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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/11/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. 76/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo GULLINO Presidente rel.
2) Dott. Augusto SABATINI Consigliere
3) Dott. Marisa SALVO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 76/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
vertente tra
con socio unico costituita ai sensi Parte_1 dell'articolo 3 della Legge 130/99 iscritta in data 11-12-2018 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia n. 35532.1 con Sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) - Capitale sociale Euro 10.000 iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Codice Fiscale n. (di seguito la “Mandante”) e per essa la mandataria P.IVA_1 CP_1
(denominazione assunta da come deliberato dall'Assemblea
[...] CP_2
Straordinaria con verbale del dott. Salvatore Mariconda, Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA P.IVA_2
, in persona del Dott. domiciliato in Verona, Viale P.IVA_3 Controparte_3 dell'Agricoltura 7, il quale interviene al presente atto nella qualifica di procuratore, con poteri di firma per essa già giusta procura per atto Notaio CP_1 CP_2 Per_1 di Roma del 17 giugno 2020 Rep. n. 56707, Racc. 16500, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero GE (C.F.: , n. fax: 090.346746, posta elettronica certificata: C.F._1
in virtù di procura speciale in calce al presente atto ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato in Messina, Via Luciano Manara n. 22
APPELLANTE
e
, in persona del curatore, . con sede Controparte_4 in Acquedolci, contrada Buffone, codice fiscale e partita IVA , rappresentato e difeso P.IVA_4 per procura in calce al presente atto e su foglio separato - da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 - dall'avv. Barbara Schepis con studio in Brolo (ME) via Libertà n. 66, avente codice fiscale: , numero di fax 0941561448 e indirizzo di posta elettronica CodiceFiscale_2 certificata ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria, Email_2 ed elettivamente domiciliato in Messina, via F Todaro n. 3, presso lo studio dell'avv. Rosario Dovico, recapito professionale dell'avv. Barbara Schepis;
nonché in forza del provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato al Fallimento, Dr.ssa Concetta Alacqua, in data 8.02.2022 (all. 1) reso su istanza del curatore fallimentare in pari data contenente altresì l'indicazione del predetto difensore quale legale della Curatela. nonché
nata a [...] il [...], Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
oggetto: opposizione a precetto – appello avverso la sentenza n. 704/2021 pubbl. il 01/10/2021, emessa dal Tribunale di Patti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: 1) annullare, riformare e revocare la sentenza n. 704/2021 emessa dal Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott.ssa Michela Agata La Porta, nel procedimento n. 1908/2017 R.G., per i motivi di cui sopra, accogliendo nella forma e nel merito il presente atto di appello;
2) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o di interesse ad agire della Curatela Fallimentare, in favore di una pronuncia che riconosca la carenza di legittimazione passiva e/o di interesse ad agire del Fallimento
“ ”; 3) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui Controparte_4 accoglie l'opposizione proposta dalla Curatela Fallimentare in favore di una pronuncia che riconosca la sussistenza del credito vantato dalla Banca e che accerti e dichiari il diritto dell'appellante a procedere esecutivamente sul bene in questione gravato da ipoteca;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio. Per ”: “Rigettare integralmente l'impugnazione Controparte_4 proposta dall'appellante e, per essa, dalla sua mandataria Parte_1 CP_1 perché inammissibile e/o infondata e comunque con qualsivoglia altra statuizione, occorrendo anche ai sensi dell'art. 348 bis, co. 1, c.p.c. 2) Conseguentemente, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 704/2021 Reg. Sent. pubblicata il 01/10/2021 nel giudizio iscritto al n. 1908/2017 R.G. Trib. Patti. 3) Con vittoria di spese e compensi di causa, sia del presente giudizio che di quello di primo grado, oltre spese generali ed accessori come per legge e con condanna, altresì, ex art. 96 c.p.c., primo comma, o in subordine terzo comma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.11.2017, la Parte_2
, premesso che in data 18/10/2017 era stato notificato, sia alla stessa curatela che alla
[...] terza proprietaria di bene ipotecato, atto di precetto, su istanza della
[...]
con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 59.933,57, Parte_3 in forza di un contratto di mutuo edilizio e prima erogazione, a rogito Notaio Dott. Persona_2
Rep. n. 26038, Racc. n. 10993, registrato in Sant'Agata di Militello il 12.03.2004, e di successivo atto di frazionamento del 23.12.2005, a rogito Notaio Dott. racc. 11197, rep. 27425, Persona_2 rilasciati in forma esecutiva il 6.7.2017 e notificati contestualmente all'atto di precetto, deduceva: che l'azione esecutiva preannunciata con l'atto di precetto era inammissibile e improcedibile, perché in contrasto con il divieto di azioni individuali sui beni del fallito, sancito dall'art. 51 legge fall., divieto inderogabile, a garanzia della par condicio tra i creditori del fallito;
che il credito vantato della banca era inesistente, essendo stata presentata la relativa istanza di insinuazione al passivo tardivamente, oltre un anno dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, e inoltre non era determinato nel suo ammontare;
che il credito sarebbe stato comunque inesigibile, giacchè, a seguito dell'accollo, da parte della terza acquirente, si una quota del mutuo e del mancato pagamento del dovuto sia da parte della società debitrice che da parte della terza proprietaria, la creditrice non aveva mai notificato al fallimento la decadenza dal beneficio del termine.
La terza proprietaria non si costituiva.
Si costituiva la la Controparte_6 quale deduceva che:
- in data 26.02.2004, la Controparte_6 aveva stipulato con la un contratto di mutuo edilizio e
[...] Parte_4 prima erogazione, a rogito Notaio Dott. Rep. n. 26038, Racc. n. 10993, Persona_2 registrato in Sant'Agata di Militello il 12.03.2004;
- in forza di tale contratto, la aveva concesso alla parte mutuataria la somma di € CP_6
2.000.000,00 e la relativa restituzione era stata garantita con la concessione di ipoteca sopra il seguente bene immobile: “Terreno ed entrostante complesso edilizio in corso di costruzione siti ad Acquedolci in Contrada Buffone, insistente su quarantadue lotti per complessivi 39 (trentanove) alloggi appresso descritti: a) -alloggi numerati dall'1 al 10[…] b) -alloggi numerati (11-13); (14-17); (26-29)[…] c) -alloggi numerati (18-21); e (22-25)[…] d) - alloggi numerati (30-37) (38-42)[…] Il terreno oggetto della garanzia ipotecaria é riportato nel N.C.T. del Comune di Acquedolci al foglio 10, particelle: 734 (ex 728/a); 767 (ex 736/b); 737 (ex 730/b)”;
- con successivo atto del 23.12.2005, a rogito Notaio Dott. n. Racc. 11917 N. Persona_3
Rep. 27425, l'originario mutuo era stato ridotto ad € 1.650.000,00 e la connessa ipoteca era stata frazionata secondo le modalità contenute nel medesimo contratto;
- in data 07.03.2012, la (precedentemente Controparte_4 Parte_4 aveva stipulato con un contratto di compravendita, Controparte_5 per atti Notaio in Capo D'Orlando n. rep. 58273 racc. n. 11073, reg.to a Persona_4
Sant'Agata di Militello il 03.04.2012 al n. 324, avente ad oggetto una delle unità immobiliari costruite dalla mutuataria sul complesso edilizio ipotecato: sulla base di tale contratto, la aveva acquistato l'immobile identificato Controparte_5 nel Catasto fabbricati del Comune di Acquedolci al fg. 10 part. 884 sub 1 c.da Buffone snc piano S1- T1, cat. A2, Cl 6, consistenza vani 8,5, facendosi carico – tramite un mero accollo interno – della quota n. 26 del contratto di mutuo, pari ad € 53.576,92, quale quota parte del prezzo della compravendita;
- né la né la avevano versato alla Controparte_4 Controparte_5
Banca la quota di mutuo frazionata e oggetto del superiore accollo;
- per tale ragione, l'istituto di credito, sulla base dei superiori titoli, in data 31.08.2017, aveva fatto istanza di ammissione al passivo del Controparte_4
per l'importo di € 59.303,77oltre agli interessi successivi al 01.01.2017, in virtù
[...] del mancato pagamento della rata accollata dalla , come da Controparte_5 attestazione ex art. 50 d.lgs. 385/93;
- contestualmente, la aveva attivato la procedura di cui all'art. 602 e ss. c.p.c. CP_6 sull'immobile ipotecato, trasferito alla predetta acquirente, notificando atto di precetto alla proprietaria dell'immobile e al;
CP_4
- in data 28.11.2017, con decreto reso in udienza, il Giudice delegato aveva escluso dal passivo del menzionato Fallimento il credito della dichiarando la relativa domanda come CP_6
“improponibile perché ultratardiva senza giustificazione”;
Così ricostruita la vicenda, la banca convenuta deduceva il difetto di interesse e di legittimazione passiva del fallimento, nonché l'infondatezza dell'opposizione, rilevando che essa banca aveva agito non su beni del compendio fallimentare, bensì sul bene trasferito a terzo e gravato da ipoteca in favore della stessa banca.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado così statuiva: - ACCERTA CHE LA Parte_3
NON HA DIRITTO DI PROCEDERE ESECUTIVAMENTE;
- DICHIARA LA
[...]
ILLEGITTIMITÀ E LA CONSEGUENTE INEFFICACIA DELL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 18.10.2017; - CONDANNA CP_6 [...]
LLA REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI IN Parte_3
FAVORE DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ Controparte_4 [...]
IN PERSONA DEL CURATORE AVV. ROSARIA DI GIORGIO GIANNITTO, CP_4
CHE LIQUIDA IN EURO 851,63 PER RIMBORSO SPESE VIVE, E IN EURO 7.795,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE.
A fondamento di tale decisione, il giudice rilevava: che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca convenuta, il diritto del precettante all'esecuzione forzata può essere contestato proprio dal debitore principale, e non invece dal terzo datore di ipoteca, il quale garantisce il debito ma è “estraneo” all'obbligazione, sicché la notificazione del precetto ha nei confronti del terzo la mera funzione di avvertirlo dell'imminente espropriazione, cui sarà dato corso qualora il debitore non paghi il debito precettato entro il termine indicato. Conseguentemente, l'intimazione ad adempiere nel precetto non va rivolta al terzo ma soltanto al debitore, che resta il destinatario principale degli atti propedeutici all'esecuzione e il titolare della legittimazione a opporre il precetto;
che, sebbene l'efficacia endofallimentare del decreto che decide sullo stato passivo renda ammissibile che, al di fuori della procedura fallimentare, il creditore, da una parte, possa chiedere l'accertamento e la condanna relativi al proprio credito, così come, dall'altra parte, il fallito tornato in bonis possa a sua volta far valere propri crediti ove non vi abbia provveduto il Curatore nel fallimento, ciò non può comunque avvenire in pendenza della procedura fallimentare, pena la violazione dell'art.52 L. Fall., con il quale il Legislatore ha voluto concentrare l'accertamento di tutti i crediti all'interno di tale procedura, al punto da ricomprendervi (ultimo comma) persino i crediti esentati dal divieto del predetto art.51 L. Fall.; che la circostanza che il credito della banca non sia stato ammesso per ragioni di rito (improponibile) e non di merito, non priva di rilievo tale mancata ammissione, con la conseguenza che, in pendenza della procedura fallimentare, lo stesso non possa essere diversamente accertato e, a maggior ragione, portato a soddisfazione mediante l'azione di espropriazione, seppure rivolta ai danni di un bene del terzo datore di ipoteca.
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza proponeva appello quale cessionaria del Parte_1 credito della originaria banca precettante (come da documentazione allegata all'atto di citazione), e per essa la mandataria CP_1
Con comparsa depositata in data 31.5.2022, si costituiva in giudizio il Controparte_4
, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e ne chiedeva, comunque,
[...] il rigetto nel merito, poiché infondato. Non si costituiva la terza acquirente del bene ipotecato, Controparte_7 malgrado l'atto di appello le fosse stato ritualmente notificato, con consegna a mani proprie, il 24 gennaio 2022.
Con ordinanza del 21.11.2022, la Corte, ritenuto che non sussistessero i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dichiarata la contumacia di
[...]
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Controparte_7
La causa subiva alcun rinvii d'ufficio.
Quindi, sostituto il relatore originario, nel frattempo collocato in quiescenza, all'udienza del 06.05.2025 la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
La camera di consiglio si è svolta il 31 ottobre 2025.
Appello
In via preliminare, l'appellante rileva che la notificata della sentenza di primo grado, effettuata dalla Curatela fallimentare presso il precedente recapito dello studio del procuratore della avv. CP_6
IE GE, sarebbe nulla, essendo stata indirizzata al precedente indirizzo dello stesso procuratore, malgrado quest'ultimo si fosse trasferito ad altro recapito e avesse comunicato all'Ordine il cambio di indirizzo, che avrebbe potuto essere facilmente reperito e consultato tramite l'Albo.
L'appellante precisa, sul punto, che la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che nei casi in cui il legale, nelle more della causa, muta recapito professionale, dandone comunque idonea comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine, dal cui relativo Albo risulta il nuovo indirizzo, l'errata notifica, dovuta all'inesatta indicazione dell'indirizzo del destinatario, ricade negativamente sul soggetto notificante.
Nel caso di specie, già nel 2018 il procuratore della aveva comunicato al consiglio dell'ordine CP_6 il cambio di indirizzo del proprio studio, spostando il domicilio sempre all'interno della medesima città (da Via A. Martino 112 a Via Luciano Manara n. 22 – v. doc. 10). Pertanto, controparte aveva l'onere di verificare il corretto indirizzo dello studio del procuratore della anche alla luce del CP_6 mancato ritiro dell'atto da parte di quest'ultimo (v. doc. 11).
Di conseguenza, non sarebbe potuto decorrere il termine breve per l'impugnazione e l'atto d'appello sarebbe tempestivamente proposto.
Nel merito.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata, per non avere riconosciuto il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo al fallimento. Sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione alcuni aspetti dirimenti ai fini della decisione, ossia che l'istituto di credito:
- non aveva agito nei confronti del , bensì nei confronti del proprietario del bene CP_4 gravato da ipoteca in forza del “diritto di seguito” che caratterizza tale istituto;
- aveva aggredito un bene che non era nella sfera giuridica del fallimento;
- non aveva aggredito il patrimonio del fallito e non aveva promosso alcuna azione esecutiva in danno del fallimento.
Dunque, trattandosi di espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore diretto non sarebbe il legittimato passivo dell'azione esecutiva;
il pignoramento va notificato e trascritto nei confronti del terzo, perché ha come unico oggetto il bene di proprietà di quest'ultimo.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva che il giudice a quo non avrebbe tenuto in debito rilievo che il bene da espropriare non faceva parte della massa fallimentare, di talché non troverebbe applicazione, nel caso di specie, l'art. 51 della L.F, il quale pone un divieto di intraprendere azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento, non invece su quelli appartenenti a un terzo, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, inziativa che non viene impedita neppure dal disposto dell'art. 52 legge fall.
Con riferimento all'azione revocatoria proposta dalla Curatela del Fallimento nei confronti della
[...]
in riferimento all'alienazione del bene aggredito dall'istituto di credito, Controparte_5 richiamata dal fallimento nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante sostiene che anche ove tale giudizio si concludesse con esito favorevole per il , resterebbero in ogni caso salvi i CP_4 diritti della creditrice, giacché maturati in virtù di un atto trascritto precedentemente alla trascrizione della domanda di revoca. Difatti, l'ipoteca sarebbe stata iscritta in data 12.03.2004, il successivo frazionamento in data 23.12.2005, mentre la domanda di revocatoria, proposta dal , CP_4 solamente nel 2015.
Sotto altro profilo, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure ove ha ritenuto che rivestisse rilevanza dirimente, ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa dalla banca creditrice, il rigetto della domanda di insinuazione al passivo del fallimento della a quest'ultima proposta in relazione al credito oggetto di giudizio, Controparte_4
e ciò malgrado il decreto di esecutività dello stato passivo abbia efficacia meramente endoprocedimentale ex art. 96, comma 6, della L.F., sicché non si comprenderebbe la ragione giuridica del summenzionato passaggio argomentativo della sentenza di prime cure.
In secondo luogo, precisa che il Giudice Delegato non avrebbe rigettato la domanda di ammissione al passivo proposta dalla banca per carenza di prova del credito, bensì perché proposta tardivamente senza giustificazione.
Osserva, ancora, che il credito vantato dalla Banca non necessitava di alcun accertamento, giacché
“scaturente da contratto di mutuo (titolo esecutivo) ed essendo stato provato dalla documentazione prodotta in atti, ovverosia dal contratto di mutuo del 26.02.2004 (doc. 1 del fascicolo di primo grado), dall'atto di frazionamento del 23.12.2005 (doc. 2 del fascicolo di primo grado), dall'atto di compravendita dell'immobile da parte della IG.ra (doc. 3 del fascicolo di Controparte_5 primo grado), dall'accollo, seppur interno, della quota del mutuo gravante sull'immobile acquistato dalla IG.ra da parte dell'acquirente (doc. 3 del fascicolo di primo grado), Controparte_5 dall'attestazione ex art. 50 del D.lgs. n. 385/1993 (doc. 4 del fascicolo di primo grado), dagli estratti conto storico analitici relativi a tutta la durata del rapporto tra parte mutuataria e parte mutuante, dai quali si evincono le singole erogazioni delle somme mutuate”.
Inoltre, sotto altro ma connesso profilo, la mancata ammissione al passivo di un credito non determinerebbe la sua insussistenza.
Si è costituita la curatela fallimentare appellata, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
Anzitutto, al preliminare rilievo con cui l'appellante sostiene la nullità della notifica della sentenza di primo grado, l'appellata replica facendo notare che la giurisprudenza richiamata da controparte non si attaglierebbe al caso specifico, in quanto il giudizio di primo grado si è svolto avanti al Tribunale di Patti, mentre il difensore della Banca opposta ha dichiarato di eleggere domicilio in Messina, via A. Martino n. 112 (vedasi comparsa di costituzione del 15.12.2017, depositata il 15.02.2018).
Tale circostanza assumerebbe particolare rilevanza, atteso che se è vero che la giurisprudenza ha rimarcato che l'albo professionale rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e in esso il procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede, non sussistendo un dovere del procuratore di dichiarare nel giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti, è altrettanto vero che ciò non vale nel caso in cui l'attività del procuratore venga esercitata al di fuori della circoscrizione di assegnazione, avendo in proposito sottolineato la Suprema Corte a S.U. che “le norme professionali prevedono l'obbligo del procuratore di eleggere un domicilio, e comunicarne i mutamenti, soltanto nel caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione (cfr.: R.D. n. 37 del 1934, art.82)”.
Considerato che il difensore della ha studio (e relativa elezione di domicilio professionale) in CP_6
Messina e che la controversia di primo grado era incardinata presso la diversa circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Patti, sussisteva l'obbligo del suddetto difensore di eleggere domicilio e comunicarne i mutamenti.
Non essendo stato effettuato quanto sopra, sarebbe corretta la notifica presso il domicilio eletto, non essendo nel caso di specie opponibili alle controparti i mutamenti del domicilio medesimo, in quanto non dichiarati.
Pertanto, il termine breve per impugnare la sentenza sarebbe infruttuosamente decorso, con conseguente inammissibilità dell'appello.
Quanto ai motivi di appello proposti da controparte, il fallimento ne contesta la fondatezza, obiettando che non sussiste alcun credito della banca azionabile nei confronti del fallimento, stante la mancata ammissione al passivo, e non potendo in alcun modo ipotizzarsi né concretarsi il soddisfacimento dello stesso al di fuori della procedura concorsuale in atto e finché la stessa è pendente, neppure nei confronti del terzo proprietario, a nulla valendo l'effetto endoprocessuale della mancata ammissione al passivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è tempestivo, per l'assorbente motivo che la notifica della sentenza di primo grado non risulta essere stata effettuata all'indirizzo di posta elettronica dichiarato nella comparsa di costituzione della depositata il 15 febbraio 2018 , ove si legge “ “1T”, assistita, rappresentata CP_6
e difesa dall'Avv. Piero GE, del foro di Messina (C.F.: , PEC: C.F._3
fax 090-346746) ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento Email_1 presso lo studio di quest'ultimo, con sede in Messina, via A. Martino n. 112, giusta procura a margine dell'atto di precetto ex art. 603 c.p.c. notificato il 18.10.2017”.
L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica, senza limitazione di esso alle sole comunicazioni, avrebbe reso necessaria, ai fini della ritualità della notifica della sentenza e della conseguenza decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che la notifica stessa fosse eseguita a tale indirizzo PEC, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui A seguito dell'entrata in vigore della normativa sul domicilio digitale - art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012 come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 conv. in l. n. 114 del 2014 - in tutti i casi in cui la parte indichi il domicilio digitale - senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni - vi è l'obbligo di notificare in via telematica;
si è altresì affermato che l'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica;
ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione;
mentre l'indicazione della pec senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica è indicato per le sole comunicazioni di cancelleria;
resta inteso che qualora vi sia stata indicazione della domiciliazione digitale, non circoscritta alle sole comunicazioni, le notifiche al fine di far decorrere il termine breve, devono avvenire necessariamente in tale luogo telematico. (Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n.28532).
Nel merito, l'appello merita accoglimento.
Non può essere accolto il primo motivo, con cui si eccepisce il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse in capo al fallimento, che ha proposto opposizione al precetto.
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la curatela fallimentare, nella posizione corrispondente a quella del debitore, non soltanto è legittimata e ha interesse a contestare il credito fatto valere dalla banca in sede esecutiva, ma è parte necessaria nel procedimento esecutivo.
Sul punto, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato, essendosi affermato che Nell'espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario nei casi e nei modi di cui agli art. 602 ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti (Cassazione civile sez. III, 29/09/2004, n.19562; conformi Cass., Sez. 3, 29 dicembre 2011, n. 29748 e Cassazione civile sez. I, 28/01/2016 n.1620, nella quale ultima si precisa, in particolare, che “Tale partecipazione trova la sua giustificazione nell'interesse, indubbiamente vantato dal debitore diretto, a far valere le proprie eventuali ragioni nei confronti del creditore, e comunque a far sì che l'espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso per quest'ultimo, così che lo stesso possa soddisfarsi interamente o nella maggior misura possibile sul bene del terzo, e le conseguenze negative sul suo patrimonio
La medesima pronuncia precisa, poi, che il principio della necessaria partecipazione del debitore alla procedura esecutiva intentata dal creditore sul bene di proprietà del terzo “…è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi in cui il debitore diretto sia stato dichiarato fallito, essendo stato affermato che, in quanto riguardante un soggetto diverso dal proprietario del bene pignorato, tale evento non impedisce l'instaurazione e la prosecuzione della procedura nei confronti del terzo acquirente, con la precisazione che la presenza del fallito nell'ambito della stessa è assicurata dalla partecipazione del curatore (cfr. Cass., Sez. 1, 7 marzo 1975, n. 838).
Presenza del curatore che si colloca all'interno della previsione dell'art. art. 43 primo comma della legge fallimentare, secondo la quale “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”.
Il secondo motivo, con cui chiede riconoscersi il diritto della banca a procedere in via esecutiva, è invece fondato.
Per meglio spiegare le ragioni della decisione, è opportuno sintetizzare i passaggi fondamentali della vicenda:
- in data 26.02.2004, la CP_6 Controparte_6 stipulava con la un contratto di mutuo edilizio, con
[...] Parte_4 contestale concessione di ipoteca sul terreno e sul complesso in corso di costruzione;
- in data 07.03.2012, la (precedentemente Controparte_4 Parte_4 stipulava con un contratto di compravendita avente Controparte_5 ad oggetto una delle unità immobiliari costruite dalla mutuataria sul complesso edilizio ipotecato, in base al quale la si faceva carico – tramite un mero Controparte_5 accollo interno – della quota n. 26 del contratto di mutuo, pari ad € 53.576,92, quale quota parte del prezzo della compravendita;
- né la né la versavano alla Banca la Controparte_4 Controparte_5 quota di mutuo frazionata e oggetto del superiore accollo;
- l'istituto di credito, sulla base dei superiori titoli, in data 31.08.2017, proponeva istanza di ammissione al passivo del per Controparte_4
l'importo di € 59.303,77oltre agli interessi successivi al 01.01.2017;
- contestualmente, la Banca attivava la procedura di cui all'art. 602 e ss. c.p.c. sull'immobile ipotecato, trasferito alla predetta acquirente, notificando, in data 18.10.2017, atto di precetto alla proprietaria dell'immobile e al , ai sensi dell'art. 603 c.p.c. CP_4
- in data 28.11.2017, con decreto reso in udienza, il Giudice delegato escludeva dal passivo del menzionato il credito della dichiarando la relativa domanda come CP_4 CP_6
“improponibile perché ultratardiva senza giustificazione”. Poste queste premesse, oggetto del sindacato demandato al collegio è l'accertamento in ordine alla sussistenza, in capo alla banca creditrice del fallimento, del diritto di agire con le forme dell'esecuzione individuale, sul bene ipotecato, di proprietà della terza acquirente,
[...]
avendo il fallimento proposto opposizione al precetto notificato ai sensi Controparte_5 dell'art. 603 c.p.c.
Il giudice di primo grado, accogliendo le tesi del fallimento, è giunto alla conclusione che la banca non potrebbe agire esecutivamente, perché ciò costituirebbe violazione del disposto dell'art. 52 secondo comma legge fall., secondo cui, Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.
E siccome in sede fallimentare il credito dell'istituto di credito è stato dichiarato improponibile, per ultratardività, ciò priverebbe lo stesso creditore della possibilità di esercitare qualsiasi azione volta al recupero del credito, fino a quando la procedura fallimentare sarà pendente.
A conferma di tale soluzione, in sentenza viene richiamata la giurisprudenza di legittimità con cui si afferma che “Dopo l'apertura della procedura concorsuale (…) le domande dei creditori possono, pertanto, essere proposte esclusivamente davanti al giudice fallimentare (…) onde assicurare che tutte le domande nei confronti del fallimento vengano proposte e trattate dal medesimo giudice congiuntamente, onde assicurare la parità di trattamento dei creditori” Cass. Civ. S.U.21/07/2015 n.15200).
L'appellante contesta tale conclusione, obiettando che la citata sentenza della Cassazione non è pertinente al caso in esame, poiché si riferisce a una controversia nella quale si trattava di beni che rientravano nel patrimonio fallimentare, a differenza di quanto viene in rilievo nel presente giudizio, ove il bene immobile oggetto dell'esecuzione individuale azionata dalla odierna appellante appartiene a un terzo.
Al contrario – puntualizza l'appellante - la previsione di esclusività dell'accertamento dei crediti in sede concorsuale, sancita dall'art. 52 legge fallimentare, non varrebbe a ostacolare l'azione esecutiva promossa dalla medesima banca, poiché essa ha come oggetto un bene non facente parte del compendio fallimentare, essendone uscito per effetto della compravendita del 7.3.2012.
La difesa del fallimento – a sua volta - replica che quel che rende improponibile l'azione esecutiva non è il fatto che il bene appartenga al fallimento (circostanza che assumerebbe rilievo ostativo, ai sensi dell'art. 51 legge fallimentare), ma – a monte - l'assenza del diritto di credito nei confronti del fallimento, a causa della mancata ammissione di tale credito nell'unica sede a ciò deputata, quella concorsuale, così come sancito dall'art. 52 legge fallimentare.
Dalla lettura degli atti di casa, risulta pacificamente:
che la dichiarazione di fallimento della società mutuataria sia intervenuta in epoca successiva alla iscrizione di ipoteca e alla vendita dell'appartamento facente parte del compendio ipotecato, senza che nei confronti di tale atto di costituzione di garanzia reale sia stata proposta azione revocatoria, ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare (sulla revocatoria del contratto di compravendita ci si soffermerà nel prosieguo); che, in forza di tale ipoteca, la banca abbia promosso azione esecutiva, ai sensi dell'art. 602 c.p.c., sul bene ipotecato, facendo valere il diritto di sequela sancito dall'art. 2808 c.c.
Ciò posto, la tesi propugnata dalla difesa del fallimento e accolta nella sentenza impugnata non può essere condivisa.
La dichiarazione di improponibilità dell'istanza di insinuazione al passivo, per ultratardività, proprio perchè – come ammesso dalla stessa curatela fallimentare – possiede efficacia meramente endofallimentare, ai sensi dell'art. 96 legge fallimentare, produce soltanto l'impossibilità di far valere il credito della banca all'interno della procedura concorsuale, al fine di concorrere nella distribuzione del ricavato dalla liquidazione dei beni rientranti nel patrimonio fallimentare, ma non determina il venir meno del diritto di credito, nascente da un contratto di mutuo rilasciato in forma esecutiva, che ontologicamente continua a persistere, malgrado la mancata ammissione al passivo.
Ne consegue che il sopravvenire del fallimento del debitore non vale a paralizzare l'azione esecutiva che il creditore intende proporre – si badi - non su un bene rientrante nel compendio del fallimento (iniziativa che sarebbe preclusa dall'art. 51, salva la deroga sancita dall'art. 41 D.Lvo 385/93, che qui non viene in rilievo), bensì su un immobile che è uscito dal patrimonio del debitore del fallito per effetto della compravendita intervenuta in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.
Difatti, la preclusione dettata dal più volte citato art. 52 legge fallimentare non può che riferirsi soltanto ai creditori del fallimento che intendono soddisfarsi sui beni facenti parte del compendio fallimentare, come si evince sia dal tenore del primo comma di tale disposizione, il quale, con la formula secondo cui Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito (non quindi, il concorso tra i creditori del fallimento tout court), delimita l'ambito di applicazione dei commi successivi, sia dalla stessa ratio dell'istituto, che è quella di garantire la par condicio creditorum, attraverso la cristallizzazione del passivo, non fra tutti i creditori del fallimento, ma fra coloro che agiscono per aggredire il patrimonio fallimentare, la cui integrità è assicurata, a sua volta, dalla previsione di cui al precedente art. 51, secondo cui “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.
Dunque, entrambe le suddette disposizioni non trovano applicazione quando il bene costituente oggetto dell'azione esecutiva non è compreso nel patrimonio fallimentare.
Ove si opinasse diversamente, precludendo al creditore di agire in executivis su un bene non più appartenente al fallimento, e ciò solo a causa della mancata ammissione del credito al passivo fallimentare, si potrebbe giungere alla paradossale conseguenza che, qualora avverso il contratto di compravendita non fosse esperibile l'azione revocatoria da parte della curatela fallimentare, per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 66 e 67 legge fall., su tale bene non potrebbero soddisfarsi né la massa dei creditori concorsuali, per essere lo stesso fuoriuscito legittimamente dal patrimonio fallimentare, e neppure il creditore avente titolo esecutivo e ipoteca legittimamente iscritta su detto bene ma non ammesso al passivo, se non una volta chiusa una procedura fallimentare alla quale detto creditore non aveva motivo di concorrere.
La esattezza della soluzione qui prospettata trova conforto nei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia richiamata nell'atto di appello Sez. 1, Sentenza n. 13447 del 20/06/2011, ove si è chiarito che “… La L. Fall., art. 51, che vieta azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento, opera sul piano formale e contribuisce a dare attuazione alla regola del concorso, che, ai sensi del successivo art. 52, comma 1 vige in ambito fallimentare, e che impone a tutti i creditori che intendano soddisfarsi sul ricavato dalla vendita dei beni acquisiti all'attivo di parteciparvi, proponendo domanda di insinuazione allo stato passivo per far accertare i rispettivi crediti. Nulla autorizza, però, a trarre dalla norma in esame una sorta di regola capovolta, secondo cui la mancata partecipazione al concorso determinerebbe l'estinzione del titolo esecutivo di cui il creditore sia eventualmente munito nei confronti del fallito: non v'è, infatti, alcuna equivalenza fra perdita della facoltà processuale e perdita del diritto sostanziale di azione, ne' v'è un obbligo per il creditore concorsuale - divenuto tale ipso iure, per effetto della dichiarazione di fallimento del proprio debitore - di diventare creditore concorrente. Al contrario, in dottrina e in giurisprudenza si afferma che la dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di tenere in serbo il titolo di cui sia in possesso per farlo poi valere contro il fallito tornato in bonis, ne' di procurarselo iniziando o proseguendo contro il fallito stesso un giudizio nelle forme e nelle sedi ordinarie, purché questo sia privo di qualunque effetto nei confronti della massa (fra molte, Cass. nn. 14981/06, 13778/06, 3245/03, 14856/01). Escluso dunque che la "sopravvivenza" (se così si può dire) del titolo esecutivo formato contro il debitore poi fallito sia condizionata alla presentazione della domanda di ammissione al passivo, deve concludersi che in pendenza della procedura, pur essendo divenuta improcedibile (o improseguibile) l'azione singolare volta alla riscossione coattiva del credito nei confronti dell'insolvente, il titolo mantiene la sua validità ad ogni altro effetto. Ne consegue che legittimamente la Comit ha promosso l'espropriazione contro la terza datrice d'ipoteca avvalendosi del titolo esecutivo di cui era munita verso la costituito Controparte_8
(secondo quanto accertato nella sentenza impugnata e non contestato dalla dal contratto Pt_5 di mutuo ricevuto dal notaio…”.
Tale pronuncia consente di inquadrare correttamente, nei suoi esatti termini, l'obbligo di accertamento dei crediti in sede concorsuale come strumento di tutela della parità dei creditori rispetto alla possibilità di soddisfacimento dei loro crediti in dipendenza dalla capienza del patrimonio fallimentare, non con riferimento a beni che di esso non fanno parte.
La stessa pronuncia della Cassazione richiamata a conferma della legittimazione attiva del fallimento, la n. 1620 del 2016, che si è occupata di un caso del tutto analogo a quello in esame, nel quale il creditore di un soggetto poi fallito agiva in sede esecutiva con il bene trasferito a un terzo sul quale aveva iscritto ipoteca, ha avuto modo di precisare che il principio della necessaria partecipazione del debitore alla procedura esecutiva intentata dal creditore sul bene di proprietà del terzo “…è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi in cui il debitore diretto sia stato dichiarato fallito, essendo stato affermato che, in quanto riguardante un soggetto diverso dal proprietario del bene pignorato, tale evento non impedisce l'instaurazione e la prosecuzione della procedura nei confronti del terzo acquirente, con la precisazione che la presenza del fallito nell'ambito della stessa è assicurata dalla partecipazione del curatore (cfr. Cass., Sez. 1, 7 marzo 1975, n. 838).
Nella controversia in esame, a seguito della notifica, da parte della banca creditrice, del titolo esecutivo e del precetto alla curatela fallimentare e al terzo proprietario, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., il curatore si è attivato mediante la proposizione dell'opposizione al precetto, in forza della legittimazione attribuitagli dal menzionato art. 43 legge fallimentare, non soltanto prospettando la mancata ammissione del credito al passivo, ma anche muovendo rilievi in ordine alla stessa fondatezza nel merito della pretesa della banca (sebbene questi ultimi non siano stati riproposti in sede di appello). Con ciò deve ritenersi che le ragioni del patrimonio del fallito siano state prospettate nella sede processuale a ciò deputata, attraverso l'iniziativa del curatore.
Sulla scorta di tali principi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, deve ritenersi sussistente il diritto della banca creditrice di agire in via esecutiva, ai sensi dell'art. 602 e ss c.p.c., nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato, proprio perché la mancata ammissione al passivo preclude alla banca di partecipare al riparto del ricavato della liquidazione dei beni facenti parte del patrimonio fallimentare, ma non di soddisfarsi su un bene che non fa più parte del compendio fallimentare, per esserne fuoriuscito anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Né può assumere rilievo la circostanza che il fallimento abbia promosso azione revocatoria finalizzata a ottenere la dichiarazione di inefficacia della compravendita dell'immobile stipulata il 7.3.2012 nei confronti della massa dei creditori.
Al riguardo, va anzitutto rilevato che tale circostanza non è stata riproposta dalla curatela con la comparsa di costituzione in appello (vi è un riferimento alla revocatoria solo nella comparsa conclusionale), ragion per cui non potrebbe essere esaminata dal collegio quale impedimento all'azione esecutiva, ostandovi la preclusione processuale derivante dall'art. 346 c.p.c.
In ogni caso, tale iniziativa della curatela fallimentare sarebbe irrilevante ai fini di causa, essendo pacifico in atti che la relativa domanda giudiziale è stata trascritta in data successiva all'iscrizione dell'ipoteca in favore della banca, sicché vale il principio secondo cui, “Nel caso in cui l'azione revocatoria fallimentare abbia ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l'esecuzione forzata che sia stata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito è opponibile alla procedura concorsuale, essendosi determinato, per effetto della trascrizione della garanzia, un effetto di "cristallizzazione giuridica" che mantiene ancorato il bene alla condizione giuridica in cui si trovava al momento dell'iscrizione medesima, rendendola insensibile agli atti successivamente iscritti o trascritti e conseguentemente consentendo di far salvo l'acquisto da parte dell'aggiudicatario. (Sez.
3 - Sentenza n. 14086 del 22/05/2023). Ne consegue che, nel caso di esito positivo dell'azione revocatoria, i creditori concorsuali potrebbero far valere le proprie pretese soltanto su quanto eventualmente residuato dopo il soddisfacimento del credito assistito dall'ipoteca.
Infine, resta da precisare che nella comparsa di costituzione della curatela appellata non sono stati riproposti neppure i motivi illustrati nell'opposizione a precetto con riferimento alla fondatezza del credito vantato dalla banca, sicché non è possibile occuparsene in questa sede, alla stregua del già citato art. 346 c.p.c.
Nel consegue che l'appello deve essere accolto, con il rigetto dell'opposizione a precetto proposta dalla curatela fallimentare.
L'accoglimento dell'appello impone di rivedere (d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale. In questa prospettiva reputa la Corte che, per il principio della soccombenza, il opponente, CP_4 qui appellato, vada condannata alla rifusione delle spese processuali sia di primo che secondo grado in favore di controparte.
Tali spese devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis –, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza ” (così Cass. Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia (da € 52.001 ad € 260.000) ed applicando i parametri tariffari minimi, attesa la natura delle questioni dibattute, in complessivi € 7.052,00 (di cui € 1.276,00 per studio;
€ 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.127 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Per il secondo grado seguendo gli stessi criteri di cui sopra, va liquidata la somma complessiva di € 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per studio;
€. 956,00 per fase introduttiva, €. 2.163,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.552,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Occorre precisare che anche nel giudizio di appello va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022). In ordine alla posizione di si ritiene di compensare Controparte_5 integralmente le spese, poiché la stessa non ha proposto opposizione a precetto e, pertanto, non ha dato causa alla controversia, ed è rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e per essa dalla mandataria avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 704/2021, emessa dal Tribunale di Patti in data 01.10.2021 e pubblicata in pari data, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata riconosce il diritto dell'appellante creditore ipotecario a procedere all'esecuzione sul bene ipotecato;
2) condanna il al pagamento in favore Controparte_4 dell'appellante, delle spese del giudizio di primo e di secondo grado, che liquida rispettivamente in complessivi €. 7.052,00 e €. 7.160,00 (ripatiti come in parte motiva), oltre
– per entrambi i gradi di giudizio- al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese in merito alla posizione di
[...]
Controparte_5
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo GULLINO Presidente rel.
2) Dott. Augusto SABATINI Consigliere
3) Dott. Marisa SALVO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 76/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
vertente tra
con socio unico costituita ai sensi Parte_1 dell'articolo 3 della Legge 130/99 iscritta in data 11-12-2018 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia n. 35532.1 con Sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) - Capitale sociale Euro 10.000 iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Codice Fiscale n. (di seguito la “Mandante”) e per essa la mandataria P.IVA_1 CP_1
(denominazione assunta da come deliberato dall'Assemblea
[...] CP_2
Straordinaria con verbale del dott. Salvatore Mariconda, Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p. IVA P.IVA_2
, in persona del Dott. domiciliato in Verona, Viale P.IVA_3 Controparte_3 dell'Agricoltura 7, il quale interviene al presente atto nella qualifica di procuratore, con poteri di firma per essa già giusta procura per atto Notaio CP_1 CP_2 Per_1 di Roma del 17 giugno 2020 Rep. n. 56707, Racc. 16500, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero GE (C.F.: , n. fax: 090.346746, posta elettronica certificata: C.F._1
in virtù di procura speciale in calce al presente atto ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato in Messina, Via Luciano Manara n. 22
APPELLANTE
e
, in persona del curatore, . con sede Controparte_4 in Acquedolci, contrada Buffone, codice fiscale e partita IVA , rappresentato e difeso P.IVA_4 per procura in calce al presente atto e su foglio separato - da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 - dall'avv. Barbara Schepis con studio in Brolo (ME) via Libertà n. 66, avente codice fiscale: , numero di fax 0941561448 e indirizzo di posta elettronica CodiceFiscale_2 certificata ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria, Email_2 ed elettivamente domiciliato in Messina, via F Todaro n. 3, presso lo studio dell'avv. Rosario Dovico, recapito professionale dell'avv. Barbara Schepis;
nonché in forza del provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato al Fallimento, Dr.ssa Concetta Alacqua, in data 8.02.2022 (all. 1) reso su istanza del curatore fallimentare in pari data contenente altresì l'indicazione del predetto difensore quale legale della Curatela. nonché
nata a [...] il [...], Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
oggetto: opposizione a precetto – appello avverso la sentenza n. 704/2021 pubbl. il 01/10/2021, emessa dal Tribunale di Patti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: 1) annullare, riformare e revocare la sentenza n. 704/2021 emessa dal Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott.ssa Michela Agata La Porta, nel procedimento n. 1908/2017 R.G., per i motivi di cui sopra, accogliendo nella forma e nel merito il presente atto di appello;
2) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o di interesse ad agire della Curatela Fallimentare, in favore di una pronuncia che riconosca la carenza di legittimazione passiva e/o di interesse ad agire del Fallimento
“ ”; 3) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui Controparte_4 accoglie l'opposizione proposta dalla Curatela Fallimentare in favore di una pronuncia che riconosca la sussistenza del credito vantato dalla Banca e che accerti e dichiari il diritto dell'appellante a procedere esecutivamente sul bene in questione gravato da ipoteca;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio. Per ”: “Rigettare integralmente l'impugnazione Controparte_4 proposta dall'appellante e, per essa, dalla sua mandataria Parte_1 CP_1 perché inammissibile e/o infondata e comunque con qualsivoglia altra statuizione, occorrendo anche ai sensi dell'art. 348 bis, co. 1, c.p.c. 2) Conseguentemente, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 704/2021 Reg. Sent. pubblicata il 01/10/2021 nel giudizio iscritto al n. 1908/2017 R.G. Trib. Patti. 3) Con vittoria di spese e compensi di causa, sia del presente giudizio che di quello di primo grado, oltre spese generali ed accessori come per legge e con condanna, altresì, ex art. 96 c.p.c., primo comma, o in subordine terzo comma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.11.2017, la Parte_2
, premesso che in data 18/10/2017 era stato notificato, sia alla stessa curatela che alla
[...] terza proprietaria di bene ipotecato, atto di precetto, su istanza della
[...]
con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 59.933,57, Parte_3 in forza di un contratto di mutuo edilizio e prima erogazione, a rogito Notaio Dott. Persona_2
Rep. n. 26038, Racc. n. 10993, registrato in Sant'Agata di Militello il 12.03.2004, e di successivo atto di frazionamento del 23.12.2005, a rogito Notaio Dott. racc. 11197, rep. 27425, Persona_2 rilasciati in forma esecutiva il 6.7.2017 e notificati contestualmente all'atto di precetto, deduceva: che l'azione esecutiva preannunciata con l'atto di precetto era inammissibile e improcedibile, perché in contrasto con il divieto di azioni individuali sui beni del fallito, sancito dall'art. 51 legge fall., divieto inderogabile, a garanzia della par condicio tra i creditori del fallito;
che il credito vantato della banca era inesistente, essendo stata presentata la relativa istanza di insinuazione al passivo tardivamente, oltre un anno dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, e inoltre non era determinato nel suo ammontare;
che il credito sarebbe stato comunque inesigibile, giacchè, a seguito dell'accollo, da parte della terza acquirente, si una quota del mutuo e del mancato pagamento del dovuto sia da parte della società debitrice che da parte della terza proprietaria, la creditrice non aveva mai notificato al fallimento la decadenza dal beneficio del termine.
La terza proprietaria non si costituiva.
Si costituiva la la Controparte_6 quale deduceva che:
- in data 26.02.2004, la Controparte_6 aveva stipulato con la un contratto di mutuo edilizio e
[...] Parte_4 prima erogazione, a rogito Notaio Dott. Rep. n. 26038, Racc. n. 10993, Persona_2 registrato in Sant'Agata di Militello il 12.03.2004;
- in forza di tale contratto, la aveva concesso alla parte mutuataria la somma di € CP_6
2.000.000,00 e la relativa restituzione era stata garantita con la concessione di ipoteca sopra il seguente bene immobile: “Terreno ed entrostante complesso edilizio in corso di costruzione siti ad Acquedolci in Contrada Buffone, insistente su quarantadue lotti per complessivi 39 (trentanove) alloggi appresso descritti: a) -alloggi numerati dall'1 al 10[…] b) -alloggi numerati (11-13); (14-17); (26-29)[…] c) -alloggi numerati (18-21); e (22-25)[…] d) - alloggi numerati (30-37) (38-42)[…] Il terreno oggetto della garanzia ipotecaria é riportato nel N.C.T. del Comune di Acquedolci al foglio 10, particelle: 734 (ex 728/a); 767 (ex 736/b); 737 (ex 730/b)”;
- con successivo atto del 23.12.2005, a rogito Notaio Dott. n. Racc. 11917 N. Persona_3
Rep. 27425, l'originario mutuo era stato ridotto ad € 1.650.000,00 e la connessa ipoteca era stata frazionata secondo le modalità contenute nel medesimo contratto;
- in data 07.03.2012, la (precedentemente Controparte_4 Parte_4 aveva stipulato con un contratto di compravendita, Controparte_5 per atti Notaio in Capo D'Orlando n. rep. 58273 racc. n. 11073, reg.to a Persona_4
Sant'Agata di Militello il 03.04.2012 al n. 324, avente ad oggetto una delle unità immobiliari costruite dalla mutuataria sul complesso edilizio ipotecato: sulla base di tale contratto, la aveva acquistato l'immobile identificato Controparte_5 nel Catasto fabbricati del Comune di Acquedolci al fg. 10 part. 884 sub 1 c.da Buffone snc piano S1- T1, cat. A2, Cl 6, consistenza vani 8,5, facendosi carico – tramite un mero accollo interno – della quota n. 26 del contratto di mutuo, pari ad € 53.576,92, quale quota parte del prezzo della compravendita;
- né la né la avevano versato alla Controparte_4 Controparte_5
Banca la quota di mutuo frazionata e oggetto del superiore accollo;
- per tale ragione, l'istituto di credito, sulla base dei superiori titoli, in data 31.08.2017, aveva fatto istanza di ammissione al passivo del Controparte_4
per l'importo di € 59.303,77oltre agli interessi successivi al 01.01.2017, in virtù
[...] del mancato pagamento della rata accollata dalla , come da Controparte_5 attestazione ex art. 50 d.lgs. 385/93;
- contestualmente, la aveva attivato la procedura di cui all'art. 602 e ss. c.p.c. CP_6 sull'immobile ipotecato, trasferito alla predetta acquirente, notificando atto di precetto alla proprietaria dell'immobile e al;
CP_4
- in data 28.11.2017, con decreto reso in udienza, il Giudice delegato aveva escluso dal passivo del menzionato Fallimento il credito della dichiarando la relativa domanda come CP_6
“improponibile perché ultratardiva senza giustificazione”;
Così ricostruita la vicenda, la banca convenuta deduceva il difetto di interesse e di legittimazione passiva del fallimento, nonché l'infondatezza dell'opposizione, rilevando che essa banca aveva agito non su beni del compendio fallimentare, bensì sul bene trasferito a terzo e gravato da ipoteca in favore della stessa banca.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado così statuiva: - ACCERTA CHE LA Parte_3
NON HA DIRITTO DI PROCEDERE ESECUTIVAMENTE;
- DICHIARA LA
[...]
ILLEGITTIMITÀ E LA CONSEGUENTE INEFFICACIA DELL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 18.10.2017; - CONDANNA CP_6 [...]
LLA REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI IN Parte_3
FAVORE DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ Controparte_4 [...]
IN PERSONA DEL CURATORE AVV. ROSARIA DI GIORGIO GIANNITTO, CP_4
CHE LIQUIDA IN EURO 851,63 PER RIMBORSO SPESE VIVE, E IN EURO 7.795,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE.
A fondamento di tale decisione, il giudice rilevava: che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca convenuta, il diritto del precettante all'esecuzione forzata può essere contestato proprio dal debitore principale, e non invece dal terzo datore di ipoteca, il quale garantisce il debito ma è “estraneo” all'obbligazione, sicché la notificazione del precetto ha nei confronti del terzo la mera funzione di avvertirlo dell'imminente espropriazione, cui sarà dato corso qualora il debitore non paghi il debito precettato entro il termine indicato. Conseguentemente, l'intimazione ad adempiere nel precetto non va rivolta al terzo ma soltanto al debitore, che resta il destinatario principale degli atti propedeutici all'esecuzione e il titolare della legittimazione a opporre il precetto;
che, sebbene l'efficacia endofallimentare del decreto che decide sullo stato passivo renda ammissibile che, al di fuori della procedura fallimentare, il creditore, da una parte, possa chiedere l'accertamento e la condanna relativi al proprio credito, così come, dall'altra parte, il fallito tornato in bonis possa a sua volta far valere propri crediti ove non vi abbia provveduto il Curatore nel fallimento, ciò non può comunque avvenire in pendenza della procedura fallimentare, pena la violazione dell'art.52 L. Fall., con il quale il Legislatore ha voluto concentrare l'accertamento di tutti i crediti all'interno di tale procedura, al punto da ricomprendervi (ultimo comma) persino i crediti esentati dal divieto del predetto art.51 L. Fall.; che la circostanza che il credito della banca non sia stato ammesso per ragioni di rito (improponibile) e non di merito, non priva di rilievo tale mancata ammissione, con la conseguenza che, in pendenza della procedura fallimentare, lo stesso non possa essere diversamente accertato e, a maggior ragione, portato a soddisfazione mediante l'azione di espropriazione, seppure rivolta ai danni di un bene del terzo datore di ipoteca.
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza proponeva appello quale cessionaria del Parte_1 credito della originaria banca precettante (come da documentazione allegata all'atto di citazione), e per essa la mandataria CP_1
Con comparsa depositata in data 31.5.2022, si costituiva in giudizio il Controparte_4
, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello e ne chiedeva, comunque,
[...] il rigetto nel merito, poiché infondato. Non si costituiva la terza acquirente del bene ipotecato, Controparte_7 malgrado l'atto di appello le fosse stato ritualmente notificato, con consegna a mani proprie, il 24 gennaio 2022.
Con ordinanza del 21.11.2022, la Corte, ritenuto che non sussistessero i presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dichiarata la contumacia di
[...]
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Controparte_7
La causa subiva alcun rinvii d'ufficio.
Quindi, sostituto il relatore originario, nel frattempo collocato in quiescenza, all'udienza del 06.05.2025 la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
La camera di consiglio si è svolta il 31 ottobre 2025.
Appello
In via preliminare, l'appellante rileva che la notificata della sentenza di primo grado, effettuata dalla Curatela fallimentare presso il precedente recapito dello studio del procuratore della avv. CP_6
IE GE, sarebbe nulla, essendo stata indirizzata al precedente indirizzo dello stesso procuratore, malgrado quest'ultimo si fosse trasferito ad altro recapito e avesse comunicato all'Ordine il cambio di indirizzo, che avrebbe potuto essere facilmente reperito e consultato tramite l'Albo.
L'appellante precisa, sul punto, che la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che nei casi in cui il legale, nelle more della causa, muta recapito professionale, dandone comunque idonea comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine, dal cui relativo Albo risulta il nuovo indirizzo, l'errata notifica, dovuta all'inesatta indicazione dell'indirizzo del destinatario, ricade negativamente sul soggetto notificante.
Nel caso di specie, già nel 2018 il procuratore della aveva comunicato al consiglio dell'ordine CP_6 il cambio di indirizzo del proprio studio, spostando il domicilio sempre all'interno della medesima città (da Via A. Martino 112 a Via Luciano Manara n. 22 – v. doc. 10). Pertanto, controparte aveva l'onere di verificare il corretto indirizzo dello studio del procuratore della anche alla luce del CP_6 mancato ritiro dell'atto da parte di quest'ultimo (v. doc. 11).
Di conseguenza, non sarebbe potuto decorrere il termine breve per l'impugnazione e l'atto d'appello sarebbe tempestivamente proposto.
Nel merito.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata, per non avere riconosciuto il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo al fallimento. Sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione alcuni aspetti dirimenti ai fini della decisione, ossia che l'istituto di credito:
- non aveva agito nei confronti del , bensì nei confronti del proprietario del bene CP_4 gravato da ipoteca in forza del “diritto di seguito” che caratterizza tale istituto;
- aveva aggredito un bene che non era nella sfera giuridica del fallimento;
- non aveva aggredito il patrimonio del fallito e non aveva promosso alcuna azione esecutiva in danno del fallimento.
Dunque, trattandosi di espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore diretto non sarebbe il legittimato passivo dell'azione esecutiva;
il pignoramento va notificato e trascritto nei confronti del terzo, perché ha come unico oggetto il bene di proprietà di quest'ultimo.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva che il giudice a quo non avrebbe tenuto in debito rilievo che il bene da espropriare non faceva parte della massa fallimentare, di talché non troverebbe applicazione, nel caso di specie, l'art. 51 della L.F, il quale pone un divieto di intraprendere azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento, non invece su quelli appartenenti a un terzo, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, inziativa che non viene impedita neppure dal disposto dell'art. 52 legge fall.
Con riferimento all'azione revocatoria proposta dalla Curatela del Fallimento nei confronti della
[...]
in riferimento all'alienazione del bene aggredito dall'istituto di credito, Controparte_5 richiamata dal fallimento nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante sostiene che anche ove tale giudizio si concludesse con esito favorevole per il , resterebbero in ogni caso salvi i CP_4 diritti della creditrice, giacché maturati in virtù di un atto trascritto precedentemente alla trascrizione della domanda di revoca. Difatti, l'ipoteca sarebbe stata iscritta in data 12.03.2004, il successivo frazionamento in data 23.12.2005, mentre la domanda di revocatoria, proposta dal , CP_4 solamente nel 2015.
Sotto altro profilo, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure ove ha ritenuto che rivestisse rilevanza dirimente, ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa dalla banca creditrice, il rigetto della domanda di insinuazione al passivo del fallimento della a quest'ultima proposta in relazione al credito oggetto di giudizio, Controparte_4
e ciò malgrado il decreto di esecutività dello stato passivo abbia efficacia meramente endoprocedimentale ex art. 96, comma 6, della L.F., sicché non si comprenderebbe la ragione giuridica del summenzionato passaggio argomentativo della sentenza di prime cure.
In secondo luogo, precisa che il Giudice Delegato non avrebbe rigettato la domanda di ammissione al passivo proposta dalla banca per carenza di prova del credito, bensì perché proposta tardivamente senza giustificazione.
Osserva, ancora, che il credito vantato dalla Banca non necessitava di alcun accertamento, giacché
“scaturente da contratto di mutuo (titolo esecutivo) ed essendo stato provato dalla documentazione prodotta in atti, ovverosia dal contratto di mutuo del 26.02.2004 (doc. 1 del fascicolo di primo grado), dall'atto di frazionamento del 23.12.2005 (doc. 2 del fascicolo di primo grado), dall'atto di compravendita dell'immobile da parte della IG.ra (doc. 3 del fascicolo di Controparte_5 primo grado), dall'accollo, seppur interno, della quota del mutuo gravante sull'immobile acquistato dalla IG.ra da parte dell'acquirente (doc. 3 del fascicolo di primo grado), Controparte_5 dall'attestazione ex art. 50 del D.lgs. n. 385/1993 (doc. 4 del fascicolo di primo grado), dagli estratti conto storico analitici relativi a tutta la durata del rapporto tra parte mutuataria e parte mutuante, dai quali si evincono le singole erogazioni delle somme mutuate”.
Inoltre, sotto altro ma connesso profilo, la mancata ammissione al passivo di un credito non determinerebbe la sua insussistenza.
Si è costituita la curatela fallimentare appellata, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
Anzitutto, al preliminare rilievo con cui l'appellante sostiene la nullità della notifica della sentenza di primo grado, l'appellata replica facendo notare che la giurisprudenza richiamata da controparte non si attaglierebbe al caso specifico, in quanto il giudizio di primo grado si è svolto avanti al Tribunale di Patti, mentre il difensore della Banca opposta ha dichiarato di eleggere domicilio in Messina, via A. Martino n. 112 (vedasi comparsa di costituzione del 15.12.2017, depositata il 15.02.2018).
Tale circostanza assumerebbe particolare rilevanza, atteso che se è vero che la giurisprudenza ha rimarcato che l'albo professionale rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e in esso il procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede, non sussistendo un dovere del procuratore di dichiarare nel giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti, è altrettanto vero che ciò non vale nel caso in cui l'attività del procuratore venga esercitata al di fuori della circoscrizione di assegnazione, avendo in proposito sottolineato la Suprema Corte a S.U. che “le norme professionali prevedono l'obbligo del procuratore di eleggere un domicilio, e comunicarne i mutamenti, soltanto nel caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione (cfr.: R.D. n. 37 del 1934, art.82)”.
Considerato che il difensore della ha studio (e relativa elezione di domicilio professionale) in CP_6
Messina e che la controversia di primo grado era incardinata presso la diversa circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Patti, sussisteva l'obbligo del suddetto difensore di eleggere domicilio e comunicarne i mutamenti.
Non essendo stato effettuato quanto sopra, sarebbe corretta la notifica presso il domicilio eletto, non essendo nel caso di specie opponibili alle controparti i mutamenti del domicilio medesimo, in quanto non dichiarati.
Pertanto, il termine breve per impugnare la sentenza sarebbe infruttuosamente decorso, con conseguente inammissibilità dell'appello.
Quanto ai motivi di appello proposti da controparte, il fallimento ne contesta la fondatezza, obiettando che non sussiste alcun credito della banca azionabile nei confronti del fallimento, stante la mancata ammissione al passivo, e non potendo in alcun modo ipotizzarsi né concretarsi il soddisfacimento dello stesso al di fuori della procedura concorsuale in atto e finché la stessa è pendente, neppure nei confronti del terzo proprietario, a nulla valendo l'effetto endoprocessuale della mancata ammissione al passivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è tempestivo, per l'assorbente motivo che la notifica della sentenza di primo grado non risulta essere stata effettuata all'indirizzo di posta elettronica dichiarato nella comparsa di costituzione della depositata il 15 febbraio 2018 , ove si legge “ “1T”, assistita, rappresentata CP_6
e difesa dall'Avv. Piero GE, del foro di Messina (C.F.: , PEC: C.F._3
fax 090-346746) ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento Email_1 presso lo studio di quest'ultimo, con sede in Messina, via A. Martino n. 112, giusta procura a margine dell'atto di precetto ex art. 603 c.p.c. notificato il 18.10.2017”.
L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica, senza limitazione di esso alle sole comunicazioni, avrebbe reso necessaria, ai fini della ritualità della notifica della sentenza e della conseguenza decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che la notifica stessa fosse eseguita a tale indirizzo PEC, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui A seguito dell'entrata in vigore della normativa sul domicilio digitale - art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012 come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 conv. in l. n. 114 del 2014 - in tutti i casi in cui la parte indichi il domicilio digitale - senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni - vi è l'obbligo di notificare in via telematica;
si è altresì affermato che l'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica;
ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione;
mentre l'indicazione della pec senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica è indicato per le sole comunicazioni di cancelleria;
resta inteso che qualora vi sia stata indicazione della domiciliazione digitale, non circoscritta alle sole comunicazioni, le notifiche al fine di far decorrere il termine breve, devono avvenire necessariamente in tale luogo telematico. (Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n.28532).
Nel merito, l'appello merita accoglimento.
Non può essere accolto il primo motivo, con cui si eccepisce il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse in capo al fallimento, che ha proposto opposizione al precetto.
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la curatela fallimentare, nella posizione corrispondente a quella del debitore, non soltanto è legittimata e ha interesse a contestare il credito fatto valere dalla banca in sede esecutiva, ma è parte necessaria nel procedimento esecutivo.
Sul punto, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato, essendosi affermato che Nell'espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario nei casi e nei modi di cui agli art. 602 ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti (Cassazione civile sez. III, 29/09/2004, n.19562; conformi Cass., Sez. 3, 29 dicembre 2011, n. 29748 e Cassazione civile sez. I, 28/01/2016 n.1620, nella quale ultima si precisa, in particolare, che “Tale partecipazione trova la sua giustificazione nell'interesse, indubbiamente vantato dal debitore diretto, a far valere le proprie eventuali ragioni nei confronti del creditore, e comunque a far sì che l'espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso per quest'ultimo, così che lo stesso possa soddisfarsi interamente o nella maggior misura possibile sul bene del terzo, e le conseguenze negative sul suo patrimonio
La medesima pronuncia precisa, poi, che il principio della necessaria partecipazione del debitore alla procedura esecutiva intentata dal creditore sul bene di proprietà del terzo “…è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi in cui il debitore diretto sia stato dichiarato fallito, essendo stato affermato che, in quanto riguardante un soggetto diverso dal proprietario del bene pignorato, tale evento non impedisce l'instaurazione e la prosecuzione della procedura nei confronti del terzo acquirente, con la precisazione che la presenza del fallito nell'ambito della stessa è assicurata dalla partecipazione del curatore (cfr. Cass., Sez. 1, 7 marzo 1975, n. 838).
Presenza del curatore che si colloca all'interno della previsione dell'art. art. 43 primo comma della legge fallimentare, secondo la quale “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”.
Il secondo motivo, con cui chiede riconoscersi il diritto della banca a procedere in via esecutiva, è invece fondato.
Per meglio spiegare le ragioni della decisione, è opportuno sintetizzare i passaggi fondamentali della vicenda:
- in data 26.02.2004, la CP_6 Controparte_6 stipulava con la un contratto di mutuo edilizio, con
[...] Parte_4 contestale concessione di ipoteca sul terreno e sul complesso in corso di costruzione;
- in data 07.03.2012, la (precedentemente Controparte_4 Parte_4 stipulava con un contratto di compravendita avente Controparte_5 ad oggetto una delle unità immobiliari costruite dalla mutuataria sul complesso edilizio ipotecato, in base al quale la si faceva carico – tramite un mero Controparte_5 accollo interno – della quota n. 26 del contratto di mutuo, pari ad € 53.576,92, quale quota parte del prezzo della compravendita;
- né la né la versavano alla Banca la Controparte_4 Controparte_5 quota di mutuo frazionata e oggetto del superiore accollo;
- l'istituto di credito, sulla base dei superiori titoli, in data 31.08.2017, proponeva istanza di ammissione al passivo del per Controparte_4
l'importo di € 59.303,77oltre agli interessi successivi al 01.01.2017;
- contestualmente, la Banca attivava la procedura di cui all'art. 602 e ss. c.p.c. sull'immobile ipotecato, trasferito alla predetta acquirente, notificando, in data 18.10.2017, atto di precetto alla proprietaria dell'immobile e al , ai sensi dell'art. 603 c.p.c. CP_4
- in data 28.11.2017, con decreto reso in udienza, il Giudice delegato escludeva dal passivo del menzionato il credito della dichiarando la relativa domanda come CP_4 CP_6
“improponibile perché ultratardiva senza giustificazione”. Poste queste premesse, oggetto del sindacato demandato al collegio è l'accertamento in ordine alla sussistenza, in capo alla banca creditrice del fallimento, del diritto di agire con le forme dell'esecuzione individuale, sul bene ipotecato, di proprietà della terza acquirente,
[...]
avendo il fallimento proposto opposizione al precetto notificato ai sensi Controparte_5 dell'art. 603 c.p.c.
Il giudice di primo grado, accogliendo le tesi del fallimento, è giunto alla conclusione che la banca non potrebbe agire esecutivamente, perché ciò costituirebbe violazione del disposto dell'art. 52 secondo comma legge fall., secondo cui, Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.
E siccome in sede fallimentare il credito dell'istituto di credito è stato dichiarato improponibile, per ultratardività, ciò priverebbe lo stesso creditore della possibilità di esercitare qualsiasi azione volta al recupero del credito, fino a quando la procedura fallimentare sarà pendente.
A conferma di tale soluzione, in sentenza viene richiamata la giurisprudenza di legittimità con cui si afferma che “Dopo l'apertura della procedura concorsuale (…) le domande dei creditori possono, pertanto, essere proposte esclusivamente davanti al giudice fallimentare (…) onde assicurare che tutte le domande nei confronti del fallimento vengano proposte e trattate dal medesimo giudice congiuntamente, onde assicurare la parità di trattamento dei creditori” Cass. Civ. S.U.21/07/2015 n.15200).
L'appellante contesta tale conclusione, obiettando che la citata sentenza della Cassazione non è pertinente al caso in esame, poiché si riferisce a una controversia nella quale si trattava di beni che rientravano nel patrimonio fallimentare, a differenza di quanto viene in rilievo nel presente giudizio, ove il bene immobile oggetto dell'esecuzione individuale azionata dalla odierna appellante appartiene a un terzo.
Al contrario – puntualizza l'appellante - la previsione di esclusività dell'accertamento dei crediti in sede concorsuale, sancita dall'art. 52 legge fallimentare, non varrebbe a ostacolare l'azione esecutiva promossa dalla medesima banca, poiché essa ha come oggetto un bene non facente parte del compendio fallimentare, essendone uscito per effetto della compravendita del 7.3.2012.
La difesa del fallimento – a sua volta - replica che quel che rende improponibile l'azione esecutiva non è il fatto che il bene appartenga al fallimento (circostanza che assumerebbe rilievo ostativo, ai sensi dell'art. 51 legge fallimentare), ma – a monte - l'assenza del diritto di credito nei confronti del fallimento, a causa della mancata ammissione di tale credito nell'unica sede a ciò deputata, quella concorsuale, così come sancito dall'art. 52 legge fallimentare.
Dalla lettura degli atti di casa, risulta pacificamente:
che la dichiarazione di fallimento della società mutuataria sia intervenuta in epoca successiva alla iscrizione di ipoteca e alla vendita dell'appartamento facente parte del compendio ipotecato, senza che nei confronti di tale atto di costituzione di garanzia reale sia stata proposta azione revocatoria, ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare (sulla revocatoria del contratto di compravendita ci si soffermerà nel prosieguo); che, in forza di tale ipoteca, la banca abbia promosso azione esecutiva, ai sensi dell'art. 602 c.p.c., sul bene ipotecato, facendo valere il diritto di sequela sancito dall'art. 2808 c.c.
Ciò posto, la tesi propugnata dalla difesa del fallimento e accolta nella sentenza impugnata non può essere condivisa.
La dichiarazione di improponibilità dell'istanza di insinuazione al passivo, per ultratardività, proprio perchè – come ammesso dalla stessa curatela fallimentare – possiede efficacia meramente endofallimentare, ai sensi dell'art. 96 legge fallimentare, produce soltanto l'impossibilità di far valere il credito della banca all'interno della procedura concorsuale, al fine di concorrere nella distribuzione del ricavato dalla liquidazione dei beni rientranti nel patrimonio fallimentare, ma non determina il venir meno del diritto di credito, nascente da un contratto di mutuo rilasciato in forma esecutiva, che ontologicamente continua a persistere, malgrado la mancata ammissione al passivo.
Ne consegue che il sopravvenire del fallimento del debitore non vale a paralizzare l'azione esecutiva che il creditore intende proporre – si badi - non su un bene rientrante nel compendio del fallimento (iniziativa che sarebbe preclusa dall'art. 51, salva la deroga sancita dall'art. 41 D.Lvo 385/93, che qui non viene in rilievo), bensì su un immobile che è uscito dal patrimonio del debitore del fallito per effetto della compravendita intervenuta in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.
Difatti, la preclusione dettata dal più volte citato art. 52 legge fallimentare non può che riferirsi soltanto ai creditori del fallimento che intendono soddisfarsi sui beni facenti parte del compendio fallimentare, come si evince sia dal tenore del primo comma di tale disposizione, il quale, con la formula secondo cui Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito (non quindi, il concorso tra i creditori del fallimento tout court), delimita l'ambito di applicazione dei commi successivi, sia dalla stessa ratio dell'istituto, che è quella di garantire la par condicio creditorum, attraverso la cristallizzazione del passivo, non fra tutti i creditori del fallimento, ma fra coloro che agiscono per aggredire il patrimonio fallimentare, la cui integrità è assicurata, a sua volta, dalla previsione di cui al precedente art. 51, secondo cui “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.
Dunque, entrambe le suddette disposizioni non trovano applicazione quando il bene costituente oggetto dell'azione esecutiva non è compreso nel patrimonio fallimentare.
Ove si opinasse diversamente, precludendo al creditore di agire in executivis su un bene non più appartenente al fallimento, e ciò solo a causa della mancata ammissione del credito al passivo fallimentare, si potrebbe giungere alla paradossale conseguenza che, qualora avverso il contratto di compravendita non fosse esperibile l'azione revocatoria da parte della curatela fallimentare, per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 66 e 67 legge fall., su tale bene non potrebbero soddisfarsi né la massa dei creditori concorsuali, per essere lo stesso fuoriuscito legittimamente dal patrimonio fallimentare, e neppure il creditore avente titolo esecutivo e ipoteca legittimamente iscritta su detto bene ma non ammesso al passivo, se non una volta chiusa una procedura fallimentare alla quale detto creditore non aveva motivo di concorrere.
La esattezza della soluzione qui prospettata trova conforto nei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia richiamata nell'atto di appello Sez. 1, Sentenza n. 13447 del 20/06/2011, ove si è chiarito che “… La L. Fall., art. 51, che vieta azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento, opera sul piano formale e contribuisce a dare attuazione alla regola del concorso, che, ai sensi del successivo art. 52, comma 1 vige in ambito fallimentare, e che impone a tutti i creditori che intendano soddisfarsi sul ricavato dalla vendita dei beni acquisiti all'attivo di parteciparvi, proponendo domanda di insinuazione allo stato passivo per far accertare i rispettivi crediti. Nulla autorizza, però, a trarre dalla norma in esame una sorta di regola capovolta, secondo cui la mancata partecipazione al concorso determinerebbe l'estinzione del titolo esecutivo di cui il creditore sia eventualmente munito nei confronti del fallito: non v'è, infatti, alcuna equivalenza fra perdita della facoltà processuale e perdita del diritto sostanziale di azione, ne' v'è un obbligo per il creditore concorsuale - divenuto tale ipso iure, per effetto della dichiarazione di fallimento del proprio debitore - di diventare creditore concorrente. Al contrario, in dottrina e in giurisprudenza si afferma che la dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di tenere in serbo il titolo di cui sia in possesso per farlo poi valere contro il fallito tornato in bonis, ne' di procurarselo iniziando o proseguendo contro il fallito stesso un giudizio nelle forme e nelle sedi ordinarie, purché questo sia privo di qualunque effetto nei confronti della massa (fra molte, Cass. nn. 14981/06, 13778/06, 3245/03, 14856/01). Escluso dunque che la "sopravvivenza" (se così si può dire) del titolo esecutivo formato contro il debitore poi fallito sia condizionata alla presentazione della domanda di ammissione al passivo, deve concludersi che in pendenza della procedura, pur essendo divenuta improcedibile (o improseguibile) l'azione singolare volta alla riscossione coattiva del credito nei confronti dell'insolvente, il titolo mantiene la sua validità ad ogni altro effetto. Ne consegue che legittimamente la Comit ha promosso l'espropriazione contro la terza datrice d'ipoteca avvalendosi del titolo esecutivo di cui era munita verso la costituito Controparte_8
(secondo quanto accertato nella sentenza impugnata e non contestato dalla dal contratto Pt_5 di mutuo ricevuto dal notaio…”.
Tale pronuncia consente di inquadrare correttamente, nei suoi esatti termini, l'obbligo di accertamento dei crediti in sede concorsuale come strumento di tutela della parità dei creditori rispetto alla possibilità di soddisfacimento dei loro crediti in dipendenza dalla capienza del patrimonio fallimentare, non con riferimento a beni che di esso non fanno parte.
La stessa pronuncia della Cassazione richiamata a conferma della legittimazione attiva del fallimento, la n. 1620 del 2016, che si è occupata di un caso del tutto analogo a quello in esame, nel quale il creditore di un soggetto poi fallito agiva in sede esecutiva con il bene trasferito a un terzo sul quale aveva iscritto ipoteca, ha avuto modo di precisare che il principio della necessaria partecipazione del debitore alla procedura esecutiva intentata dal creditore sul bene di proprietà del terzo “…è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi in cui il debitore diretto sia stato dichiarato fallito, essendo stato affermato che, in quanto riguardante un soggetto diverso dal proprietario del bene pignorato, tale evento non impedisce l'instaurazione e la prosecuzione della procedura nei confronti del terzo acquirente, con la precisazione che la presenza del fallito nell'ambito della stessa è assicurata dalla partecipazione del curatore (cfr. Cass., Sez. 1, 7 marzo 1975, n. 838).
Nella controversia in esame, a seguito della notifica, da parte della banca creditrice, del titolo esecutivo e del precetto alla curatela fallimentare e al terzo proprietario, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., il curatore si è attivato mediante la proposizione dell'opposizione al precetto, in forza della legittimazione attribuitagli dal menzionato art. 43 legge fallimentare, non soltanto prospettando la mancata ammissione del credito al passivo, ma anche muovendo rilievi in ordine alla stessa fondatezza nel merito della pretesa della banca (sebbene questi ultimi non siano stati riproposti in sede di appello). Con ciò deve ritenersi che le ragioni del patrimonio del fallito siano state prospettate nella sede processuale a ciò deputata, attraverso l'iniziativa del curatore.
Sulla scorta di tali principi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, deve ritenersi sussistente il diritto della banca creditrice di agire in via esecutiva, ai sensi dell'art. 602 e ss c.p.c., nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato, proprio perché la mancata ammissione al passivo preclude alla banca di partecipare al riparto del ricavato della liquidazione dei beni facenti parte del patrimonio fallimentare, ma non di soddisfarsi su un bene che non fa più parte del compendio fallimentare, per esserne fuoriuscito anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Né può assumere rilievo la circostanza che il fallimento abbia promosso azione revocatoria finalizzata a ottenere la dichiarazione di inefficacia della compravendita dell'immobile stipulata il 7.3.2012 nei confronti della massa dei creditori.
Al riguardo, va anzitutto rilevato che tale circostanza non è stata riproposta dalla curatela con la comparsa di costituzione in appello (vi è un riferimento alla revocatoria solo nella comparsa conclusionale), ragion per cui non potrebbe essere esaminata dal collegio quale impedimento all'azione esecutiva, ostandovi la preclusione processuale derivante dall'art. 346 c.p.c.
In ogni caso, tale iniziativa della curatela fallimentare sarebbe irrilevante ai fini di causa, essendo pacifico in atti che la relativa domanda giudiziale è stata trascritta in data successiva all'iscrizione dell'ipoteca in favore della banca, sicché vale il principio secondo cui, “Nel caso in cui l'azione revocatoria fallimentare abbia ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l'esecuzione forzata che sia stata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito è opponibile alla procedura concorsuale, essendosi determinato, per effetto della trascrizione della garanzia, un effetto di "cristallizzazione giuridica" che mantiene ancorato il bene alla condizione giuridica in cui si trovava al momento dell'iscrizione medesima, rendendola insensibile agli atti successivamente iscritti o trascritti e conseguentemente consentendo di far salvo l'acquisto da parte dell'aggiudicatario. (Sez.
3 - Sentenza n. 14086 del 22/05/2023). Ne consegue che, nel caso di esito positivo dell'azione revocatoria, i creditori concorsuali potrebbero far valere le proprie pretese soltanto su quanto eventualmente residuato dopo il soddisfacimento del credito assistito dall'ipoteca.
Infine, resta da precisare che nella comparsa di costituzione della curatela appellata non sono stati riproposti neppure i motivi illustrati nell'opposizione a precetto con riferimento alla fondatezza del credito vantato dalla banca, sicché non è possibile occuparsene in questa sede, alla stregua del già citato art. 346 c.p.c.
Nel consegue che l'appello deve essere accolto, con il rigetto dell'opposizione a precetto proposta dalla curatela fallimentare.
L'accoglimento dell'appello impone di rivedere (d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale. In questa prospettiva reputa la Corte che, per il principio della soccombenza, il opponente, CP_4 qui appellato, vada condannata alla rifusione delle spese processuali sia di primo che secondo grado in favore di controparte.
Tali spese devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis –, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
Ne discende che per il primo grado, avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia (da € 52.001 ad € 260.000) ed applicando i parametri tariffari minimi, attesa la natura delle questioni dibattute, in complessivi € 7.052,00 (di cui € 1.276,00 per studio;
€ 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.127 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Per il secondo grado seguendo gli stessi criteri di cui sopra, va liquidata la somma complessiva di € 7.160,00 (di cui € 1.489,00 per studio;
€. 956,00 per fase introduttiva, €. 2.163,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.552,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Occorre precisare che anche nel giudizio di appello va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022). In ordine alla posizione di si ritiene di compensare Controparte_5 integralmente le spese, poiché la stessa non ha proposto opposizione a precetto e, pertanto, non ha dato causa alla controversia, ed è rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e per essa dalla mandataria avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 704/2021, emessa dal Tribunale di Patti in data 01.10.2021 e pubblicata in pari data, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata riconosce il diritto dell'appellante creditore ipotecario a procedere all'esecuzione sul bene ipotecato;
2) condanna il al pagamento in favore Controparte_4 dell'appellante, delle spese del giudizio di primo e di secondo grado, che liquida rispettivamente in complessivi €. 7.052,00 e €. 7.160,00 (ripatiti come in parte motiva), oltre
– per entrambi i gradi di giudizio- al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese in merito alla posizione di
[...]
Controparte_5
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)