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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1266/2023 R.G.A.C., promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Germano Belli;
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Alessandra Rulli;
APPELLATO per la riforma della sentenza definitiva n. 270/2023, resa dal Tribunale di Chieti pubblicata in data 15 maggio 2023.
All'udienza tenutasi in data 11 febbraio 2025 in modalità telematica come disposto con provvedimento della Corte del 26 marzo 2024, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni mediante deposito di note scritte, avendo già depositato comparse e memorie nei termini già concessi ex art. 352 c.p.c. e la Corte tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 11 febbraio 2025.
FATTO E DIRITTO
1)Con sentenza definitiva n.270/2023 pubblicata in data 15 maggio 2023 il Tribunale di
Chieti decideva in merito a domanda avanzata dalla nei Controparte_1 confronti della con la quale, l'attrice, premesso di Parte_1
essere struttura sanitaria regolarmente autorizzata ed accreditata dalla Regione Abruzzo con il Servizio Sanitario per l'erogazione, in regime di accreditamento, di prestazione di assistenza di specialistica ambulatoriale, riferiva di avere erogato nel periodo tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate all'utenza del Servizio Sanitario Nazionale per un ammontare di € 229.029,08.
Riferiva la che tali prestazioni erano state erogate pur in assenza di un CP_1
contratto avente forma scritta anche se in osservanza del budget complessivamente
Parte fissato e che la aveva provveduto a pagare solo la somma di € 43.476,73, con un credito residuo dell'attrice pari ad euro 185.552,36 e che pertanto si chiedeva la condanna della al pagamento del suddetto importo oltre interessi di mora ex Pt_2
D.lvo 231/2002.
In subordine l'attrice chiedeva che le somme portate dalle fatture in atti venissero riconosciute a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., atteso l'impoverimento della società ed il corrispondente vantaggio patrimoniale acquisito dall . Controparte_2
1.1)Si costituiva in primo grado la rilevando la mancanza di un contratto per Pt_1
l'anno 2008 e l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. trattandosi di arricchimento imposto essendo la consapevole della mancanza di contratto CP_1
scritto; contestava comunque l'ammontare dell'indennizzo richiesto e l'applicazione degli interessi ex D.lvo 231/2002.
1.2)Veniva svolta CTU, emessa sentenza non definitiva con la quale veniva respinta la domanda principale contrattuale e dichiarata l'ammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, quindi veniva disposta integrazione della consulenza pag. 2/9 contabile, al fine di quantificare l'indennizzo previsto ex art. 2041 c.c.; quindi le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva presa in decisione.
2)La sentenza di primo grado.
2.1) Il Tribunale di Chieti preliminarmente ricordava come con la sentenza non definitiva fosse stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti della domanda di arricchimento senza giusta causa, quindi l'impoverimento della società attrice, da Parte intendersi come spese sostenute e non rimborsate;
l'arricchimento della in termini di risparmio di spesa;
la scaturigine unica dell'arricchimento e dell'impoverimento, ossia lo svolgimento delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da parte di in mancanza di contratto;
la verificazione dell'impoverimento e Controparte_1
dell'arricchimento in mancanza di un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Era altresì stato escluso che si trattasse di arricchimento imposto ed era stata rimessa la causa in istruttoria per accertare se fosse possibile con ulteriore verifica contabile la quantificazione in misura esatta dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., verificando quali spese abbia sostenuto per le sole prestazioni di assistenza specialistica Controparte_1
ambulatoriale esterna in regime di convenzionamento con il e quali abbia CP_3
Parte risparmiato la non effettuando le prestazioni svolte dalla struttura accreditata.
Il primo giudice rappresentava che con l'accertamento integrativo il CTU aveva rappresentato che sulla base degli atti di causa non era possibile quantificare i costi sostenuti da per le sole prestazioni di specialistica ambulatoriale Controparte_1
Parte esterna in regime di convenzionamento, né individuare i costi che la avrebbe sostenuto se tali prestazioni le avesse svolte direttamente.
Tuttavia il primo giudice evidenziava come il CTU nella consulenza depositata in data 2 luglio 2021 aveva riferito che la quantificazione delle spese e dei costi sostenuti da CP_1
poteva avvenire solo con l'esame del conto economico al 31 dicembre 2008 e
[...]
che agli atti vi era depositato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, cosicchè non poteva ritenersi che la struttura privata non avesse assolto il suo onere probatorio.
Sulla base di tale documentazione il CTU aveva quantificato in € 183.158,73 l'entità dei costi e delle spese sostenute dalla per effettuare le prestazioni Controparte_1
Parte indicate nelle fatture emesse per la richiesta di pagamento alla pag. 3/9 Tuttavia nella relazione integrativa la stessa CTU aveva riferito che sulla base dei documenti in atti erano stati ricavati dati che riguardavano costi e spese delle attività specialistiche ambulatoriali in genere, non potendosi distinguere quelli relativi alle sole prestazioni specialistiche ambulatoriali esterne in regime di convenzionamento.
Tuttavia il primo giudice riteneva che tale impossibilità non potesse essere ascritta ad un mancato assolvimento dell'onere probatorio della non essendo stati CP_1
Parte indicati né dalla né dal CTU specifici documenti mancanti ed anzi la mancata
Parte possibilità di quantificare i costi risparmiati dalla era dovuta a mancata produzione di documentazione nell'esclusivo possesso dell . Controparte_2
Pertanto non essendo possibile liquidare l'indennizzo nel suo preciso ammontare senza che questo fosse imputabile alla il primo giudice decideva di liquidare in CP_1
via equitativa.
In tal senso il Tribunale di primo grado riteneva di dover partire dall'importo fatturato e non versato pari ad € 185.552,36, quantificando l'indennizzo, quindi i costi e le spese in una percentuale pari al 70% del fatturato, così pervenendo alla cifra di € 129.886,65, somma rivalutata all'attualità, da non maggiorare con ulteriori interessi, non essendoci prova di un maggior danno.
Parte Pertanto veniva accolta la domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. e condannata la al pagamento di un indennizzo liquidato equitativamente in € 129.886,65. Parte Le spese venivano poste a carico della previa compensazione nella misura del
30% e spese di CTU poste nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
3)Appello. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1
per i motivi di seguito indicati:
[...]
3.1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697 c.c.
Rileva l'appellante l'erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto assolto l'onere probatorio in capo alla Cura attrice di primo grado con il deposito del CP_1
bilancio finale di esercizio al 31 dicembre 2008 e risultando la documentazione
Parte necessaria ad individuare il risparmio di spesa della nella disponibilità di quest'ultima.
Evidenziava l'appellante come era invece onere della sia la dimostrazione CP_1
dei costi e spese sopportati per le prestazioni ambulatoriali specialistiche esterne in pag. 4/9 regime di convenzione, risultando emergente dal conto finale al 31 dicembre 2008, come rilevato dal CTU, solo costi e spese relative alle prestazioni specialistiche ambulatoriali in generale, senza distinzione per quelle erogate in regime di convenzione
Parte con il sia la dimostrazione del risparmio di spesa della quanto meno con CP_3
una richiesta di esibizione di documenti ex art. 2010 c.p.c., richiesta non formulata in giudizio e nemmeno in via stragiudiziale.
Pertanto non poteva liquidarsi alcun indennizzo in quanto non provata quantificazione dell'arricchimento e dell'impoverimento, quindi la quantificazione dell'indennizzo.
3.2) Erronea applicazione del principio di liquidazione equitativa dell'indennizzo ex art. 1226 c.c.
Non è possibile secondo l'appellante esercitare il potere discrezionale ex art. 1226 c.c. se non è provata l'esistenza di danni risarcibili e se non appare impossibile o molto difficile la dimostrazione del preciso ammontare dei danni, non potendo utilizzare il criterio equitativo per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione del danno nella sua esistenza.
Il deficit di allegazione e prova di elementi per la dimostrazione dei costi e spese Parte sostenuti dalla e la mancanza di richiesta alla dei documenti per la CP_1
prova del risparmio di spesa, pertanto, escludeva la possibilità di ricorrere al criterio della liquidazione equitativa.
3.3) Si costituiva in secondo grado la preliminarmente Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello per intervenuto giudicato sulla pronuncia della sentenza non definitiva, non impugnata sul punto, in ordine alla fondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento, avendo il primo giudice rimesso la causa in istruttoria solo per la quantificazione dell'indennizzo e non potendo pertanto più discutersi della fondatezza della domanda ex art. 2041 c.c.
Nel merito riteneva l'appello infondato, riteneva inammissibili le eccezioni di mancata prova del costo del personale, dei macchinari e delle altre allegazioni indicate, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese.
4)Motivi della decisione.
pag. 5/9 4.1) Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata stante l'intervenuto giudicato sulla fondatezza dell'azione di arricchimento senza giusta causa.
Si osserva al riguardo come il gravame in esame non ha ad oggetto la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c., sulla cui ammissibilità e ricorrenza si è già espresso il Tribunale con la sentenza non definitiva emessa in data 25 novembre 2022, bensì la asserita erroneità della decisione definitiva relativamente alla prova della quantificazione dell'impoverimento della e del relativo arricchimento CP_1
Parte della quindi all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore di primo grado degli elementi necessari per la quantificazione dell'indennizzo dovuto.
In particolare oggetto di impugnazione è la quantificazione di tale indennizzo, che risulta dal primo giudice espressa con applicazione del criterio equitativo, sulla base della ritenuta impossibilità di esatta quantificazione, impossibilità non imputabile alla che il primo giudice ha ritenuto aver assolto in pieno al proprio onere CP_1
probatorio.
Pertanto il focus del gravame è proprio l'asserito erroneo giudizio di assolvimento da parte della del proprio onere probatorio relativamente ai dati necessari alla CP_1
quantificazione dell'indennizzo, quindi, ritenuta l'impossibilità di una tale prova non imputabile alla il ricorso al criterio equitativo di liquidazione CP_1
dell'indennizzo.
Non vi è pertanto alcuna inammissibile violazione del giudicato, non essendo posta in discussione l'ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., quindi la ricorrenza astratta dei suoi presupposti, bensì la quantificazione dell'indennizzo ed i criteri per la liquidazione, oggetto della sentenza definitiva impugnata.
4.2) Ancora in via preliminare deve ritenersi non esservi alcuna introduzione di fatti o eccezioni nuove da parte della nell'indicare gli elementi che potevano e Pt_1
dovevano essere oggetto di prova da parte della e che non lo sono stati, CP_1
quali costo del personale o di macchinari per lo svolgimento di attività specialistiche ambulatoriali esterne, trattandosi di circostanze esemplificative della eccezione di mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'azienda accreditata, eccezione ampiamente sollevata e trattata in primo grado.
pag. 6/9 4.2) Nel merito questa Corte ritiene l'appello fondato per le ragioni che seguono.
Deve ricordarsi come in via generale colui che agisce ai sensi dell'art. 2041 c.c. debba fornire la prova del impoverimento dallo stesso subito, come arricchimento altrui, non potendo pretendere che l'indennizzo venga quantificato nella misura del credito derivante dal rapporto contrattuale se lo stesso fosse stato valido.
In tal senso la Suprema Corte di Cassazione si è più volte espressa nel senso di chiarire che: “in tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. conseguente alla prestazione resa da un professionista in assenza di valido contratto (nella specie incarico di progettazione e direzione dei lavori per le opere di costruzione di un edificio scolastico comunale), l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale (detrimentum) dal medesimo subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di profitto
(lucro cessante) se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace” (Cass. Ord. n.
12702 del 14 maggio 2019).
Occorre pertanto per la quantificazione dell'indennizzo dovuto in caso di accertata esistenza di prestazioni svolte e quindi di sussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 2041 c.c., come nel caso di specie, la prova dell'impoverimento derivante dalle prestazioni erogate e del conseguente arricchimento, anche in termini di risparmio di spesa, dell'altra parte.
Nel caso in esame, pertanto sulla , che assumeva aver svolto Controparte_1
prestazioni ambulatoriali specialistiche esterne in regime di convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale, prestazioni sulla cui erogazione non si discute in questa sede, risultando accertate in via generale (anche se non nella esatta quantificazione) in sede di sentenza non definitiva non impugnata, incombeva l'onere di fornire la prova dell'impoverimento derivato da tale erogazione, quindi dell'esatta determinazione delle prestazioni stesse, dei costi e delle spese subite, nonché del conseguente risparmio di Parte spesa ottenuto dalla rispetto a quanto avrebbe subito in termini di costi, se avesse svolto le suddette prestazioni specialistiche ambulatoriali direttamente.
Dagli atti depositati dalla la c.t.u. svolta in primo grado, Controparte_1
anche in sede di chiarimenti, ha riferito che mediante i dati forniti con il deposito del bilancio finale di esercizio al 31 dicembre 2008 era stato possibile estrapolare i costi e le pag. 7/9 spese relativi alle prestazioni specialistiche ambulatoriali in generale, senza quindi poter distinguere tra quelli, quali fossero relativi alle prestazioni esterne rese in regime di accreditamento, unici costi e spese che avrebbero potuto dimostrare il quantum dell'impoverimento subito dalla struttura accreditata.
Mancano dati relativi, con particolare riferimento alle sole prestazioni specialistiche ambulatoriali esterne, al costo del personale utilizzato per tali prestazioni, ai turni necessari, all'utilizzo di strutture e macchinari, ad eventuali assunzioni di nuove figure professionali o altro, che potesse rendere possibile ricostruire l'ammontare dell'impoverimento subito dalla . Controparte_1
Nello stesso senso d'altra parte si è già espressa in puù occasioni questa Corte d'appello con orientamento che anche in questa sede non vi è motivo di contrastare ed al pertanto deve darsi continuità (Corte Appello L'Aquila sentenze n. 460/2020, rel. Orlandi,
n.582/2024 rel. Dell'Orso e n.1445/2024 rel. Fuina).
Ugualmente non è stata fornita prova del risparmio di spesa di cui si è avvantaggiata la
Parte
non potendo ritenere che tale prova sia stata impossibile per essere i relativi documenti in possesso dell , non avendo la avanzato Controparte_2 CP_1
alcuna richiesta di acquisizione documentazione in via stragiudiziale o in sede di giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 210 c.p.c., quindi dovendo ritenere anche sotto tale profilo l'insufficienza del materiale probatorio addebitabile all'attore di primo grado.
D'altra parte in una tale situazione non risulta corretto e possibile ricorrere al criterio della liquidazione equitativa, non avendo la dato prova dell'impossibilità CP_1
di fornire i dati necessari alle ricostruzioni sopra indicate.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha precisato infatti che: “in materia di arricchimento senza giusta causa, ai fini della determinazione giudiziale dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. trovano applicazione i principi sanciti dagli artt- 1226 e 2056
c.c. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, a mente dei quali, affinchè il giudice possa provvedere discrezionalmente alla liquidazione, è necessario che il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare” (Cass. Sent. n. 18804 del 23 settembre
2015).
pag. 8/9 Nel caso di specie la non ha dato dimostrazione nemmeno di una oggettiva CP_1
impossibilità di fornire dati relativi a costi e spese per le prestazioni specialistiche ambulatoriali distinti per quelle esterne rese in regime di convenzione con il CP_3
Pertanto, assorbito ogni altro motivo di doglianza, l'appello deve essere accolto e per
Parte l'effetto deve rigettarsi la domanda di condanna della al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per mancata prova della quantificazione dello stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria di appello.
Le spese di CTU restano fissate nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza
[...]
n.270/2023 resa dal Tribunale di Chieti pubblicata in data 15 maggio 2023, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
• Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
• Condanna la a rimborsare le spese di giudizio in Controparte_1
favore della liquidate nella somma di € Parte_1
14.103,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge, per il primo grado di giudizio, ed in € 9.991,00 oltre Iva, Capp e spese generali come per legge per il secondo grado di giudizio;
• Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta su relazione della Dott. Barbara Del Bono in data 24 febbraio 2025.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 9/9