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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18232/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Melissano Vera Maria, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in ALPIGNANO il 23/09/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 21 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 5.03.2000 e il 7.6.2003. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 08.02.2012.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 24/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che i figli e maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 autosufficienti economicamente, risiederanno con la madre nell'alloggio sito in Torino Via D. Guidobono
n. 17;
DISPONE che il sig. si obblighi a versare alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese la Parte_2 somma pari ad Euro 400,00= quale contributo al mantenimento dei figli, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, nonché il 50% delle spese mediche non mutualizzabili, scolastiche (libri, cancelleria ecc), sportive e ricreative previamente concordate e documentate, tramite bonifico bancario presso il conto intestato alla Sig.ra acceso presso la Banca Unicredit agenzia di Parte_1
Torino c c n. 00101550588; CP_1
DÀ ATTO che le i sigg. e dichiarano di essere proprietari per la quota del 50% Pt_1 Parte_2 ciascuno dell'immobile sito in Torino via D. Guidobono n. 17 e del box sito sempre in Torino via Guidobono n. 19;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. si impegna a trasferire la propria quota di Parte_2 proprietà dell'alloggio sito in Torino via D. Guidobono n. 17 censito al Catasto Fabbricati al foglio 98 part. 217 sub 113 Cat A\2 e del box sito in Torino via D. Guidobono n. 19 censito al Catasto Fabbricati
pagina 2 di 3 al foglio 98 part. 216 sub 70 Cat C\6 ai figli e entro 60 giorni dal deposito della sentenza Per_1 Per_2 di scioglimento del matrimonio;
DÀ ATTO che i sigg. e dichiarano che il previsto trasferimento meglio sopra indicato Pt_1 Parte_2 costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già risolto tutte le questioni di ordine patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2.5.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18232/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Melissano Vera Maria, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in ALPIGNANO il 23/09/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 21 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 5.03.2000 e il 7.6.2003. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 08.02.2012.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 24/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che i figli e maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 autosufficienti economicamente, risiederanno con la madre nell'alloggio sito in Torino Via D. Guidobono
n. 17;
DISPONE che il sig. si obblighi a versare alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese la Parte_2 somma pari ad Euro 400,00= quale contributo al mantenimento dei figli, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, nonché il 50% delle spese mediche non mutualizzabili, scolastiche (libri, cancelleria ecc), sportive e ricreative previamente concordate e documentate, tramite bonifico bancario presso il conto intestato alla Sig.ra acceso presso la Banca Unicredit agenzia di Parte_1
Torino c c n. 00101550588; CP_1
DÀ ATTO che le i sigg. e dichiarano di essere proprietari per la quota del 50% Pt_1 Parte_2 ciascuno dell'immobile sito in Torino via D. Guidobono n. 17 e del box sito sempre in Torino via Guidobono n. 19;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. si impegna a trasferire la propria quota di Parte_2 proprietà dell'alloggio sito in Torino via D. Guidobono n. 17 censito al Catasto Fabbricati al foglio 98 part. 217 sub 113 Cat A\2 e del box sito in Torino via D. Guidobono n. 19 censito al Catasto Fabbricati
pagina 2 di 3 al foglio 98 part. 216 sub 70 Cat C\6 ai figli e entro 60 giorni dal deposito della sentenza Per_1 Per_2 di scioglimento del matrimonio;
DÀ ATTO che i sigg. e dichiarano che il previsto trasferimento meglio sopra indicato Pt_1 Parte_2 costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già risolto tutte le questioni di ordine patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2.5.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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