Art. 535.
(Differenza tra il nuovo e il vecchio).
Nel calcolo dell'indennita' per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.
(Differenza tra il nuovo e il vecchio).
Nel calcolo dell'indennita' per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.