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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/02/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.17904/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n.17904/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in P.ZZA Parte_1 C.F._1
CADUTI PER LA LIBERTA', 5 10024 MONCALIERI presso lo studio dell'avv. ALI' PAOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 C.F._2
EMANUELE II, 45 10023 CHIERI presso lo studio dell'avv. FRISON SAMANTHA MARY che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Persona_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori e sono nate dalla relazione tra e Per_1 Persona_2 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1
Con ricorso congiuntamente depositato il 22/07/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minore, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Il Tribunale ritiene che non sussista contrasto tra i genitori sulle decisioni che le riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori ed Per_1 Persona_2 avranno la loro collocazione principale e la residenza anagrafica presso la madre, in Torino, Via Viverone n. 11, nell'immobile di sua proprietà esclusiva. I genitori potranno esercitare anche separatamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori.
2) I genitori hanno regolato il regime di visite, stabilendo che gli stessi si accorderanno di volta in volta in considerazione dei loro reciproci impegni lavorativi e degli impegni delle figlie e comunque, in caso di disaccordo, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie con il seguente calendario:
Due fine settimana consecutivi, (intervallati da un fine settimana in cui le figlie staranno con la mamma), dal venerdi dall'uscita della scuola quando il padre le preleverà direttamente da scuola fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola (oppure, quando i turni di lavoro non glielo consentono, fino alla domenica sera alle 19,00 quando le riporterà a casa della mamma).
Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, da alternare di anno in anno. Per l'anno 2024 e trascorreranno Natale Per_1 Persona_2 con la mamma.
Pasqua e Pasquetta da computarsi come unica festività verranno trascorsi ad anni alterni con ciascuno dei genitori. A Pasqua 2025 e staranno con il papà. Per_1 Persona_2
Durante le vacanze estive e staranno con il papà per 10 giorni consecutivi e per Per_1 Persona_2 ulteriori 5 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno. Entrambi i ricorrenti si impegnano a comunicarsi il luogo di villeggiatura e gli eventuali spostamenti nonché i recapiti telefonici per poter agevolmente raggiungere le figlie.
In occasione delle altre festività infrasettimanali alternandosi tra i genitori;
In caso di malattia, sciopero scolastico o altre circostanze imprevedibili che impediscono alle minori la frequentazione della scuola, le stesse saranno accudite, se non disponibile per motivi di lavoro uno dei genitori (con prevalenza del genitore a cui spettano nei giorni assegnati) dai nonni e/o da soggetti terzi scelti di comune accordo tra i genitori (il marito della RA , la baby sitter ecc..). In Parte_1 tali circostanze, i ricorrenti concordano che se le bambine verranno affidate alla baby – sitter i costi saranno a carico di entrambi genitori.
In caso di eventi rilevanti per le figlie come per esempio eventi scolastici (esami, feste, recite, riunioni, ecc), feste di compleanno delle figlie, eventi sportivi a cui partecipano le figlie (gare, allenamenti, esami ecc) vi potranno assistere/partecipare entrambi i genitori (e i corrispondenti nonni) indipendentemente dal calendario visite descritto.
I genitori si impegnano a mantenere ed educare direttamente le minori nei periodi di permanenza delle medesime presso ciascuno di essi.
3) Il signor verserà, dal mese di Luglio 2024, alla RA , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e entro il giorno 15 di Per_1 Persona_2 ogni mese, la somma di €. 350,00 (175,00 euro per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, con bonifico bancario alle coordinate bancarie della RA a lui note, fino Parte_1
a quando e non avranno trovato una stabile occupazione lavorativa. Per_1 Persona_2
4) Le spese straordinarie, mediche, ludiche, sportive, ricreative e scolastiche straordinarie, saranno sopportate in parti eguali (50%) da entrambi i genitori, e, al fine di limitare il più possibile qualsiasi contenzioso, per la disciplina delle spese straordinarie, le parti faranno riferimento al Protocollo del
Tribunale di Torino che gli stessi dichiarano di aver letto e accettato.
DA' ATTO che:
5) Le parti concordano che l'assegno Unico e Universale per i figli a carico sarà percepito integralmente (100%) dalla RA , con contestuale rinuncia alla richiesta da Parte_1 parte del signor il quale, se necessario, si impegna a fornire al Caf di riferimento tutta la CP_1 documentazione necessaria affinché la RA possa ottenerlo. Parte_1
6) le spese legali si intendono compensate tra le parti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/02/2025.
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n.17904/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in P.ZZA Parte_1 C.F._1
CADUTI PER LA LIBERTA', 5 10024 MONCALIERI presso lo studio dell'avv. ALI' PAOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 C.F._2
EMANUELE II, 45 10023 CHIERI presso lo studio dell'avv. FRISON SAMANTHA MARY che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Persona_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori e sono nate dalla relazione tra e Per_1 Persona_2 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1
Con ricorso congiuntamente depositato il 22/07/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minore, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Il Tribunale ritiene che non sussista contrasto tra i genitori sulle decisioni che le riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori ed Per_1 Persona_2 avranno la loro collocazione principale e la residenza anagrafica presso la madre, in Torino, Via Viverone n. 11, nell'immobile di sua proprietà esclusiva. I genitori potranno esercitare anche separatamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori.
2) I genitori hanno regolato il regime di visite, stabilendo che gli stessi si accorderanno di volta in volta in considerazione dei loro reciproci impegni lavorativi e degli impegni delle figlie e comunque, in caso di disaccordo, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie con il seguente calendario:
Due fine settimana consecutivi, (intervallati da un fine settimana in cui le figlie staranno con la mamma), dal venerdi dall'uscita della scuola quando il padre le preleverà direttamente da scuola fino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola (oppure, quando i turni di lavoro non glielo consentono, fino alla domenica sera alle 19,00 quando le riporterà a casa della mamma).
Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, da alternare di anno in anno. Per l'anno 2024 e trascorreranno Natale Per_1 Persona_2 con la mamma.
Pasqua e Pasquetta da computarsi come unica festività verranno trascorsi ad anni alterni con ciascuno dei genitori. A Pasqua 2025 e staranno con il papà. Per_1 Persona_2
Durante le vacanze estive e staranno con il papà per 10 giorni consecutivi e per Per_1 Persona_2 ulteriori 5 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno. Entrambi i ricorrenti si impegnano a comunicarsi il luogo di villeggiatura e gli eventuali spostamenti nonché i recapiti telefonici per poter agevolmente raggiungere le figlie.
In occasione delle altre festività infrasettimanali alternandosi tra i genitori;
In caso di malattia, sciopero scolastico o altre circostanze imprevedibili che impediscono alle minori la frequentazione della scuola, le stesse saranno accudite, se non disponibile per motivi di lavoro uno dei genitori (con prevalenza del genitore a cui spettano nei giorni assegnati) dai nonni e/o da soggetti terzi scelti di comune accordo tra i genitori (il marito della RA , la baby sitter ecc..). In Parte_1 tali circostanze, i ricorrenti concordano che se le bambine verranno affidate alla baby – sitter i costi saranno a carico di entrambi genitori.
In caso di eventi rilevanti per le figlie come per esempio eventi scolastici (esami, feste, recite, riunioni, ecc), feste di compleanno delle figlie, eventi sportivi a cui partecipano le figlie (gare, allenamenti, esami ecc) vi potranno assistere/partecipare entrambi i genitori (e i corrispondenti nonni) indipendentemente dal calendario visite descritto.
I genitori si impegnano a mantenere ed educare direttamente le minori nei periodi di permanenza delle medesime presso ciascuno di essi.
3) Il signor verserà, dal mese di Luglio 2024, alla RA , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e entro il giorno 15 di Per_1 Persona_2 ogni mese, la somma di €. 350,00 (175,00 euro per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, con bonifico bancario alle coordinate bancarie della RA a lui note, fino Parte_1
a quando e non avranno trovato una stabile occupazione lavorativa. Per_1 Persona_2
4) Le spese straordinarie, mediche, ludiche, sportive, ricreative e scolastiche straordinarie, saranno sopportate in parti eguali (50%) da entrambi i genitori, e, al fine di limitare il più possibile qualsiasi contenzioso, per la disciplina delle spese straordinarie, le parti faranno riferimento al Protocollo del
Tribunale di Torino che gli stessi dichiarano di aver letto e accettato.
DA' ATTO che:
5) Le parti concordano che l'assegno Unico e Universale per i figli a carico sarà percepito integralmente (100%) dalla RA , con contestuale rinuncia alla richiesta da Parte_1 parte del signor il quale, se necessario, si impegna a fornire al Caf di riferimento tutta la CP_1 documentazione necessaria affinché la RA possa ottenerlo. Parte_1
6) le spese legali si intendono compensate tra le parti.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/02/2025.
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.