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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/05/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 601/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al rg. n. 601\2021 ( cui è riunita la causa iscritta al r.g. n. 611\219 vertente
TRA
CF: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Milazzo presso lo studio professionale dell'avv. Katia Zappia che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Maria La Malfa, per mandato agli atti, pec: Email_1 pec: Email_2
Appellante nel giudizio rg
601\21 E
CF elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avvocato LUIGI MUNAFO' che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Pec Email_3
Appellato nei giudizi rg 601\21 e rg
611\21
CF: , ammessa al patrocinio a carico Controparte_2 C.F._3 dell'Erario, elettivamente domiciliata in Messina via Bartolomeo da Neocatastro 26 presso lo studio professionale dell'avv. Angela Elisabetta Sindoni che la rappresenta e difende per mandato agli atti, pec: Email_4
Appellata nei giudizi rg 601\21 e rg
611\21
E nei confronti di
CF: elettivamente domiciliata in Controparte_3 C.F._4 Messina via Adolfo Celi 13 presso lo studio professionale dell'avv. Gabriele Sottile, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Pietro
Sciortino e Ivan Randazzo, per mandato in atti
Pec: Email_5
Pec: Email_6
Appellante nel giudizio rg 611\21
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di AR P.di Gotto n.
769 emessa e pubblicata in data 24.06.2021. Conclusioni delle parti: come da verbale del 15.04.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 27.07.2021 ha impugnato davanti a Parte_1 questa Corte, nei confronti di e di nonché Controparte_1 Controparte_2 di la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Controparte_3 AR p. di Gotto ha dichiarato il suo inadempimento contrattuale e l'ha condannata alla consegna della porzione di immobile facente parte dell'appartamento di nonché all'esecuzione dei lavori Controparte_3 necessari per eseguire l'adempimento dell'obbligazione assunta con il contratto di vendita del 27.04.2009 ed ha condannato le convenute alle spese di lite
Avverso la sentenza promuoveva autonomo gravame con Controparte_3 giudizio iscritto al rg 611\21 chiedendo in riforma della sentenza il rigetto della domanda degli attori.
Le appellanti hanno contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed hanno chiesto che, in riforma della stessa, fosse invece rigettata la domanda di parte attrice con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano gli appellati e resistevano ai gravami chiedendo il rigetto con condanna di parte appellata alle spese di lite.
Con provvedimento del 17.12.2021 la Corte disponeva la riunione del gravame iscritto al rg 611\21 promosso da a quello rg 601\21 Controparte_3 promosso da Parte_1
Con ordinanza del 04.03.2022 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Con comparsa del 1.2.2023 si costituiva per l'appellante Parte_1 l'avv. Maria La Malfa, nuovo procuratore in aggiunta a quello già nominato. Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c la causa veniva rinviata alla data del
15.04.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato il contenuto delle censure mosse dall'appellante, come oltre si specificherà, appare utile premettere, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, quanto appresso.
Con atto di compravendita del 27 Aprile 2009 e Controparte_1 CP_2 acquistavano da l'immobile sito nel Comune di
[...] Parte_1
Milazzo via Giorgio Rizzo 56 individuato al catasto foglio 6 particella 320 sub 15 interno 12 piano terzo.
Il prezzo della vendita era stato fissato in euro 140.000,00 .
La superficie di circa 8 mq dell'immobile acquistato dai coniugi – CP_3
risultava, però, di fatto inglobato nell'appartamento limitrofo di CP_2 proprietà di che lo aveva da sempre posseduto. Controparte_3 Con scrittura privata redatta in data 8 Marzo 2009, antecedente l'atto pubblico di acquisto del predetto immobile, aveva dichiarato alla Controparte_3 sorella la disponibilità di liberare entro non oltre il 30 giugno 2009 la Parte_1 porzione di immobile che risultava di fatto nel suo possesso in quanto inglobato nel suo immobile, condotto in locazione da terzi.
La porzione di immobile non è stata liberata per essere ricompresa nell'immobile acquistato dagli attori, per opposizione da parte del conduttore, e e hanno instaurato nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 il giudizio che ci riguarda per ottenere la consegna della Parte_1 porzione di immobile venduta e ricadente, di fatto, nell'appartamento limitrofo di . Controparte_3
All'esito della costituzione della convenuta, gli attori chiedevano di chiamare in giudizio . Controparte_3
Si costituiva la quale contestava la tardività della chiamata, Controparte_3 la nullità della citazione priva di domanda nei suoi confronti, nonché la carenza di legittimazione passiva per non essere titolare di alcun rapporto con i compratori Persona_1
Nel corso del giudizio veniva disposta ed eseguita consulenza tecnica per accertare e quantificare i costi delle opere da eseguire per realizzare il distaccamento della porzione di appartamento inglobato nell'immobile limitrofo di e consegnarlo ai compratori. Controparte_3
Il Tribunale adito con la sentenza impugnata ha dichiarato l'inadempimento contrattuale di ed ha condannato quest'ultima unitamente a Parte_1
ad eseguire i lavori a proprie cure e spese nella misura del Controparte_3
50% ciascuno come proposti dal CT nella prima soluzione;
ha ordinato a il rilascio immediato della porzione di immobile detenuta Controparte_3 sine titolo liberandola da cose e persona previa tempestiva esecuzione dei lavori di cui al punto precedente;
ha condannato e Parte_1 [...] al risarcimento dei danni quantificati in via equitativa in euro CP_3
2.000,00 in favore degli attori nella misura di 50% ciascuno oltre interessi;
ha condannato e nella misura del 50% Parte_1 Controparte_3 ciascuno a pagamento delle spese di lite e delle spese liquidate al CT.
****
Con il primo motivo del gravame proposto da l'appellante Parte_1 chiede “la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza “ ex art 351 c.2 e 283 cpc.
Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha dichiarato l'inadempimento contrattuale della signora Parte_1
in ordine alla mancata consegna della porzione di immobile alienata.
[...]
Rappresenta di non avere mai posseduto quella porzione e che non aveva mai avuto conoscenza che la stessa risultasse dalle planimetrie parte dell'appartamento di sua proprietà. Contesta peraltro quanto ritenuto dal primo giudice che ha ritenuto essere una clausola di stile la dichiarazione di con cui si obbligava a trasferire CP_3 l'immobile “nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava” e quindi , ad avviso dell'appellante, senza la porzione rivendicata.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice ha errato a fondare le proprie conclusioni sulle risultanze della CT che ha prospettato soluzioni irrealizzabili.
Il CT ha confermato che la porzione di immobile in lite ha sempre fatto parte dell'appartamento della signora proprio per lo stato dei Controparte_4 luoghi ( pavimentazione e finestre) e la soluzione dallo stesso prospettata risulta irrealizzabile sia per la esistenza della finestra e sia per le misure ridotte dell'area stessa.
Con il quarto e quinto dei motivi l'appellante censura la statuizione di condanna alle spese di lite e quella al risarcimento dei danni, riconosciuti in via equitativa e senza prova da parte degli attori, e ne chiede la riforma.
Con l'appello proposto da nel giudizio iscritto al rg Controparte_3
611\21, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto ammissibile la chiamata di terzo formulata dagli attori con note ex art 183 VI c I termine cpc.
Deduce parte appellante che la chiamata non era conseguenza delle difese del convenuto e comunque essa andava formulata nella prima udienza tenutasi in data 27.05.2011 e che ha errato il primo giudice ad autorizzare la chiamata ricondurla nella fattispecie di cui all'art. 102 cpc, che disciplina la diversa ipotesi di integrazione del contraddittorio in ipotesi di contraddittorio necessario.
Pertanto chiede che la Corte dichiari la inammissibilità della chiamata.
Con il secondo motivo lamenta che il primo giudice ha erroneamente rigettato la eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo.
Afferma l'appellante che l'atto di citazione notificato al terzo non conteneva alcuna domanda nei confronti di essendosi limitati gli Controparte_3 attori a riproporre le domande formulate contro Parte_1
Con il terzo motivo di gravame eccepisce la carenza di Controparte_3 legittimazione passiva.
Contesta l'appellante la statuizione del primo giudice che erroneamente ha ritenuto che nel merito non avesse formulato alcuna difesa Controparte_3 avvalorando così la ricostruzione fattuale degli attori.
Rileva l'odierna appellante invece che il rapporto dedotto dagli attori era estraneo alla stessa che aveva infatti sollevato la carenza di legittimazione passiva, e non aveva avvalorato, come ha ritenuto il primo giudice, i fatti dedotti dall'attore su cui incombeva l'onere probatorio. Ragioni di speditezza consigliano la valutazione unitaria delle superiori doglianze
Ritiene la Corte che come ha statuito correttamente il primo giudice la venditrice ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la porzione di immobile riportata in pianta e non consegnata al momento dell'acquisto non corrispondendo lo stato dei luoghi alla planimetria allegata all'atto pubblico.
E seppur la venditrice ha trasferito quanto oggi venduto Parte_1 con annessi connessi pertinenze dipendenze e servitù attive e passive inerenti nello stato di fatto e di diritto in cui si trova così come pervenuta alla parte venditrice e dalla stessa posseduto” ha altresì dichiarato ( art. 1) che la consistenza dell'immobile venduto era quella risultante dalla planimetria allegata all'atto pubblico e sottoscritta dagli acquirenti.
Detta planimetria, rappresenta la consistenza dell'immobile comprensivo della porzione rivendicata dagli acquirenti .
Ed infatti verificando il perimetro dell'immobile ivi indicato esso coincide con quello descritto nella planimetria B dell'arch. indicata come Pt_2 planimetria da contratto.
Quindi correttamente il primo giudice ha dichiarato l'inadempimento della venditrice e l'ha condannata alla consegna della predetta porzione mediante l'esecuzione dei lavori a proprie spese utilizzando la prima soluzione proposta dal CT , che la Corte condivide a nulla rilevando che lo stato dei luoghi è sempre stato difforme rispetto alle planimetrie, poiché la venditrice ha venduto l'immobile nella consistenza indicata nell'allegata planimetria.
Quindi il secondo ed il terzo dei motivi vanno rigettati.
Va accolto invece il quarto motivo di gravame .
Non è condivisa dalla Corte la statuizioni del primo giudice che riconosce un danno in re ipsa e condanna entrambe le convenute al risarcimento quantificato in via equitativa.
Allegano gli attori di non avere potuto ristrutturare l'immobile perché mancante della porzione rivendicata e quindi allegano di avere continuato ad abitare nell'immobile locato non potendo trasferirsi in quello acquistato.
Risulta dall'atto che il possesso dell'immobile era stato consegnato contestualmente alla vendita e pertanto la scelta di non trasferirsi deve ricadere sulle parti e non può essere fonte di risarcimento dei danni, non allegati né provati e non direttamente riconducibili al comportamento della venditrice.
Nessun danno infatti è stato provato da parte attrice e la domanda in mancanza di prova deve essere rigettata.
Va accolto l'appello proposto da . Controparte_3 La richiesta di chiamata di terzo formulata dall'attore con le note ex art.183 VI° comma cpc è tardiva e va dichiarata inammissibile .
L'art. 183 5°c cpc applicabile ratione temporis prevedeva che l'attore se l'esigenza era sorta dalle difese del convenuto poteva essere autorizzato alla udienza di trattazione a chiamare un terzo.
Ritiene la Corte che anche a voler ritenere che l'esigenza di chiamare
[...] fosse sorta dalle difesa della convenuta, il termine ultimo per la CP_3 istanza era costituito dalla udienza di trattazione e non dai successivi termini assegnati alle parti per gli adempimenti previsti dal comma 6 del citato articolo.
Quindi la chiamata effettuata dagli attore oltre la udienza di trattazione deve essere dichiara tardiva.
Va comunque detto che la terza chiamata è estranea ai rapporti con gli acquirenti nei cui confronti peraltro non è stata formulata alcuna domanda.
3.Le spese di lite dell'intero giudizio vanno rideterminate e compensate per un
1\3 nei rapporti tra gli attori ( e ) e Controparte_1 Controparte_2 ponendo la restante parte dei 2\3 a carico di quest'ultima ; Parte_1 vanno poste interamente a carico di e -in Controparte_1 Controparte_2 solido- quelli nei confronti di e liquidate applicando le Controparte_3 tariffe media del DM 147\22 del valore compreso tra €.
5.201 a €.26.000 come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da (RG 601\21) e Parte_1 [...]
( rg 611\21 ) avverso la sentenza n. 769\21 emessa dal Tribunale CP_3 di AR P. di Gotto nel giudizio rg 15007\2011 e resa anche nei confronti di e , in riforma Controparte_1 Controparte_2 dell'impugnata sentenza , accogliendo parzialmente il gravame rg 601\21 e totalmente il gravame rg 611\21, così provvede
- Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori;
- Dichiara inammissibile la chiamata di terzo;
- Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- Compensa per 1\3 le spese processuali, ivi comprese le spese di CT, per entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra e Controparte_1 contro e condanna Controparte_2 Parte_1 [...] al pagamento della restante parte che liquida nell'importo già Parte_1 ridotto :
- per il primo grado:
- nella complessiva somma di E. 3.384,00 oltre spese generali iva e cpa sui compensi a favore di;
Controparte_1
- alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario liquidate in E.
3.384,00; per il presente giudizio : - nella somma già ridotta di E. 3872,66 oltre spese generali iva e cpa sui compensi in favore di Controparte_1
- alla refusione delle spese di lite liquidate nella somma E. 3872,66 in favore dell'Erario;
- Condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante
[...]
che si liquidano CP_3
per il primo grado
- nell'importo complessivo di €. 5.077,00 oltre spese generali iva e cpa sui compensi;
- per il presente giudizio nell'importo complessivo di € 5.809,00 oltre spese generali iva e cpa sui compensi.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data
14.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al rg. n. 601\2021 ( cui è riunita la causa iscritta al r.g. n. 611\219 vertente
TRA
CF: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 Milazzo presso lo studio professionale dell'avv. Katia Zappia che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Maria La Malfa, per mandato agli atti, pec: Email_1 pec: Email_2
Appellante nel giudizio rg
601\21 E
CF elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avvocato LUIGI MUNAFO' che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Pec Email_3
Appellato nei giudizi rg 601\21 e rg
611\21
CF: , ammessa al patrocinio a carico Controparte_2 C.F._3 dell'Erario, elettivamente domiciliata in Messina via Bartolomeo da Neocatastro 26 presso lo studio professionale dell'avv. Angela Elisabetta Sindoni che la rappresenta e difende per mandato agli atti, pec: Email_4
Appellata nei giudizi rg 601\21 e rg
611\21
E nei confronti di
CF: elettivamente domiciliata in Controparte_3 C.F._4 Messina via Adolfo Celi 13 presso lo studio professionale dell'avv. Gabriele Sottile, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Pietro
Sciortino e Ivan Randazzo, per mandato in atti
Pec: Email_5
Pec: Email_6
Appellante nel giudizio rg 611\21
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di AR P.di Gotto n.
769 emessa e pubblicata in data 24.06.2021. Conclusioni delle parti: come da verbale del 15.04.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 27.07.2021 ha impugnato davanti a Parte_1 questa Corte, nei confronti di e di nonché Controparte_1 Controparte_2 di la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Controparte_3 AR p. di Gotto ha dichiarato il suo inadempimento contrattuale e l'ha condannata alla consegna della porzione di immobile facente parte dell'appartamento di nonché all'esecuzione dei lavori Controparte_3 necessari per eseguire l'adempimento dell'obbligazione assunta con il contratto di vendita del 27.04.2009 ed ha condannato le convenute alle spese di lite
Avverso la sentenza promuoveva autonomo gravame con Controparte_3 giudizio iscritto al rg 611\21 chiedendo in riforma della sentenza il rigetto della domanda degli attori.
Le appellanti hanno contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed hanno chiesto che, in riforma della stessa, fosse invece rigettata la domanda di parte attrice con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano gli appellati e resistevano ai gravami chiedendo il rigetto con condanna di parte appellata alle spese di lite.
Con provvedimento del 17.12.2021 la Corte disponeva la riunione del gravame iscritto al rg 611\21 promosso da a quello rg 601\21 Controparte_3 promosso da Parte_1
Con ordinanza del 04.03.2022 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Con comparsa del 1.2.2023 si costituiva per l'appellante Parte_1 l'avv. Maria La Malfa, nuovo procuratore in aggiunta a quello già nominato. Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c la causa veniva rinviata alla data del
15.04.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato il contenuto delle censure mosse dall'appellante, come oltre si specificherà, appare utile premettere, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, quanto appresso.
Con atto di compravendita del 27 Aprile 2009 e Controparte_1 CP_2 acquistavano da l'immobile sito nel Comune di
[...] Parte_1
Milazzo via Giorgio Rizzo 56 individuato al catasto foglio 6 particella 320 sub 15 interno 12 piano terzo.
Il prezzo della vendita era stato fissato in euro 140.000,00 .
La superficie di circa 8 mq dell'immobile acquistato dai coniugi – CP_3
risultava, però, di fatto inglobato nell'appartamento limitrofo di CP_2 proprietà di che lo aveva da sempre posseduto. Controparte_3 Con scrittura privata redatta in data 8 Marzo 2009, antecedente l'atto pubblico di acquisto del predetto immobile, aveva dichiarato alla Controparte_3 sorella la disponibilità di liberare entro non oltre il 30 giugno 2009 la Parte_1 porzione di immobile che risultava di fatto nel suo possesso in quanto inglobato nel suo immobile, condotto in locazione da terzi.
La porzione di immobile non è stata liberata per essere ricompresa nell'immobile acquistato dagli attori, per opposizione da parte del conduttore, e e hanno instaurato nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 il giudizio che ci riguarda per ottenere la consegna della Parte_1 porzione di immobile venduta e ricadente, di fatto, nell'appartamento limitrofo di . Controparte_3
All'esito della costituzione della convenuta, gli attori chiedevano di chiamare in giudizio . Controparte_3
Si costituiva la quale contestava la tardività della chiamata, Controparte_3 la nullità della citazione priva di domanda nei suoi confronti, nonché la carenza di legittimazione passiva per non essere titolare di alcun rapporto con i compratori Persona_1
Nel corso del giudizio veniva disposta ed eseguita consulenza tecnica per accertare e quantificare i costi delle opere da eseguire per realizzare il distaccamento della porzione di appartamento inglobato nell'immobile limitrofo di e consegnarlo ai compratori. Controparte_3
Il Tribunale adito con la sentenza impugnata ha dichiarato l'inadempimento contrattuale di ed ha condannato quest'ultima unitamente a Parte_1
ad eseguire i lavori a proprie cure e spese nella misura del Controparte_3
50% ciascuno come proposti dal CT nella prima soluzione;
ha ordinato a il rilascio immediato della porzione di immobile detenuta Controparte_3 sine titolo liberandola da cose e persona previa tempestiva esecuzione dei lavori di cui al punto precedente;
ha condannato e Parte_1 [...] al risarcimento dei danni quantificati in via equitativa in euro CP_3
2.000,00 in favore degli attori nella misura di 50% ciascuno oltre interessi;
ha condannato e nella misura del 50% Parte_1 Controparte_3 ciascuno a pagamento delle spese di lite e delle spese liquidate al CT.
****
Con il primo motivo del gravame proposto da l'appellante Parte_1 chiede “la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza “ ex art 351 c.2 e 283 cpc.
Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha dichiarato l'inadempimento contrattuale della signora Parte_1
in ordine alla mancata consegna della porzione di immobile alienata.
[...]
Rappresenta di non avere mai posseduto quella porzione e che non aveva mai avuto conoscenza che la stessa risultasse dalle planimetrie parte dell'appartamento di sua proprietà. Contesta peraltro quanto ritenuto dal primo giudice che ha ritenuto essere una clausola di stile la dichiarazione di con cui si obbligava a trasferire CP_3 l'immobile “nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava” e quindi , ad avviso dell'appellante, senza la porzione rivendicata.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice ha errato a fondare le proprie conclusioni sulle risultanze della CT che ha prospettato soluzioni irrealizzabili.
Il CT ha confermato che la porzione di immobile in lite ha sempre fatto parte dell'appartamento della signora proprio per lo stato dei Controparte_4 luoghi ( pavimentazione e finestre) e la soluzione dallo stesso prospettata risulta irrealizzabile sia per la esistenza della finestra e sia per le misure ridotte dell'area stessa.
Con il quarto e quinto dei motivi l'appellante censura la statuizione di condanna alle spese di lite e quella al risarcimento dei danni, riconosciuti in via equitativa e senza prova da parte degli attori, e ne chiede la riforma.
Con l'appello proposto da nel giudizio iscritto al rg Controparte_3
611\21, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto ammissibile la chiamata di terzo formulata dagli attori con note ex art 183 VI c I termine cpc.
Deduce parte appellante che la chiamata non era conseguenza delle difese del convenuto e comunque essa andava formulata nella prima udienza tenutasi in data 27.05.2011 e che ha errato il primo giudice ad autorizzare la chiamata ricondurla nella fattispecie di cui all'art. 102 cpc, che disciplina la diversa ipotesi di integrazione del contraddittorio in ipotesi di contraddittorio necessario.
Pertanto chiede che la Corte dichiari la inammissibilità della chiamata.
Con il secondo motivo lamenta che il primo giudice ha erroneamente rigettato la eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo.
Afferma l'appellante che l'atto di citazione notificato al terzo non conteneva alcuna domanda nei confronti di essendosi limitati gli Controparte_3 attori a riproporre le domande formulate contro Parte_1
Con il terzo motivo di gravame eccepisce la carenza di Controparte_3 legittimazione passiva.
Contesta l'appellante la statuizione del primo giudice che erroneamente ha ritenuto che nel merito non avesse formulato alcuna difesa Controparte_3 avvalorando così la ricostruzione fattuale degli attori.
Rileva l'odierna appellante invece che il rapporto dedotto dagli attori era estraneo alla stessa che aveva infatti sollevato la carenza di legittimazione passiva, e non aveva avvalorato, come ha ritenuto il primo giudice, i fatti dedotti dall'attore su cui incombeva l'onere probatorio. Ragioni di speditezza consigliano la valutazione unitaria delle superiori doglianze
Ritiene la Corte che come ha statuito correttamente il primo giudice la venditrice ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la porzione di immobile riportata in pianta e non consegnata al momento dell'acquisto non corrispondendo lo stato dei luoghi alla planimetria allegata all'atto pubblico.
E seppur la venditrice ha trasferito quanto oggi venduto Parte_1 con annessi connessi pertinenze dipendenze e servitù attive e passive inerenti nello stato di fatto e di diritto in cui si trova così come pervenuta alla parte venditrice e dalla stessa posseduto” ha altresì dichiarato ( art. 1) che la consistenza dell'immobile venduto era quella risultante dalla planimetria allegata all'atto pubblico e sottoscritta dagli acquirenti.
Detta planimetria, rappresenta la consistenza dell'immobile comprensivo della porzione rivendicata dagli acquirenti .
Ed infatti verificando il perimetro dell'immobile ivi indicato esso coincide con quello descritto nella planimetria B dell'arch. indicata come Pt_2 planimetria da contratto.
Quindi correttamente il primo giudice ha dichiarato l'inadempimento della venditrice e l'ha condannata alla consegna della predetta porzione mediante l'esecuzione dei lavori a proprie spese utilizzando la prima soluzione proposta dal CT , che la Corte condivide a nulla rilevando che lo stato dei luoghi è sempre stato difforme rispetto alle planimetrie, poiché la venditrice ha venduto l'immobile nella consistenza indicata nell'allegata planimetria.
Quindi il secondo ed il terzo dei motivi vanno rigettati.
Va accolto invece il quarto motivo di gravame .
Non è condivisa dalla Corte la statuizioni del primo giudice che riconosce un danno in re ipsa e condanna entrambe le convenute al risarcimento quantificato in via equitativa.
Allegano gli attori di non avere potuto ristrutturare l'immobile perché mancante della porzione rivendicata e quindi allegano di avere continuato ad abitare nell'immobile locato non potendo trasferirsi in quello acquistato.
Risulta dall'atto che il possesso dell'immobile era stato consegnato contestualmente alla vendita e pertanto la scelta di non trasferirsi deve ricadere sulle parti e non può essere fonte di risarcimento dei danni, non allegati né provati e non direttamente riconducibili al comportamento della venditrice.
Nessun danno infatti è stato provato da parte attrice e la domanda in mancanza di prova deve essere rigettata.
Va accolto l'appello proposto da . Controparte_3 La richiesta di chiamata di terzo formulata dall'attore con le note ex art.183 VI° comma cpc è tardiva e va dichiarata inammissibile .
L'art. 183 5°c cpc applicabile ratione temporis prevedeva che l'attore se l'esigenza era sorta dalle difese del convenuto poteva essere autorizzato alla udienza di trattazione a chiamare un terzo.
Ritiene la Corte che anche a voler ritenere che l'esigenza di chiamare
[...] fosse sorta dalle difesa della convenuta, il termine ultimo per la CP_3 istanza era costituito dalla udienza di trattazione e non dai successivi termini assegnati alle parti per gli adempimenti previsti dal comma 6 del citato articolo.
Quindi la chiamata effettuata dagli attore oltre la udienza di trattazione deve essere dichiara tardiva.
Va comunque detto che la terza chiamata è estranea ai rapporti con gli acquirenti nei cui confronti peraltro non è stata formulata alcuna domanda.
3.Le spese di lite dell'intero giudizio vanno rideterminate e compensate per un
1\3 nei rapporti tra gli attori ( e ) e Controparte_1 Controparte_2 ponendo la restante parte dei 2\3 a carico di quest'ultima ; Parte_1 vanno poste interamente a carico di e -in Controparte_1 Controparte_2 solido- quelli nei confronti di e liquidate applicando le Controparte_3 tariffe media del DM 147\22 del valore compreso tra €.
5.201 a €.26.000 come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da (RG 601\21) e Parte_1 [...]
( rg 611\21 ) avverso la sentenza n. 769\21 emessa dal Tribunale CP_3 di AR P. di Gotto nel giudizio rg 15007\2011 e resa anche nei confronti di e , in riforma Controparte_1 Controparte_2 dell'impugnata sentenza , accogliendo parzialmente il gravame rg 601\21 e totalmente il gravame rg 611\21, così provvede
- Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori;
- Dichiara inammissibile la chiamata di terzo;
- Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- Compensa per 1\3 le spese processuali, ivi comprese le spese di CT, per entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra e Controparte_1 contro e condanna Controparte_2 Parte_1 [...] al pagamento della restante parte che liquida nell'importo già Parte_1 ridotto :
- per il primo grado:
- nella complessiva somma di E. 3.384,00 oltre spese generali iva e cpa sui compensi a favore di;
Controparte_1
- alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario liquidate in E.
3.384,00; per il presente giudizio : - nella somma già ridotta di E. 3872,66 oltre spese generali iva e cpa sui compensi in favore di Controparte_1
- alla refusione delle spese di lite liquidate nella somma E. 3872,66 in favore dell'Erario;
- Condanna e in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante
[...]
che si liquidano CP_3
per il primo grado
- nell'importo complessivo di €. 5.077,00 oltre spese generali iva e cpa sui compensi;
- per il presente giudizio nell'importo complessivo di € 5.809,00 oltre spese generali iva e cpa sui compensi.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data
14.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini