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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/04/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3846/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3846/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. IGNAZIO D'ADDEDDA e Parte_1 dall'Avv. LICIA MARTINO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO ROSSI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 14.4.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del complessivo credito di € 38.707,66, oltre accessori e spese, vantato da in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di Controparte_1
in forza di due contratti (n. 10410251 e n. 5293858) rimasti Parte_1 inadempiuti.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 843/2021 del 25.4.2021), , debitore ingiunto, ha proposto opposizione ex art. Parte_1
645 c.p.c. eccependo quanto al contratto n. 10410251: 1) l'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
2) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta; 3) il difetto di prova scritta del credito;
4) la mancanza di prova pagina 1 di 6 dell'erogazione della somma. Quanto al contratto n. 5293858, l'opponente ha eccepito: 1) il difetto di prova del credito, non essendo riportato nel contratto l'importo richiesto, quello accordato dalla banca, il tasso di interesse;
2) l'omessa prova dell'erogazione della somma;
3) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta; 4) la prescrizione del credito. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite. Si è costituita l'opposta, che ha contestato l'avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 15.3.2022), la causa, in assenza di istanze istruttorie, è pervenuta all'udienza del 14.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata da parte opponente nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di condanna dell'opposta alla
“immediata cancellazione dei dati personali dell'opponente dall'Archivio Centrale Rischi… nonché la rettifica/cancellazione della segnalazione effettuata al CRIF, nonché la rettifica/cancellazione delle eventuali segnalazioni effettuate presso ogni altro Sistema di Informazione Creditizio, pubblico e/o privato”. Detta domanda infatti, formulata solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., costituisce una domanda nuova e non già meramente modificativa di quella proposta in citazione, con la conseguenza che la stessa è inammissibile giacché tardivamente proposta in giudizio (cfr. Cass. n. 22865/2019; Cass. SS.UU. n. 12310/2015).
Venendo al merito, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando tali coordinate al caso di specie e muovendo dal contratto di prestito personale n. 10410251, in relazione al quale parte opposta ha lamentato il mancato pagamento della somma di € 6.907,89, deve ritenersi che parte opposta abbia assolto pagina 2 di 6 all'onere probatorio su di essa gravante mediante la produzione, sin dalla fase monitoria, del titolo negoziale, contenente le condizioni economiche pattuite. A fronte della prova del titolo fornita dall'opposta e dell'allegato inadempimento (rimasto del tutto incontestato), spettava dunque all'opponente, in base ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati, dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo.
Onere che, tuttavia, non è stato assolto. Quanto all'eccepito omesso preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, è sufficiente osservare che, trattandosi di richiesta formulata con ricorso ex art. 633 c.p.c., la stessa non andava preceduta dal procedimento disciplinato dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, lett. a), del medesimo d.lgs. cit., alla cui stregua “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. È poi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto), sollevata dall'opponente. Risultano infatti documentati in atti: a) il contratto di cessione del credito, stipulato tra SS e Banca FI S.p.A. (cfr. doc. 4 fasc. monitorio); b) la dichiarazione di cessione del credito da parte della cedente (cfr. doc. 5 fasc. monitorio: sul valore probatorio della dichiarazione della cedente, cfr. Cass. n. 10200/2021; c) l'atto di conferimento del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed da Banca FI S.p.A. a e) l'avviso Controparte_1 pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 92 del 9.8.2018, ove si dà atto del suddetto conferimento di ramo di azienda avente a oggetto, tra gli altri, “tutti i crediti deteriorati di cui la Società Conferente si è resa acquirente e risulta titolare alla data del 1 luglio 2018” (in proposito, è sufficiente osservare che a detta data Banca FI
S.p.A. aveva già acquistato il credito oggetto di causa, atteso che il contratto di cessione di credito risale al 22.5.2014).
Alla luce della documentazione in atti, deve dunque ritenersi che parte opposta abbia fornito adeguata prova della titolarità del credito azionato in via monitoria. Parimenti infondato è il motivo di opposizione basato sull'assunto secondo cui l'opposta non avrebbe fornito la prova del credito e dell'erogazione delle somme. Invero, come innanzi illustrato, costituisce documentazione idonea a sostenere la pretesa creditoria il contratto in atti.
Inoltre, premesso che il piano di ammortamento non costituisce elemento essenziale ai fini della validità del contratto (cfr. Cass. n. 12922/2020), va osservato che nel contratto in atti risultano riportate le principali condizioni del rapporto (capitale, numero di rate e ammontare delle stesse, tasso di interesse), in uno alle condizioni generali del contratto.
È inoltre documentata la comunicazione di accettazione della richiesta di finanziamento, sottoscritta dall'odierno opponente (cfr. doc. 13), nonché provata l'erogazione delle somme (cfr. doc. 14).
pagina 3 di 6 Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non era peraltro necessaria la produzione della serie continua degli estratti conto, trattandosi non già di un rapporto di conto corrente (ove vi è l'esigenza di dimostrare analiticamente la formazione progressiva del saldo), bensì di un rapporto di finanziamento, in cui l'istituto di credito una volta provata la dazione della somma a titolo di prestito e la pattuizione di un dato tasso di interesse quale costo dell'operazione, può limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui, incombendo sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali illegittimità o il pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli contabilizzati dalla banca nell'estratto conto (onere, nella specie, in alcun modo assolto). Ne discende che, in parte qua, la domanda di pagamento avanzata dall'opposta in relazione al credito scaturente dal contratto n. 10410251 deve ritenersi fondata.
Quanto invece al contratto n. 5293858, da cui scaturisce l'asserito credito di € 31.799,77, deve ritenersi – con valutazione assorbente rispetto alle ulteriori questioni sorte nel contraddittorio delle parti, in ossequio al noto principio della cd. ragione più liquida – che parte opposta non abbia adeguatamente fornito la prova del fatto costitutivo del credito vantato.
Invero, il contratto prodotto è privo di qualsivoglia indicazione in ordine alle condizioni economiche pattuite: dal testo negoziale non si evince in alcun modo l'ammontare dell'importo oggetto di finanziamento, il numero e l'ammontare di ciascuna rata (indicati in contratto con il numero 0), il tasso di interesse applicato. Anche nel documento di sintesi, il totale della somma finanziata, l'ammontare e il numero delle rate, il tasso di interesse applicato sono indicati nell'importo di 0. Dalla lettura del testo negoziale emerge che trattasi di un contratto di rifinanziamento in contenzioso, dunque verosimilmente di rinegoziazione di un pregresso debito con conseguente estinzione anticipata del precedente finanziamento.
È evidente tuttavia che, in difetto vuoi della prova del contratto oggetto di rifinanziamento, vuoi di indicazioni nel contratto prodotto dell'ammontare e del numero delle rate da pagare, ovvero del piano di rimborso, e delle condizioni economiche applicate (oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente e in relazione alle quali parte opposta nulla ha dedotto nei propri scritti difensivi), non può ritenersi provato il credito.
Deve inoltre evidenziarsi che la lista di movimenti prodotta reca alla data del 2.4.2008 un saldo di € 11.824,55 (cfr. doc. 15), laddove la pretesa azionata in via monitoria ammonta a € 31.799,77, sicché – non emergendo dal testo negoziale quali fossero le condizioni economiche applicate – non risulta intellegibile la quantificazione del credito preteso. Né la prova del credito può desumersi dall'estratto conto ex art. 50 tub, la cui efficacia probatoria, come noto, è limitata alla sola fase monitoria.
Deve dunque ritenersi, quanto al contratto n. 5293858, che parte opposta non abbia fornito la prova del fatto costitutivo del credito.
In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma di € 6.907,89, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo. pagina 4 di 6 Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo, è opportuno rammentare che la norma in esame costituisce disposizione di natura pubblicistica, in quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege n. 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. Si coglie, dunque, la finalità perseguita dal legislatore che, con la previsione di un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c., ha inteso scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018). L'esito complessivo del giudizio – tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione – giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di metà, con la restante metà a carico di parte opponente. Alla liquidazione del compenso deve provvedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore del decisum i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto: a) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 843/2021 del 25.4.2021;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 6.907,89, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della metà delle spese di lite, parte che si liquida in € 1.698,50 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge;
DICHIARA le spese compensate per la restante metà. pagina 5 di 6 Foggia, 15.4.2025
Il Giudice Antonella Cea
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3846/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. IGNAZIO D'ADDEDDA e Parte_1 dall'Avv. LICIA MARTINO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO ROSSI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 14.4.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del complessivo credito di € 38.707,66, oltre accessori e spese, vantato da in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di Controparte_1
in forza di due contratti (n. 10410251 e n. 5293858) rimasti Parte_1 inadempiuti.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 843/2021 del 25.4.2021), , debitore ingiunto, ha proposto opposizione ex art. Parte_1
645 c.p.c. eccependo quanto al contratto n. 10410251: 1) l'omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
2) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta; 3) il difetto di prova scritta del credito;
4) la mancanza di prova pagina 1 di 6 dell'erogazione della somma. Quanto al contratto n. 5293858, l'opponente ha eccepito: 1) il difetto di prova del credito, non essendo riportato nel contratto l'importo richiesto, quello accordato dalla banca, il tasso di interesse;
2) l'omessa prova dell'erogazione della somma;
3) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta; 4) la prescrizione del credito. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite. Si è costituita l'opposta, che ha contestato l'avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 15.3.2022), la causa, in assenza di istanze istruttorie, è pervenuta all'udienza del 14.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata da parte opponente nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di condanna dell'opposta alla
“immediata cancellazione dei dati personali dell'opponente dall'Archivio Centrale Rischi… nonché la rettifica/cancellazione della segnalazione effettuata al CRIF, nonché la rettifica/cancellazione delle eventuali segnalazioni effettuate presso ogni altro Sistema di Informazione Creditizio, pubblico e/o privato”. Detta domanda infatti, formulata solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., costituisce una domanda nuova e non già meramente modificativa di quella proposta in citazione, con la conseguenza che la stessa è inammissibile giacché tardivamente proposta in giudizio (cfr. Cass. n. 22865/2019; Cass. SS.UU. n. 12310/2015).
Venendo al merito, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando tali coordinate al caso di specie e muovendo dal contratto di prestito personale n. 10410251, in relazione al quale parte opposta ha lamentato il mancato pagamento della somma di € 6.907,89, deve ritenersi che parte opposta abbia assolto pagina 2 di 6 all'onere probatorio su di essa gravante mediante la produzione, sin dalla fase monitoria, del titolo negoziale, contenente le condizioni economiche pattuite. A fronte della prova del titolo fornita dall'opposta e dell'allegato inadempimento (rimasto del tutto incontestato), spettava dunque all'opponente, in base ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati, dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo.
Onere che, tuttavia, non è stato assolto. Quanto all'eccepito omesso preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, è sufficiente osservare che, trattandosi di richiesta formulata con ricorso ex art. 633 c.p.c., la stessa non andava preceduta dal procedimento disciplinato dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, lett. a), del medesimo d.lgs. cit., alla cui stregua “I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. È poi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto), sollevata dall'opponente. Risultano infatti documentati in atti: a) il contratto di cessione del credito, stipulato tra SS e Banca FI S.p.A. (cfr. doc. 4 fasc. monitorio); b) la dichiarazione di cessione del credito da parte della cedente (cfr. doc. 5 fasc. monitorio: sul valore probatorio della dichiarazione della cedente, cfr. Cass. n. 10200/2021; c) l'atto di conferimento del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed da Banca FI S.p.A. a e) l'avviso Controparte_1 pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 92 del 9.8.2018, ove si dà atto del suddetto conferimento di ramo di azienda avente a oggetto, tra gli altri, “tutti i crediti deteriorati di cui la Società Conferente si è resa acquirente e risulta titolare alla data del 1 luglio 2018” (in proposito, è sufficiente osservare che a detta data Banca FI
S.p.A. aveva già acquistato il credito oggetto di causa, atteso che il contratto di cessione di credito risale al 22.5.2014).
Alla luce della documentazione in atti, deve dunque ritenersi che parte opposta abbia fornito adeguata prova della titolarità del credito azionato in via monitoria. Parimenti infondato è il motivo di opposizione basato sull'assunto secondo cui l'opposta non avrebbe fornito la prova del credito e dell'erogazione delle somme. Invero, come innanzi illustrato, costituisce documentazione idonea a sostenere la pretesa creditoria il contratto in atti.
Inoltre, premesso che il piano di ammortamento non costituisce elemento essenziale ai fini della validità del contratto (cfr. Cass. n. 12922/2020), va osservato che nel contratto in atti risultano riportate le principali condizioni del rapporto (capitale, numero di rate e ammontare delle stesse, tasso di interesse), in uno alle condizioni generali del contratto.
È inoltre documentata la comunicazione di accettazione della richiesta di finanziamento, sottoscritta dall'odierno opponente (cfr. doc. 13), nonché provata l'erogazione delle somme (cfr. doc. 14).
pagina 3 di 6 Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non era peraltro necessaria la produzione della serie continua degli estratti conto, trattandosi non già di un rapporto di conto corrente (ove vi è l'esigenza di dimostrare analiticamente la formazione progressiva del saldo), bensì di un rapporto di finanziamento, in cui l'istituto di credito una volta provata la dazione della somma a titolo di prestito e la pattuizione di un dato tasso di interesse quale costo dell'operazione, può limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui, incombendo sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali illegittimità o il pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli contabilizzati dalla banca nell'estratto conto (onere, nella specie, in alcun modo assolto). Ne discende che, in parte qua, la domanda di pagamento avanzata dall'opposta in relazione al credito scaturente dal contratto n. 10410251 deve ritenersi fondata.
Quanto invece al contratto n. 5293858, da cui scaturisce l'asserito credito di € 31.799,77, deve ritenersi – con valutazione assorbente rispetto alle ulteriori questioni sorte nel contraddittorio delle parti, in ossequio al noto principio della cd. ragione più liquida – che parte opposta non abbia adeguatamente fornito la prova del fatto costitutivo del credito vantato.
Invero, il contratto prodotto è privo di qualsivoglia indicazione in ordine alle condizioni economiche pattuite: dal testo negoziale non si evince in alcun modo l'ammontare dell'importo oggetto di finanziamento, il numero e l'ammontare di ciascuna rata (indicati in contratto con il numero 0), il tasso di interesse applicato. Anche nel documento di sintesi, il totale della somma finanziata, l'ammontare e il numero delle rate, il tasso di interesse applicato sono indicati nell'importo di 0. Dalla lettura del testo negoziale emerge che trattasi di un contratto di rifinanziamento in contenzioso, dunque verosimilmente di rinegoziazione di un pregresso debito con conseguente estinzione anticipata del precedente finanziamento.
È evidente tuttavia che, in difetto vuoi della prova del contratto oggetto di rifinanziamento, vuoi di indicazioni nel contratto prodotto dell'ammontare e del numero delle rate da pagare, ovvero del piano di rimborso, e delle condizioni economiche applicate (oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente e in relazione alle quali parte opposta nulla ha dedotto nei propri scritti difensivi), non può ritenersi provato il credito.
Deve inoltre evidenziarsi che la lista di movimenti prodotta reca alla data del 2.4.2008 un saldo di € 11.824,55 (cfr. doc. 15), laddove la pretesa azionata in via monitoria ammonta a € 31.799,77, sicché – non emergendo dal testo negoziale quali fossero le condizioni economiche applicate – non risulta intellegibile la quantificazione del credito preteso. Né la prova del credito può desumersi dall'estratto conto ex art. 50 tub, la cui efficacia probatoria, come noto, è limitata alla sola fase monitoria.
Deve dunque ritenersi, quanto al contratto n. 5293858, che parte opposta non abbia fornito la prova del fatto costitutivo del credito.
In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma di € 6.907,89, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo. pagina 4 di 6 Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo, è opportuno rammentare che la norma in esame costituisce disposizione di natura pubblicistica, in quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege n. 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. Si coglie, dunque, la finalità perseguita dal legislatore che, con la previsione di un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c., ha inteso scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia. Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018). L'esito complessivo del giudizio – tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione – giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di metà, con la restante metà a carico di parte opponente. Alla liquidazione del compenso deve provvedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore del decisum i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto: a) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 843/2021 del 25.4.2021;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 6.907,89, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della metà delle spese di lite, parte che si liquida in € 1.698,50 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge;
DICHIARA le spese compensate per la restante metà. pagina 5 di 6 Foggia, 15.4.2025
Il Giudice Antonella Cea
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