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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro dr. LE GIUPPI, all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.168\2024,discussa alla medesima udienza, promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Chessa con elezione di domicilio presso lo Parte_1 studio dello stesso in Milano,viale Sabotino 13
Ricorrente
contro
Controparte_1
,rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scalmanini, con elezione di domicilio in Lodi viale Dalmazia
[...]
13.
Resistente
CP_ Conclusioni:per il ricorrente come da ricorso introduttivo;
per l' come da memoria di costituzione
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29 febbraio 2024 la sig. previo Parte_1 esperimento del procedimento amministrativo, ha chiesto che venisse accertata la natura professionale delle patologie “ tendinopatia calcifica della spalla Dx e tendinosi”, con attribuzione di un danno biologico quantificato nella misura del 6%, con conseguente condanna dell' alla erogazione delle prestazioni previdenziali CP_1 previste dalla legge e a rifondere le spese di lite.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso ,escludendo la natura CP_1 professionale della patologia e comunque eccependo la carenza di esposizione al rischio. L' concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Assunte le prove testimoniali richieste dal ricorrente e disposta CTU medico legale(con audizione del Ctu a chiarimenti dell'elaborato peritale), all'esito dell'udienza del 4 giugno 2025, il Giudice sulle conclusioni dei procuratori come in epigrafe riportate e all'esito della discussione, pronunciava sentenza del cui dispositivo dava lettura in udienza .
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non può essere accolto in quanto, pur essendo stata accertata la natura professionale della patologia denunciata, il danno biologico conseguito alla predetta
è inferiore alla soglia indennizzabile.
Le dichiarazioni dei testimoni e la documentazione prodotta (in particolare l'estratto contributivo doc.1 ricorrente ) hanno confermato la anamnesi lavorativa della ricorrente (puntualmente ricostruita dalla stessa nel ricorso introduttivo) che, in particolare, nel corso della sua vita professionale dal 1984 al 31 dicembre 2022 ha svolto l'attività di parrucchiera, come lavoratrice autonoma nel proprio salone di
GL NS.
Le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla natura delle mansioni svolte , alle loro modalità di svolgimento e, più in generale, alla nocività dell'ambiente di lavoro hanno trovato pieno riscontro ed affermazione nelle dichiarazioni dei testi Tes_1
e
[...] Testimone_2
In particolare le testimonianze della teste lavoratrice subordinata dipendente Tes_1 della ricorrente e della teste (cliente della ricorrente per circa Testimone_2 trent'anni) hanno confermato che la ricorrente nel suo negozio si occupava di pettinare le clienti, tagliare loro i capelli, fare la messa in piega e tutti i trattamenti per la cura dei capelli: la ricorrente operava da sola, eccezion fatta per il periodo dal 1989 al 2008 allorchè era stata coadiuvata dalla lavoratrice subordinata part-time sig. Tes_1
Il consulente tecnico nominato dal giudice, al fine di accertare se la patologia denunciata ed oggetto di giudizio, abbia natura professionale ha correttamente ricostruito, sulla base della istruttoria testimoniale e documentale (compreso il DVR di Icr prodotto dall'Istituto sub doc.26) e della visita della ricorrente , la storia lavorativa e quella clinica della lavoratrice.
Il giudice fa proprio il giudizio del consulente tecnico :
-sulla natura professionale della malattia denunciata (tendinopatia calcifica della spalla destra e tendinosi):il ctu ha ritenuto infatti che «l'attività lavorativa tipica di parrucchiera, peraltro gravosa, ripetitiva e continuativa sia stata una concausa al determinismo di tale situazione clinica da sovraccarico funzionale della spalla, che appare nella normalità di un tale tipo di lavoratore”;
-sul grado di invalidità residuato, inferiore alla soglia indennizzabile in quanto stimato nel 5%.
Il Ctu chiamato a chiarimenti, ha spiegato, con motivazione immune da vizi logico- giuridici e ribadendo quanto riportato nella relazione, che il grado di invalidità accertato è stato stimato facendo riferimento ai codici 227 e 224 delle tabelle in CP_1 particolare il Ctu ha chiarito di avere considerato sia la lesione anatomica alla spalla sia la limitazione funzionale(quest'ultima definita parziale e di grado modesto) . In conclusione il giudizio del consulente tecnico è fatto proprio dal giudice in quanto sorretto dall'esito dell'istruttoria, dalla documentazione medica prodotta dalla ricorrente e dalla visita della stessa.
Il ricorso deve dunque essere rigettato .
Le spese di Ctu,anticipate alla ricorrente sono poste definitivamente a suo carico
Le spese di lite sono compensate fra le parti atteso che l'istruttoria e la consulenza, benchè ne sia stata esclusa la indennizzabilità, hanno consentito di accertare, diversamente dal giudizio emerso in sede amministrativa, che la patologia denunciata ha natura professionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Rigetta il ricorso proposto da contro Parte_1 [...]
Controparte_1
.
[...]
Pone le spese di Ctu definitivamente a carico di parte ricorrente.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Termine di 60 giorni per la motivazione.
Così deciso in data 04/06/2025.
il Giudice
Dott. LE PI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro dr. LE GIUPPI, all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.168\2024,discussa alla medesima udienza, promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Chessa con elezione di domicilio presso lo Parte_1 studio dello stesso in Milano,viale Sabotino 13
Ricorrente
contro
Controparte_1
,rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scalmanini, con elezione di domicilio in Lodi viale Dalmazia
[...]
13.
Resistente
CP_ Conclusioni:per il ricorrente come da ricorso introduttivo;
per l' come da memoria di costituzione
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29 febbraio 2024 la sig. previo Parte_1 esperimento del procedimento amministrativo, ha chiesto che venisse accertata la natura professionale delle patologie “ tendinopatia calcifica della spalla Dx e tendinosi”, con attribuzione di un danno biologico quantificato nella misura del 6%, con conseguente condanna dell' alla erogazione delle prestazioni previdenziali CP_1 previste dalla legge e a rifondere le spese di lite.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso ,escludendo la natura CP_1 professionale della patologia e comunque eccependo la carenza di esposizione al rischio. L' concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Assunte le prove testimoniali richieste dal ricorrente e disposta CTU medico legale(con audizione del Ctu a chiarimenti dell'elaborato peritale), all'esito dell'udienza del 4 giugno 2025, il Giudice sulle conclusioni dei procuratori come in epigrafe riportate e all'esito della discussione, pronunciava sentenza del cui dispositivo dava lettura in udienza .
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non può essere accolto in quanto, pur essendo stata accertata la natura professionale della patologia denunciata, il danno biologico conseguito alla predetta
è inferiore alla soglia indennizzabile.
Le dichiarazioni dei testimoni e la documentazione prodotta (in particolare l'estratto contributivo doc.1 ricorrente ) hanno confermato la anamnesi lavorativa della ricorrente (puntualmente ricostruita dalla stessa nel ricorso introduttivo) che, in particolare, nel corso della sua vita professionale dal 1984 al 31 dicembre 2022 ha svolto l'attività di parrucchiera, come lavoratrice autonoma nel proprio salone di
GL NS.
Le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla natura delle mansioni svolte , alle loro modalità di svolgimento e, più in generale, alla nocività dell'ambiente di lavoro hanno trovato pieno riscontro ed affermazione nelle dichiarazioni dei testi Tes_1
e
[...] Testimone_2
In particolare le testimonianze della teste lavoratrice subordinata dipendente Tes_1 della ricorrente e della teste (cliente della ricorrente per circa Testimone_2 trent'anni) hanno confermato che la ricorrente nel suo negozio si occupava di pettinare le clienti, tagliare loro i capelli, fare la messa in piega e tutti i trattamenti per la cura dei capelli: la ricorrente operava da sola, eccezion fatta per il periodo dal 1989 al 2008 allorchè era stata coadiuvata dalla lavoratrice subordinata part-time sig. Tes_1
Il consulente tecnico nominato dal giudice, al fine di accertare se la patologia denunciata ed oggetto di giudizio, abbia natura professionale ha correttamente ricostruito, sulla base della istruttoria testimoniale e documentale (compreso il DVR di Icr prodotto dall'Istituto sub doc.26) e della visita della ricorrente , la storia lavorativa e quella clinica della lavoratrice.
Il giudice fa proprio il giudizio del consulente tecnico :
-sulla natura professionale della malattia denunciata (tendinopatia calcifica della spalla destra e tendinosi):il ctu ha ritenuto infatti che «l'attività lavorativa tipica di parrucchiera, peraltro gravosa, ripetitiva e continuativa sia stata una concausa al determinismo di tale situazione clinica da sovraccarico funzionale della spalla, che appare nella normalità di un tale tipo di lavoratore”;
-sul grado di invalidità residuato, inferiore alla soglia indennizzabile in quanto stimato nel 5%.
Il Ctu chiamato a chiarimenti, ha spiegato, con motivazione immune da vizi logico- giuridici e ribadendo quanto riportato nella relazione, che il grado di invalidità accertato è stato stimato facendo riferimento ai codici 227 e 224 delle tabelle in CP_1 particolare il Ctu ha chiarito di avere considerato sia la lesione anatomica alla spalla sia la limitazione funzionale(quest'ultima definita parziale e di grado modesto) . In conclusione il giudizio del consulente tecnico è fatto proprio dal giudice in quanto sorretto dall'esito dell'istruttoria, dalla documentazione medica prodotta dalla ricorrente e dalla visita della stessa.
Il ricorso deve dunque essere rigettato .
Le spese di Ctu,anticipate alla ricorrente sono poste definitivamente a suo carico
Le spese di lite sono compensate fra le parti atteso che l'istruttoria e la consulenza, benchè ne sia stata esclusa la indennizzabilità, hanno consentito di accertare, diversamente dal giudizio emerso in sede amministrativa, che la patologia denunciata ha natura professionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Rigetta il ricorso proposto da contro Parte_1 [...]
Controparte_1
.
[...]
Pone le spese di Ctu definitivamente a carico di parte ricorrente.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Termine di 60 giorni per la motivazione.
Così deciso in data 04/06/2025.
il Giudice
Dott. LE PI