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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 750/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 750 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente TRA
P.I. , nella qualità di procuratrice di Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. elettivamente domiciliata in Terni, piazza Parte_2 P.IVA_2
Europa, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Roberto Romani che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE (OPPOSTA)
E
, C.F. , e , C.F. CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
, nella qualità di eredi dell'opponente elettivamente C.F._2 Persona_1 domiciliati in Viterbo, via V. Cardarelli, n. 6, presso lo studio degli avvocati Daniela Locci ed Elisa Antonelli del Foro di Viterbo, che li rappresentano e difendono, come da procura in atti;
CONVENUTI NEL GIUDIZIO RIASSUNTO (OPPONENTI)
E
, C.F. , nella qualità di erede dell'opponente Controparte_3 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in Terni, via Aleardo Aleardi, n. 10/A presso lo studio Persona_1 dell'avv.to Gian Franco Puppola che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA NEL GIUDIZIO RIASSUNTO (OPPONENTE) E
, C.F. , nella qualità di erede dell'opponente Controparte_4 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata in Grosseto, piazza Archimede Cosimini, n. 11, presso Persona_1 lo studio dell'avv.to Daniela Giogli che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA NEL GIUDIZIO RIASSUNTO pagina 1 di 12 (OPPONENTE)
nonché P.I. ; Controparte_5 P.IVA_3
INTERVENUTA CONTUMACE NEL GIUDIZIO RIASSUNTO
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 4/02/2025 le parti costituite concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/01/2021, nella qualità di Parte_1 procuratrice di azionava il credito nei confronti dei Parte_2 signori e in virtù di fideiussione rilasciata in data 17/06/2011, Persona_1 CP_1 dell'importo di euro 186.327,50 a titolo di esposizione debitoria residua del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 17/06/2011, rep. n. 10524, racc. n. 5552, invocando la titolarità del credito Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 186.327,50, oltre ad interessi e spese di ingiunzione. In data 5/02/2021, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 61 (R.G. n. 202/2021), concedendo la provvisoria esecuzione. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, i debitori ingiunti convenivano in giudizio parte opposta, chiedendo, in via preliminare, la sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo;
nel merito, chiedevano, previa declaratoria di nullità delle fideiussioni, dichiarare la liberazione dei debitori ingiunti e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedevano dichiararsi la nullità parziale della fideiussione, con condanna della parte opponente al pagamento della diversa somma dovuta;
in via principale concorrente, chiedevano dichiararsi la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito azionato;
in via gradata, chiedevano, operate le debite compensazioni, condannarsi gli opponenti al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Premesso in fatto che il finanziamento in questione era assistito da una garanzia sussidiaria rilasciata dalla SGFA e che, all'esito della procedura esecutiva, il creditore procedente si era aggiudicato il lotto unico al prezzo di euro 139.960,00, a sostegno delle richieste avanzate, detti opponenti deducevano i seguenti motivi:
-sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito e conseguente violazione dei principi di correttezza e buona fede nel corso delle trattative, nonché abuso del diritto, avendo la condotta della opposta causato un danno aggravato dall'espropriazione dei beni del debitore destinati alla azienda, espropriazione che aveva determinato la cessazione dell'attività imprenditoriale, nonostante il debitore avesse richiesto inutilmente la restrizione dell'ipoteca ad una parte dei beni;
-nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, venendo in rilievo clausole predisposte dall'ABI e sanzionate dalla Banca d'Italia, con conseguente liberazione del fideiussore;
pagina 2 di 12 -insussistenza del credito azionato in ragione: a) della procedura esecutiva che aveva determinato il soddisfacimento del credito in misura pari ad euro 126.005,91; b) mancato riferimento della controparte alla eventuale escussione della garanzia prevista dall'art. 10 del contratto di mutuo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'incompetenza per materia del tribunale in ordine alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con rigetto dell'istanza di sospensiva, almeno nei limiti del debito residuo;
nel merito, chiedeva il rigetto della opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. In subordine, domandava la condanna della parte opponente al pagamento della somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-la competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell'art. 3, comma I, lett. c) del d.lgs. n. 168/2003 con riferimento alla domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni e a quelle connesse di carattere risarcitorio o restitutorio;
-infondatezza della tesi in ordine alla nullità del contratto di fideiussione, venendo in rilievo una eccezione generica e scarsamente intellegibile, e, comunque, essendo stata stipulata una fideiussione specifica. Con comparsa depositata in data 8/09/2021, interveniva in giudizio Controparte_5 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla parte opposta, precisando che la stessa non intendeva prendere posizione in merito al motivo formulato con riferimento all'incasso da parte della cessionaria di importi nell'ambito della procedura esecutiva. A sostegno dell'intervento formulato, detta parte deduceva:
-che gli opponenti non avevano proposto alcuna domanda di natura restitutoria o risarcitoria;
-che la sproporzione tra credito e garanzie e la nullità della fideiussione riguardavano la fase genetica del credito e la condotta della cedente, così da configurare un interesse all'intervento in giudizio ex art. 105, comma II, c.p.c.;
-che, quanto alla asserita sproporzione tra credito e garanzie, gli opponenti erano privi di legittimazione attiva, posto che detta contestazione spettava esclusivamente al debitore garantito, estraneo al presente giudizio, e, comunque, il motivo era infondato, posto che nella fase genetica del credito non vi sono limiti per la richiesta e concessione di garanzie, le quali, comunque, non erano sproporzionate alla luce dell'incapienza dei beni ipotecati, non potendo assumere rilievo la garanzia sussidiaria;
-che, quanto alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, nel caso di specie la fideiussione era specifica, non vi era alcuna corrispondenza con lo schema ABI, venendo in rilievo, peraltro, fideiussioni sottoscritte successivamente al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con conseguente onere probatorio dell'intesa anticoncorrenziale a carico della parte, e, comunque, in denegata ipotesi, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale non determinava la nullità a valle della fideiussione stipulata dal fideiussore finale, ma, al più, quella parziale delle singole clausole, con riferimento alle quali controparte non aveva effettuato alcuna deduzione specifica in punto di liberazione dei garanti. All'udienza del 28/09/2021, il giudice assumeva il procedimento in riserva.
pagina 3 di 12 Con ordinanza riservata del 22/10/2021, il giudice designato sospendeva la provvisoria esecuzione in considerazione della mancata contestazione ad opera di parte opposta dell'incasso della somma pari ad euro 126.005,91 in sede esecutiva e rinviava per la precisazione delle conclusioni sulla questione relativa alla competenza al successivo 16/12/2021. Con sentenza parziale non definitiva del 26/01/2022, il giudice pronunciava la cessazione della materia del contendere e rimetteva il procedimento sul ruolo in prosieguo, assegnando con separata ordinanza i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviando per esame ed ammissione dei mezzi istruttori alla successiva udienza del 24/05/2022. Detta udienza veniva rinviata all'udienza del 22/09/2022 al fine di definire i procedimenti di più risalente iscrizione e, per le stesse ragioni, alla successiva data dell'8/11/2022. Quindi, all'udienza dell'8/11/2022, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 6/03/2023, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni alla data del 10/09/2024. Assegnato il procedimento all'odierno giudicante in data 14/03/2023, veniva disposta l'anticipazione dell'udienza alla data del 10/10/2023 e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 85/2024, adottata in data 30/01/2024, il giudice revocava il decreto ingiuntivo opposto adottato nei confronti di e, in accoglimento parziale CP_1 dell'opposizione, condannava la stessa al pagamento dell'importo pari a euro 60.321,59, oltre accessori, con compensazione integrale delle spese di lite, nonché in relazione al giudizio promosso da a fronte del rilevato decesso in corso di causa, rimetteva la causa Persona_1 sul ruolo per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'evento interruttivo. Quindi, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo e dichiarava l'interruzione del giudizio con riferimento al rapporto processuale con Persona_1
In data 17/04/2024, depositava ricorso in riassunzione, chiedendo la Parte_1 fissazione dell'udienza in prosecuzione, nonché l'assegnazione del termine per l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di , e CP_1 Controparte_4 Controparte_2 CP_3 nella veste di eredi di
[...] Persona_1
Con decreto in pari data, il giudice designato fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 18/09/2024, onerando l'istanza della notifica del ricorso per riassunzione, unitamente a copia del decreto, alle controparti nel rispetto del termine di comparizione. Con comparsa depositata in data 29/07/2024, si costituivano in giudizio e CP_1
i quali, preliminarmente, si riportavano alle difese svolte nell'atto di citazione Controparte_2 in opposizione, che testualmente riportavano, unitamente alla comparsa di costituzione depositata da Parte_1
Quindi, richiamate le scansioni cronologiche che avevano interessato il processo sino alla adozione della sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione esclusivamente nei confronti di , lamentavano che nel giudizio di opposizione il giudice era tenuto ad CP_1 effettuare le verifiche in merito alla vessatorietà delle clausole, non operato in sede monitoria alla stregua della sopravvenuta sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2023. Ciò premesso, concludevano richiamando le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. ossia chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca;
in via gradata, previa compensazione, la condanna degli opponenti al pagamento delle diverse somme dovute.
pagina 4 di 12 Con comparsa depositata in data 9/09/2024, si costituiva in giudizio la Controparte_3 quale chiedeva, in accoglimento dell'opposizione e delle eccezioni sollevate nel corso del processo e nella comparsa di costituzione, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, revocarsi il decreto con riduzione dell'importo dovuto a quello accertato come dovuto o ritenuto di giustizia, con vittoria delle spese di lite. A sostegno della posizione processuale assunta, detta convenuta deduceva:
-il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, la quale non aveva dimostrato l'inclusione del credito nella cessione, non potendosi ritenere allo scopo sufficiente la pubblicazione in GU, non contenente gli specifici e precisi dati identificativi dei crediti inclusi, come da orientamento della Suprema Corte che richiamava;
-vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di fideiussione posto alla base del ricorso monitorio, tenuto conto della veste di consumatore di e conseguente Persona_1 nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto ed estinzione della fideiussione per decorso del termine semestrale, nonché per mancata previsione del diritto di recesso;
-con riferimento al quantum, errata quantificazione del credito in ragione delle somme escusse nell'ambito della procedura esecutiva, con conseguenza debenza del minor importo pari a euro 60.321,59;
-natura vessatoria della clausola prevista dall'art. 7 della fideiussione in punto di interessi di mora, stante la previsione di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo d'importo manifestamente eccessivo. Con comparsa depositata in data 13/09/2024, si costituiva in giudizio Controparte_4 chiedendo, in via principale dichiararsi il difetto di legittimazione sostanziale del creditore e, comunque, la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca e declaratoria di liberazione del fideiussore per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; in ogni caso accertarsi e dichiararsi la nullità del decreto opposto per insussistenza del credito fatto valere;
in via gradata, revocarsi il decreto opposto e determinarsi la minor somma dovuta dall'opponente rispetto a quella azionata in via monitoria, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detta convenuta deduceva:
-che l'avviso di cessione in GU non costituiva prova della cessione e del reale trasferimento del credito, come da giurisprudenza di legittimità che richiamava, con conseguente difetto di legittimazione sostanziale della parte opposta;
-che nel caso in esame rivestiva la qualità di consumatore, con conseguente Persona_1 nullità dell'art. 6 della fideiussione nella parte in cui prevedeva il termine per agire in 36 mesi in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza e liberazione del fideiussore in quanto la banca aveva promosso la procedura esecutiva nell'anno 2017 e il creditore procedente ( aveva ottenuto l'aggiudicazione del bene in data Parte_3
4/03/2020, ragion per cui, stante il termine semestrale, la banca non aveva rispettato tale termine nella misura in cui con ricorso monitorio datato 13/01/2021 aveva ottenuto il decreto ingiuntivo notificato ai fideiussori il successivo 18/02/2021;
-che, comunque, nel procedimento promosso dalla opponente il giudice CP_1 aveva revocato il decreto ingiuntivo in ragione dei sopravvenuti pagamenti in sede esecutiva, condannando la stessa al minor importo di euro 60.321,59, e nella presente fase era tenuto ad accertare la vessatorietà in punto della clausola della fideiussione che prevedeva la corresponsione degli interessi moratori nella misura stabilita dal contratto di mutuo, con pagina 5 di 12 conseguente necessità di accertare il minor importo dovuto rispetto a quello di cui al decreto ingiuntivo. All'udienza del 18/09/2024, il giudice disponeva l'acquisizione in giudizio della documentazione comprovante la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di e rinviava in prosecuzione all'udienza del 23/01/2024. Persona_1
Quindi, all'udienza del 23/10/2024, rilevato il deposito della documentazione richiesta in merito alla corretta instaurazione del contraddittorio, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni alla data del 5/11/2024. All'udienza del 5/11/2024, le parti chiedevano rinvio in ragione delle trattative esistenti tese al bonario componimento della controversia e il giudice in accoglimento della richiesta formulata rinviava all'udienza del 3/12/2024. All'udienza del 3/12/2024, le parti evidenziavano che gli attori in riassunzione avevano formulato una proposta conciliativa sottoposta all'attenzione degli organi deliberativi della banca e chiedevano rinvio per verificare l'eventuale accettazione;
quindi, il giudice rinviava all'udienza del 4/02/2025 per consentire eventuale formalizzazione dell'accordo ovvero per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 4/02/2025, i convenuti in riassunzione rappresentavano che la proposta conciliativa non era stata accettata e, al contempo, che era stata formulata una controproposta migliorativa e chiedevano rinvio sull'opposizione della attrice in riassunzione, e il giudice tratteneva la causa in decisione, disponendone il deposito in Cancelleria per il decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite, di talché deve trovare conferma l'ordinanza adottata a verbale di udienza del 23/10/2024, con la quale, su concorde richiesta delle parti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Al riguardo, si osserva che non può trovare ingresso nella presente sede l'istanza ex art. 210 c.p.c. reiterata da e in merito all'acquisizione del CP_1 Controparte_2 contratto di garanzia sussidiaria al fine di verificare “se la stessa sia stata o meno escussa” (v. istanza contenuta nella comparsa di costituzione e risposta). Sul punto, giova osservare in diritto che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., costituendo uno strumento istruttorio residuale, è soggetto al principio di non acquisibilità altrimenti, nonché può essere legittimamente disposto esclusivamente laddove la parte deduca, non solo l'impossibilità di acquisire autonomamente il documento, ma anche che detto documento contiene la prova dei fatti controversi, non potendo essere utilizzato per finalità meramente esplorative (Cass., n. 31251/2021; Cass., n. 6734/1988; Cass., n. 26943/2007; Cass., n. 5908/2004; Cass., n. 24188/2013). Dunque, nel caso di specie, in cui parte opponente non ha allegato l'escussione di tale garanzia, esprimendosi in termini dubitativi, né ha comprovato di non essere in grado di ottenere tale informazione dalla SGFA, allegando una risposta negativa della SGFA alla richiesta che parte opponente avrebbe potuto all'evidenza effettuare, l'istanza deve essere respinta poiché inammissibile nei termini in cui è stata formulata. Sempre in rito, giova evidenziare che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nel giudizio riassunto nei confronti dell'intervenuta non costituitasi nel Controparte_5 giudizio riassunto benché ritualmente evocata (v. relata in atti), di talché deve esserne pagina 6 di 12 dichiarata la contumacia, e nei confronti degli eredi di costituiti in giudizio Persona_1
(v. documentazione posta a corredo della qualità di eredi nei fascicoli di parte). Ciò premesso, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova osservare che la presente decisione investe esclusivamente il decreto ingiuntivo adottato nei confronti di deceduto in Allerona, il 15/07/2022, essendo stata adottata sentenza Persona_1 parziale nei confronti della debitrice ingiunta in proprio. CP_1
Tale decreto ingiuntivo è stato adottato in relazione al credito maturato da nella veste di cessionaria di nei Parte_2 Controparte_5 confronti di quale fideiussore del figlio per il mutuo Persona_1 Controparte_2 stipulato in data 17/06/2011 dal medesimo nella veste di agricoltore e titolare della ditta individuale (v. doc. 2 nel fascicolo monitorio), rispetto al quale il padre Controparte_2 ha rilasciato fideiussione specifica (v. doc. 3 nel fascicolo monitorio). Persona_1
Ciò chiarito, vanno esaminati i motivi di opposizione, come complessivamente formulati dagli eredi. Per quanto concerne il richiamo operato dai convenuti e CP_1 CP_2 all'atto di citazione in opposizione originariamente introdotto dal de cuius
[...] Per_1
preme evidenziare che la sproporzione tra garanzie e credito garantito e l'asserito
[...] abuso del diritto e violazione dei principi di correttezza e buona fede riguardano non già la sua posizione quanto, piuttosto, il dedotto pregiudizio subìto dal debitore principale,
in relazione alla espropriazione dei beni aziendali, nonostante le Controparte_2 iniziative assunte dal medesimo debitore al fine di ottenere la restrizione dell'ipoteca (v. pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione: “Il danno cagionato al debitore nel caso che ci occupa è oltremodo aggravato dal fatto che lo stesso subiva l'espropriazione di tutti i suoi beni vieppiù destinati all'esercizio della azienda agricola di cui era titolare, circostanza che ha generato inevitabilmente la cessazione della sua attività imprenditoriale. Il comportamento illegittimo della Banca è pure ravvisabile laddove il
chiedeva una restrizione della ipoteca a una parte dei beni, stante Controparte_2
l'esorbitanza degli stessi rispetto al credito. Inutile dire come la banca si sia sempre rifiutata di dare seguito alle richieste sopra indicate”). Ciò premesso in punto di inquadramento giuridico della fattispecie, appare, pertanto, manifesto che già sulla base della allegazione nel caso in esame viene in rilievo il difetto di legittimazione attiva della parte opponente alle doglianze formulate in parte qua, non potendo la stessa avanzare alcuna contestazione in relazione al pregiudizio in tesi subìto da soggetto terzo ed estraneo al presente procedimento, mentre quanto alla garanzia sussidiaria della SGFA, la doglianza appare generica, non risultando neanche allegato il pagamento da parte di tale soggetto, e non superabile mediante l'istanza ex art. 210 c.p.c., poiché come sopra detto di carattere esplorativo, dovendosi, al contempo, tener conto degli obblighi assunti in sede di fideiussione in merito all'efficacia indipendentemente da qualsiasi ulteriore garanzia esistente in favore della banca (v. fideiussione nel fascicolo monitorio). Con riferimento, poi, al motivo riguardante la asserita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e la conseguente invocata liberazione del fideiussore la questione non può trovare ingresso nella presente sede, in ragione della Persona_1 rinuncia a tale doglianza operata da tale parte processuale in conseguenza dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla parte opposta (v. note scritte del 22/09/2021
pagina 7 di 12 contenenti la rinuncia alla domanda formulata sub 1 e sub 2 per adesione alla eccezione avversaria) in virtù della quale è stata pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere dal precedente giudice assegnatario (v. sentenza di cessazione del contendere in atti: “ritenuto che, stante la rinuncia di parte opponente alle domande afferenti alla nullità delle fideiussioni oggetto di causa, sia cessata la materia del contendere”). Ne consegue l'inconferenza ai fini del decidere delle deduzioni della convenuta contenute nella comparsa conclusionale in punto di nullità parziale delle Controparte_4 fideiussioni riproduttive dello schema ABI. I convenuti in riassunzione e invocano poi la verifica CP_1 Controparte_2 in punto di vessatorietà delle clausole alla stregua della sopravvenuta sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2023, deducendo la qualità di consumatore di Persona_1
Incombe, dunque, su detti opponenti ex art. 2697 c.p.c. l'onere di allegare , a monte, e di provare, a valle, l'invocata veste di consumatore di al momento del Persona_1 rilascio della fideiussione, dovendosi evidenziare che, ai fini della verifica dell'applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore occorre valutare, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, le parti della fideiussione e non anche il contratto principale (Cass., n. 32225/2018; Cass., n. 742/2020; Cass., n. 1666/2020; Cass. Sez. Un., n. 5868/2023) ossia verificare se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.). Tale onere non si ritiene assolto nel caso di specie in quanto il chiaro e inequivoco contenuto della fideiussione consente di escludere l'assenza della finalità strumentale della garanzia rispetto alla attività professionale svolta al tempo del suo rilascio. Difatti, nell'ambito della fideiussione ha sottoscritto dichiarazione Persona_1 nella quale ha espressamente escluso la qualità di consumatore (v. pag. 3 della fideiussione nel fascicolo monitorio). Detta rilevante risultanza documentale, deve, poi, essere messa in relazione con il rapporto di parentela intercorrente con il debitore principale ( era il padre di Persona_1
e con la tipologia di attività imprenditoriale esercitata da quest'ultimo Controparte_2
(agricoltore) nell'ambito della quale è stato stipulato il contratto di mutuo (v. contratto di mutuo nel fascicolo monitorio), tenuto conto della totale assenza di allegazione in merito alla attività esercitata da (sulla possibilità di assegnare rilievo al rapporto di Persona_1 parentela, nella ricorrenza di ulteriori elementi, al fine di delineare un interessamento all'attività sociale, con esclusione della qualità di consumatore: v. Cass., n. 23533/2024). Infine, non può non essere valutato che nell'atto di citazione in opposizione la qualità di consumatore non è stata neanche allegata. In altri termini, le risultanze documentali del presente giudizio, ossia la dichiarazione resa da nel contratto di fideiussione in ordine all'esclusione Persona_1 della qualità di consumatore, messa in relazione con il rapporto di parentela con il debitore principale (agricoltore) e con la totale assenza di allegazione nell'atto introduttivo dell'opposizione in merito alla ricorrenza della veste di consumatore portano ad escludere che il medesimo nel rilascio della fideiussione abbia agito per scopi di natura privata. La esclusione della ricorrenza della veste di consumatore in capo a Persona_1 porta, al contempo, a disattendere le censure che riposano sulla tutela consumeristica pagina 8 di 12 invocate da (vessatorietà della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. e Controparte_3 vessatorietà della clausola prevista dall'art. 7 della fideiussione in punto di interessi di mora, stante la previsione di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo d'importo manifestamente eccessivo) e da (nullità dell'art. 6 della Controparte_4 fideiussione in deroga all'art. 1957 c.c. in punto di termine previsto e previsione degli interessi di mora nella stessa misura stabilita dal contratto di mutuo). Ad abundantiam, tali doglianze sono infondate nel merito in quanto in primo luogo la clausola che, in deroga all'art. 1957 c.c., prevede un termine di decadenza più lungo in favore della banca (nel caso di specie 36 mesi in luogo di 6, v. art. 6 della fideiussione nel fascicolo monitorio) non può ritenersi vessatoria ai sensi degli artt. 33 e seguenti del Codice Consumo poiché non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale Roma, n. 4578 del 2/03/2018; v. anche Tribunale Perugia, n. 316/2021 che ha affermato che la previsione del termine di 36 mesi anziché di 6 mesi non rientra nelle categorie tipiche contemplate dall'art. 33, co. II, d.lgs. n. 206/2005 e, comunque, non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto - richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non rientra tra quelle particolarmente onerose poiché comporta unicamente l'assunzione da parte del garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali- l'effetto pregiudizievole consiste esclusivamente nell'esposizione del fideiussore al possibile mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore per un tempo superiore a sei mesi ma non anche in una limitazione dei diritti del garante e tale aggravamento non è apprezzabile in termini di squilibrio significativo del contratto perché permane il termine di decadenza e l'esposizione, comunque, non è a tempo indeterminato;
sull'orientamento della Suprema Corte sopra detto, v., Cass., n. 9245/2007; Cass., n. 28943/2017; Cass., n. 3989/2025; sul punto, si precisa che le deduzioni svolte dalla convenuta nella comparsa conclusionale in Controparte_3 relazione al fatto che si “espone il Consumatore all'incertezza temporale dell'escussione della garanzia” poiché lo stesso è “soggetto a tempo indeterminato all'escussione” non appaiono condivisibili nella misura in cui vi è uno specifico limite temporale, solamente più ampio rispetto all'ipotesi codificata all'art. 1957 c.c.), mentre l'importo dovuto per gli interessi di mora in misura pari a quelli pattuiti dal debitore principale non costituisce clausola vessatoria ma applicazione di norme di legge e, segnatamente degli artt. 1936 e 1942 c.c. alla stregua dei quali, notoriamente, l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria il cui oggetto è identico a quello dell'obbligazione principale e si estende agli accessori del debito principale (Cass., n. 18234/2003; Cass., n. 12279/2004), nonché, infine, il tasso degli interessi di mora al momento della stipula (pari al 6,15%, v. pag. 6 del contratto di mutuo) non può ritenersi di ammontare manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons. poiché pattuito nel rispetto dei limiti del saggio di cui all'art. 1284 c.c. ossia di quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (per la validità di tale parametro, v. Cass., n. 14410/2024, in motivazione). Parimenti, non appare condivisibile l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per mancata prova della cessione e dell'inclusione del credito nella cessione sollevata dalle convenute e Controparte_3 Controparte_4
pagina 9 di 12 Al riguardo, si osserva che parte opposta, ha prodotto ai fini della prova della titolarità sostanziale della situazione giuridica dedotta in lite dal lato attivo:
-contratto di mutuo stipulato tra e (v. doc. 2 nel Controparte_2 Controparte_5 fascicolo monitorio);
-fideiussione specifica rilasciata da (v. doc. 3 nel fascicolo monitorio); Persona_1
-estratto conto ex art. 50 TUB predisposto da (v. doc. 8 nel fascicolo Controparte_5 monitorio);
-dichiarazione di attestante l'inclusione nella cessione operata in Controparte_5 favore di del credito vantato nei confronti di Parte_2 Controparte_2 derivante dal contratto di finanziamento n. 3843768 (con stesso numero di rapporto di quello riportato nel piano di ammortamento allegato al mutuo, v. pag. 27 del contratto di mutuo nel fascicolo monitorio), come da avviso in GU, parte II, foglio delle Inserzioni n. 143 dell'11/12/2018 (v. doc. 10 nel fascicolo monitorio);
-avviso in GU, parte II, foglio delle Inserzioni n. 143 dell'11/12/2018 relativo alla cessione operata da in favore di contenente Controparte_5 Parte_2
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti (sorti a partire dal 1° gennaio 1972, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, qualificabili come crediti deteriorati) e espresso avvertimento che sul sito internet ivi indicato “saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti” (v. doc. 7 nel fascicolo monitorio). Ritiene chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità
pagina 10 di 12 di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, Cass., n. 12007/2024 e, da ultimo, Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione;
per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). In particolare, la decisione della Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 efficacemente evidenzia che la dichiarazione del cedente è dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo. Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso in GU, dal possesso dei titoli (mutuo e fideiussione) in capo alla cessionaria, dalla produzione dell'estratto conto predisposto dalla cedente, e, infine, della dichiarazione della cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Quanto precede va messo in relazione con l'intervento di nel Controparte_5 presente giudizio (prima della riassunzione), nell'ambito del quale detta intervenuta ha confermato la cessione del credito nei termini allegati dalla cessionaria, sostenendo le relative ragioni nella parte di interesse (v. pag. 6 dell'atto di intervento). Segue il rigetto delle doglianze sul punto, dovendosi disattendere le deduzioni difensive ribadite nella comparsa conclusionale da Controparte_4
Resta da esaminare il motivo di opposizione formulato con riferimento all'incasso in sede di procedura esecutiva da parte dell'opposta dell'importo pari a euro 126.005,91, non contestato (sul rilievo da attribuire alla non contestazione, v. Cass., n. 26908/2020; Cass., n. 3306/2020; Cass., n. 9439/2022). Al riguardo, preme evidenziare che l'onere di specifica contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata -ad esempio, nel caso di specie sotto il profilo della percezione degli importi come quantificati dalla controparte. Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene l'odierno giudicante che la circostanza della percezione da parte dell'opposta dell'importo di euro 126.005,91 deve pagina 11 di 12 ritenersi pacifica (v., anche, il documento “conteggio aggiornato” allegato alla comparsa conclusionale, che, tenuto conto dell'epoca di produzione, può essere valutato esclusivamente a conferma della percezione del suddetto importo, v. voce anticipi versati per euro 126.005,91) Dunque, stante la prova di un fatto parzialmente estintivo della pretesa azionata in via monitoria (in cui la opposta ha richiesto il pagamento del maggior importo pari ad euro 186.327,50), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e i convenuti costituiti nella qualità di eredi vanno condannati al pagamento del minor importo pari ad euro 60.321,59 (euro 186.327,50 - 126.005,91= 60.321,59), oltre interessi legali dalla domanda. La fondatezza parziale dell'opposizione, valutata unitamente alla esposizione debitoria residua non modesta della opponente, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 61/2021 (RG 202/2021) nella parte in cui è stato adottato nei confronti di Persona_1
- in accoglimento parziale dell'opposizione, condanna CP_1 Controparte_2
e nella qualità di eredi di in solido, in favore Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 di parte opposta al pagamento dell'importo pari ad euro 60.321,59, oltre interessi legali dalla domanda;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 22/05/2025 Il Giudice (Marzia Di Bari)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 750 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente TRA
P.I. , nella qualità di procuratrice di Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. elettivamente domiciliata in Terni, piazza Parte_2 P.IVA_2
Europa, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Roberto Romani che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE (OPPOSTA)
E
, C.F. , e , C.F. CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
, nella qualità di eredi dell'opponente elettivamente C.F._2 Persona_1 domiciliati in Viterbo, via V. Cardarelli, n. 6, presso lo studio degli avvocati Daniela Locci ed Elisa Antonelli del Foro di Viterbo, che li rappresentano e difendono, come da procura in atti;
CONVENUTI NEL GIUDIZIO RIASSUNTO (OPPONENTI)
E
, C.F. , nella qualità di erede dell'opponente Controparte_3 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in Terni, via Aleardo Aleardi, n. 10/A presso lo studio Persona_1 dell'avv.to Gian Franco Puppola che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA NEL GIUDIZIO RIASSUNTO (OPPONENTE) E
, C.F. , nella qualità di erede dell'opponente Controparte_4 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata in Grosseto, piazza Archimede Cosimini, n. 11, presso Persona_1 lo studio dell'avv.to Daniela Giogli che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA NEL GIUDIZIO RIASSUNTO pagina 1 di 12 (OPPONENTE)
nonché P.I. ; Controparte_5 P.IVA_3
INTERVENUTA CONTUMACE NEL GIUDIZIO RIASSUNTO
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 4/02/2025 le parti costituite concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/01/2021, nella qualità di Parte_1 procuratrice di azionava il credito nei confronti dei Parte_2 signori e in virtù di fideiussione rilasciata in data 17/06/2011, Persona_1 CP_1 dell'importo di euro 186.327,50 a titolo di esposizione debitoria residua del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 17/06/2011, rep. n. 10524, racc. n. 5552, invocando la titolarità del credito Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 186.327,50, oltre ad interessi e spese di ingiunzione. In data 5/02/2021, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 61 (R.G. n. 202/2021), concedendo la provvisoria esecuzione. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, i debitori ingiunti convenivano in giudizio parte opposta, chiedendo, in via preliminare, la sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo;
nel merito, chiedevano, previa declaratoria di nullità delle fideiussioni, dichiarare la liberazione dei debitori ingiunti e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedevano dichiararsi la nullità parziale della fideiussione, con condanna della parte opponente al pagamento della diversa somma dovuta;
in via principale concorrente, chiedevano dichiararsi la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito azionato;
in via gradata, chiedevano, operate le debite compensazioni, condannarsi gli opponenti al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Premesso in fatto che il finanziamento in questione era assistito da una garanzia sussidiaria rilasciata dalla SGFA e che, all'esito della procedura esecutiva, il creditore procedente si era aggiudicato il lotto unico al prezzo di euro 139.960,00, a sostegno delle richieste avanzate, detti opponenti deducevano i seguenti motivi:
-sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito e conseguente violazione dei principi di correttezza e buona fede nel corso delle trattative, nonché abuso del diritto, avendo la condotta della opposta causato un danno aggravato dall'espropriazione dei beni del debitore destinati alla azienda, espropriazione che aveva determinato la cessazione dell'attività imprenditoriale, nonostante il debitore avesse richiesto inutilmente la restrizione dell'ipoteca ad una parte dei beni;
-nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, venendo in rilievo clausole predisposte dall'ABI e sanzionate dalla Banca d'Italia, con conseguente liberazione del fideiussore;
pagina 2 di 12 -insussistenza del credito azionato in ragione: a) della procedura esecutiva che aveva determinato il soddisfacimento del credito in misura pari ad euro 126.005,91; b) mancato riferimento della controparte alla eventuale escussione della garanzia prevista dall'art. 10 del contratto di mutuo. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'incompetenza per materia del tribunale in ordine alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con rigetto dell'istanza di sospensiva, almeno nei limiti del debito residuo;
nel merito, chiedeva il rigetto della opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. In subordine, domandava la condanna della parte opponente al pagamento della somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-la competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell'art. 3, comma I, lett. c) del d.lgs. n. 168/2003 con riferimento alla domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni e a quelle connesse di carattere risarcitorio o restitutorio;
-infondatezza della tesi in ordine alla nullità del contratto di fideiussione, venendo in rilievo una eccezione generica e scarsamente intellegibile, e, comunque, essendo stata stipulata una fideiussione specifica. Con comparsa depositata in data 8/09/2021, interveniva in giudizio Controparte_5 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla parte opposta, precisando che la stessa non intendeva prendere posizione in merito al motivo formulato con riferimento all'incasso da parte della cessionaria di importi nell'ambito della procedura esecutiva. A sostegno dell'intervento formulato, detta parte deduceva:
-che gli opponenti non avevano proposto alcuna domanda di natura restitutoria o risarcitoria;
-che la sproporzione tra credito e garanzie e la nullità della fideiussione riguardavano la fase genetica del credito e la condotta della cedente, così da configurare un interesse all'intervento in giudizio ex art. 105, comma II, c.p.c.;
-che, quanto alla asserita sproporzione tra credito e garanzie, gli opponenti erano privi di legittimazione attiva, posto che detta contestazione spettava esclusivamente al debitore garantito, estraneo al presente giudizio, e, comunque, il motivo era infondato, posto che nella fase genetica del credito non vi sono limiti per la richiesta e concessione di garanzie, le quali, comunque, non erano sproporzionate alla luce dell'incapienza dei beni ipotecati, non potendo assumere rilievo la garanzia sussidiaria;
-che, quanto alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, nel caso di specie la fideiussione era specifica, non vi era alcuna corrispondenza con lo schema ABI, venendo in rilievo, peraltro, fideiussioni sottoscritte successivamente al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con conseguente onere probatorio dell'intesa anticoncorrenziale a carico della parte, e, comunque, in denegata ipotesi, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale non determinava la nullità a valle della fideiussione stipulata dal fideiussore finale, ma, al più, quella parziale delle singole clausole, con riferimento alle quali controparte non aveva effettuato alcuna deduzione specifica in punto di liberazione dei garanti. All'udienza del 28/09/2021, il giudice assumeva il procedimento in riserva.
pagina 3 di 12 Con ordinanza riservata del 22/10/2021, il giudice designato sospendeva la provvisoria esecuzione in considerazione della mancata contestazione ad opera di parte opposta dell'incasso della somma pari ad euro 126.005,91 in sede esecutiva e rinviava per la precisazione delle conclusioni sulla questione relativa alla competenza al successivo 16/12/2021. Con sentenza parziale non definitiva del 26/01/2022, il giudice pronunciava la cessazione della materia del contendere e rimetteva il procedimento sul ruolo in prosieguo, assegnando con separata ordinanza i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviando per esame ed ammissione dei mezzi istruttori alla successiva udienza del 24/05/2022. Detta udienza veniva rinviata all'udienza del 22/09/2022 al fine di definire i procedimenti di più risalente iscrizione e, per le stesse ragioni, alla successiva data dell'8/11/2022. Quindi, all'udienza dell'8/11/2022, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 6/03/2023, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni alla data del 10/09/2024. Assegnato il procedimento all'odierno giudicante in data 14/03/2023, veniva disposta l'anticipazione dell'udienza alla data del 10/10/2023 e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 85/2024, adottata in data 30/01/2024, il giudice revocava il decreto ingiuntivo opposto adottato nei confronti di e, in accoglimento parziale CP_1 dell'opposizione, condannava la stessa al pagamento dell'importo pari a euro 60.321,59, oltre accessori, con compensazione integrale delle spese di lite, nonché in relazione al giudizio promosso da a fronte del rilevato decesso in corso di causa, rimetteva la causa Persona_1 sul ruolo per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'evento interruttivo. Quindi, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo e dichiarava l'interruzione del giudizio con riferimento al rapporto processuale con Persona_1
In data 17/04/2024, depositava ricorso in riassunzione, chiedendo la Parte_1 fissazione dell'udienza in prosecuzione, nonché l'assegnazione del termine per l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di , e CP_1 Controparte_4 Controparte_2 CP_3 nella veste di eredi di
[...] Persona_1
Con decreto in pari data, il giudice designato fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 18/09/2024, onerando l'istanza della notifica del ricorso per riassunzione, unitamente a copia del decreto, alle controparti nel rispetto del termine di comparizione. Con comparsa depositata in data 29/07/2024, si costituivano in giudizio e CP_1
i quali, preliminarmente, si riportavano alle difese svolte nell'atto di citazione Controparte_2 in opposizione, che testualmente riportavano, unitamente alla comparsa di costituzione depositata da Parte_1
Quindi, richiamate le scansioni cronologiche che avevano interessato il processo sino alla adozione della sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione esclusivamente nei confronti di , lamentavano che nel giudizio di opposizione il giudice era tenuto ad CP_1 effettuare le verifiche in merito alla vessatorietà delle clausole, non operato in sede monitoria alla stregua della sopravvenuta sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2023. Ciò premesso, concludevano richiamando le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. ossia chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca;
in via gradata, previa compensazione, la condanna degli opponenti al pagamento delle diverse somme dovute.
pagina 4 di 12 Con comparsa depositata in data 9/09/2024, si costituiva in giudizio la Controparte_3 quale chiedeva, in accoglimento dell'opposizione e delle eccezioni sollevate nel corso del processo e nella comparsa di costituzione, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, revocarsi il decreto con riduzione dell'importo dovuto a quello accertato come dovuto o ritenuto di giustizia, con vittoria delle spese di lite. A sostegno della posizione processuale assunta, detta convenuta deduceva:
-il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, la quale non aveva dimostrato l'inclusione del credito nella cessione, non potendosi ritenere allo scopo sufficiente la pubblicazione in GU, non contenente gli specifici e precisi dati identificativi dei crediti inclusi, come da orientamento della Suprema Corte che richiamava;
-vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di fideiussione posto alla base del ricorso monitorio, tenuto conto della veste di consumatore di e conseguente Persona_1 nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto ed estinzione della fideiussione per decorso del termine semestrale, nonché per mancata previsione del diritto di recesso;
-con riferimento al quantum, errata quantificazione del credito in ragione delle somme escusse nell'ambito della procedura esecutiva, con conseguenza debenza del minor importo pari a euro 60.321,59;
-natura vessatoria della clausola prevista dall'art. 7 della fideiussione in punto di interessi di mora, stante la previsione di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo d'importo manifestamente eccessivo. Con comparsa depositata in data 13/09/2024, si costituiva in giudizio Controparte_4 chiedendo, in via principale dichiararsi il difetto di legittimazione sostanziale del creditore e, comunque, la nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca e declaratoria di liberazione del fideiussore per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.; in ogni caso accertarsi e dichiararsi la nullità del decreto opposto per insussistenza del credito fatto valere;
in via gradata, revocarsi il decreto opposto e determinarsi la minor somma dovuta dall'opponente rispetto a quella azionata in via monitoria, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detta convenuta deduceva:
-che l'avviso di cessione in GU non costituiva prova della cessione e del reale trasferimento del credito, come da giurisprudenza di legittimità che richiamava, con conseguente difetto di legittimazione sostanziale della parte opposta;
-che nel caso in esame rivestiva la qualità di consumatore, con conseguente Persona_1 nullità dell'art. 6 della fideiussione nella parte in cui prevedeva il termine per agire in 36 mesi in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza e liberazione del fideiussore in quanto la banca aveva promosso la procedura esecutiva nell'anno 2017 e il creditore procedente ( aveva ottenuto l'aggiudicazione del bene in data Parte_3
4/03/2020, ragion per cui, stante il termine semestrale, la banca non aveva rispettato tale termine nella misura in cui con ricorso monitorio datato 13/01/2021 aveva ottenuto il decreto ingiuntivo notificato ai fideiussori il successivo 18/02/2021;
-che, comunque, nel procedimento promosso dalla opponente il giudice CP_1 aveva revocato il decreto ingiuntivo in ragione dei sopravvenuti pagamenti in sede esecutiva, condannando la stessa al minor importo di euro 60.321,59, e nella presente fase era tenuto ad accertare la vessatorietà in punto della clausola della fideiussione che prevedeva la corresponsione degli interessi moratori nella misura stabilita dal contratto di mutuo, con pagina 5 di 12 conseguente necessità di accertare il minor importo dovuto rispetto a quello di cui al decreto ingiuntivo. All'udienza del 18/09/2024, il giudice disponeva l'acquisizione in giudizio della documentazione comprovante la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di e rinviava in prosecuzione all'udienza del 23/01/2024. Persona_1
Quindi, all'udienza del 23/10/2024, rilevato il deposito della documentazione richiesta in merito alla corretta instaurazione del contraddittorio, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni alla data del 5/11/2024. All'udienza del 5/11/2024, le parti chiedevano rinvio in ragione delle trattative esistenti tese al bonario componimento della controversia e il giudice in accoglimento della richiesta formulata rinviava all'udienza del 3/12/2024. All'udienza del 3/12/2024, le parti evidenziavano che gli attori in riassunzione avevano formulato una proposta conciliativa sottoposta all'attenzione degli organi deliberativi della banca e chiedevano rinvio per verificare l'eventuale accettazione;
quindi, il giudice rinviava all'udienza del 4/02/2025 per consentire eventuale formalizzazione dell'accordo ovvero per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 4/02/2025, i convenuti in riassunzione rappresentavano che la proposta conciliativa non era stata accettata e, al contempo, che era stata formulata una controproposta migliorativa e chiedevano rinvio sull'opposizione della attrice in riassunzione, e il giudice tratteneva la causa in decisione, disponendone il deposito in Cancelleria per il decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite, di talché deve trovare conferma l'ordinanza adottata a verbale di udienza del 23/10/2024, con la quale, su concorde richiesta delle parti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Al riguardo, si osserva che non può trovare ingresso nella presente sede l'istanza ex art. 210 c.p.c. reiterata da e in merito all'acquisizione del CP_1 Controparte_2 contratto di garanzia sussidiaria al fine di verificare “se la stessa sia stata o meno escussa” (v. istanza contenuta nella comparsa di costituzione e risposta). Sul punto, giova osservare in diritto che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., costituendo uno strumento istruttorio residuale, è soggetto al principio di non acquisibilità altrimenti, nonché può essere legittimamente disposto esclusivamente laddove la parte deduca, non solo l'impossibilità di acquisire autonomamente il documento, ma anche che detto documento contiene la prova dei fatti controversi, non potendo essere utilizzato per finalità meramente esplorative (Cass., n. 31251/2021; Cass., n. 6734/1988; Cass., n. 26943/2007; Cass., n. 5908/2004; Cass., n. 24188/2013). Dunque, nel caso di specie, in cui parte opponente non ha allegato l'escussione di tale garanzia, esprimendosi in termini dubitativi, né ha comprovato di non essere in grado di ottenere tale informazione dalla SGFA, allegando una risposta negativa della SGFA alla richiesta che parte opponente avrebbe potuto all'evidenza effettuare, l'istanza deve essere respinta poiché inammissibile nei termini in cui è stata formulata. Sempre in rito, giova evidenziare che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nel giudizio riassunto nei confronti dell'intervenuta non costituitasi nel Controparte_5 giudizio riassunto benché ritualmente evocata (v. relata in atti), di talché deve esserne pagina 6 di 12 dichiarata la contumacia, e nei confronti degli eredi di costituiti in giudizio Persona_1
(v. documentazione posta a corredo della qualità di eredi nei fascicoli di parte). Ciò premesso, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova osservare che la presente decisione investe esclusivamente il decreto ingiuntivo adottato nei confronti di deceduto in Allerona, il 15/07/2022, essendo stata adottata sentenza Persona_1 parziale nei confronti della debitrice ingiunta in proprio. CP_1
Tale decreto ingiuntivo è stato adottato in relazione al credito maturato da nella veste di cessionaria di nei Parte_2 Controparte_5 confronti di quale fideiussore del figlio per il mutuo Persona_1 Controparte_2 stipulato in data 17/06/2011 dal medesimo nella veste di agricoltore e titolare della ditta individuale (v. doc. 2 nel fascicolo monitorio), rispetto al quale il padre Controparte_2 ha rilasciato fideiussione specifica (v. doc. 3 nel fascicolo monitorio). Persona_1
Ciò chiarito, vanno esaminati i motivi di opposizione, come complessivamente formulati dagli eredi. Per quanto concerne il richiamo operato dai convenuti e CP_1 CP_2 all'atto di citazione in opposizione originariamente introdotto dal de cuius
[...] Per_1
preme evidenziare che la sproporzione tra garanzie e credito garantito e l'asserito
[...] abuso del diritto e violazione dei principi di correttezza e buona fede riguardano non già la sua posizione quanto, piuttosto, il dedotto pregiudizio subìto dal debitore principale,
in relazione alla espropriazione dei beni aziendali, nonostante le Controparte_2 iniziative assunte dal medesimo debitore al fine di ottenere la restrizione dell'ipoteca (v. pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione: “Il danno cagionato al debitore nel caso che ci occupa è oltremodo aggravato dal fatto che lo stesso subiva l'espropriazione di tutti i suoi beni vieppiù destinati all'esercizio della azienda agricola di cui era titolare, circostanza che ha generato inevitabilmente la cessazione della sua attività imprenditoriale. Il comportamento illegittimo della Banca è pure ravvisabile laddove il
chiedeva una restrizione della ipoteca a una parte dei beni, stante Controparte_2
l'esorbitanza degli stessi rispetto al credito. Inutile dire come la banca si sia sempre rifiutata di dare seguito alle richieste sopra indicate”). Ciò premesso in punto di inquadramento giuridico della fattispecie, appare, pertanto, manifesto che già sulla base della allegazione nel caso in esame viene in rilievo il difetto di legittimazione attiva della parte opponente alle doglianze formulate in parte qua, non potendo la stessa avanzare alcuna contestazione in relazione al pregiudizio in tesi subìto da soggetto terzo ed estraneo al presente procedimento, mentre quanto alla garanzia sussidiaria della SGFA, la doglianza appare generica, non risultando neanche allegato il pagamento da parte di tale soggetto, e non superabile mediante l'istanza ex art. 210 c.p.c., poiché come sopra detto di carattere esplorativo, dovendosi, al contempo, tener conto degli obblighi assunti in sede di fideiussione in merito all'efficacia indipendentemente da qualsiasi ulteriore garanzia esistente in favore della banca (v. fideiussione nel fascicolo monitorio). Con riferimento, poi, al motivo riguardante la asserita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e la conseguente invocata liberazione del fideiussore la questione non può trovare ingresso nella presente sede, in ragione della Persona_1 rinuncia a tale doglianza operata da tale parte processuale in conseguenza dell'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla parte opposta (v. note scritte del 22/09/2021
pagina 7 di 12 contenenti la rinuncia alla domanda formulata sub 1 e sub 2 per adesione alla eccezione avversaria) in virtù della quale è stata pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere dal precedente giudice assegnatario (v. sentenza di cessazione del contendere in atti: “ritenuto che, stante la rinuncia di parte opponente alle domande afferenti alla nullità delle fideiussioni oggetto di causa, sia cessata la materia del contendere”). Ne consegue l'inconferenza ai fini del decidere delle deduzioni della convenuta contenute nella comparsa conclusionale in punto di nullità parziale delle Controparte_4 fideiussioni riproduttive dello schema ABI. I convenuti in riassunzione e invocano poi la verifica CP_1 Controparte_2 in punto di vessatorietà delle clausole alla stregua della sopravvenuta sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2023, deducendo la qualità di consumatore di Persona_1
Incombe, dunque, su detti opponenti ex art. 2697 c.p.c. l'onere di allegare , a monte, e di provare, a valle, l'invocata veste di consumatore di al momento del Persona_1 rilascio della fideiussione, dovendosi evidenziare che, ai fini della verifica dell'applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore occorre valutare, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, le parti della fideiussione e non anche il contratto principale (Cass., n. 32225/2018; Cass., n. 742/2020; Cass., n. 1666/2020; Cass. Sez. Un., n. 5868/2023) ossia verificare se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.). Tale onere non si ritiene assolto nel caso di specie in quanto il chiaro e inequivoco contenuto della fideiussione consente di escludere l'assenza della finalità strumentale della garanzia rispetto alla attività professionale svolta al tempo del suo rilascio. Difatti, nell'ambito della fideiussione ha sottoscritto dichiarazione Persona_1 nella quale ha espressamente escluso la qualità di consumatore (v. pag. 3 della fideiussione nel fascicolo monitorio). Detta rilevante risultanza documentale, deve, poi, essere messa in relazione con il rapporto di parentela intercorrente con il debitore principale ( era il padre di Persona_1
e con la tipologia di attività imprenditoriale esercitata da quest'ultimo Controparte_2
(agricoltore) nell'ambito della quale è stato stipulato il contratto di mutuo (v. contratto di mutuo nel fascicolo monitorio), tenuto conto della totale assenza di allegazione in merito alla attività esercitata da (sulla possibilità di assegnare rilievo al rapporto di Persona_1 parentela, nella ricorrenza di ulteriori elementi, al fine di delineare un interessamento all'attività sociale, con esclusione della qualità di consumatore: v. Cass., n. 23533/2024). Infine, non può non essere valutato che nell'atto di citazione in opposizione la qualità di consumatore non è stata neanche allegata. In altri termini, le risultanze documentali del presente giudizio, ossia la dichiarazione resa da nel contratto di fideiussione in ordine all'esclusione Persona_1 della qualità di consumatore, messa in relazione con il rapporto di parentela con il debitore principale (agricoltore) e con la totale assenza di allegazione nell'atto introduttivo dell'opposizione in merito alla ricorrenza della veste di consumatore portano ad escludere che il medesimo nel rilascio della fideiussione abbia agito per scopi di natura privata. La esclusione della ricorrenza della veste di consumatore in capo a Persona_1 porta, al contempo, a disattendere le censure che riposano sulla tutela consumeristica pagina 8 di 12 invocate da (vessatorietà della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. e Controparte_3 vessatorietà della clausola prevista dall'art. 7 della fideiussione in punto di interessi di mora, stante la previsione di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo d'importo manifestamente eccessivo) e da (nullità dell'art. 6 della Controparte_4 fideiussione in deroga all'art. 1957 c.c. in punto di termine previsto e previsione degli interessi di mora nella stessa misura stabilita dal contratto di mutuo). Ad abundantiam, tali doglianze sono infondate nel merito in quanto in primo luogo la clausola che, in deroga all'art. 1957 c.c., prevede un termine di decadenza più lungo in favore della banca (nel caso di specie 36 mesi in luogo di 6, v. art. 6 della fideiussione nel fascicolo monitorio) non può ritenersi vessatoria ai sensi degli artt. 33 e seguenti del Codice Consumo poiché non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale Roma, n. 4578 del 2/03/2018; v. anche Tribunale Perugia, n. 316/2021 che ha affermato che la previsione del termine di 36 mesi anziché di 6 mesi non rientra nelle categorie tipiche contemplate dall'art. 33, co. II, d.lgs. n. 206/2005 e, comunque, non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto - richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non rientra tra quelle particolarmente onerose poiché comporta unicamente l'assunzione da parte del garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali- l'effetto pregiudizievole consiste esclusivamente nell'esposizione del fideiussore al possibile mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore per un tempo superiore a sei mesi ma non anche in una limitazione dei diritti del garante e tale aggravamento non è apprezzabile in termini di squilibrio significativo del contratto perché permane il termine di decadenza e l'esposizione, comunque, non è a tempo indeterminato;
sull'orientamento della Suprema Corte sopra detto, v., Cass., n. 9245/2007; Cass., n. 28943/2017; Cass., n. 3989/2025; sul punto, si precisa che le deduzioni svolte dalla convenuta nella comparsa conclusionale in Controparte_3 relazione al fatto che si “espone il Consumatore all'incertezza temporale dell'escussione della garanzia” poiché lo stesso è “soggetto a tempo indeterminato all'escussione” non appaiono condivisibili nella misura in cui vi è uno specifico limite temporale, solamente più ampio rispetto all'ipotesi codificata all'art. 1957 c.c.), mentre l'importo dovuto per gli interessi di mora in misura pari a quelli pattuiti dal debitore principale non costituisce clausola vessatoria ma applicazione di norme di legge e, segnatamente degli artt. 1936 e 1942 c.c. alla stregua dei quali, notoriamente, l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria il cui oggetto è identico a quello dell'obbligazione principale e si estende agli accessori del debito principale (Cass., n. 18234/2003; Cass., n. 12279/2004), nonché, infine, il tasso degli interessi di mora al momento della stipula (pari al 6,15%, v. pag. 6 del contratto di mutuo) non può ritenersi di ammontare manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons. poiché pattuito nel rispetto dei limiti del saggio di cui all'art. 1284 c.c. ossia di quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (per la validità di tale parametro, v. Cass., n. 14410/2024, in motivazione). Parimenti, non appare condivisibile l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per mancata prova della cessione e dell'inclusione del credito nella cessione sollevata dalle convenute e Controparte_3 Controparte_4
pagina 9 di 12 Al riguardo, si osserva che parte opposta, ha prodotto ai fini della prova della titolarità sostanziale della situazione giuridica dedotta in lite dal lato attivo:
-contratto di mutuo stipulato tra e (v. doc. 2 nel Controparte_2 Controparte_5 fascicolo monitorio);
-fideiussione specifica rilasciata da (v. doc. 3 nel fascicolo monitorio); Persona_1
-estratto conto ex art. 50 TUB predisposto da (v. doc. 8 nel fascicolo Controparte_5 monitorio);
-dichiarazione di attestante l'inclusione nella cessione operata in Controparte_5 favore di del credito vantato nei confronti di Parte_2 Controparte_2 derivante dal contratto di finanziamento n. 3843768 (con stesso numero di rapporto di quello riportato nel piano di ammortamento allegato al mutuo, v. pag. 27 del contratto di mutuo nel fascicolo monitorio), come da avviso in GU, parte II, foglio delle Inserzioni n. 143 dell'11/12/2018 (v. doc. 10 nel fascicolo monitorio);
-avviso in GU, parte II, foglio delle Inserzioni n. 143 dell'11/12/2018 relativo alla cessione operata da in favore di contenente Controparte_5 Parte_2
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti (sorti a partire dal 1° gennaio 1972, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, qualificabili come crediti deteriorati) e espresso avvertimento che sul sito internet ivi indicato “saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti” (v. doc. 7 nel fascicolo monitorio). Ritiene chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità
pagina 10 di 12 di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, Cass., n. 12007/2024 e, da ultimo, Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione;
per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). In particolare, la decisione della Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 efficacemente evidenzia che la dichiarazione del cedente è dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo. Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso in GU, dal possesso dei titoli (mutuo e fideiussione) in capo alla cessionaria, dalla produzione dell'estratto conto predisposto dalla cedente, e, infine, della dichiarazione della cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Quanto precede va messo in relazione con l'intervento di nel Controparte_5 presente giudizio (prima della riassunzione), nell'ambito del quale detta intervenuta ha confermato la cessione del credito nei termini allegati dalla cessionaria, sostenendo le relative ragioni nella parte di interesse (v. pag. 6 dell'atto di intervento). Segue il rigetto delle doglianze sul punto, dovendosi disattendere le deduzioni difensive ribadite nella comparsa conclusionale da Controparte_4
Resta da esaminare il motivo di opposizione formulato con riferimento all'incasso in sede di procedura esecutiva da parte dell'opposta dell'importo pari a euro 126.005,91, non contestato (sul rilievo da attribuire alla non contestazione, v. Cass., n. 26908/2020; Cass., n. 3306/2020; Cass., n. 9439/2022). Al riguardo, preme evidenziare che l'onere di specifica contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata -ad esempio, nel caso di specie sotto il profilo della percezione degli importi come quantificati dalla controparte. Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene l'odierno giudicante che la circostanza della percezione da parte dell'opposta dell'importo di euro 126.005,91 deve pagina 11 di 12 ritenersi pacifica (v., anche, il documento “conteggio aggiornato” allegato alla comparsa conclusionale, che, tenuto conto dell'epoca di produzione, può essere valutato esclusivamente a conferma della percezione del suddetto importo, v. voce anticipi versati per euro 126.005,91) Dunque, stante la prova di un fatto parzialmente estintivo della pretesa azionata in via monitoria (in cui la opposta ha richiesto il pagamento del maggior importo pari ad euro 186.327,50), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e i convenuti costituiti nella qualità di eredi vanno condannati al pagamento del minor importo pari ad euro 60.321,59 (euro 186.327,50 - 126.005,91= 60.321,59), oltre interessi legali dalla domanda. La fondatezza parziale dell'opposizione, valutata unitamente alla esposizione debitoria residua non modesta della opponente, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 61/2021 (RG 202/2021) nella parte in cui è stato adottato nei confronti di Persona_1
- in accoglimento parziale dell'opposizione, condanna CP_1 Controparte_2
e nella qualità di eredi di in solido, in favore Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 di parte opposta al pagamento dell'importo pari ad euro 60.321,59, oltre interessi legali dalla domanda;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 22/05/2025 Il Giudice (Marzia Di Bari)
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