TAR
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01648/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 01/12/2025
N. 02656 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01648/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2023, proposto da ZI GO TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo Gallina, Filippo
IC e GI NC, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
- l'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della
Regione Siciliana e il Commissariato per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; N. 01648/2023 REG.RIC.
per l'annullamento:
- dell'ordinanza dell'intimato Commissariato n. 43701 del 7 settembre 2023, di legittimazione e affrancazione dell'occupazione arbitraria in favore dell'odierno ricorrente, nella parte in cui ha previsto che: “In caso di mancata concessione edilizia in sanatoria la presente ordinanza verrà revocata”;
- ove occorra e possa, e sempre in parte qua, del relativo decreto di approvazione
D.D.G. n° 1082 del 13 settembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. Fabrizio
GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha, in particolare, impugnato l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Commissariato intimato ha vincolato l'affrancazione di alcuni immobili del demanio civico di Palermo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria per talune opere ivi realizzate.
1.1. Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere proprietario di un complesso immobiliare sito in Palermo, costituito da n. 4 corpi di fabbrica, pervenutogli iure successionis;
- che il corpo centrale e i due corpi accessori sarebbero stati realizzati nei primi anni quaranta, epoca in cui non sarebbe stato necessario alcun titolo edilizio; N. 01648/2023 REG.RIC.
- che solo l'ultimo corpo sarebbe oggetto del procedimento di sanatoria indicato nell'impugnato provvedimento.
1.2. Egli ha quindi articolato un unico motivo di ricorso, così rubricato: "I. Eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità adeguatezza; irrazionalità e irragionevolezza parziale del provvedimento – travisamento dei fatti - violazione e/o falsa applicazione dell'art 26 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999", con il quale ha, in particolare, contestato il fatto che l'impugnato provvedimento avrebbe vincolato la vista affrancazione all'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria, in ritenuto contrasto con l'art. 26, l.r. n. 10/1999. Ciò in quanto il procedimento di sanatoria non avrebbe alcuna rilevanza rispetto alla legittimità dell'opera di proprietà dell'odierno ricorrente complessivamente intesa, avendo ad oggetto una - limitata ed autonoma - parte del complesso immobiliare.
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto di annullare in parte qua gli atti impugnati.
2. Si sono costituite le intimate amministrazioni, con atti di mera forma.
3. L'amministrazione regionale ha depositato documenti il 6.5.2024.
4. In prossimità dell'udienza di discussione, parte ricorrente ha dato atto che, in data
14 dicembre 2023, il provvedimento impugnato è stato rettificato limitando gli effetti pregiudizievoli dell'eventuale diniego di sanatoria per i fabbricati oggetto del relativo procedimento. Ha quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
5. All'udienza pubblica indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio non può che prendere atto della circostanza che l'intimato
Commissariato, con ordinanza n. 43859 del 14.12.2023, ha corretto il dispositivo dell'impugnata ordinanza n. 43701/2023 nel senso indicato dal ricorrente. N. 01648/2023 REG.RIC.
Ciò, come da questi affermato, ha determinato la cessazione della materia del contendere, essendo stato soddisfatto l'interesse fatto valere da parte ricorrente con l'odierno ricorso (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 9 maggio 2025, n. 3956).
2. Stante quanto precede, il Collegio:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite considerato, in particolare, che: (i) da un lato,
l'amministrazione regionale ha depositato gli atti a supporto della suddetta dichiarazione il 6.5.2024, dunque a pochi mesi dalla loro emanazione e notificazione al ricorrente; (ii) dall'altro, quest'ultimo, pur avendo avuto notizia già a gennaio 2024 dell'intervenuta rettifica in suo favore dell'impugnato provvedimento (cfr. all. 7 dell'amministrazione regionale), ha rappresentato tale circostanza nel presente giudizio solo con la memoria del 26.9.2025, dunque in prossimità dell'udienza di discussione. Va infatti considerato che una sua più tempestiva comunicazione avrebbe contribuito alla celere definizione del ricorso, nel pieno rispetto del giusto processo, da intendere anche con riguardo alla sua ragionevole durata, alla cui realizzazione le parti sono ex lege tenute a contribuire (art. 2, c. 2, c.p.a.). Resta ovviamente ferma la rifusione in suo favore del contributo unificato (cfr. art. 13, c. 6-bis.1, d.P.R. n.
115/2002), da porre a carico dell'amministrazione regionale in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato al ricorrente, che è posta a carico della resistente amministrazione regionale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01648/2023 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO VE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio GI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio GI TO VE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 01/12/2025
N. 02656 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01648/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2023, proposto da ZI GO TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo Gallina, Filippo
IC e GI NC, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
- l'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della
Regione Siciliana e il Commissariato per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; N. 01648/2023 REG.RIC.
per l'annullamento:
- dell'ordinanza dell'intimato Commissariato n. 43701 del 7 settembre 2023, di legittimazione e affrancazione dell'occupazione arbitraria in favore dell'odierno ricorrente, nella parte in cui ha previsto che: “In caso di mancata concessione edilizia in sanatoria la presente ordinanza verrà revocata”;
- ove occorra e possa, e sempre in parte qua, del relativo decreto di approvazione
D.D.G. n° 1082 del 13 settembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. Fabrizio
GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha, in particolare, impugnato l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Commissariato intimato ha vincolato l'affrancazione di alcuni immobili del demanio civico di Palermo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria per talune opere ivi realizzate.
1.1. Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere proprietario di un complesso immobiliare sito in Palermo, costituito da n. 4 corpi di fabbrica, pervenutogli iure successionis;
- che il corpo centrale e i due corpi accessori sarebbero stati realizzati nei primi anni quaranta, epoca in cui non sarebbe stato necessario alcun titolo edilizio; N. 01648/2023 REG.RIC.
- che solo l'ultimo corpo sarebbe oggetto del procedimento di sanatoria indicato nell'impugnato provvedimento.
1.2. Egli ha quindi articolato un unico motivo di ricorso, così rubricato: "I. Eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità adeguatezza; irrazionalità e irragionevolezza parziale del provvedimento – travisamento dei fatti - violazione e/o falsa applicazione dell'art 26 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999", con il quale ha, in particolare, contestato il fatto che l'impugnato provvedimento avrebbe vincolato la vista affrancazione all'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria, in ritenuto contrasto con l'art. 26, l.r. n. 10/1999. Ciò in quanto il procedimento di sanatoria non avrebbe alcuna rilevanza rispetto alla legittimità dell'opera di proprietà dell'odierno ricorrente complessivamente intesa, avendo ad oggetto una - limitata ed autonoma - parte del complesso immobiliare.
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto di annullare in parte qua gli atti impugnati.
2. Si sono costituite le intimate amministrazioni, con atti di mera forma.
3. L'amministrazione regionale ha depositato documenti il 6.5.2024.
4. In prossimità dell'udienza di discussione, parte ricorrente ha dato atto che, in data
14 dicembre 2023, il provvedimento impugnato è stato rettificato limitando gli effetti pregiudizievoli dell'eventuale diniego di sanatoria per i fabbricati oggetto del relativo procedimento. Ha quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
5. All'udienza pubblica indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio non può che prendere atto della circostanza che l'intimato
Commissariato, con ordinanza n. 43859 del 14.12.2023, ha corretto il dispositivo dell'impugnata ordinanza n. 43701/2023 nel senso indicato dal ricorrente. N. 01648/2023 REG.RIC.
Ciò, come da questi affermato, ha determinato la cessazione della materia del contendere, essendo stato soddisfatto l'interesse fatto valere da parte ricorrente con l'odierno ricorso (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 9 maggio 2025, n. 3956).
2. Stante quanto precede, il Collegio:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite considerato, in particolare, che: (i) da un lato,
l'amministrazione regionale ha depositato gli atti a supporto della suddetta dichiarazione il 6.5.2024, dunque a pochi mesi dalla loro emanazione e notificazione al ricorrente; (ii) dall'altro, quest'ultimo, pur avendo avuto notizia già a gennaio 2024 dell'intervenuta rettifica in suo favore dell'impugnato provvedimento (cfr. all. 7 dell'amministrazione regionale), ha rappresentato tale circostanza nel presente giudizio solo con la memoria del 26.9.2025, dunque in prossimità dell'udienza di discussione. Va infatti considerato che una sua più tempestiva comunicazione avrebbe contribuito alla celere definizione del ricorso, nel pieno rispetto del giusto processo, da intendere anche con riguardo alla sua ragionevole durata, alla cui realizzazione le parti sono ex lege tenute a contribuire (art. 2, c. 2, c.p.a.). Resta ovviamente ferma la rifusione in suo favore del contributo unificato (cfr. art. 13, c. 6-bis.1, d.P.R. n.
115/2002), da porre a carico dell'amministrazione regionale in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato al ricorrente, che è posta a carico della resistente amministrazione regionale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01648/2023 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO VE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio GI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio GI TO VE
IL SEGRETARIO