Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9484/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 9484/2019
TRA
(P.I.: ), in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Manco e Fara Manco, CP_1 procuratori domiciliatari;
-OPPONENTE-
CONTRO
, in persona del curatore faLLmentare dott.ssa , Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Patrocinio, procuratrice domiciliataria;
-OPPOSTA-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26/11/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 09/10/2019 l'opponente presentava opposizione al D.I. emesso nei suoi confronti su domanda del esponendo: - che il Tribunale Controparte_2 di Lecce con D.I. n. 891/2019 le ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 101.486,00; - che il D.I. era illegittimo;
- che il D.I. era stato emesso sulla base di sole fatture commerciali;
- che aveva già versato in favore della tutti gli importi alla stessa dovuti;
- che la fattura n.1 Controparte_4 del 17/09/2014 di € 4.500,00 non le era mai stata recapitata e non aveva mai ricevuto solleciti di pagamento relativi ad essa;
- che l'assegno di € 4.500,00 era stato consegnato alla dott.ssa , CP_3 curatrice faLLmentare della e, successivamente, depositato in cancelleria il Controparte_2
19/09/2014, a garanzia di un eventuale concordato preventivo;
- che in merito alla fattura n. 11/2013, prima dello scioglimento e la cancellazione dal registro delle imprese della società F.LL MU SN, della quale la era debitrice, si accordava nel senso che in luogo del pagamento della Controparte_2 fattura, si faceva carico dei debiti della F.LL MU verso i suoi fornitori, sino alla concorrenza dell'importo di € 160.295,12 indicato in fattura;
- che aveva proceduto all'intero pagamento dei predetti debiti;
- che sottraendo gli acconti effettuati a favore della F.LL MU SN sino al dicembre 2013 pari ad un importo complessivo di € 63.320,00, restava un credito insoluto di € 96.986,10; - che fino al Marzo
2015, continuava ad effettuare per conto della i pagamenti dei debiti della F.LL Controparte_2
MU, imputandoli come acconti al pagamento della fattura n. 11/2013 e tutti risultanti dai mastrini di sottoconto della società.
Tanto premesso concludeva chiedendo dichiararsi il credito azionato infondato in fatto e in diritto, di conseguenza, revocarsi il D.I. n. 891/2019. Con condanna alle spese e competenze di lite, oltre IVA e
CAP e spese generali come per legge.
Con comparsa di costituzione del 06/02/2020 si costituiva a sua Controparte_2 volta rappresentando: - che il credito azionato derivava dalla vendita di beni strumentali elencati nella fattura n. 11/2013 per un totale di € 160.306,10 nonché di ulteriori beni mobili, per un totale di € 4.500,00 come da fattura n. 1/2014; - che dalle risultanze contabili si riscontrava che la Parte_1
[...] un importo totale di € 63.320,00; - che in merito alla fattura n. 1/2014 la Parte_1 restava insolvente;
- che dall'elenco dei debiti e crediti inserito nella domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo risultava un debito nei confronti della Parte_1
pari a € 96.986,00 e un debito nei confronti di F.LL MU di € 56.494,19; - che, quanto al
[...] pagamento da parte di dei debiti che la aveva nei Parte_1 Controparte_2 confronti di F.LL MU, non risultava nella predetta domanda alcun accordo di compensazione in tal senso;
- che la SI.ra , unico socio e legale rappresentante della , si Per_1 Controparte_2 accollava i debiti nei confronti di F.LL MU liberando la società; - che non vi era traccia documentale dell'accordo che dichiarava essere intervenuto con la Parte_1 CP_2
e con la F.LL MU;
- che esisteva un collegamento tra le società F.LL MU,
[...] [...]
e ; - che la SI.ra , socio unico della Parte_1 Controparte_2 CP_1 [...]
, era uno dei soci della F.LL MU, che il SI. era marito Parte_1 Persona_2 della SI.ra , mentre , il cognato, era sposato con la legale rappresentante della CP_1 Persona_3
; - che, pur ritendo esistente un accordo, esso era nullo per violazione della par Controparte_2 condicio creditorum in quanto, visti i collegamenti familiari tra le tre società, il contratto risultava concluso in frode alla legge con l'unico risultato di impedire le azioni revocatorie da parte del faLLmento;
- che l'assegno di € 4.500,00 non era stato versato a garanzia di un concordato preventivo ma veniva consegnato dalla alla SI.ra e da questa alla curatrice in pagamento
Parte_1 Per_1 della somma dovuta e portata dalla fattura n. 1/2014, quindi la era a conoscenza
Parte_1 della fattura;
- che la somma di tutti i pagamenti dichiaratamente effettuati da
Parte_1 per conto di , non inseriti nei mastrini ne contabilizzati da , Controparte_2 Controparte_2 ammontava a € 103.330,43; - che addizionando tale importo agli importi contabilizzati pari a € 63.320,00, quanto pagato dalla superava l'importo di cui alla fattura n.11/2013,
Parte_1 evidenziando maggiormente il carattere anomalo, quindi nullo, dell'operazione posta in essere dalle tre società.
Tanto premesso concludeva chiedendo in via preliminare: - concedersi la provvisoria esecuzione del
D.I. 891/19; nel merito: - rigettarsi l'opposizione in quanto carente di qualsivoglia prova in merito al presunto accordo tra F.LL MU e, per l'effetto, Controparte_5 confermarsi il D.I. opposto;
- in subordine, accertarsi e dichiararsi la nuLLtà dell'accordo per iLLceità della causa essendo stato concluso in frode ai creditori della e, per l'effetto, Controparte_2 confermarsi il D.I. opposto;
- in subordine, ordinarsi alla il deposito Parte_1 dell'originale fattura n. 12/10 F.LL MU, dell'originale degli atti di pignoramento ed i titoli ad essi sottesi inerenti le procedure F.LI MU e tutti i creditori di cui alla documentazione allegata, dell'originale della proposta sottostante la transazione di cui alla nota a firma dell'avv. Ragnini, dell'originale della nota del 28/12/2013 con e del 27/12/2013, delle transazioni sottoscritte con i diversi creditori e, in caso di mancato deposito della suddetta documentazione, espungersi dal fascicolo ogni documento attestante pagamenti privi del titolo sottostante e, per l'effetto, confermarsi il D.I. opposto. Con condanna alle spese e compensi di lite.
All'esito dell'udienza del 14/07/2020 il giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, interrogatorio formale ed esame dei testi
, , Tes_1 Persona_2 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
e .
[...] Testimone_7
All'udienza del 26/11/2024 le parti precisavano le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta ed il giudice assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
**** **** **** Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa dell'opposto, convenuto formale ma attore sostanziale, mentre l'opponente, attore formale ma convenuto sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Orbene, la fattura è sufficiente per l'emissione di un decreto ingiuntivo ma vede diminuito il proprio valore probatorio nei casi in cui il debitore proponga opposizione e instauri un procedimento ordinario avente ad oggetto l'accertamento del credito. In tali ipotesi tornano ad applicarsi le regole del procedimento ordinario di cognizione in merito alla valenza probatoria dei documenti esibiti in giudizio tra le quali rientra la regola dell'inefficacia probante dell'atto unilateralmente predisposto dal creditore, come la fattura. In sede di cognizione ordinaria, quindi, parte opposta, che è attrice sostanziale, ha l'onere di dimostrare le ragioni del suo credito. In merito a tale dimostrazione, parte opponente lamenta il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul Controparte_2
Dalle fatture n. 11/2013 e n. 1/2014 risulta un debito di in favore di Parte_1 [...] ispettivamente pari a € 160.306,10 e € 4.500,00. Da tale somma va detratto l'importo di CP_2
€ 63.320,00, imputato alla fattura n. 11/2013, in quanto somma non contestata dalle parti. Pertanto, il credito restante e asseritamente vantato dal è pari a € 101.486. CP_2
CIRCA LA FATTURA N.11/2013
In merito alla fattura n. 11/2013, la somma di € 63.320,00 non è contestata dalle parti quindi l'importo restante e contestato è pari a € 96.986,10. L'esistenza di tale credito è confermata dalla lettera di compensazione del 28/12/2013 inviata dalla alla , con la quale la prima prende atto che il saldo Parte_1 Controparte_2
a proprio debito, a seguito di una compensazione di debiti e crediti reciproci, rimaneva della somma anzidetta. Una volta dimostrata l'esistenza di tale credito spettava alla , Parte_1 convenuta sostanziale, dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La , quale fatto estintivo del credito, ha indicato l'esistenza di un accordo Parte_1 intercorso con la per il quale i debiti vantati dalla F.LL MU SR nei confronti Controparte_2 della sarebbero stati pagati interamente dalla fino Controparte_2 Parte_1 all'estinzione del proprio debito. L'accordo in questione, pertanto, configura un contratto di cessione del credito con il quale la
[...]
(cedente) ha ceduto il credito che vantava nei confronti della CP_2 Parte_1
(ceduta) alla F.LL MU (cessionaria).
[...]
Ai sensi dell'art. 1260 c.c., la cessione del credito è un contratto a forma libera con efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario e determina la successione del secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio. Secondo quanto disposto dall'art. 1264 c.c., inoltre, il contratto di cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. Il debitore, quindi, è liberato se paga il debito al cessionario anche prima di ricevere la notifica della cessione purché dimostri di essere venuto a conoscenza di essa in altro modo.
Pertanto, il debitore al fine di provare che il pagamento verso il creditor creditoris trovi una giustificazione causale nel contratto di cessione del credito concluso tra debitore, creditore cedente e cessionario e, quindi, al fine di provare la propria liberazione può allegare l'avvenuta notifica o accettazione della cessione nonché la circostanza di essere venuto a conoscenza della cessione in altro modo.
Nel caso di specie, parte opponente ha depositato i mastrini della società che confermano i pagamenti eseguiti dal 2013 per una somma totale pari a € 105.794,33 nei confronti di diversi creditori della
[...]
, i quali, dopo aver ricevuto il pagamento da parte della CP_2 Parte_1
, hanno tutti rinunciato ad intervenire nelle varie procedure esecutive promosse contro i F.LL MU.
[...] In secondo luogo, l'esistenza del predetto accordo è stata confermata dal teste , socio Persona_3 della F.LL MU, il quale ha dichiarato che prima dello scioglimento e della cancellazione dal registro delle imprese della F.LL MU le parti si accordavano nel senso che la , Parte_1 in luogo del pagamento della fattura n. 11/2013 in favore della , si sarebbe di volta Controparte_2 in volta fatta carico dei debiti della estinta società F.LL MU verso i fornitori, sino alla concorrenza dell'importo di € 160.295,21 indicato in fattura (cfr. testimonianza di dell'udienza del Persona_2
3/11/2022 adr. sub 10)). Anche il teste , commercialista della Testimone_4 Parte_1
, ha dichiarato che dopo il 2015 la provvedeva al pagamento del
[...] Parte_1 debito contratto dalla F.LL MU nei confronti di un fornitore di quest'ultima (cfr. testimonianza di all'udienza del 11/04/2023). Testimone_4
Da dette circostanze emerge che i pagamenti effettuati dalla verso F.LL MU Parte_1 avevano tutti causa in un precedente accordo di cessione intervenuto tra Parte_1 [...]
F.LL MU. CP_2
Per quanto detto, parte opponente ha assolto l'onere di provare l'estinzione del credito vantato da parte opposta.
CIRCA LA FATTURA N. 1/2014
Per quanto concerne il credito di € 4.500,00 parte opposta a riprova del suo credito esibisce la fattura n.
1/2014, nonché la relazione ex art. 33 L.F. a firma del curatore Con tale relazione, Parte_2 il curatore dichiarava che in fase concordataria gli era stato consegnato l'assegno postale rilasciato da
, il quale rappresentava l'incasso della vendita di beni mobili che la faLLta Parte_1
aveva ceduto alla giusta fattura di vendita n. Controparte_2 Parte_1
1/2014, versato su c/c bancario ma che non risultava incassabile in quanto revocato.
Tuttavia, la ha dimostrato che l'assegno di € 4.500,00 è stato emesso e Parte_1 depositato in Tribunale in data 19/09/2014 a favore della dott.ssa a garanzia per una proposta di CP_3 concordato preventivo. A ciò si aggiunge che il mancato pagamento della fattura n. 1/2014 non è mai stato contestato alla né tantomeno la stessa è mai stata sollecitata al Parte_1 pagamento di essa. Non si ritiene, pertanto, sussistente il credito vantato dal in forza CP_2 della fattura n. 1/2014.
Alla luce di quanto detto, questo giudice accoglie l'opposizione e revoca il D.I. opposto.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Parte_1
così provvede:
[...]
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. opposto;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA