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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6624 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10146/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/06/2025, alle ore 11.30, nella 8 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Giovanni D'Istria, è chiamata la causa
TRA
, C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via D'Antona n. 20, elett.te dom.to in PIAZZA ALDO MORO N. 37, in BARI, presso lo studio dell'Avv.
PUTIGNANO DONATO SANDRO (C.F. e dell'Avv. BRESSAN CATERINA CRISTINA C.F._2
(C.F. ), che lo rapp. e dif. giusta procura allegata in calce al ricorso. I procuratori C.F._3
dichiarano di voler ricevere le comunicazione del procedimento al numero di Fax 0805215212 o all'indirizzo PEC;
Email_1
RICORRENTE
E
, P. IVA , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Napoli alla Via Leonardo Bianchi snc, in persona del l.r.p.t., rapp. e dif., in virtù di delibera n.
527 del 17/07/2023 del Direttore Generale Avv. Anna Iervolino e di procura in atti, dall'Avv. FIORITO
FERRUCCIO (C.F. , con studio alla VIA RIVIERA DI CHIAIA N. 242, in NAPOLI. Ai C.F._4
sensi dell'art. 170 c.p.c., il procuratore dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni dalla
Cancelleria all'indirizzo PEC;
Email_2
RESISTENTE
Sono presenti: per parte ricorrente l'Avv. Antonio Fusco per delega degli Avv.ti Putignano Parte_1
Donato Sandro e Bressan Caterina Cristina il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi e ne chiede accoglimento .
Presente l'avvocato Fiorito Ferruccio per la parte resistente Controparte_1
il quale per brevità richiama il contenuto del verbale del 29.04.2024
[...] chiedendo altresi il rigetto della domanda formulata dal ricorrente con condanna alle spese e si riporta alle conclusioni già rassegnate in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Terminata la discussione alle ore 11.41 , il Giudice autorizza le parti ad allontanarsi e si ritira in
Camera di Consiglio.
Alle ore 15,10 al termine della Camera di Consiglio decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria
a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
N. …….................sent. N………………….R.G.
N………………….cron. N…………………...rep.
OGGETTO……………....
………………………….
…………………………. NOTIF. SENTENZA
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dott. Giovanni D'Istria, a definizione del procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10146/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
, C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via D'Antona n. 20, elett.te dom.to in PIAZZA ALDO MORO N. 37, in BARI, presso lo studio dell'Avv. PUTIGNANO DONATO SANDRO (C.F. e dell'Avv. BRESSAN CATERINA CRISTINA C.F._2
(C.F. ), che lo rapp. e dif. giusta procura allegata in calce al ricorso. I procuratori C.F._3
dichiarano di voler ricevere le comunicazione del procedimento al numero di Fax 0805215212 o all'indirizzo PEC;
Email_1
RICORRENTE
E
, P. IVA , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Napoli alla Via Leonardo Bianchi snc, in persona del l.r.p.t., rapp. e dif., in virtù di delibera n.
527 del 17/07/2023 del Direttore Generale Avv. Anna Iervolino e di procura in atti, dall'Avv. FIORITO
FERRUCCIO (C.F. , con studio alla VIA RIVIERA DI CHIAIA N. 242, in NAPOLI. Ai C.F._4
sensi dell'art. 170 c.p.c., il procuratore dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni dalla
Cancelleria all'indirizzo PEC;
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RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato alla convenuta
[...]
, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, Controparte_1
prevista per la data del 18/09/2023, il ricorrente, sig. , deduceva che: Parte_1
nelle date 28/9/2017 e 10/7/2018, il ricorrente, soggetto portatore di formazioni adenomatose benigne del colon, si era rivolto all' per sottoporsi a colonscopie di controllo, Controparte_2
refertate negativamente per patologie neoplastiche di sorta;
nel mese di dicembre 2018, per la ricorrenza di anemia ed ipoferritinemia, il Sig. aveva Parte_1
praticato, di sua spontanea volontà, un ulteriore esame colonscopico presso il medesimo nosocomio, con inatteso, e tardivo, riscontro di adenocarcinoma della flessura epatica del colon;
la tipologia e le dimensioni della lesione cancerosa erano tali da consentire di asserire con certezza che essa fosse già ampiamente in essere in occasione dei controlli colonscopici precedenti;
il ritardo diagnostico-terapeutico in contestazione aveva determinato il sensibile allungamento delle tempistiche di guarigione, l'aumento del rischio di una futura recidiva, e l'insorgenza di una grave sindrome ansioso depressiva reattiva, con polarizzazione ideativa sulla compromissione delle proprie aspettative di vita. Il ricorrente rappresentava che i danni iatrogeni riportati avevano prodotto sulle sue abitudini e sulla qualità della sua vita, gravi danni sulla sua attività lavorativa e nella sua sfera privata.
con lettera datata 20/7/2020, il Sig. aveva, invano, diffidato l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Controparte_3
dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle imperite prestazioni medico- sanitarie ricevute in occasione degli accessi ospedalieri del 28/9/2017 e del 10/7/2018;
in relazione ai fatti sopra esposti, veniva depositato ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art.
696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Napoli, con R.G. n. 2544/2021, Giudice adito Dott.ssa Gatti
Rosaria;
Tutto ciò premesso si chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
A fronte di tale ricorso, tempestivamente e ritualmente notificato, in uno col relativo decreto di fissazione di udienza, si costituiva nel procedimento Controparte_1
la quale chiedeva al Giudice di: in via preliminare e/o pregiudiziale di accertare e
[...]
dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità del presente giudizio atteso il mancato assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 8, l. n. 24/2017 a fronte del mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui all'art. 8, terzo comma, l. n. 24/2017, previsto per il deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (oggi 281 decies cpc), con condanna di parte ricorrente al rimborso delle spese di lite;
in ogni caso con dichiarazione di inutilizzabilità ed inefficacia del procedimento n.
2544/2021 R.G. del Tribunale di Napoli e, con conseguente, espunzione di tutti gli atti e documenti dal presente giudizio;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio non sussistendo i presupposti per una istruttoria sommaria;
nel merito, accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio risultavano infondate sia in fatto sia in diritto, accertato e dato atto che non esisteva alcuna responsabilità in capo ai medici e alla convenuta non avendo parte Controparte_1
ricorrente fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato ovvero del coinvolgimento o colpa diretta della struttura sanitaria convenuta, nonché in punto di quantum debeatur, accertato e dato atto che l'evento non era per sua natura prevenibile o evitabile, respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili, tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti della ed assolvere Controparte_1
interamente la medesima da ogni domanda;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente nei confronti della accertare l'inesistenza del Controparte_1 danno (patrimoniale e non patrimoniale) in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova.
Come sopra esposto detto giudizio era stato preceduto dall'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai sensi degli artt. 696 bis c.p.c., recante R.G. n. 2544/2021, assegnato inizialmente al G.I. dott. Marcello Amura, e successivamente al G.I. dott.ssa Rosaria Gatti, la quale, in data 13/11/2021, ritenuti sussistenti i presupposti per ammettere la consulenza tecnica preventiva, nominava quali consulenti tecnici d'ufficio il Prof. e la Prof.ssa Persona_1 [...]
Per_2
All'udienza del 18.09.2023 il Giudice, dott.ssa Rosaria Gatti, ascoltate le parti si riservava. In data
28.03.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.01.2024 per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., rinviata in seguito, in data 09.01.2025, all'udienza del 30.06.2025.
Ciò premesso, la domanda giudiziale proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.
In primo luogo va dichiarata la procedibilità della domanda in quanto Il termine di “novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio”, per la proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (oggi 281 decies c.p.c.), non è imposto dal Legislatore per l'improcedibilità della domanda risarcitoria, bensì esclusivamente al fine di fare salvi gli effetti della domanda,
(eventualmente sul decorso di termini prescrizionali o decadenziali) anticipati dalla proposizione del ricorso ex art 696 bis c.p.c..
Una volta scaduto il termine di 6 mesi (o concluso l'ATP) si deve ritenere comunque avverata la condizione di procedibilità: da cui l'ulteriore termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso ex art. 281 decies cpc. Al mancato rispetto di questo termine, però, la legge non ricollega una ulteriore improcedibilità della domanda: nella norma non si rinviene infatti alcuna previsione di tale genere. La norma, più limitatamente, prevede solo che l'esercizio del diritto di agire entro 90 giorni serve a fare salvi gli effetti della domanda (introdotta con l'ATP ex art. 696 bis cpc.): sicché le uniche conseguenze che derivano dal mancato rispetto di tale termine sono rappresentate dal venir meno di tutti gli effetti della domanda stessa sul decorso di termini prescrizionali o decadenziali .
Devono anzitutto preliminarmente essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie. La responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha, infatti, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ. (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066). Sul piano processuale, in tema dì responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il "contatto sociale" ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza dì nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza dì colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Civ., sez.
III, civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520). In assenza di detta prova, sussiste la responsabilità del medico.
L'istante ha, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale egli ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria pubblica convenuta. In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto "contratto di spedalità"), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. Civ., sez. III, 14 giugno 2007, n.
13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. Civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066; Cass.
Civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103). Per quanto riguarda, invece, i medici operanti presso la struttura sanitaria pubblica, si tratta di un'ipotesi di cd. "contatto sociale", da intendersi, come chiarito dalla dottrina civilistica e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nel senso di rapporto socialmente tipico tra parti che, nonostante l'assenza di un contratto, è in grado di ingenerare l'affidamento dei soggetti sull'adempimento di obblighi diretti e specifici di lealtà, collaborazione e di salvaguardia dell'altrui sfera giuridica. Presupposti per la configurabilità del contatto sociale sono:
1) una relazione tra sfere giuridiche, tale da far considerare la responsabilità aquiliana come insoddisfacente;
2) uno "status" professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una “culpa in faciendo” prevista nell'ordinamento giuridico;
3) l'affidamento in capo al danneggiato che viene ingenerato sia dall'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale cd.
"protetta" (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello
Stato: cfr., all'uopo, l'art. 348 c.p.), sia dalla situazione relazionale che si è previamente instaurata tra i due soggetti. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quanto sopra detto si verifica per l'operatore di una professione cd. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, art. 348 c.p.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica (che è il caso della fattispecie in esame), che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost. Invero a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno). In altri termini la prestazione (usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il "pubblico è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto. La pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione in capo al sanitario dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la professionalità (secondo determinati standard accertati dall'ordinamento su quel soggetto), che qualifica ab origine l'opera di quest'ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in "contatto" con lui. Proprio gli aspetti pubblicistici, che connotano l'esercizio di detta attività, comportano che esso non possa non essere unica da parte del singolo professionista, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno. L'esistenza di un contratto potrà essere rilevante solo al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria (salve le ipotesi in cui detta attività è obbligatoria per legge, ad es. art. 593 c.p., Cass. civ., sez. III, pen. 10.4.1978, n. 4003, Soccardo). Da tutto ciò consegue che la responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella dei dipendenti hanno entrambe radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi (qualificazione che discende non dalla fonte dell'obbligazione, ma dal contenuto del rapporto)" (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589). Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura sanitaria certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene questo Giudicante che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del personale esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 del Codice Civile presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846);
e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400).
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo;
b) se la condotta della struttura sanitaria pubblica è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell' “homo eiusdem generis et condicionis”.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni lamentate dall'attore siano eziologicamente collegabili alla condotta del personale medico ausiliario della struttura sanitaria pubblica convenuta, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen., ossia nel criterio della “conditio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dal Supremo Organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della “conditio sine qua non”, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio "ex ante" (di cosiddetta "prognosi postuma"), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581). Come chiarito dalle Sezioni
Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez.
III, civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi.
Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico - razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attore possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, a firma della Prof.
Dott. e del Prof. e, svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc, R.G. Persona_2 Persona_1
n. 2544/2021, che ha preceduto il presente giudizio di merito e depositata in Cancelleria in data
19.10.2022,ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta, e che ha individuato la responsabilità dell' , nella produzione Controparte_1
del danno iatrogeno.
I CTU hanno ricostruito la vicenda che ci occupa, osservando in merito che
•Tenendo presente che il tempo di raddoppiamento volumetrico del carcinoma del colon viene indicato pari a circa 6 mesi e che un nodulo neoplastico per raggiungere le dimensioni di circa 1 cm necessita di circa 30 raddoppiamenti,
• considerando le dimensioni raggiunte dalla neoplasia al dicembre 2018, quali ricavate: - dai referti delle indagini colonscopiche al dicembre 2018: 04.12.2018 “Presenza al passaggio flessura epatica- ascendente di formazione ulcerata a placca con marini rilevati, che occupa la metà del lume”;
28.12.2018 “Sulla flessura epatica si osserva neoformazine vegetante, mammellonata, che occupa completamente il lume viscerale, apparentemente non transitabile. Dopo alcuni tentativi si riesce ad individuare alla base della lesione uno stretto accesso ad un tratto substenotico di viscere lungo circa 4 cm, dove la lesione presenta caratteristiche prevalentemente ulcerative ed infiltra la parete colica per circa 4/5 della circonferenza”; - dal referto istopatologico sul pezzo di exeresi al dicembre 2018
“neoplasia endoluminale di 5 cm di asse maggiore … Adenocarcinoma a medio grado di differenziazione … infiltrante la parete a tutto spessore fino alla sierosa”; appare altamente probabile-verosimile che il carcinoma del colon fosse già presente, non di piccole dimensioni e responsabilmente non riconosciuto, alla data dell'indagine colonscopica del luglio 2018 allorquando
l'esame concludeva con un diagnostico di normalità di reperti “Colon normale, esente da lesioni o segni di flogosi a tutti i livelli””.
I CTU, inoltre, acclarato che la neoplasia colica patita dal sig. era presente già al luglio Parte_1
2018, la quale responsabilmente non veniva evidenziata, precisavano in merito alle ricadute terapeutico-prognostiche, patite dal paziente, a causa del ritardo diagnostico luglio 2018 – dicembre
2018 che “E' estremamente difficile dare risposta a tale quesito non avendo possibilità di porre a confronto due esami analoghi (clinici e/o strumentali) per poter definire, pur se solo con approssimazione, l'evoluzione stadiativa occorsa nelle due circostanze (al tempo della mancata diagnosi ed al tempo della diagnosi conseguita). In teoria si potrebbe fare riferimento alla storia biologica di questa neoplasia, quale illustrata dalla letteratura, e, tenendo presente il tempo di crescita del CCR, cercare di risalire dalla stadiazione allorquando la diagnosi veniva conseguita
(dicembre 2018) alla più probabile stadiazione al tempo della diagnosi mancata (luglio 2018).
Invero anche tale percorso non può dare assolute certezze: molteplici sono le variabili che entrano in gioco nel determinare la storia biologica di una neoplasia colica (grading, lesione polipoide vs non polipoide, early cancer vs advanced cancer, etc…) per cui ben ampio è il suo tempo di raddoppio”.
Veniva osservato, inoltre, che “Pur nella difficoltà di dare risposta al quesito dianzi postoci, si avanzeranno ora delle ipotesi che, pur plausibilmente ragionevolmente e scientificamente conseguite, rimangono pur sempre delle ipotesi. Fermo restando che alla data del dicembre 2018 la stadiazione della neoplasia patita dal sig. era T3 N0 Mx, stadio II secondo il sistema Parte_1
classificativo TNM e B1 secondo lo schema classificativo di Dukes modificato Astler-Collin, cercheremo di valutare lo stadio di malattia alla data del luglio 2018 e, facendo riferimento a quanto illustrato dianzi, cercheremo di valutare, separatamente per il “T” l'”N” e l'”M”, la progressione verificatasi, laddove sussistente, a cagione del ritardo diagnostico-terapeutico e conseguentemente, laddove sussistente, il danno terapeutico-prognostico patito dal sig. .in quanto alle Parte_2 luce di quanto rilevato sui tempi di crescita del cancro del colon, alla data del Luglio 2018 la stadiazione della neoplasia sarebbe potuta essere T1-T2 vs T3 del dicembre 2018: stadio I (sec. TNM)
e A (sec. Dukes modificato) vs stadio II – B1.
In tale evoluzione responsabilmente determinatasi, e facendo riferimento alle curve di sopravvivenza sotto il profilo prognostico il paziente avrebbe patito una caduta di chances di sopravvivenza a 5 e
10 anni pari a circa 10% - 30%, mentre invece sotto il profilo terapeutico si sarebbe condotto egualmente un intervento di emicolectomia destra.”
Le note critiche svolte dai C.T.P. della convenuta anche nelle note conclusive non si reputano idonee ad inficiare la validità delle conclusioni espresse nell'elaborato peritale, tenuto conto, tra l'altro, delle puntuali ed attendibili risposte alle osservazioni di parte rese dal Collegio di consulenti d'ufficio, le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documentazione medica prodotta in atti.
In proposito, va osservato che «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte», ciò in quanto, «le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n.
### del 2022; n. 1815 del 2015)» (Cassazione civile sez. III, 06.5.2024, n. 12195).
Occorre, poi, rilevare che le stesse deduzioni di parte convenuta e dei suoi CTP non sono sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., gravante sulla convenuta, prive di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile» (Cass. sez. III, 30.6.2015 n. 13328, cit.).
Sulla base di queste premesse i CTU concludevano la propria relazione osservando che “Pertanto, sulla base di queste conclusioni di natura specialistica, riferibili all'aspetto chirurgico del caso, ne deriva che l'unico tipo di danno che può essere derivato all'esaminato è di tipo psichico, correlabile alla predetta caduta delle chances di sopravvivenza, comunque contenuta, fermo restando il fatto che a circa quattro anni di distanza dal trattamento chirurgico della neoplasia, non si rileva una ripresa di malattia. Del resto, la letteratura medico-legale è concorde nell'affermare che in caso di ritardo diagnostico intorno ai sei mesi, il danno da valutare riguarda l'eventuale diverso approccio chirurgico ed il danno psichico personalizzato per il peggioramento prognostico. Essendo, da escludere, nella fattispecie, come già ampiamente descritto, il diverso approccio chirurgico, restano le ripercussioni di natura psichica, non documentate da certificazione specialistica ma riferite dalla persona, confermate dal dato obiettivo raccolto in sede peritali e peraltro accreditabili per i motivi che abbiamo già spiegato.
Visto che non risulta necessario, attualmente, il ricorso a specialisti ed il trattamento con farmaci specifici, il tasso di danno biologico permanente si indica nel tre per cento, in riferimento ad una reazione psicogena ad avvenimenti di grado lieve.”.
Trattasi di conclusioni cui i CTU sono arrivati dopo una analisi dettagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valutazioni degli ausiliari del Giudice. Da detta Consulenza Tecnica d'Ufficio
i cui contenuti si intendono integralmente riportati, è rimasta accertata l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta della convenuta nei termini sopra descritti ed il danno di cui chiede il ristoro, paventato come iatrogeno.
Sul punto le conclusioni del nominato CTU appaiono pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
In buona sostanza, quindi il danno anatomico e funzionale allo stato riconoscibile, può essere adeguatamente quantificato nella misura del 3%.
Passando alla quantificazione dei danni, si intendono integralmente richiamate, in quanto pienamente condivisibili, le considerazioni di natura medico-legale afferenti alla quantificazione del danno iatrogeno.
Quanto al criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, il Tribunale ritiene di aderire a quell'orientamento che prende le mosse dalle disposizioni normative che fanno capo al D.L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. con modificazione nella L. 8 novembre 2012, n. 189 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (cd. legge Balduzzi) ed alla L. 8 marzo 2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (cd. legge Gelli-Bianco). A tal fine - per quanto interessa la presenta controversia - il D.L. n. 158 del 2012, con disposizione rimasta immodificata nella legge di conversione, ha ritenuto di utilizzare anche nel settore sanitario il criterio di liquidazione del danno “biologico” secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e definito nel D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private) che, come espressamente previsto dall'art. 138, comma 2, risponde “ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità” secondo i principi esplicitati nel medesimo comma 2, lett. da a) ad f).
La norma della legge “Balduzzi” è stata nuovamente riprodotta nella L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4, - Legge “Gelli Bianco” - con variazioni od integrazioni lessicali che non comportano significative modifiche sul piano prescrizionale ("4. Il danno (la legge Balduzzi specificava:
"biologico") conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria (la legge Balduzzi si riferiva alla: "attività dell'esercente della professione sanitaria") è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo").
La trasposizione del criterio tabellare previsto dal C.A.P. al settore della responsabilità sanitaria trova fondamento nelle analoghe esigenze sottese alle controversie risarcitorie che interessano le due materie, esigenze evidenziate direttamente dal Legislatore nella stessa norma (“Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori...”: art. 138, comma 1, CAP) e che debbono rinvenirsi nell'estensione del regime assicurativo obbligatorio alle strutture aziendali pubbliche e private ed ai professionisti sanitari, e nell'azione diretta attribuita al paziente danneggiato nei confronti della impresa assicurativa: esigenze la cui composizione in un equilibrato bilanciamento degli interessi in conflitto ha superato il vaglio della verifica di costituzionalità (Corte Cost. sentenza 16 ottobre 2014 n. 235 - con riferimento all'art. 139 CAP) rapporta il cosiddetto valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. Ciò posto, considerato che in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere rapportato all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata, e che l'aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere differenziato a seconda dell'età (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona si reputa idoneo applicare alla fattispecie il secondo comma dell'art. 139 cod. ass. il quale dispone che
“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un “incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Precisa, poi, il successivo terzo comma che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo
e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Nella specie, quindi, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art.139, co.1, lett. b) del D.L.vo n.209/2005 e dall'ultimo Decreto del
Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità delle persona.
Pertanto, valutati i postumi permanenti, di tipo iatrogeno, nella misura del 3% (tre per cento) questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'attore al momento dell'evento dannoso (65 anni circa), ritiene questo giudicante di determinare il
"quantum debeatur", all'attualità, per il danno iatrogeno residuato al sig. in € Parte_1
2.472,45, oltre l'incremento nella misura del 20%, dovuto alla sofferenza soggettiva ed alle particolari condizioni del paziente ricavate secondo la presunzione dell' “id quod plerumque accidit” pari ad € 494,49.
Il totale dovuto pertanto è pari alla somma di € 2.966,94 già determinata all'attualità, per cui non va aggiornata e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dì denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice dì rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed "ex multis", Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore del sig. , degli interessi al tasso Parte_1
legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (28.09.2017) sull'importo di €
2.966,94, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del
(28.09.2017) - quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (28.09.2017) fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass.
21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per la fase di ATP e per quella di merito ,come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di appartenenza ( da € 1.100,00 ad € 5,200,00) ai valori medi con esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e ss. c.p.c.. con attribuzione ai procuratori anticipatari Avv.ti PUTIGNANO
DONATO SANDRO e BRESSAN CATERINA CRISTINA , attesa la dichiarazione ex art.93 c.p.c..
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto in corso di ATP vanno definitivamente poste a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10146/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra e Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t. ogni contraria istanza Controparte_1
disattesa così provvede:
1. Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente,
e per l'effetto condanna la parte resistente, Parte_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., alla corresponsione, in favore della parte
[...]
ricorrente della somma complessiva di € 2.966,94; oltre interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (28.09.2017) sulle somme indicate che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai , alla suddetta data del (28.09.2017) - quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (28.09.2017) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo;
2. Condanna la resistente , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore della parte ricorrente, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, al pagamento sulle somme sopra liquidate a titolo risarcitorio, degli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ.;
3. Condanna la resistente , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, Parte_1
, che si liquidano in € 545,00 per esborsi e in € 1.701,00 per onorari, oltre contributo
[...]
forfettario 15%, IVA e CPA come per legge , con attribuzione ai procuratori anticipatari Avv.ti
PUTIGNANO DONATO SANDRO e BRESSAN CATERINA CRISTINA ;
4. Condanna la resistente , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente , delle spese Parte_1 dell'ATP RG. n. 22404/2021 che si liquidano in € 286,00 per esborsi e in € 846,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa con attribuzione ai procuratori anticipatari Avv.ti
PUTIGNANO DONATO SANDRO e BRESSAN CATERINA CRISTINA;
5. Condanna la resistente , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese per la CTU nell'ATP RG. n. 2544/2021.
6. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge
Così deciso in Napoli, il 30/06/2025 alle ore 15,10.
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digi-tale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematica-mente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/06/2025, alle ore 11.30, nella 8 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Giovanni D'Istria, è chiamata la causa
TRA
, C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via D'Antona n. 20, elett.te dom.to in PIAZZA ALDO MORO N. 37, in BARI, presso lo studio dell'Avv.
PUTIGNANO DONATO SANDRO (C.F. e dell'Avv. BRESSAN CATERINA CRISTINA C.F._2
(C.F. ), che lo rapp. e dif. giusta procura allegata in calce al ricorso. I procuratori C.F._3
dichiarano di voler ricevere le comunicazione del procedimento al numero di Fax 0805215212 o all'indirizzo PEC;
Email_1
RICORRENTE
E
, P. IVA , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Napoli alla Via Leonardo Bianchi snc, in persona del l.r.p.t., rapp. e dif., in virtù di delibera n.
527 del 17/07/2023 del Direttore Generale Avv. Anna Iervolino e di procura in atti, dall'Avv. FIORITO
FERRUCCIO (C.F. , con studio alla VIA RIVIERA DI CHIAIA N. 242, in NAPOLI. Ai C.F._4
sensi dell'art. 170 c.p.c., il procuratore dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni dalla
Cancelleria all'indirizzo PEC;
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RESISTENTE
Sono presenti: per parte ricorrente l'Avv. Antonio Fusco per delega degli Avv.ti Putignano Parte_1
Donato Sandro e Bressan Caterina Cristina il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi e ne chiede accoglimento .
Presente l'avvocato Fiorito Ferruccio per la parte resistente Controparte_1
il quale per brevità richiama il contenuto del verbale del 29.04.2024
[...] chiedendo altresi il rigetto della domanda formulata dal ricorrente con condanna alle spese e si riporta alle conclusioni già rassegnate in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Terminata la discussione alle ore 11.41 , il Giudice autorizza le parti ad allontanarsi e si ritira in
Camera di Consiglio.
Alle ore 15,10 al termine della Camera di Consiglio decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria
a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
N. …….................sent. N………………….R.G.
N………………….cron. N…………………...rep.
OGGETTO……………....
………………………….
…………………………. NOTIF. SENTENZA
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dott. Giovanni D'Istria, a definizione del procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10146/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
, C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via D'Antona n. 20, elett.te dom.to in PIAZZA ALDO MORO N. 37, in BARI, presso lo studio dell'Avv. PUTIGNANO DONATO SANDRO (C.F. e dell'Avv. BRESSAN CATERINA CRISTINA C.F._2
(C.F. ), che lo rapp. e dif. giusta procura allegata in calce al ricorso. I procuratori C.F._3
dichiarano di voler ricevere le comunicazione del procedimento al numero di Fax 0805215212 o all'indirizzo PEC;
Email_1
RICORRENTE
E
, P. IVA , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Napoli alla Via Leonardo Bianchi snc, in persona del l.r.p.t., rapp. e dif., in virtù di delibera n.
527 del 17/07/2023 del Direttore Generale Avv. Anna Iervolino e di procura in atti, dall'Avv. FIORITO
FERRUCCIO (C.F. , con studio alla VIA RIVIERA DI CHIAIA N. 242, in NAPOLI. Ai C.F._4
sensi dell'art. 170 c.p.c., il procuratore dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni dalla
Cancelleria all'indirizzo PEC;
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RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato alla convenuta
[...]
, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, Controparte_1
prevista per la data del 18/09/2023, il ricorrente, sig. , deduceva che: Parte_1
nelle date 28/9/2017 e 10/7/2018, il ricorrente, soggetto portatore di formazioni adenomatose benigne del colon, si era rivolto all' per sottoporsi a colonscopie di controllo, Controparte_2
refertate negativamente per patologie neoplastiche di sorta;
nel mese di dicembre 2018, per la ricorrenza di anemia ed ipoferritinemia, il Sig. aveva Parte_1
praticato, di sua spontanea volontà, un ulteriore esame colonscopico presso il medesimo nosocomio, con inatteso, e tardivo, riscontro di adenocarcinoma della flessura epatica del colon;
la tipologia e le dimensioni della lesione cancerosa erano tali da consentire di asserire con certezza che essa fosse già ampiamente in essere in occasione dei controlli colonscopici precedenti;
il ritardo diagnostico-terapeutico in contestazione aveva determinato il sensibile allungamento delle tempistiche di guarigione, l'aumento del rischio di una futura recidiva, e l'insorgenza di una grave sindrome ansioso depressiva reattiva, con polarizzazione ideativa sulla compromissione delle proprie aspettative di vita. Il ricorrente rappresentava che i danni iatrogeni riportati avevano prodotto sulle sue abitudini e sulla qualità della sua vita, gravi danni sulla sua attività lavorativa e nella sua sfera privata.
con lettera datata 20/7/2020, il Sig. aveva, invano, diffidato l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Controparte_3
dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle imperite prestazioni medico- sanitarie ricevute in occasione degli accessi ospedalieri del 28/9/2017 e del 10/7/2018;
in relazione ai fatti sopra esposti, veniva depositato ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art.
696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Napoli, con R.G. n. 2544/2021, Giudice adito Dott.ssa Gatti
Rosaria;
Tutto ciò premesso si chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
A fronte di tale ricorso, tempestivamente e ritualmente notificato, in uno col relativo decreto di fissazione di udienza, si costituiva nel procedimento Controparte_1
la quale chiedeva al Giudice di: in via preliminare e/o pregiudiziale di accertare e
[...]
dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità del presente giudizio atteso il mancato assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 8, l. n. 24/2017 a fronte del mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui all'art. 8, terzo comma, l. n. 24/2017, previsto per il deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (oggi 281 decies cpc), con condanna di parte ricorrente al rimborso delle spese di lite;
in ogni caso con dichiarazione di inutilizzabilità ed inefficacia del procedimento n.
2544/2021 R.G. del Tribunale di Napoli e, con conseguente, espunzione di tutti gli atti e documenti dal presente giudizio;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio non sussistendo i presupposti per una istruttoria sommaria;
nel merito, accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio risultavano infondate sia in fatto sia in diritto, accertato e dato atto che non esisteva alcuna responsabilità in capo ai medici e alla convenuta non avendo parte Controparte_1
ricorrente fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato ovvero del coinvolgimento o colpa diretta della struttura sanitaria convenuta, nonché in punto di quantum debeatur, accertato e dato atto che l'evento non era per sua natura prevenibile o evitabile, respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili, tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti della ed assolvere Controparte_1
interamente la medesima da ogni domanda;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente nei confronti della accertare l'inesistenza del Controparte_1 danno (patrimoniale e non patrimoniale) in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova.
Come sopra esposto detto giudizio era stato preceduto dall'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai sensi degli artt. 696 bis c.p.c., recante R.G. n. 2544/2021, assegnato inizialmente al G.I. dott. Marcello Amura, e successivamente al G.I. dott.ssa Rosaria Gatti, la quale, in data 13/11/2021, ritenuti sussistenti i presupposti per ammettere la consulenza tecnica preventiva, nominava quali consulenti tecnici d'ufficio il Prof. e la Prof.ssa Persona_1 [...]
Per_2
All'udienza del 18.09.2023 il Giudice, dott.ssa Rosaria Gatti, ascoltate le parti si riservava. In data
28.03.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.01.2024 per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., rinviata in seguito, in data 09.01.2025, all'udienza del 30.06.2025.
Ciò premesso, la domanda giudiziale proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.
In primo luogo va dichiarata la procedibilità della domanda in quanto Il termine di “novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio”, per la proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (oggi 281 decies c.p.c.), non è imposto dal Legislatore per l'improcedibilità della domanda risarcitoria, bensì esclusivamente al fine di fare salvi gli effetti della domanda,
(eventualmente sul decorso di termini prescrizionali o decadenziali) anticipati dalla proposizione del ricorso ex art 696 bis c.p.c..
Una volta scaduto il termine di 6 mesi (o concluso l'ATP) si deve ritenere comunque avverata la condizione di procedibilità: da cui l'ulteriore termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso ex art. 281 decies cpc. Al mancato rispetto di questo termine, però, la legge non ricollega una ulteriore improcedibilità della domanda: nella norma non si rinviene infatti alcuna previsione di tale genere. La norma, più limitatamente, prevede solo che l'esercizio del diritto di agire entro 90 giorni serve a fare salvi gli effetti della domanda (introdotta con l'ATP ex art. 696 bis cpc.): sicché le uniche conseguenze che derivano dal mancato rispetto di tale termine sono rappresentate dal venir meno di tutti gli effetti della domanda stessa sul decorso di termini prescrizionali o decadenziali .
Devono anzitutto preliminarmente essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi nel caso di specie. La responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha, infatti, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ. (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066). Sul piano processuale, in tema dì responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il "contatto sociale" ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza dì nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza dì colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ., sez. III, civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Civ., sez.
III, civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520). In assenza di detta prova, sussiste la responsabilità del medico.
L'istante ha, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale egli ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria pubblica convenuta. In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto "contratto di spedalità"), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. Civ., sez. III, 14 giugno 2007, n.
13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. Civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066; Cass.
Civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103). Per quanto riguarda, invece, i medici operanti presso la struttura sanitaria pubblica, si tratta di un'ipotesi di cd. "contatto sociale", da intendersi, come chiarito dalla dottrina civilistica e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nel senso di rapporto socialmente tipico tra parti che, nonostante l'assenza di un contratto, è in grado di ingenerare l'affidamento dei soggetti sull'adempimento di obblighi diretti e specifici di lealtà, collaborazione e di salvaguardia dell'altrui sfera giuridica. Presupposti per la configurabilità del contatto sociale sono:
1) una relazione tra sfere giuridiche, tale da far considerare la responsabilità aquiliana come insoddisfacente;
2) uno "status" professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una “culpa in faciendo” prevista nell'ordinamento giuridico;
3) l'affidamento in capo al danneggiato che viene ingenerato sia dall'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale cd.
"protetta" (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello
Stato: cfr., all'uopo, l'art. 348 c.p.), sia dalla situazione relazionale che si è previamente instaurata tra i due soggetti. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quanto sopra detto si verifica per l'operatore di una professione cd. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, art. 348 c.p.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica (che è il caso della fattispecie in esame), che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost. Invero a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno). In altri termini la prestazione (usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il "pubblico è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto. La pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione in capo al sanitario dipendente nei confronti del paziente, non è in grado di neutralizzare la professionalità (secondo determinati standard accertati dall'ordinamento su quel soggetto), che qualifica ab origine l'opera di quest'ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in "contatto" con lui. Proprio gli aspetti pubblicistici, che connotano l'esercizio di detta attività, comportano che esso non possa non essere unica da parte del singolo professionista, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno. L'esistenza di un contratto potrà essere rilevante solo al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria (salve le ipotesi in cui detta attività è obbligatoria per legge, ad es. art. 593 c.p., Cass. civ., sez. III, pen. 10.4.1978, n. 4003, Soccardo). Da tutto ciò consegue che la responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella dei dipendenti hanno entrambe radice nell'esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui, accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi (qualificazione che discende non dalla fonte dell'obbligazione, ma dal contenuto del rapporto)" (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589). Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura sanitaria certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene questo Giudicante che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del personale esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 del Codice Civile presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846);
e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400).
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo;
b) se la condotta della struttura sanitaria pubblica è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell' “homo eiusdem generis et condicionis”.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni lamentate dall'attore siano eziologicamente collegabili alla condotta del personale medico ausiliario della struttura sanitaria pubblica convenuta, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen., ossia nel criterio della “conditio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dal Supremo Organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della “conditio sine qua non”, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio "ex ante" (di cosiddetta "prognosi postuma"), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581). Come chiarito dalle Sezioni
Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez.
III, civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi.
Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico - razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attore possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, a firma della Prof.
Dott. e del Prof. e, svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc, R.G. Persona_2 Persona_1
n. 2544/2021, che ha preceduto il presente giudizio di merito e depositata in Cancelleria in data
19.10.2022,ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta, e che ha individuato la responsabilità dell' , nella produzione Controparte_1
del danno iatrogeno.
I CTU hanno ricostruito la vicenda che ci occupa, osservando in merito che
•Tenendo presente che il tempo di raddoppiamento volumetrico del carcinoma del colon viene indicato pari a circa 6 mesi e che un nodulo neoplastico per raggiungere le dimensioni di circa 1 cm necessita di circa 30 raddoppiamenti,
• considerando le dimensioni raggiunte dalla neoplasia al dicembre 2018, quali ricavate: - dai referti delle indagini colonscopiche al dicembre 2018: 04.12.2018 “Presenza al passaggio flessura epatica- ascendente di formazione ulcerata a placca con marini rilevati, che occupa la metà del lume”;
28.12.2018 “Sulla flessura epatica si osserva neoformazine vegetante, mammellonata, che occupa completamente il lume viscerale, apparentemente non transitabile. Dopo alcuni tentativi si riesce ad individuare alla base della lesione uno stretto accesso ad un tratto substenotico di viscere lungo circa 4 cm, dove la lesione presenta caratteristiche prevalentemente ulcerative ed infiltra la parete colica per circa 4/5 della circonferenza”; - dal referto istopatologico sul pezzo di exeresi al dicembre 2018
“neoplasia endoluminale di 5 cm di asse maggiore … Adenocarcinoma a medio grado di differenziazione … infiltrante la parete a tutto spessore fino alla sierosa”; appare altamente probabile-verosimile che il carcinoma del colon fosse già presente, non di piccole dimensioni e responsabilmente non riconosciuto, alla data dell'indagine colonscopica del luglio 2018 allorquando
l'esame concludeva con un diagnostico di normalità di reperti “Colon normale, esente da lesioni o segni di flogosi a tutti i livelli””.
I CTU, inoltre, acclarato che la neoplasia colica patita dal sig. era presente già al luglio Parte_1
2018, la quale responsabilmente non veniva evidenziata, precisavano in merito alle ricadute terapeutico-prognostiche, patite dal paziente, a causa del ritardo diagnostico luglio 2018 – dicembre
2018 che “E' estremamente difficile dare risposta a tale quesito non avendo possibilità di porre a confronto due esami analoghi (clinici e/o strumentali) per poter definire, pur se solo con approssimazione, l'evoluzione stadiativa occorsa nelle due circostanze (al tempo della mancata diagnosi ed al tempo della diagnosi conseguita). In teoria si potrebbe fare riferimento alla storia biologica di questa neoplasia, quale illustrata dalla letteratura, e, tenendo presente il tempo di crescita del CCR, cercare di risalire dalla stadiazione allorquando la diagnosi veniva conseguita
(dicembre 2018) alla più probabile stadiazione al tempo della diagnosi mancata (luglio 2018).
Invero anche tale percorso non può dare assolute certezze: molteplici sono le variabili che entrano in gioco nel determinare la storia biologica di una neoplasia colica (grading, lesione polipoide vs non polipoide, early cancer vs advanced cancer, etc…) per cui ben ampio è il suo tempo di raddoppio”.
Veniva osservato, inoltre, che “Pur nella difficoltà di dare risposta al quesito dianzi postoci, si avanzeranno ora delle ipotesi che, pur plausibilmente ragionevolmente e scientificamente conseguite, rimangono pur sempre delle ipotesi. Fermo restando che alla data del dicembre 2018 la stadiazione della neoplasia patita dal sig. era T3 N0 Mx, stadio II secondo il sistema Parte_1
classificativo TNM e B1 secondo lo schema classificativo di Dukes modificato Astler-Collin, cercheremo di valutare lo stadio di malattia alla data del luglio 2018 e, facendo riferimento a quanto illustrato dianzi, cercheremo di valutare, separatamente per il “T” l'”N” e l'”M”, la progressione verificatasi, laddove sussistente, a cagione del ritardo diagnostico-terapeutico e conseguentemente, laddove sussistente, il danno terapeutico-prognostico patito dal sig. .in quanto alle Parte_2 luce di quanto rilevato sui tempi di crescita del cancro del colon, alla data del Luglio 2018 la stadiazione della neoplasia sarebbe potuta essere T1-T2 vs T3 del dicembre 2018: stadio I (sec. TNM)
e A (sec. Dukes modificato) vs stadio II – B1.
In tale evoluzione responsabilmente determinatasi, e facendo riferimento alle curve di sopravvivenza sotto il profilo prognostico il paziente avrebbe patito una caduta di chances di sopravvivenza a 5 e
10 anni pari a circa 10% - 30%, mentre invece sotto il profilo terapeutico si sarebbe condotto egualmente un intervento di emicolectomia destra.”
Le note critiche svolte dai C.T.P. della convenuta anche nelle note conclusive non si reputano idonee ad inficiare la validità delle conclusioni espresse nell'elaborato peritale, tenuto conto, tra l'altro, delle puntuali ed attendibili risposte alle osservazioni di parte rese dal Collegio di consulenti d'ufficio, le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documentazione medica prodotta in atti.
In proposito, va osservato che «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte», ciò in quanto, «le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n.
### del 2022; n. 1815 del 2015)» (Cassazione civile sez. III, 06.5.2024, n. 12195).
Occorre, poi, rilevare che le stesse deduzioni di parte convenuta e dei suoi CTP non sono sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., gravante sulla convenuta, prive di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile» (Cass. sez. III, 30.6.2015 n. 13328, cit.).
Sulla base di queste premesse i CTU concludevano la propria relazione osservando che “Pertanto, sulla base di queste conclusioni di natura specialistica, riferibili all'aspetto chirurgico del caso, ne deriva che l'unico tipo di danno che può essere derivato all'esaminato è di tipo psichico, correlabile alla predetta caduta delle chances di sopravvivenza, comunque contenuta, fermo restando il fatto che a circa quattro anni di distanza dal trattamento chirurgico della neoplasia, non si rileva una ripresa di malattia. Del resto, la letteratura medico-legale è concorde nell'affermare che in caso di ritardo diagnostico intorno ai sei mesi, il danno da valutare riguarda l'eventuale diverso approccio chirurgico ed il danno psichico personalizzato per il peggioramento prognostico. Essendo, da escludere, nella fattispecie, come già ampiamente descritto, il diverso approccio chirurgico, restano le ripercussioni di natura psichica, non documentate da certificazione specialistica ma riferite dalla persona, confermate dal dato obiettivo raccolto in sede peritali e peraltro accreditabili per i motivi che abbiamo già spiegato.
Visto che non risulta necessario, attualmente, il ricorso a specialisti ed il trattamento con farmaci specifici, il tasso di danno biologico permanente si indica nel tre per cento, in riferimento ad una reazione psicogena ad avvenimenti di grado lieve.”.
Trattasi di conclusioni cui i CTU sono arrivati dopo una analisi dettagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valutazioni degli ausiliari del Giudice. Da detta Consulenza Tecnica d'Ufficio
i cui contenuti si intendono integralmente riportati, è rimasta accertata l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta della convenuta nei termini sopra descritti ed il danno di cui chiede il ristoro, paventato come iatrogeno.
Sul punto le conclusioni del nominato CTU appaiono pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
In buona sostanza, quindi il danno anatomico e funzionale allo stato riconoscibile, può essere adeguatamente quantificato nella misura del 3%.
Passando alla quantificazione dei danni, si intendono integralmente richiamate, in quanto pienamente condivisibili, le considerazioni di natura medico-legale afferenti alla quantificazione del danno iatrogeno.
Quanto al criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, il Tribunale ritiene di aderire a quell'orientamento che prende le mosse dalle disposizioni normative che fanno capo al D.L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. con modificazione nella L. 8 novembre 2012, n. 189 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (cd. legge Balduzzi) ed alla L. 8 marzo 2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (cd. legge Gelli-Bianco). A tal fine - per quanto interessa la presenta controversia - il D.L. n. 158 del 2012, con disposizione rimasta immodificata nella legge di conversione, ha ritenuto di utilizzare anche nel settore sanitario il criterio di liquidazione del danno “biologico” secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e definito nel D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private) che, come espressamente previsto dall'art. 138, comma 2, risponde “ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità” secondo i principi esplicitati nel medesimo comma 2, lett. da a) ad f).
La norma della legge “Balduzzi” è stata nuovamente riprodotta nella L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4, - Legge “Gelli Bianco” - con variazioni od integrazioni lessicali che non comportano significative modifiche sul piano prescrizionale ("4. Il danno (la legge Balduzzi specificava:
"biologico") conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria (la legge Balduzzi si riferiva alla: "attività dell'esercente della professione sanitaria") è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo").
La trasposizione del criterio tabellare previsto dal C.A.P. al settore della responsabilità sanitaria trova fondamento nelle analoghe esigenze sottese alle controversie risarcitorie che interessano le due materie, esigenze evidenziate direttamente dal Legislatore nella stessa norma (“Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori...”: art. 138, comma 1, CAP) e che debbono rinvenirsi nell'estensione del regime assicurativo obbligatorio alle strutture aziendali pubbliche e private ed ai professionisti sanitari, e nell'azione diretta attribuita al paziente danneggiato nei confronti della impresa assicurativa: esigenze la cui composizione in un equilibrato bilanciamento degli interessi in conflitto ha superato il vaglio della verifica di costituzionalità (Corte Cost. sentenza 16 ottobre 2014 n. 235 - con riferimento all'art. 139 CAP) rapporta il cosiddetto valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. Ciò posto, considerato che in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere rapportato all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata, e che l'aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere differenziato a seconda dell'età (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona si reputa idoneo applicare alla fattispecie il secondo comma dell'art. 139 cod. ass. il quale dispone che
“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un “incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Precisa, poi, il successivo terzo comma che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo
e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Nella specie, quindi, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art.139, co.1, lett. b) del D.L.vo n.209/2005 e dall'ultimo Decreto del
Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità delle persona.
Pertanto, valutati i postumi permanenti, di tipo iatrogeno, nella misura del 3% (tre per cento) questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'attore al momento dell'evento dannoso (65 anni circa), ritiene questo giudicante di determinare il
"quantum debeatur", all'attualità, per il danno iatrogeno residuato al sig. in € Parte_1
2.472,45, oltre l'incremento nella misura del 20%, dovuto alla sofferenza soggettiva ed alle particolari condizioni del paziente ricavate secondo la presunzione dell' “id quod plerumque accidit” pari ad € 494,49.
Il totale dovuto pertanto è pari alla somma di € 2.966,94 già determinata all'attualità, per cui non va aggiornata e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dì denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice dì rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed "ex multis", Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore del sig. , degli interessi al tasso Parte_1
legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (28.09.2017) sull'importo di €
2.966,94, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del
(28.09.2017) - quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (28.09.2017) fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass.
21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per la fase di ATP e per quella di merito ,come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di appartenenza ( da € 1.100,00 ad € 5,200,00) ai valori medi con esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e ss. c.p.c.. con attribuzione ai procuratori anticipatari Avv.ti PUTIGNANO
DONATO SANDRO e BRESSAN CATERINA CRISTINA , attesa la dichiarazione ex art.93 c.p.c..
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto in corso di ATP vanno definitivamente poste a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10146/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra e Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t. ogni contraria istanza Controparte_1
disattesa così provvede:
1. Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda risarcitoria proposta dalla parte ricorrente,
e per l'effetto condanna la parte resistente, Parte_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., alla corresponsione, in favore della parte
[...]
ricorrente della somma complessiva di € 2.966,94; oltre interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (28.09.2017) sulle somme indicate che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai , alla suddetta data del (28.09.2017) - quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (28.09.2017) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo;
2. Condanna la resistente , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore della parte ricorrente, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, al pagamento sulle somme sopra liquidate a titolo risarcitorio, degli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ.;
3. Condanna la resistente , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, Parte_1
, che si liquidano in € 545,00 per esborsi e in € 1.701,00 per onorari, oltre contributo
[...]
forfettario 15%, IVA e CPA come per legge , con attribuzione ai procuratori anticipatari Avv.ti
PUTIGNANO DONATO SANDRO e BRESSAN CATERINA CRISTINA ;
4. Condanna la resistente , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente , delle spese Parte_1 dell'ATP RG. n. 22404/2021 che si liquidano in € 286,00 per esborsi e in € 846,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa con attribuzione ai procuratori anticipatari Avv.ti
PUTIGNANO DONATO SANDRO e BRESSAN CATERINA CRISTINA;
5. Condanna la resistente , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese per la CTU nell'ATP RG. n. 2544/2021.
6. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge
Così deciso in Napoli, il 30/06/2025 alle ore 15,10.
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digi-tale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematica-mente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209