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12 ottobre 2007
12 ottobre 2007
Art. 13. (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni
e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita) 1. Il DIS, l'AISE e l'AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilita' e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonche' con le universita' e con gli enti di ricerca. 2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilita', prevedendo in ogni caso le modalita' tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali. 3. All' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , dopo le parole: "ordinamento costituzionale" sono inserite le seguenti: "o del crimine organizzato di stampo mafioso". 4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l' articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , come modificato dal comma 3 del presente articolo.
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' infor-mativa). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di cui all'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attivita' terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale o del crimine organizzato di stampo mafioso.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita) 1. Il DIS, l'AISE e l'AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilita' e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonche' con le universita' e con gli enti di ricerca. 2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilita', prevedendo in ogni caso le modalita' tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali. 3. All' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , dopo le parole: "ordinamento costituzionale" sono inserite le seguenti: "o del crimine organizzato di stampo mafioso". 4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l' articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , come modificato dal comma 3 del presente articolo.
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' infor-mativa). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di cui all'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attivita' terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale o del crimine organizzato di stampo mafioso.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
Commentari • 6
- 1. In Gazzetta Ufficiale il DPCM recante la Direttiva per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionaleRedazione Dimt · https://www.dimt.it/ · 13 aprile 2017 · 3.3096035
[…] Il direttore generale del DIS, per le finalità di cui al presente articolo, può fare ricorso a convenzioni e intese con le pubbliche amministrazioni e soggetti privati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 124 del 2007 ed all'affidamento di incarichi ad esperti esterni ai sensi dell'art. 21 della predetta legge. […] Possono accedere, per le medesime finalità, agli archivi informatici dei soggetti di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 124 del 2007, secondo le modalità e con le procedure indicate dal regolamento ivi previsto. 6. […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 28/10/2019, n. 12361Provvedimento: Pubblicato il 28/10/2019 N. 12361/2019 REG.PROV.COLL. N. 07710/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7710 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Panama, 86 (già via delle Carrozze 3); contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; …Leggi di più...
- art. 23 del DPCM 22 luglio 2011·
- art. 4 e 9 della L. 124/2007·
- difetto di motivazione e di istruttoria·
- procedimento di rilascio del NOS·
- violazione del principio del giusto procedimento amministrativo·
- legittimazione a richiedere il NOS·
- violazione del principio di trasparenza·
- spese processuali·
- art. 7 e 10 bis della L. 241/90·
- proporzionalità e ragionevolezza·
- disapplicazione delle norme secondarie·
- giudizio amministrativo·
- eccesso di potere·
- applicabilità delle norme sulla sicurezza·
- incompetenza dell'UCSe