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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/07/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2266/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PIRAS GIANMARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUILLO ELEONORA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 22/11/2024).
OGGETTO: “Separazione personale”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“I ORi e , come rappresentati e difesi in atti, dichiarando Parte_1 Controparte_1 di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione, insistono per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese adito, previa revoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti del 21.03.2025, dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
alle seguenti CONDIZIONI Parte_1
1)Regime di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale
I genitori concordano per l'affidamento condiviso dei figli , e con Per_1 Per_2 Per_3 collocamento settimanale alternato degli stessi presso ciascun genitore, dal lunedì dall'uscita da scuola ovvero, in difetto, ad ore 16.00 sino al lunedì successivo dall'uscita da scuola o, in difetto, ad ore 16.00.
2)Periodi di vacanza
Salvo migliori statuizioni tra i coniugi, i figli staranno nel periodo natalizio, ad anni alterni, con un genitore il 25 dicembre ed il 31 dicembre e il 26 dicembre ed il primo gennaio con l'altro e viceversa.
Per l'anno 2025 i figli trascorreranno il Natale e l'ultimo giorno dell'anno con il padre.
Per i restanti giorni in cui i figli staranno a casa da scuola, verrà seguito il calendario di frequentazione ordinaria.
Il periodo pasquale verrà ripartito in pari misura ad anni alterni, ricomprendendo la giornata di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
Durante il periodo di chiusura estiva della scuola i figli staranno per 14 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, in periodi che le parti concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di dissenso, negli anni pari prevarrà la scelta materna, in quelli dispari quella paterna.
Ciascun genitore terrà informato l'altro circa la località in cui si recheranno i figli, assicurando adeguate possibilità di contatti telefonici e videochiamate.
3)Obbligo economico di mantenimento dei minori
I coniugi concordano per il mantenimento diretto in favore dei figli per quanto riguarda le spese ordinarie, stabilendo espressamente che quelle relative alla mensa scolastica vengano suddivise al 50% tra ciascun genitore.
pagina 2 di 6 I coniugi danno atto di aver già suddiviso il vestiario dei figli e concordano che ciascun genitore provvederà ad acquistare quelli che si renderanno necessari tenendoli presso di sé in modo tale che i figli non debbano traferirsi da un'abitazione all'altra portandosi i vari capi di vestiario.
Ciascun coniuge percepirà l'assegno unico come per legge.
Le spese straordinarie tutte da sostenersi nell'interesse della prole verranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo in uso alla data del presente atto presso il Tribunale di Varese.
4)Autorizzazioni rilascio e/o rinnovo documenti
I coniugi acconsentono sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti validi per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori, stabilendo in ogni caso che i figli minori siano sempre muniti dei rispettivi documenti di identità ogni qual volta resteranno con ciascun genitore.
5)Rapporti patrimoniali tra coniugi
I coniugi si dichiarano fra loro reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, alcun contributo sarà dovuto dall'uno nei confronti dell'altro e viceversa.
La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla ORa Pt_1
affinché la abiti con i figli, mentre la rata mensile del mutuo, contratto per il suo
[...] acquisto, verrà pagata da entrambi i coniugi al 50%.
La ORa provvederà alla voltura delle utenze a proprio nome entro e non Parte_1 oltre il 30 maggio 2025; in ogni caso le parti stabiliscono espressamente che tutte le spese relative alle utenze del predetto immobile saranno interamente a carico della moglie a decorrere dal mese di aprile 2025. Parte Per quanto attiene al prestito INPDAP del 14.03.2022 e i due finanziamenti Mini rispettivamente del 28.10.2023 e 18.11.2023, contratti dal OR Controparte_1 nell'interesse della famiglia, i coniugi stabiliscono che le rate verranno pagate sino alla loro integrale estinzione dal marito il quale rinuncia sin d'ora a richiedere alla ORa il Pt_1 rimborso della quota del 50%.
Per quanto attiene, invece, al prestito erogato da alla ORa in CP_2 Parte_1 data 6.03.2024, i coniugi stabiliscono che le rate verranno pagate sino alla loro integrale estinzione dalla moglie la quale rinuncia sin d'ora a richiedere al OR il rimborso CP_1 della quota del 50%.
L'autovettura SEAT IBIZA targata CX130VT formalmente intestata alla ORa Pt_1
, ma di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata, nell'ambito della
[...]
pagina 3 di 6 regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, in proprietà esclusiva alla ORa che si assumerà il pagamento di ogni onere, passato, presente e futuro, senza Parte_1 animo di rivalsa nei confronti del OR . Controparte_1
Quest'ultimo si impegna, pertanto, sin d'ora a sottoscrivere ogni documentazione necessaria a trasferire la proprietà del mezzo a favore di terzi nel caso in cui la moglie intendesse trasferirlo ad altri soggetti, rinunciando sin d'ora a pretendere il 50% della somma eventualmente incassata dalla ORa a titolo di prezzo. Parte_1
Ciascun coniuge è titolare di un conto corrente bancario intestato esclusivamente a se stesso.
Le parti stabiliscono che, a seguito dello scioglimento della comunione legale, le somme ivi depositate resteranno nella disponibilità del solo intestatario del conto.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, dichiarandosi già reciprocamente soddisfatti.
6)Domanda di addebito della separazione
Il OR dichiara di rinunciare espressamente alla spiegata domanda di Controparte_1 addebito della separazione nei confronti della moglie.
7)Spese legali
Le spese legali del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti.
I rispettivi avvocati sottoscrivono ai fini della rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 13
LPF”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di pronuncia di separazione Controparte_1 personale in relazione al matrimonio contratto in Montagnarelae (ME) in data 23/09/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie C, dell'anno 2010; da tale unione sono nati tre figli: , nato a [...], in data [...], , nato Persona_4 Persona_5
a Varese in data 3.10.2016 e , nata a [...], in data [...]. Parte_3
Svolte le domande introduttive, attivato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente, contestando le richieste e formulandone di difformi;
sono state depositate memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
pagina 4 di 6 All'esito della prima udienza di comparizione 18/02/2025 sono stati emessi provvedimenti provvisori ed urgenti;
successivamente, le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio in Montagnarelae (ME) in data 23/09/2010, come da relativo Atto di Matrimonio
n. 1, parte II, serie C, dell'anno 2010.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore dell'accordo raggiunto dai coniugi stessi, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La separazione, introdotta come giudiziale, è divenuta consensuale con la presentazione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28/05/2025 di conclusioni congiunte, chiedendo le parti concordemente che fosse pronunciata la separazione alle condizioni dagli stessi concordate.
Ritiene il Collegio, quanto alle ulteriori condizioni, che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
pagina 5 di 6 Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto dei figli minorenni, peraltro infradodicenni, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._2 contratto matrimonio in Montagnarelae (ME) in data 23/09/2010, come da relativo
Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie C, dell'anno 2010;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DICHIARA che la separazione fra i coniugi avviene alle condizioni congiunte di cui in motivazione, da intendersi qui integralmente trascritte;
4) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 05 giugno 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2266/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PIRAS GIANMARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUILLO ELEONORA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 22/11/2024).
OGGETTO: “Separazione personale”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“I ORi e , come rappresentati e difesi in atti, dichiarando Parte_1 Controparte_1 di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione, insistono per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese adito, previa revoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti del 21.03.2025, dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
alle seguenti CONDIZIONI Parte_1
1)Regime di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale
I genitori concordano per l'affidamento condiviso dei figli , e con Per_1 Per_2 Per_3 collocamento settimanale alternato degli stessi presso ciascun genitore, dal lunedì dall'uscita da scuola ovvero, in difetto, ad ore 16.00 sino al lunedì successivo dall'uscita da scuola o, in difetto, ad ore 16.00.
2)Periodi di vacanza
Salvo migliori statuizioni tra i coniugi, i figli staranno nel periodo natalizio, ad anni alterni, con un genitore il 25 dicembre ed il 31 dicembre e il 26 dicembre ed il primo gennaio con l'altro e viceversa.
Per l'anno 2025 i figli trascorreranno il Natale e l'ultimo giorno dell'anno con il padre.
Per i restanti giorni in cui i figli staranno a casa da scuola, verrà seguito il calendario di frequentazione ordinaria.
Il periodo pasquale verrà ripartito in pari misura ad anni alterni, ricomprendendo la giornata di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
Durante il periodo di chiusura estiva della scuola i figli staranno per 14 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, in periodi che le parti concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di dissenso, negli anni pari prevarrà la scelta materna, in quelli dispari quella paterna.
Ciascun genitore terrà informato l'altro circa la località in cui si recheranno i figli, assicurando adeguate possibilità di contatti telefonici e videochiamate.
3)Obbligo economico di mantenimento dei minori
I coniugi concordano per il mantenimento diretto in favore dei figli per quanto riguarda le spese ordinarie, stabilendo espressamente che quelle relative alla mensa scolastica vengano suddivise al 50% tra ciascun genitore.
pagina 2 di 6 I coniugi danno atto di aver già suddiviso il vestiario dei figli e concordano che ciascun genitore provvederà ad acquistare quelli che si renderanno necessari tenendoli presso di sé in modo tale che i figli non debbano traferirsi da un'abitazione all'altra portandosi i vari capi di vestiario.
Ciascun coniuge percepirà l'assegno unico come per legge.
Le spese straordinarie tutte da sostenersi nell'interesse della prole verranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo in uso alla data del presente atto presso il Tribunale di Varese.
4)Autorizzazioni rilascio e/o rinnovo documenti
I coniugi acconsentono sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti validi per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori, stabilendo in ogni caso che i figli minori siano sempre muniti dei rispettivi documenti di identità ogni qual volta resteranno con ciascun genitore.
5)Rapporti patrimoniali tra coniugi
I coniugi si dichiarano fra loro reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, alcun contributo sarà dovuto dall'uno nei confronti dell'altro e viceversa.
La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla ORa Pt_1
affinché la abiti con i figli, mentre la rata mensile del mutuo, contratto per il suo
[...] acquisto, verrà pagata da entrambi i coniugi al 50%.
La ORa provvederà alla voltura delle utenze a proprio nome entro e non Parte_1 oltre il 30 maggio 2025; in ogni caso le parti stabiliscono espressamente che tutte le spese relative alle utenze del predetto immobile saranno interamente a carico della moglie a decorrere dal mese di aprile 2025. Parte Per quanto attiene al prestito INPDAP del 14.03.2022 e i due finanziamenti Mini rispettivamente del 28.10.2023 e 18.11.2023, contratti dal OR Controparte_1 nell'interesse della famiglia, i coniugi stabiliscono che le rate verranno pagate sino alla loro integrale estinzione dal marito il quale rinuncia sin d'ora a richiedere alla ORa il Pt_1 rimborso della quota del 50%.
Per quanto attiene, invece, al prestito erogato da alla ORa in CP_2 Parte_1 data 6.03.2024, i coniugi stabiliscono che le rate verranno pagate sino alla loro integrale estinzione dalla moglie la quale rinuncia sin d'ora a richiedere al OR il rimborso CP_1 della quota del 50%.
L'autovettura SEAT IBIZA targata CX130VT formalmente intestata alla ORa Pt_1
, ma di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata, nell'ambito della
[...]
pagina 3 di 6 regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, in proprietà esclusiva alla ORa che si assumerà il pagamento di ogni onere, passato, presente e futuro, senza Parte_1 animo di rivalsa nei confronti del OR . Controparte_1
Quest'ultimo si impegna, pertanto, sin d'ora a sottoscrivere ogni documentazione necessaria a trasferire la proprietà del mezzo a favore di terzi nel caso in cui la moglie intendesse trasferirlo ad altri soggetti, rinunciando sin d'ora a pretendere il 50% della somma eventualmente incassata dalla ORa a titolo di prezzo. Parte_1
Ciascun coniuge è titolare di un conto corrente bancario intestato esclusivamente a se stesso.
Le parti stabiliscono che, a seguito dello scioglimento della comunione legale, le somme ivi depositate resteranno nella disponibilità del solo intestatario del conto.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, dichiarandosi già reciprocamente soddisfatti.
6)Domanda di addebito della separazione
Il OR dichiara di rinunciare espressamente alla spiegata domanda di Controparte_1 addebito della separazione nei confronti della moglie.
7)Spese legali
Le spese legali del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti.
I rispettivi avvocati sottoscrivono ai fini della rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 13
LPF”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2024 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di pronuncia di separazione Controparte_1 personale in relazione al matrimonio contratto in Montagnarelae (ME) in data 23/09/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie C, dell'anno 2010; da tale unione sono nati tre figli: , nato a [...], in data [...], , nato Persona_4 Persona_5
a Varese in data 3.10.2016 e , nata a [...], in data [...]. Parte_3
Svolte le domande introduttive, attivato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente, contestando le richieste e formulandone di difformi;
sono state depositate memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
pagina 4 di 6 All'esito della prima udienza di comparizione 18/02/2025 sono stati emessi provvedimenti provvisori ed urgenti;
successivamente, le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio in Montagnarelae (ME) in data 23/09/2010, come da relativo Atto di Matrimonio
n. 1, parte II, serie C, dell'anno 2010.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore dell'accordo raggiunto dai coniugi stessi, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La separazione, introdotta come giudiziale, è divenuta consensuale con la presentazione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28/05/2025 di conclusioni congiunte, chiedendo le parti concordemente che fosse pronunciata la separazione alle condizioni dagli stessi concordate.
Ritiene il Collegio, quanto alle ulteriori condizioni, che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
pagina 5 di 6 Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto dei figli minorenni, peraltro infradodicenni, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._2 contratto matrimonio in Montagnarelae (ME) in data 23/09/2010, come da relativo
Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie C, dell'anno 2010;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DICHIARA che la separazione fra i coniugi avviene alle condizioni congiunte di cui in motivazione, da intendersi qui integralmente trascritte;
4) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 05 giugno 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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