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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 523 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna) Parte_1
appellante
E
(contumace) e (avv. Controparte_1 CP_2
AR Carnovale)
appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Spese processuali.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso dell'8.10.2020 al tribunale di Cosenza, che dal Parte_1
1.9.2013 è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del
[...]
con qualifica di assistente tecnico, ha rivendicato il riconoscimento Controparte_1 dell'intero servizio che ha prestato prima di essere immessa in ruolo, ai fini della
Pag. 1 di 5 ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle conseguenti maggiorazioni retributive e contributive, correlate all'effettiva anzianità che ha maturato.
2. Il tribunale ha accolto il ricorso e ha condannato il , rimasto CP_1 contumace, a corrisponderle le differenze retributive scaturenti dal riconoscimento dell'intero servizio prestato prima dell'immissione in ruolo e a versare all' – CP_2 costituitosi in giudizio – la conseguente maggiore contribuzione.
3. Ha compensato integralmente le spese processuali nei confronti dell' e CP_2 ha condannato il a rifondere alla ricorrente metà delle spese, liquidata in 600 CP_1 euro, oltre accessori e rimborsi di legge, compensando l'altra metà.
4. La ricorrente appella il capo della sentenza relativo alle spese. Censura la decisione di compensarle, seppure in parte, nei confronti del soccombente e CP_1 lamenta che la liquidazione sia incongrua rispetto ai parametri tariffari vigenti e al valore della controversia che, in ricorso, era stato commisurato in 2.485,88. Chiede, pertanto, che le spese le siano integralmente rifuse e siano rideterminate in conformità a quei parametri.
5. Il non si è costituito nemmeno in questo grado del Controparte_1 giudizio, sebbene l'appello sia stato ritualmente rinotificato alla difesa erariale il
29.9.2025. L' ha chiesto alla Corte di “decidere secondo giustizia”. CP_2
6. Il Collegio ha trattato l'udienza di discussione nelle forme cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note di discussione delle parti costitute, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. Entrambe le censure dell'appellante meritano accoglimento.
8. In primo luogo, il tribunale, pur avendo accolto integralmente le rivendicazioni attoree, ha giustificato la parziale compensazione delle spese nei confronti del contumace valorizzando “l'indubbia complessità e peculiarità CP_1 delle questioni affrontate”.
8.1. Sennonché, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese possono essere compensate solo in presenza di ragioni “gravi ed eccezionali”. E secondo l'indicazione ermeneutica più convincente, tali si devono intendere quelle circostanze straordinarie, afferenti a modifiche legislative, ad innovazioni esegetiche, a contrasti giurisprudenziali o a
Pag. 2 di 5 condotte sleali delle parti, che nella specie non ricorrono, né sono state riscontrate dal tribunale.
8.2. La complessità dei profili giuridici della controversia, richiamata dal tribunale, non è ritenuta, in dottrina, ragione sufficiente a giustificare la compensazione delle spese1.
8.3. Analoga è l'indicazione giurisprudenziale2.
8.4. E si deve comunque constatare che la enunciata “complessità” non traspare, al pari della concorrente “peculiarità”, dalla motivazione della sentenza, giacché il tribunale ha deciso la controversia sulla base di un “principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte” e rifacendosi ai richiamati arresti giurisprudenziali di cui si è limitato a fare pedissequa applicazione, senza dover sciogliere alcun nodo interpretativo, né operare alcun approfondimento probatorio.
8.5. L'agevole riscontro (giuridico e fattuale) che traspare dalla sentenza e, per converso, l'assenza di ragioni gravi ed eccezionali, intese nel senso sopra indicato3, impongono, pertanto, di regolare integralmente le spese in base all'ordinario canone della soccombenza. 1 La dottrina prevalente giustifica la compensazione in «casi limite», oppure fa riferimento a «casi particolarissimi e … circostanze eccezionali», ed esclude che possano giustificare la compensazione “la mera novità e la complessità delle questioni sollevate in corso di causa”, negando che possa bastare a motivare la compensazione delle spese “il riferimento alla complessità della lite, mentre, invece, conclusione opposta varrebbe per repentini e ondivaghi mutamenti di giurisprudenza”. 2 Cass. 3977/2020: “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario, che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata …)”.
Cass. 25718/2019 in mot.: “La generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute … sganciata dal riscontro dei particolari requisiti richiesti dell'attuale formulazione della norma, non integra … il presupposto indispensabile per disporre la compensazione”. 3 Cass. 22310/2017: “In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente
"ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo”.
Pag. 3 di 5 9. In secondo luogo, nella liquidazione delle spese, tribunale si è immotivatamente discostato dai limiti fissati dal DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. che, invece, avrebbe dovuto rispettare per determinare il compenso spettante alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte.
9.1. Ha dunque ragione l'appellante a chiedere che le spese siano rideterminate nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dal suddetto decreto ministeriale, nella formulazione che ratione temporis è applicabile.
9.2. Nella liquidazione occorre tener conto dell'indicato valore della causa e ribadire che la risoluzione delle questioni controverse non ha comportato alcuna difficoltà. Il tribunale, come si è già detto, ha accolto il ricorso sulla base di indirizzi ermeneutici consolidatisi in giurisprudenza e della disamina dei documenti prodotti dalla ricorrente, senza necessità di istruttoria.
9.3. Tanto non basta a giustificare la riduzione delle spese al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento previste dal DM
Giustizia n. 55/2014, ma induce comunque a liquidare i compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio ragguagliandoli ai minimi tariffari previsti dallo stesso
DM per le cause di lavoro di valore compreso tra 1.101 e 5.200 euro.
9.4. Sicché anche questo secondo motivo d'appello va accolto riliquidando le spese di primo grado dimodoché, considerato il valore della controversia, la sua agevole risoluzione (sulla base di circostanze documentate e di una consolidata indicazione ermeneutica giurisprudenziale) e, al contempo, la rilevanza del suo oggetto (vertendosi in materia di ricostruzione della carriera a fini stipendiali), appare equo: a) applicare i parametri del ridetto scaglione;
b) rifarsi ai compensi prossimi ai minimi previsti per le cause di lavoro e per le singole fase effettivamente svolte, compresa quella di trattazione
(cfr. Cass. 8561/2023).
9.5. Si perviene, pertanto, alla commisurazione delle spese di primo grado nella misura di euro: 444 per la fase di studio, 213 per la fase introduttiva, 284 per la fase di trattazione e di 373 per la fase decisionale. Per un totale di 1.314 euro.
10. Le spese del secondo grado seguono, nei confronti del appellato, CP_1 la soccombenza e, liquidate con riferimento al valore del maggior importo (pari a 714
Pag. 4 di 5 euro) riconosciuto alla ricorrente4, alle tabelle vigenti di cui al DM Giustizia n. 55/2014
e ai compensi per le cause di appello, ammontano a 337 euro, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
11. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., se ne dispone la distrazione in favore dei richiedenti procuratori antistatari.
12. Nei confronti dell' , che in appello non è destinatario di alcuna domanda CP_2 ma vi è stato convenuto solo in quanto litisconsorte processuale, le spese del grado vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, con ricorso depositato il 3.5.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 2054/23, pubblicata in data 9.12.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna il appellato a rifondere interamente all'appellante le spese del primo CP_1 grado che, distratte a favore dei suoi difensori, liquida in € 1.314 oltre rimborsi e accessori di legge;
2. Conferma nel resto;
3. Condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese del secondo CP_1 grado che distrae a favore dei suoi difensori e liquida in € 337 oltre accessori e rimborsi di legge;
4. Compensa le spese del grado nei confronti dell' . CP_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Cass. SU 19014/2007: “Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado”. A tale insegnamento, espressamente, si rifà in motivazione Cass. 536/2011 a cui danno seguito, altrettanto espressamente in motivazione, Cass. 27871/2017 e Cass. 20889/2024,
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 523 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna) Parte_1
appellante
E
(contumace) e (avv. Controparte_1 CP_2
AR Carnovale)
appellati
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Spese processuali.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso dell'8.10.2020 al tribunale di Cosenza, che dal Parte_1
1.9.2013 è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del
[...]
con qualifica di assistente tecnico, ha rivendicato il riconoscimento Controparte_1 dell'intero servizio che ha prestato prima di essere immessa in ruolo, ai fini della
Pag. 1 di 5 ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle conseguenti maggiorazioni retributive e contributive, correlate all'effettiva anzianità che ha maturato.
2. Il tribunale ha accolto il ricorso e ha condannato il , rimasto CP_1 contumace, a corrisponderle le differenze retributive scaturenti dal riconoscimento dell'intero servizio prestato prima dell'immissione in ruolo e a versare all' – CP_2 costituitosi in giudizio – la conseguente maggiore contribuzione.
3. Ha compensato integralmente le spese processuali nei confronti dell' e CP_2 ha condannato il a rifondere alla ricorrente metà delle spese, liquidata in 600 CP_1 euro, oltre accessori e rimborsi di legge, compensando l'altra metà.
4. La ricorrente appella il capo della sentenza relativo alle spese. Censura la decisione di compensarle, seppure in parte, nei confronti del soccombente e CP_1 lamenta che la liquidazione sia incongrua rispetto ai parametri tariffari vigenti e al valore della controversia che, in ricorso, era stato commisurato in 2.485,88. Chiede, pertanto, che le spese le siano integralmente rifuse e siano rideterminate in conformità a quei parametri.
5. Il non si è costituito nemmeno in questo grado del Controparte_1 giudizio, sebbene l'appello sia stato ritualmente rinotificato alla difesa erariale il
29.9.2025. L' ha chiesto alla Corte di “decidere secondo giustizia”. CP_2
6. Il Collegio ha trattato l'udienza di discussione nelle forme cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note di discussione delle parti costitute, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. Entrambe le censure dell'appellante meritano accoglimento.
8. In primo luogo, il tribunale, pur avendo accolto integralmente le rivendicazioni attoree, ha giustificato la parziale compensazione delle spese nei confronti del contumace valorizzando “l'indubbia complessità e peculiarità CP_1 delle questioni affrontate”.
8.1. Sennonché, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese possono essere compensate solo in presenza di ragioni “gravi ed eccezionali”. E secondo l'indicazione ermeneutica più convincente, tali si devono intendere quelle circostanze straordinarie, afferenti a modifiche legislative, ad innovazioni esegetiche, a contrasti giurisprudenziali o a
Pag. 2 di 5 condotte sleali delle parti, che nella specie non ricorrono, né sono state riscontrate dal tribunale.
8.2. La complessità dei profili giuridici della controversia, richiamata dal tribunale, non è ritenuta, in dottrina, ragione sufficiente a giustificare la compensazione delle spese1.
8.3. Analoga è l'indicazione giurisprudenziale2.
8.4. E si deve comunque constatare che la enunciata “complessità” non traspare, al pari della concorrente “peculiarità”, dalla motivazione della sentenza, giacché il tribunale ha deciso la controversia sulla base di un “principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte” e rifacendosi ai richiamati arresti giurisprudenziali di cui si è limitato a fare pedissequa applicazione, senza dover sciogliere alcun nodo interpretativo, né operare alcun approfondimento probatorio.
8.5. L'agevole riscontro (giuridico e fattuale) che traspare dalla sentenza e, per converso, l'assenza di ragioni gravi ed eccezionali, intese nel senso sopra indicato3, impongono, pertanto, di regolare integralmente le spese in base all'ordinario canone della soccombenza. 1 La dottrina prevalente giustifica la compensazione in «casi limite», oppure fa riferimento a «casi particolarissimi e … circostanze eccezionali», ed esclude che possano giustificare la compensazione “la mera novità e la complessità delle questioni sollevate in corso di causa”, negando che possa bastare a motivare la compensazione delle spese “il riferimento alla complessità della lite, mentre, invece, conclusione opposta varrebbe per repentini e ondivaghi mutamenti di giurisprudenza”. 2 Cass. 3977/2020: “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario, che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata …)”.
Cass. 25718/2019 in mot.: “La generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute … sganciata dal riscontro dei particolari requisiti richiesti dell'attuale formulazione della norma, non integra … il presupposto indispensabile per disporre la compensazione”. 3 Cass. 22310/2017: “In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente
"ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo”.
Pag. 3 di 5 9. In secondo luogo, nella liquidazione delle spese, tribunale si è immotivatamente discostato dai limiti fissati dal DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. che, invece, avrebbe dovuto rispettare per determinare il compenso spettante alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte.
9.1. Ha dunque ragione l'appellante a chiedere che le spese siano rideterminate nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dal suddetto decreto ministeriale, nella formulazione che ratione temporis è applicabile.
9.2. Nella liquidazione occorre tener conto dell'indicato valore della causa e ribadire che la risoluzione delle questioni controverse non ha comportato alcuna difficoltà. Il tribunale, come si è già detto, ha accolto il ricorso sulla base di indirizzi ermeneutici consolidatisi in giurisprudenza e della disamina dei documenti prodotti dalla ricorrente, senza necessità di istruttoria.
9.3. Tanto non basta a giustificare la riduzione delle spese al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento previste dal DM
Giustizia n. 55/2014, ma induce comunque a liquidare i compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio ragguagliandoli ai minimi tariffari previsti dallo stesso
DM per le cause di lavoro di valore compreso tra 1.101 e 5.200 euro.
9.4. Sicché anche questo secondo motivo d'appello va accolto riliquidando le spese di primo grado dimodoché, considerato il valore della controversia, la sua agevole risoluzione (sulla base di circostanze documentate e di una consolidata indicazione ermeneutica giurisprudenziale) e, al contempo, la rilevanza del suo oggetto (vertendosi in materia di ricostruzione della carriera a fini stipendiali), appare equo: a) applicare i parametri del ridetto scaglione;
b) rifarsi ai compensi prossimi ai minimi previsti per le cause di lavoro e per le singole fase effettivamente svolte, compresa quella di trattazione
(cfr. Cass. 8561/2023).
9.5. Si perviene, pertanto, alla commisurazione delle spese di primo grado nella misura di euro: 444 per la fase di studio, 213 per la fase introduttiva, 284 per la fase di trattazione e di 373 per la fase decisionale. Per un totale di 1.314 euro.
10. Le spese del secondo grado seguono, nei confronti del appellato, CP_1 la soccombenza e, liquidate con riferimento al valore del maggior importo (pari a 714
Pag. 4 di 5 euro) riconosciuto alla ricorrente4, alle tabelle vigenti di cui al DM Giustizia n. 55/2014
e ai compensi per le cause di appello, ammontano a 337 euro, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
11. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., se ne dispone la distrazione in favore dei richiedenti procuratori antistatari.
12. Nei confronti dell' , che in appello non è destinatario di alcuna domanda CP_2 ma vi è stato convenuto solo in quanto litisconsorte processuale, le spese del grado vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, con ricorso depositato il 3.5.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 2054/23, pubblicata in data 9.12.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna il appellato a rifondere interamente all'appellante le spese del primo CP_1 grado che, distratte a favore dei suoi difensori, liquida in € 1.314 oltre rimborsi e accessori di legge;
2. Conferma nel resto;
3. Condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese del secondo CP_1 grado che distrae a favore dei suoi difensori e liquida in € 337 oltre accessori e rimborsi di legge;
4. Compensa le spese del grado nei confronti dell' . CP_2
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Cass. SU 19014/2007: “Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado”. A tale insegnamento, espressamente, si rifà in motivazione Cass. 536/2011 a cui danno seguito, altrettanto espressamente in motivazione, Cass. 27871/2017 e Cass. 20889/2024,