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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 22.5.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2841 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Parte_1
Della Monica, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cava dei
Tirreni, al viale Garibaldi n. 19;
Ricorrente
E
1) Controparte_1
in
[...]
persona del legale rapp.te p.t.;
Convenuta contumace
2) , in persona del legale Controparte_2
1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Caruso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Benevento, alla via XXIV Maggio n. 2;
Resistente
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.5.2024 esponeva: Parte_1
- che in data 4.5.2024 l' le aveva notificato, Controparte_2
a mezzo raccomandata, la cartella di pagamento n. 10820220002992575503,
contestandole, in qualità di erede, il mancato versamento da parte del suo defunto marito, , dei contributi da lui dovuti alla Cassa Persona_1
Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, relativamente agli anni dal 2008 al 2016;
- che ella, in data 4.10.2018, aveva validamente rinunciato all'eredità dell'ex coniuge e, quindi, ai sensi dell'art. 521 cod. civ., non poteva essere chiamata a rispondere del debito tributario di cui il de cuius era titolare, dovendosi ritenere priva di legittimazione passiva in tal senso;
- che, peraltro, la pretesa impositiva era illegittima, dal momento che ella non aveva mai ricevuto alcuna notifica di atti presupposti alla cartella impugnata e,
in ogni caso, il debito previdenziale doveva ritenersi attinto dalla prescrizione.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno, affinché, preliminarmente, sospendesse l'esecutività della cartella di
2 pagamento n. 10820220002992575503 e, nel merito, dichiarasse il predetto atto impositivo inefficace e/o comunque nullo.
In subordine, chiedeva dichiararsi non dovuti gli interessi di mora e le sanzioni applicate.
Con provvedimento del 31.5.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l Controparte_2
si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale invocava il rigetto, vinte le spese.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia, della cui motivazione dava comunicazione, per via telematica, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che, nella specie, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il Parte_1
ricorso introduttivo del giudizio.
È opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento
3 positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271;
Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che il procuratore della parte ricorrente, con le note di trattazione scritta trasmesse in data 7.3.2025, ha evidenziato che il 29.7.2024 l ha adottato il Controparte_3
provvedimento di sgravio della cartella oggetto dell'odierna impugnazione.
Dal canto suo, l' , con le note del 19.5.2025, Controparte_2
ha dato atto dell'intervenuto accordo transattivo con ed ha CP_1
evidenziato che effettivamente la pretesa impositiva è stata annullata.
È di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso, dal momento che non sussiste più alcuna richiesta di pagamento legata all'omissione contributiva per cui è causa.
4 Per le ragioni esposte, deve dirsi cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso depositato in data 23.5.2024. Parte_1
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento serbato dai convenuti, i quali hanno dato corso allo sgravio della pretesa contributiva, a seguito di “accordo transattivo” intervenuto con l'odierna opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2841 del ruolo generale del Lavoro
dell'anno 2024 promosso da nei confronti dell Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso depositato il 23.05.2024; Parte_1
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 22/05/2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 22.5.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2841 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Parte_1
Della Monica, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cava dei
Tirreni, al viale Garibaldi n. 19;
Ricorrente
E
1) Controparte_1
in
[...]
persona del legale rapp.te p.t.;
Convenuta contumace
2) , in persona del legale Controparte_2
1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Caruso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Benevento, alla via XXIV Maggio n. 2;
Resistente
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.5.2024 esponeva: Parte_1
- che in data 4.5.2024 l' le aveva notificato, Controparte_2
a mezzo raccomandata, la cartella di pagamento n. 10820220002992575503,
contestandole, in qualità di erede, il mancato versamento da parte del suo defunto marito, , dei contributi da lui dovuti alla Cassa Persona_1
Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, relativamente agli anni dal 2008 al 2016;
- che ella, in data 4.10.2018, aveva validamente rinunciato all'eredità dell'ex coniuge e, quindi, ai sensi dell'art. 521 cod. civ., non poteva essere chiamata a rispondere del debito tributario di cui il de cuius era titolare, dovendosi ritenere priva di legittimazione passiva in tal senso;
- che, peraltro, la pretesa impositiva era illegittima, dal momento che ella non aveva mai ricevuto alcuna notifica di atti presupposti alla cartella impugnata e,
in ogni caso, il debito previdenziale doveva ritenersi attinto dalla prescrizione.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno, affinché, preliminarmente, sospendesse l'esecutività della cartella di
2 pagamento n. 10820220002992575503 e, nel merito, dichiarasse il predetto atto impositivo inefficace e/o comunque nullo.
In subordine, chiedeva dichiararsi non dovuti gli interessi di mora e le sanzioni applicate.
Con provvedimento del 31.5.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l Controparte_2
si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza dell'avversa domanda, della quale invocava il rigetto, vinte le spese.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia, della cui motivazione dava comunicazione, per via telematica, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che, nella specie, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il Parte_1
ricorso introduttivo del giudizio.
È opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento
3 positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271;
Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che il procuratore della parte ricorrente, con le note di trattazione scritta trasmesse in data 7.3.2025, ha evidenziato che il 29.7.2024 l ha adottato il Controparte_3
provvedimento di sgravio della cartella oggetto dell'odierna impugnazione.
Dal canto suo, l' , con le note del 19.5.2025, Controparte_2
ha dato atto dell'intervenuto accordo transattivo con ed ha CP_1
evidenziato che effettivamente la pretesa impositiva è stata annullata.
È di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso, dal momento che non sussiste più alcuna richiesta di pagamento legata all'omissione contributiva per cui è causa.
4 Per le ragioni esposte, deve dirsi cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso depositato in data 23.5.2024. Parte_1
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento serbato dai convenuti, i quali hanno dato corso allo sgravio della pretesa contributiva, a seguito di “accordo transattivo” intervenuto con l'odierna opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2841 del ruolo generale del Lavoro
dell'anno 2024 promosso da nei confronti dell Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso depositato il 23.05.2024; Parte_1
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 22/05/2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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