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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 4505/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 13.03.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4505/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
- avv. ODIERNA UGO Parte_1 C.F._1
( ), avv. LEPERINO ALFONSO C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. PESCE Controparte_1 P.IVA_1
PIERPAOLO ( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 20.09.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di essere dipendenze dell'azienda sanitaria convenuta come collaboratore professionale sanitario - infermiere, Categoria D6, presso il reparto di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Nocera Inferiore.
Rilevava che, in ragione delle mansioni e dei turni espletati, aveva sempre percepito l'indennità giornaliera di cui all'art. 86 comma 3 del ccnl di settore, senza che le stesse fossero state contemplate per la determinazione del compenso per il periodo feriale, in spregio alla interpretazione europea della retribuzione sancita dalla giurisprudenza sia di legittimità che eurounitaria. Chiedeva, pertanto, la condanna generica della datrice resistente al pagamento, in suo favore, delle conseguenziali differenze retributive, determinate inserendo nella base di calcolo della retribuzione delle giornate di ferie gli importi della “indennità giornaliera di turno”, pari ad € 4,49 dall'1.10.2017 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi
3, ccnl 2016-2018 e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1.01.2023 per il periodo successivo ex artt. 106, comma 2, ccnl 2019-2021, nel periodo intercorso dall'01.10.2017 fino al giorno del deposito del ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 21.02.2025, eccependo preliminarmente la prescrizione del debito retributivo e, nel merito, rimarcando che l'indennità in oggetto sia funzionalmente connessa alla giornata di effettivo servizio.
La domanda attorea si presenta fondata e meritevole di accoglimento, così come già sancito in altri precedenti casi affrontati da questo Ufficio e a cui si ritiene non doversi discostare.
Va, in primo luogo, riportato il ragionamento tratteggiato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13425/19), che il decidente ritiene di condividere pienamente.
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: «Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite»; art. 2109, comma 2, c.c.: «Ha [...] diritto (id est: il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite» e art. 10 del d.lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: «[...] il prestatore di
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lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue: «1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]». Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre Per_1 Per_2 Per_ Per_ 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: «[...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto
«a ferie annuali retribuite» (sentenze del 20 gennaio 2009, e CP_2 altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, Per_6
C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto
24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) ( «ai periodi minimi di [...] ferie annuali») dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché
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dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto
30 e punto 31).
Per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento»
a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo
2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto Persona_7
50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto CP_2
58 nonché). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Per_8
e altri, punto 58, nonché UL e altri, punto 60).
[...]
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri
(punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
«sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi incomodo Per_6 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è
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tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore
(v., sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa
C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto
30).
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_6 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato,
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dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (nello stesso senso, Cass. n.
37589/21; Cass. n. 20216/22).
Tornando al caso che qui occupa, appare indubbio che l'indennità de qua, lungi da rappresentare elementi transeunti e occasionali del servizio reso dal sanitario, ritraggono, invece, degli elementi costanti e continuativi della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, che connotano la sua attività lavorativa giornaliera e che sono tali da essere intrinsecamente collegati all'esecuzione delle sue mansioni. Ne deriva che tale elemento della retribuzione rientri a pieno titolo nel calcolo del compenso da corrispondere anche durante il periodo di riposo annuale per ferie, dovendosi disattendere la fonte pattizia in quanto in contrasto con la superiore disciplina eurounitaria.
Quanto alla prescrizione, ammissibile in quanto la datrice pubblica si
è costituita tempestivamente in data 21.02.2025, la stessa risulta essere stata altrettanto tempestivamente interrotta dalla missiva di messa in mora inoltrata in via telematica alla controparte in data 06.09.2022 (cfr. doc. in atti).
In definitiva, la parte resistente va condannata in via generica al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle conseguenziali differenze retributive, oltre ai soli interessi legali maturati dal dovuto sino al saldo effettivo. Inoltre, va ritenuta ormai ammissibile la domanda rivolta all'accertamento mero del diritto, atteso che, secondo un orientamento maggioritario della Corte di legittimità, la domanda di danno può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto;
tale facoltà costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento. Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno (cfr. Cass. S.U. n. 1203/95; Cass. S.U. n. 390/00;
Cass. S.U. n. 29862/22).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che in ricorso si deduce che il valore della causa è inferiore ad € 1.100,00.
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P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate da ottobre 2017 sulle retribuzioni dovute per ciascuna giornata di ferie, tenendo conto, nella base di calcolo, anche dell'indennità giornaliera di turno;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate nella somma di € 250,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 13.03.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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