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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2024, n. 27472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27472 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS ZI nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Torino, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato BE IZ per il reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., per avere cagionato con dolo il fallimento della società "Ellepi Consult s.r.l.". Penale Sent. Sez. 5 Num. 27472 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 10/04/2024 L'imputata - nella qualità amministratrice sin dalla costituzione e liquidatrice dal 2013 della società, fallita il 17 dicembre 2015 - è stata riconosciuta colpevole di avere cagionato il fallimento con operazioni dolose, consistite nel mancato pagamento dei tributi e nel mancato versamento delle ritenute contributive, per complessivi euro 1.132.814,29, rispetto a un passivo complessivamente ammontante a euro 1.145.286,32. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 223 legge fall. e 238-bis cod. proc. pen. Contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa all'elemento soggettivo del reato, sostenendo che l'imputata non avrebbe consapevolmente e volontariamente aderito «alla scelta gestionale e imprenditoriale di sistematica omissione dei pagamenti dei debiti erariali», che sarebbe «ascrivibile, invece, a QU RI, ... vero e unico dominus della società fin alla costituzione». La ricorrente fornisce una sua ricostruzione dei fatti, in base alla quale la società, dalla sua costituzione e fino al 2010, sarebbe stata gestita, di fatto, unicamente da RI QU, che sarebbe stato anche socio occulto della "Ellepi Consulting s.r.l." e a cui andrebbe ricondotta la responsabilità di avere sistematicamente omesso l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi. La società sarebbe stata costituita nel 2006 su proposta del RI, allora collega di studio dell'imputata, che aveva accettato la proposta, ma che, fino al 2010, si sarebbe occupata esclusivamente di seguire i clienti negli adempimenti in materia di lavoro dipendente. Sarebbe stata presente nello studio, ma si sarebbe limitata a fornire indicazioni alle dipendenti esclusivamente in relazione al settore di sua competenza, disinteressandosi dei bilanci della società e degli adempimenti fiscali. La situazione sarebbe radicalmente mutata a partire dal 2010-2011, allorché l'imputata avrebbe interrotto la collaborazione con il RI e avrebbe effettivamente preso in mano la situazione amministrativa e contabile della società, preoccupandosi anche dei profili contributivi e fiscali. Solo a partire da tale momento, l'imputata avrebbe preso consapevolezza del debito contributivo e tributario maturato dalla società e avrebbe formulato diverse istanze di autotutela per rettificare le iscrizioni al ruolo e avrebbe finanziato personalmente la società con sue risorse personali. Tale ricostruzione dei fatti sarebbe stato oggetto di una specifica memoria difensiva, che la Corte di appello avrebbe disatteso perché contraddetta dalle 2 dichiarazioni rese dalla teste IA, dipendente della società, che aveva riferito che l'amministrazione della società era riconducibile all'imputata, che impartiva disposizioni sui pagamenti da effettuare e su quelli da omettere, tra i quali rientravano i pagamenti a favore dell'erario. La ricorrente, però, contesta la credibilità della teste, evidenziando come essa fosse l'intestataria formale delle quote della società riconducibili al RI. Il rapporto fiduciario sussistente tra quest'ultimo e la teste avrebbe dovuto far sorgere ai giudici di merito il dubbio sulla credibilità della IA. La ricorrente evidenzia inoltre che la tesi difensiva, secondo la quale l'imputata sarebbe rimasta di fatto estranea all'amministrazione della società fino al 2010, troverebbe riscontro nella sentenza del Tribunale di Torino del 18 luglio 2018 («avente ad oggetto la disavventura di un ex cliente di RI»). La ricorrente contesta le argomentazioni addotte dai giudici di merito a sostegno della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che esse al più sarebbero idonee a fondare un addebito di tipo colposo. La qualifica professionale dell'imputata, infatti, potrebbe essere utile a sostenere una responsabilità di tipo colposo, ma non sarebbe sufficiente a dimostrare la consapevole scelta dell'imputata di non adempiere agli obblighi contributivi e fiscali. La circostanza che sia stata l'imputata a consegnare al curatore fallimentare la contabilità aziendale e i bilanci dimostrerebbe solo che l'imputata aveva amministrato la società nella fase a ridosso del fallimento, ma non smentirebbe quanto sostenuto dalla difesa in ordine al fatto che, fino al 2010, l'imputata era rimasta estranea all'amministrazione della società. La circostanza che l'imputata aveva presentato le dichiarazioni fiscali sarebbe una mera conseguenza del ruolo formale di amministratore unico da lei rivestito. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L'avv. Alberto De Sanctis, per l'imputata, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha replicato alla requisitoria scritta del Procuratore generale e ha chiesto di accogliere il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITID 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. 3 I giudici di merito e, in particolare, quello di primo grado hanno escluso che la BE, sino al 2010, fosse stata una mera "testa di legno", illustrando i motivi per cui doveva ritenersi dimostrato che l'imputata avesse «sempre svolto» nella gestione della società un ruolo di primario rilievo (cfr. pagine 4 e ss. della sentenza di primo grado). In tal senso, non solo hanno valorizzato le dichiarazioni rese dalla teste Diafana, adeguatamente valutate, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ma hanno anche evidenziato la relazione del curatore fallimentare, che aveva individuato nella BE «il vero amministratore della società fallita». Hanno, poi, valorizzato una serie di dati oggettivi (quali ad esempio la circostanza che le dichiarazioni fiscali erano state presentate dall'imputata e quella che tutta la documentazione e i bilanci erano stati consegnati al curatore dall'imputata), che valutati, nel loro complesso, evidenziavano che alla carica formale si accompagnava anche l'effettivo esercizio dei poteri di gestione. Nel valutare approfonditamente le dichiarazioni della IA, hanno posto in rilievo che la teste aveva sì riferito che le quote della società erano state a lei intestate solo sotto un profilo formale, ma aveva anche precisato che erano stati sia la BE che il RI a chiederle di intestarsi il 70% delle quote della società. La ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente - in base alla quale la società, dalla sua costituzione e fino al 2010, sarebbe stata gestita, di fatto, unicamente da RI QU -, dunque, trova ampia smentita nelle sentenze di merito e, in particolare, nella sentenza di primo grado, alla quale quella di appello si salda, atteso che le decisioni utilizzano criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme. Le sentenze, ricorrendo una "doppia conforme", possono essere lette congiuntamente e integrarsi tra loro, costituendo sostanzialmente un unico corpo decisionale. Al riguardo, occorre ricordare che, «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri ..., con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Nel resto, le censure mosse dalla ricorrente sono versate in fatto, consistendo nella contestazione dell'attendibilità della teste IA e nella valorizzazione di frammenti di prova, in assenza della deduzione di effettivi travisamenti di prova o di determinanti vizi logici. 4 I Risulta, infine, infondata la tesi secondo la quale, attesa qualifica professionale dell'imputata, la sua condotta, al più, sarebbe idonea a fondare un addebito di tipo colposo. La responsabilità dell'imputata, invero, trae origine non dalla sua qualifica professionale, ma dal ruolo di amministratore della società da lei rivestito. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 aprile 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Torino, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato BE IZ per il reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., per avere cagionato con dolo il fallimento della società "Ellepi Consult s.r.l.". Penale Sent. Sez. 5 Num. 27472 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 10/04/2024 L'imputata - nella qualità amministratrice sin dalla costituzione e liquidatrice dal 2013 della società, fallita il 17 dicembre 2015 - è stata riconosciuta colpevole di avere cagionato il fallimento con operazioni dolose, consistite nel mancato pagamento dei tributi e nel mancato versamento delle ritenute contributive, per complessivi euro 1.132.814,29, rispetto a un passivo complessivamente ammontante a euro 1.145.286,32. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 223 legge fall. e 238-bis cod. proc. pen. Contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa all'elemento soggettivo del reato, sostenendo che l'imputata non avrebbe consapevolmente e volontariamente aderito «alla scelta gestionale e imprenditoriale di sistematica omissione dei pagamenti dei debiti erariali», che sarebbe «ascrivibile, invece, a QU RI, ... vero e unico dominus della società fin alla costituzione». La ricorrente fornisce una sua ricostruzione dei fatti, in base alla quale la società, dalla sua costituzione e fino al 2010, sarebbe stata gestita, di fatto, unicamente da RI QU, che sarebbe stato anche socio occulto della "Ellepi Consulting s.r.l." e a cui andrebbe ricondotta la responsabilità di avere sistematicamente omesso l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi. La società sarebbe stata costituita nel 2006 su proposta del RI, allora collega di studio dell'imputata, che aveva accettato la proposta, ma che, fino al 2010, si sarebbe occupata esclusivamente di seguire i clienti negli adempimenti in materia di lavoro dipendente. Sarebbe stata presente nello studio, ma si sarebbe limitata a fornire indicazioni alle dipendenti esclusivamente in relazione al settore di sua competenza, disinteressandosi dei bilanci della società e degli adempimenti fiscali. La situazione sarebbe radicalmente mutata a partire dal 2010-2011, allorché l'imputata avrebbe interrotto la collaborazione con il RI e avrebbe effettivamente preso in mano la situazione amministrativa e contabile della società, preoccupandosi anche dei profili contributivi e fiscali. Solo a partire da tale momento, l'imputata avrebbe preso consapevolezza del debito contributivo e tributario maturato dalla società e avrebbe formulato diverse istanze di autotutela per rettificare le iscrizioni al ruolo e avrebbe finanziato personalmente la società con sue risorse personali. Tale ricostruzione dei fatti sarebbe stato oggetto di una specifica memoria difensiva, che la Corte di appello avrebbe disatteso perché contraddetta dalle 2 dichiarazioni rese dalla teste IA, dipendente della società, che aveva riferito che l'amministrazione della società era riconducibile all'imputata, che impartiva disposizioni sui pagamenti da effettuare e su quelli da omettere, tra i quali rientravano i pagamenti a favore dell'erario. La ricorrente, però, contesta la credibilità della teste, evidenziando come essa fosse l'intestataria formale delle quote della società riconducibili al RI. Il rapporto fiduciario sussistente tra quest'ultimo e la teste avrebbe dovuto far sorgere ai giudici di merito il dubbio sulla credibilità della IA. La ricorrente evidenzia inoltre che la tesi difensiva, secondo la quale l'imputata sarebbe rimasta di fatto estranea all'amministrazione della società fino al 2010, troverebbe riscontro nella sentenza del Tribunale di Torino del 18 luglio 2018 («avente ad oggetto la disavventura di un ex cliente di RI»). La ricorrente contesta le argomentazioni addotte dai giudici di merito a sostegno della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che esse al più sarebbero idonee a fondare un addebito di tipo colposo. La qualifica professionale dell'imputata, infatti, potrebbe essere utile a sostenere una responsabilità di tipo colposo, ma non sarebbe sufficiente a dimostrare la consapevole scelta dell'imputata di non adempiere agli obblighi contributivi e fiscali. La circostanza che sia stata l'imputata a consegnare al curatore fallimentare la contabilità aziendale e i bilanci dimostrerebbe solo che l'imputata aveva amministrato la società nella fase a ridosso del fallimento, ma non smentirebbe quanto sostenuto dalla difesa in ordine al fatto che, fino al 2010, l'imputata era rimasta estranea all'amministrazione della società. La circostanza che l'imputata aveva presentato le dichiarazioni fiscali sarebbe una mera conseguenza del ruolo formale di amministratore unico da lei rivestito. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L'avv. Alberto De Sanctis, per l'imputata, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha replicato alla requisitoria scritta del Procuratore generale e ha chiesto di accogliere il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITID 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. 3 I giudici di merito e, in particolare, quello di primo grado hanno escluso che la BE, sino al 2010, fosse stata una mera "testa di legno", illustrando i motivi per cui doveva ritenersi dimostrato che l'imputata avesse «sempre svolto» nella gestione della società un ruolo di primario rilievo (cfr. pagine 4 e ss. della sentenza di primo grado). In tal senso, non solo hanno valorizzato le dichiarazioni rese dalla teste Diafana, adeguatamente valutate, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ma hanno anche evidenziato la relazione del curatore fallimentare, che aveva individuato nella BE «il vero amministratore della società fallita». Hanno, poi, valorizzato una serie di dati oggettivi (quali ad esempio la circostanza che le dichiarazioni fiscali erano state presentate dall'imputata e quella che tutta la documentazione e i bilanci erano stati consegnati al curatore dall'imputata), che valutati, nel loro complesso, evidenziavano che alla carica formale si accompagnava anche l'effettivo esercizio dei poteri di gestione. Nel valutare approfonditamente le dichiarazioni della IA, hanno posto in rilievo che la teste aveva sì riferito che le quote della società erano state a lei intestate solo sotto un profilo formale, ma aveva anche precisato che erano stati sia la BE che il RI a chiederle di intestarsi il 70% delle quote della società. La ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente - in base alla quale la società, dalla sua costituzione e fino al 2010, sarebbe stata gestita, di fatto, unicamente da RI QU -, dunque, trova ampia smentita nelle sentenze di merito e, in particolare, nella sentenza di primo grado, alla quale quella di appello si salda, atteso che le decisioni utilizzano criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme. Le sentenze, ricorrendo una "doppia conforme", possono essere lette congiuntamente e integrarsi tra loro, costituendo sostanzialmente un unico corpo decisionale. Al riguardo, occorre ricordare che, «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri ..., con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Nel resto, le censure mosse dalla ricorrente sono versate in fatto, consistendo nella contestazione dell'attendibilità della teste IA e nella valorizzazione di frammenti di prova, in assenza della deduzione di effettivi travisamenti di prova o di determinanti vizi logici. 4 I Risulta, infine, infondata la tesi secondo la quale, attesa qualifica professionale dell'imputata, la sua condotta, al più, sarebbe idonea a fondare un addebito di tipo colposo. La responsabilità dell'imputata, invero, trae origine non dalla sua qualifica professionale, ma dal ruolo di amministratore della società da lei rivestito. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 aprile 2024.