerazione della commissione per estinzione anticipata, delle spese di assicurazione nonché nel costo occulto insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento, con conseguente gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 c.c.
1.4. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, c.p.c., l'accertamento:
- in via preliminare, della carenza di titolarità attiva del rapporto in capo alla società opposta;
- nel merito ed in via gradata, la nullità del contratto di mutuo per violazione degli artt. 1283, 12843, 1343, 1344, 1346, 1418 c.c. e 117 T.u.b. (Trasparenza
Bancaria), previo accertamento del TEG e TAEG;
la nullità e l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi convenzionali
(corrispettivi e moratori), spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia, con l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.; chiedeva inoltre la rideterminazione, tramite consulenza tecnico-contabile, dell'esatto dare/avere tra le parti, tenendo conto dell'art. 1815, comma 2, c.c. ovvero operando il ricalcolo del piano di ammortamento all'italiana con gli interessi ai sensi dell'art. 3 117 TUB. Il tutto con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. In data 4.11.2022, si costituiva in giudizio la cessionaria, AQUI SPV S.r.l., tramite la procuratrice speciale, Previso Credit Solutions s.p.a., la quale contestava l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva ex adverso sollevata, asserendo la propria titolarità attiva del credito azionato, siccome inserito in un'operazione di cessione dei crediti in blocco mediante cartolarizzazione ex artt. 1 e 4, Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed 58 Testo
Unico Bancario, i cui oneri pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e rituale notifica della cessione al debitore ceduto.
Richiamava, a sostegno dell'asserita ritualità della cessione, l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nel caso di cessioni di crediti in blocco, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra a tal fine una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Produceva a sostegno delle proprie deduzioni: l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 2018; la comunicazione di avvenuta cessione al debitore ceduto (non supportata tuttavia dalla ricevuta di avvenuta consegna) e la dichiarazione resa dalla cedente, BPER Banca s.p.a., il 3.10.2022.
2.1. Nel merito, la società convenuta contestava le avverse eccezioni:
- invocava la validità del contratto di mutuo fondiario e la genericità ed infondatezza della eccezione di usurarietà dei tassi convenuti ex adverso sollevata;
- richiamava le clausole contrattuali in forza delle quali le parti avevano espressamente convenuto un tasso di interesse variabile “…del 4,80% nominale annuo……pari a 2,00 punti in più del saggio nominale annuo di interesse, risultante dalla media aritmetica semplice, arrotondato allo 0,10 superiore, rilevata del mese solare precedente a quello della stipula, delle quotazioni
4 giornaliere dell'euro Interbank Offered Rate - Euribor 3 mesi lettera moltiplicato per il coefficiente 365/360 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicato dal quotidiano “Il Sole 24 ore”, media che, per tale periodo ed arrotondata allo 0,10 superiore, risulta attualmente pari al 2,80%…” (art. 2 del contratto di Mutuo), prevedendo che “In caso d'inadempimento nel pagamento di una o più rate
d'ammortamento….. l'importo complessivamente dovuto dalla parte mutuataria
e non pagato produrrà interessi di mora pari a 2 (due) punti percentuale in più del tasso in vigore al momento dell'inadempimento…” (art. 3).
- Ribadiva che nella fattispecie, né i tassi degli interessi corrispettivi né quelli degli interessi moratori avevano superato il tasso soglia per come risultante dai decreti di rilevazione trimestrale e precisava che, in ogni caso, le parti avevano pattuito la c.d. clausola di salvaguardia in forza della quale, qualora nel corso del rapporto i tassi avessero superato il tasso soglia ex L. n. 108/1996, gli stessi sarebbero stati ricondotti alla misura legale.
2.2. AQUI SPV contestava le avverse eccezioni e deduzioni in ordine a presunte violazioni delle norme sulla trasparenza bancaria e alla dedotta indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Rilevava che, nella fattispecie, le parti avevano espressamente convenuto il metodo di ammortamento cd. alla francese, come da piano allegato al contratto, dal quale erano chiaramente evincibili l'ammontare delle singole rate, il numero delle medesime e ogni ulteriore utile indicazione afferente al finanziamento erogato. Ciò posto, la cessionaria evidenziava che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, il piano di ammortamento convenuto, nel prevedere la restituzione differita nel tempo mediante rate costanti comprensive di capitale e interessi, non aveva determinato alcuna capitalizzazione degli interessi né tantomeno aveva prodotto effetti anatocistici.
Concludeva, dunque, per il rigetto della spiegata opposizione e per la condanna dell'opponente alle spese legali.
2.3. Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del 28.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente depositate dalle parti costituite.
5 3. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Occorre rilevare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civile Sentenza n.
24798/2020). Ne caso che ci occupa, parte opposta ha affidato la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto di cessione all'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, che tuttavia non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito in oggetto nell'operazione di cessione in blocco, ex art.58
d.lgs. n.385/1993, alla società opposta essendo la produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass.
4116/2016), a meno che, sempre secondo quanto recentemente precisato dalla stessa Corte di legittimità, il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020). L'onere probatorio gravante sul cessionario deve infatti essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia in contestazione sin dall'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c. (secondo recente Cass. 24798/2020).
Le considerazioni sopra enunciate trovano puntuale riscontro nei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, la quale ha da ultimo delineato le coordinate ermeneutiche in materia di cessioni ex art. 58 TUB dalle quali non vi è ragione di discostarsi. La Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione
6 può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente1. La Corte ha inoltre precisato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
TUB2.
Gli arresti giurisprudenziali da ultimo citati hanno dunque confermato quanto già espressamente e ripetutamente ribadito dalla stessa Corte di Cassazione in ordine alla necessità di distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione3.
È dunque necessario tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione, quale fattispecie traslativa della titolarità del credito, dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
3.1. Ne deriva che, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete4.
Al contrario, nei casi in cui - come quello che ci occupa - sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la esistenza del contratto di cessione, tale contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, neppure la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco5.
3.2. Nel caso che occupa, la società opposta, pur a fronte di puntuali contestazioni di parte opponente, ha affidato la prova della titolarità del rapporto all'avviso pubblicato in Gazzetta dal quale, invero, non è possibile stabilire in termini di certezza che il diritto di credito oggetto di giudizio sia stato effettivamente oggetto di trasferimento in suo favore, atteso che detto documento fa riferimento, ai fini della individuazione dei crediti cartolarizzati, ad una serie di criteri oggettivi ma comunque generici, tali cioè da non consentire di individuare la titolarità e l'ammontare delle singole e specifiche posizioni debitorie cedute. Né tantomeno può attribuirsi efficacia probatoria alla dichiarazione unilaterale di avvenuta cessione, prodotta su carta intestata di BPER Banca s.p.a., trattandosi di un documento di incerta provenienza, appositamente predisposto per la causa il 03.10.2022, sottoscritto, con firma indecifrabile, da soggetto del quale non viene specificata l'identità, la qualità e, dunque, la legittimazione a manifestare la volontà della Banca medesima.
Tale dichiarazione, inoltre, non provenendo da una parte processuale non può assumere valore probatorio e/o confessorio. Ed invero, come univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è onere della parte, che intenda avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, provare la veridicità formale del documento, non essendo lo stesso dotato ex se di valore probatorio, neppure in termini indiziari. Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo, nonché al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria. In relazione a tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha dunque riconosciuto alla parte contro la quale viene prodotta una scrittura proveniente da soggetto estraneo al giudizio la facoltà di disconoscimento della scrittura proveniente dal terzo, facoltà esercitabile al di fuori delle preclusioni di cui all'art. 215 cod. proc. civ., il cui mancato esercizio può essere apprezzato dal giudice per dedurre elementi di prova circa la autenticità del documento medesimo6.
Alla stregua dell'orientamento sopra richiamato, dunque, le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale dell'art. 2702 c.c.,
9 né la disciplina processuale di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., trattandosi di prove atipiche aventi valore meramente indiziario, come tali, idonee a contribuire alla formazione del libero convincimento del giudice unitamente agli altri elementi acquisiti al processo.
3.3. La dichiarazione di avvenuta cessione depositata in atti dalla società opposta, puntualmente contestata dalla controparte, non può, dunque -in assenza del contratto di cessione e a fronte di puntuale contestazione della legittimazione sostanziale della cessionaria formulata dall'opponente- assumere valore probatorio della titolarità del credito in capo alla società opposta, non avendo la stessa fornito elementi idonei a suffragarne la veridicità e la riconducibilità alla Banca cedente.
In difetto di produzione dell'atto di cessione relativo al credito asseritamente maturato nei confronti dell'opponente, reputa il giudicante che non possa ritenersi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale di AQUI SPV ad agire per il pagamento del credito.
Tale onere probatorio non può, per le ragioni sopra evidenziate, ritenersi assolto con la mera produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, essendo tale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto.
Nella fattispecie, dunque, la produzione documentale della società opposta, peraltro carente sul piano dell'indicazione e produzione del contratto dal quale si origina la pretesa, è inidonea a dimostrare, in termini di certezza, che il diritto di credito oggetto della presente opposizione sia stato effettivamente trasferito in suo favore, non recando alcun riferimento specifico e puntuale al credito di cui asserisce esserne cessionaria.
Tale circostanza preclude, evidentemente, a questo giudice di verificare che il credito originariamente contratto da dall'opponente sia stato effettivamente trasferito alla società opposta.
4. Da quanto sin qui argomentato discende l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale in capo alla società opposta.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
10 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte opponente, come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, delle attività svolte
(fasi studio, introduttiva trattazione e decisionale) e della natura non particolarmente complessa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TO
ON nei confronti di AQUI SVP s.r.l, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
-condanna AQUI SPV s.r.l., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 759,00 per spese documentate ed euro 7.052,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati
Francesco Saccomanno e EA Saccomanno dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 27/03/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024. 2 Cass., n. 17944/2023 cit. 3 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima”
7 4 Cass. n. 17944/2023; Cass. Civ., Sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412 5 Cass., n. 17944/2023; Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790.
8 6 Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 marzo – 5 maggio 2015, n. 8938; nello stesso senso cfr. Cass Civ. Ord., 23-10-2017, n. 24976 “Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo
della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo dell a controversia…”
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1008 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
RN ND (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, come in atti, dagli avvocati Francesco Saccomanno (C.F.: [...]) e
EA Saccomanno (C.F.: [...]) del Foro di Palmi, presso il cui studio, sito in Rosarno (RC), Via Tito Speri n. 8, è elettivamente domiciliata;
- Parte Opponente –
E
AQUI SPV S.r.l. (C.F. e P.IVA 04954010262), per il tramite della propria mandataria e procuratrice speciale, PR CR IN S.p.A (P.IVA
13048380151), rappresentata da PR CR TI S.p.A (C.F. e
P.IVA 13048380151), rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv.
Massimiliano Carnovale (C.F.: [...]– pec: massimiliano.carnovale@avvlamezia.legalmail.it), del Foro di Lamezia Terme, ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via Trento n. 3
- Parte opposta -
Oggetto: Opposizione a precetto.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, TO EA proponeva opposizione avverso l'atto di precetto -di importo complessivo pari ad
€159.998,50– notificato da AQUI SPV s.r.l. unitamente al titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo fondiario intercorso tra l'opponente e la Banca
Popolare di Crotone S.p.A. (oggi BPER Banca S.p.A.), come da rogito del Notaio
Dott. Stefano Poeta, rep. n. 40 e racc. n. 11, del 18.04.2006, in atti.
1.2. A sostegno della spiegata opposizione l'attore eccepiva:
I. in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire in capo alla cessionaria,
AQUI SPV s.r.l., non avendo la stessa provato la propria titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio mediante la produzione del contratto di cessione intercorso con la cedente, BPER Banca S.p.A., attesa la inidoneità, sotto il profilo probatorio, dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi della
Legge 130 del 30 aprile 1990 e dell'art. 58 TUB. Parte opponente invocava a sostegno delle proprie deduzioni i principi sanciti dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito in forza dei quali, nelle operazioni di cessione dei crediti mediante operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 L. 130/1990 e 58 TUB,
l'avviso di cessione, sebbene costituisca un requisito di efficacia della cessione, esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica dell'atto traslativo al debitore ceduto, non è tuttavia di per sé idonea a provare l'esistenza dell'atto traslativo del credito.
1.3. nel merito, l'opponente contestava l'esistenza e l'entità della pretesa sollevando diversi profili di invalidità del contratto di finanziamento riconducibili sostanzialmente ai seguenti vizi:
a) “violazione degli artt. 1283, 12843, 1346, 1418 c.c. e 117 T.u.b.
(Trasparenza Bancaria)”, sulla scorta dell'omessa allegazione del piano di ammortamento e della violazione degli obblighi informativi incombenti sulla società mutuataria in ordine al tasso di ammortamento e al regime di capitalizzazione degli interessi applicati, con conseguente nullità parziale del contratto e ricalcolo del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 117 TUB.
b) “violazione degli articoli 1283, 1284 c.c. e 120 T.U.B.”, per avere la banca applicato l'ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione
2 composta, determinando una illegittima lievitazione del costo del finanziamento;
c) L'“indeterminatezza del piano di ammortamento per la mancata indicazione del regime composto e delle modalità di imputazione degli interessi”;
d) La nullità ex art. 1284 c.c. o, in subordine, ex art. 117 TUB, dell'indicizzazione del tasso di interesse convenuto al tasso Euribor che, nel periodo di riferimento (settembre 2005 – maggio 2008), era stato oggetto di un'intesa anticoncorrenziale tra banche, accertata dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013;
e) La difformità tra TAEG indicato in contratto, pari al 5,051% ed il TAEG effettivo, comprensivo delle spese di assicurazione funzionalmente collegate all'erogazione del credito;
f) La “violazione Legge n. 108/96, art. 1815 co. 2 c.c. (usura)” per intervenuto superamento del tasso soglia vigente ratione temporis, in considerazione della commissione per estinzione anticipata, delle spese di assicurazione nonché nel costo occulto insito nell'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento, con conseguente gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 c.c.
1.4. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, c.p.c., l'accertamento:
- in via preliminare, della carenza di titolarità attiva del rapporto in capo alla società opposta;
- nel merito ed in via gradata, la nullità del contratto di mutuo per violazione degli artt. 1283, 12843, 1343, 1344, 1346, 1418 c.c. e 117 T.u.b. (Trasparenza
Bancaria), previo accertamento del TEG e TAEG;
la nullità e l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi convenzionali
(corrispettivi e moratori), spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia, con l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.; chiedeva inoltre la rideterminazione, tramite consulenza tecnico-contabile, dell'esatto dare/avere tra le parti, tenendo conto dell'art. 1815, comma 2, c.c. ovvero operando il ricalcolo del piano di ammortamento all'italiana con gli interessi ai sensi dell'art. 3 117 TUB. Il tutto con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. In data 4.11.2022, si costituiva in giudizio la cessionaria, AQUI SPV S.r.l., tramite la procuratrice speciale, Previso Credit Solutions s.p.a., la quale contestava l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva ex adverso sollevata, asserendo la propria titolarità attiva del credito azionato, siccome inserito in un'operazione di cessione dei crediti in blocco mediante cartolarizzazione ex artt. 1 e 4, Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed 58 Testo
Unico Bancario, i cui oneri pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e rituale notifica della cessione al debitore ceduto.
Richiamava, a sostegno dell'asserita ritualità della cessione, l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nel caso di cessioni di crediti in blocco, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra a tal fine una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Produceva a sostegno delle proprie deduzioni: l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 2018; la comunicazione di avvenuta cessione al debitore ceduto (non supportata tuttavia dalla ricevuta di avvenuta consegna) e la dichiarazione resa dalla cedente, BPER Banca s.p.a., il 3.10.2022.
2.1. Nel merito, la società convenuta contestava le avverse eccezioni:
- invocava la validità del contratto di mutuo fondiario e la genericità ed infondatezza della eccezione di usurarietà dei tassi convenuti ex adverso sollevata;
- richiamava le clausole contrattuali in forza delle quali le parti avevano espressamente convenuto un tasso di interesse variabile “…del 4,80% nominale annuo……pari a 2,00 punti in più del saggio nominale annuo di interesse, risultante dalla media aritmetica semplice, arrotondato allo 0,10 superiore, rilevata del mese solare precedente a quello della stipula, delle quotazioni
4 giornaliere dell'euro Interbank Offered Rate - Euribor 3 mesi lettera moltiplicato per il coefficiente 365/360 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicato dal quotidiano “Il Sole 24 ore”, media che, per tale periodo ed arrotondata allo 0,10 superiore, risulta attualmente pari al 2,80%…” (art. 2 del contratto di Mutuo), prevedendo che “In caso d'inadempimento nel pagamento di una o più rate
d'ammortamento….. l'importo complessivamente dovuto dalla parte mutuataria
e non pagato produrrà interessi di mora pari a 2 (due) punti percentuale in più del tasso in vigore al momento dell'inadempimento…” (art. 3).
- Ribadiva che nella fattispecie, né i tassi degli interessi corrispettivi né quelli degli interessi moratori avevano superato il tasso soglia per come risultante dai decreti di rilevazione trimestrale e precisava che, in ogni caso, le parti avevano pattuito la c.d. clausola di salvaguardia in forza della quale, qualora nel corso del rapporto i tassi avessero superato il tasso soglia ex L. n. 108/1996, gli stessi sarebbero stati ricondotti alla misura legale.
2.2. AQUI SPV contestava le avverse eccezioni e deduzioni in ordine a presunte violazioni delle norme sulla trasparenza bancaria e alla dedotta indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Rilevava che, nella fattispecie, le parti avevano espressamente convenuto il metodo di ammortamento cd. alla francese, come da piano allegato al contratto, dal quale erano chiaramente evincibili l'ammontare delle singole rate, il numero delle medesime e ogni ulteriore utile indicazione afferente al finanziamento erogato. Ciò posto, la cessionaria evidenziava che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, il piano di ammortamento convenuto, nel prevedere la restituzione differita nel tempo mediante rate costanti comprensive di capitale e interessi, non aveva determinato alcuna capitalizzazione degli interessi né tantomeno aveva prodotto effetti anatocistici.
Concludeva, dunque, per il rigetto della spiegata opposizione e per la condanna dell'opponente alle spese legali.
2.3. Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del 28.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente depositate dalle parti costituite.
5 3. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Occorre rilevare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civile Sentenza n.
24798/2020). Ne caso che ci occupa, parte opposta ha affidato la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto di cessione all'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, che tuttavia non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito in oggetto nell'operazione di cessione in blocco, ex art.58
d.lgs. n.385/1993, alla società opposta essendo la produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass.
4116/2016), a meno che, sempre secondo quanto recentemente precisato dalla stessa Corte di legittimità, il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020). L'onere probatorio gravante sul cessionario deve infatti essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia in contestazione sin dall'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c. (secondo recente Cass. 24798/2020).
Le considerazioni sopra enunciate trovano puntuale riscontro nei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, la quale ha da ultimo delineato le coordinate ermeneutiche in materia di cessioni ex art. 58 TUB dalle quali non vi è ragione di discostarsi. La Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione
6 può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente1. La Corte ha inoltre precisato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
TUB2.
Gli arresti giurisprudenziali da ultimo citati hanno dunque confermato quanto già espressamente e ripetutamente ribadito dalla stessa Corte di Cassazione in ordine alla necessità di distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione3.
È dunque necessario tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione, quale fattispecie traslativa della titolarità del credito, dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
3.1. Ne deriva che, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete4.
Al contrario, nei casi in cui - come quello che ci occupa - sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la esistenza del contratto di cessione, tale contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, neppure la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco5.
3.2. Nel caso che occupa, la società opposta, pur a fronte di puntuali contestazioni di parte opponente, ha affidato la prova della titolarità del rapporto all'avviso pubblicato in Gazzetta dal quale, invero, non è possibile stabilire in termini di certezza che il diritto di credito oggetto di giudizio sia stato effettivamente oggetto di trasferimento in suo favore, atteso che detto documento fa riferimento, ai fini della individuazione dei crediti cartolarizzati, ad una serie di criteri oggettivi ma comunque generici, tali cioè da non consentire di individuare la titolarità e l'ammontare delle singole e specifiche posizioni debitorie cedute. Né tantomeno può attribuirsi efficacia probatoria alla dichiarazione unilaterale di avvenuta cessione, prodotta su carta intestata di BPER Banca s.p.a., trattandosi di un documento di incerta provenienza, appositamente predisposto per la causa il 03.10.2022, sottoscritto, con firma indecifrabile, da soggetto del quale non viene specificata l'identità, la qualità e, dunque, la legittimazione a manifestare la volontà della Banca medesima.
Tale dichiarazione, inoltre, non provenendo da una parte processuale non può assumere valore probatorio e/o confessorio. Ed invero, come univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è onere della parte, che intenda avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, provare la veridicità formale del documento, non essendo lo stesso dotato ex se di valore probatorio, neppure in termini indiziari. Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo, nonché al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria. In relazione a tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha dunque riconosciuto alla parte contro la quale viene prodotta una scrittura proveniente da soggetto estraneo al giudizio la facoltà di disconoscimento della scrittura proveniente dal terzo, facoltà esercitabile al di fuori delle preclusioni di cui all'art. 215 cod. proc. civ., il cui mancato esercizio può essere apprezzato dal giudice per dedurre elementi di prova circa la autenticità del documento medesimo6.
Alla stregua dell'orientamento sopra richiamato, dunque, le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale dell'art. 2702 c.c.,
9 né la disciplina processuale di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., trattandosi di prove atipiche aventi valore meramente indiziario, come tali, idonee a contribuire alla formazione del libero convincimento del giudice unitamente agli altri elementi acquisiti al processo.
3.3. La dichiarazione di avvenuta cessione depositata in atti dalla società opposta, puntualmente contestata dalla controparte, non può, dunque -in assenza del contratto di cessione e a fronte di puntuale contestazione della legittimazione sostanziale della cessionaria formulata dall'opponente- assumere valore probatorio della titolarità del credito in capo alla società opposta, non avendo la stessa fornito elementi idonei a suffragarne la veridicità e la riconducibilità alla Banca cedente.
In difetto di produzione dell'atto di cessione relativo al credito asseritamente maturato nei confronti dell'opponente, reputa il giudicante che non possa ritenersi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale di AQUI SPV ad agire per il pagamento del credito.
Tale onere probatorio non può, per le ragioni sopra evidenziate, ritenersi assolto con la mera produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, essendo tale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto.
Nella fattispecie, dunque, la produzione documentale della società opposta, peraltro carente sul piano dell'indicazione e produzione del contratto dal quale si origina la pretesa, è inidonea a dimostrare, in termini di certezza, che il diritto di credito oggetto della presente opposizione sia stato effettivamente trasferito in suo favore, non recando alcun riferimento specifico e puntuale al credito di cui asserisce esserne cessionaria.
Tale circostanza preclude, evidentemente, a questo giudice di verificare che il credito originariamente contratto da dall'opponente sia stato effettivamente trasferito alla società opposta.
4. Da quanto sin qui argomentato discende l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale in capo alla società opposta.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
10 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte opponente, come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, delle attività svolte
(fasi studio, introduttiva trattazione e decisionale) e della natura non particolarmente complessa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TO
ON nei confronti di AQUI SVP s.r.l, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
-condanna AQUI SPV s.r.l., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 759,00 per spese documentate ed euro 7.052,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati
Francesco Saccomanno e EA Saccomanno dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 27/03/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024. 2 Cass., n. 17944/2023 cit. 3 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima”
7 4 Cass. n. 17944/2023; Cass. Civ., Sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412 5 Cass., n. 17944/2023; Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790.
8 6 Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 marzo – 5 maggio 2015, n. 8938; nello stesso senso cfr. Cass Civ. Ord., 23-10-2017, n. 24976 “Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo
della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo dell a controversia…”