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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 394/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. , quale Amministratore Unico Parte_1 C.F._1 della (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Costa, presso lo Studio del quale in Portici, Il Viale Melina n. 11, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_2 con il Funzionario responsabile del processo legale dott.ssa , domiciliato in CP_3
Via Dei Comizi Agrari n. 2 CP_2
- RESISTENTE – Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 giugno 2024, quale Parte_1
Amministratore Unico della ha convenuto in giudizio avanti al Controparte_1
Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – l'
[...]
, impugnando l'ordinanza-ingiunzione AR
n. 84/2024 – nonché gli atti presupposti costituiti dal verbale di primo accesso ispettivo n. 007–039-044 del 27.2.2019 e dal Verbale di accertamento e notificazione n. CR00000/2019-437-01 del 14.5.2019 – avente per oggetto il pagamento di €
14.429,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per l'impiego di quattro lavoratori dipendenti e Persona_1 Persona_2 Persona_3 PE4
) in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto.
[...]
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Si prega di accogliere il presente ricorso-opposizione e, per l'effetto, procedere a:
1. dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione impugnata per i vizi di legittimità di cui ai suesposti motivi e di dichiarare altresì nulli tutti gli atti presupposti e conseguenti;
2. dichiarare in subordine annullabile e/o illegittimo l'ordinanza e gli atti presupposti, in Co particolare il verbale unico conclusivo della di per i medesimi suesposti CP_2 motivi;
3. di estendere la nullità dell'ordinanza, degli atti presupposti e del verbale o del suo annullamento a tutte le Gestioni Controparte_6 Controparte_7
e ) per la definizione anche degli aspetti relativi
[...] CP_8 alle omissioni contributive, assistenziali e dei premi assicurativi.
4. In subordine ridurre opportunamente la sanzioni irrogate in virtù delle sole violazioni effettivamente provate”.
Con vittoria delle spese di lite.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha premesso che, a seguito dell'accesso del 27 febbraio 2019 presso i locali della società sita Controparte_1 in via degli Ippocastani n. 5, l' CP_2 AR
aveva contestato l'omessa comunicazione
[...] preventiva di assunzione di quattro dipendenti e, segnatamente, della lavoratrice per cinque giorni lavorativi (dal 25.1.19 al 30.1.2019), della lavoratrice Persona_1 per n. 2 giorni lavorativi (dal 26.02.2019) e dei lavoratori Persona_2 PE3
e nella giornata del 27.02.2019.
[...] Persona_4
Per tali ragioni, il convenuto aveva dapprima disposto la sospensione dell'attività
e, poi, aveva notificato, in data 14 maggio 2019, il verbale di accertamento e notificazione d'illecito, poi confluiti nell'impugnata ordinanza-ingiunzione, relativa alla violazione dell'art. 3, co. 3, del D.L. n. 12/2002, come sostituito dall'art. 22, co. 1,
D.L. n. 151/2015.
Sennonché, secondo la ricostruzione attorea, e Persona_3 PE4
– genitori del responsabile - non sarebbero stati
[...] Parte_2 dipendenti dell'azienda, ma “persone di famiglia” presenti nei locali in via del tutto occasionale, mentre la dipendente avrebbe lavorato per la società Persona_1 esclusivamente nel periodo debitamente comunicato e non sarebbe stata Persona_2 oggetto di comunicazione in quanto “all'epoca dei fatti non sapeva nemmeno se intendesse lavorare o meno nel Settore”.
Ha denunciato, inoltre, plurime violazioni procedurali: in primo luogo, il verbale di primo accesso sarebbe stato consegnato a persona non qualificata e priva di delega;
2 in secondo luogo, la notificazione dell'illecito sarebbe stata effettuata in luogo diverso dalla residenza del trasgressore, a dispetto dell'art. 14 della Legge n. 689/1981; da ultimo, sarebbe stata omessa la diffida alla regolarizzazione degli inadempimenti riscontrati, rendendo impossibile la sanatoria degli illeciti ex art. 13 D. Lgs. n.
124/2004.
Ha opposto, infine, la nullità del titolo per violazione del diritto di difesa, deducendo l'assenza di riferimenti normativi e di ogni indicazione in merito agli organi amministrativi a cui proporre l'opposizione, ritenendo inidonee le informazioni fornite nell'allegato A alla diffida ex art 13 D. Lgs. n. 124/2004 e contestando l'opacità dell'informativa relativa al criterio di calcolo degli importi ridotti. Parimenti, la nullità o illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione discenderebbe dall'ulteriore violazione procedurale posta in essere nella formazione del verbale, costituita dalla raccolta delle informazioni da soggetti che mai avevano lavorato alle dipendenze della società. In terzo luogo, ha lamentato la lacunosità del verbale ispettivo, per non avere tenuto conto del fatto notorio “della chiusura dell'attività nella sede secondaria nei giorni di sabato e venerdì pomeriggio”, con conseguente errore nel calcolo delle giornate lavorative.
In caso di accoglimento del ricorso, poi, ha chiesto di estendere la pronuncia di CP_ annullamento - ai sensi e per gli effetti della Legge n. 88/1989 e della Circolare
n. 40/1998 – a eventuali pretese di carattere previdenziale o assistenziale fondate sul medesimo accertamento.
Con decreto del 18 giugno 2024, il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, ha fissato l'udienza del 29 ottobre 2024.
Si è costituito in giudizio l' AR
, contestando l'infondatezza in fatto e in diritto
[...] dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, revocare la provvisoria sospensione dell'ordinanza-ingiunzione n. 84/2024, non sussistendo i gravi motivi posti a fondamento dell'istanza; Sempre in via preliminare e nel merito, rigettare l'avverso ricorso e ogni domanda proposta dai ricorrenti, perché tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti e confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 84/2024 dell'importo complessivo di €. 14.429,50, con vittoria di spese;
in caso di denegata soccombenza del resistente, si chiede la compensazione delle spese in ragione dell'attività istituzionale cui sono preposti gli Ispettorati Territoriali del
3 Lavoro, quali organi di controllo territoriale merito di lavoro, nonché dell'orientamento della Cassazione in materia (I sez. civ. 22/4/05 n. 8540, 5405/04, 17692, 12744, 11774 e 5386 del 2002, 5174/02)”. Ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, all'udienza del 11 febbraio 2025 il Tribunale ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
*** * ***
1. L'impugnata ordinanza-ingiunzione si fonda sulle risultanze dell'accesso ispettivo svolto dai funzionari dell' AR
presso l'unità locale di via
[...] CP_2
Ippocastani n. 5, dell'impresa ANONIMUS S.r.l. in data 14 maggio 2019, confluito nel verbale di illecito amministrativo n. CR00000/2019-437-01 del 14.5.2019 e relativo all'accertamento dell'impiego di quattro lavoratori dipendenti in assenza di comunicazione preventiva.
*
1.1 Principiando dalle eccezioni di carattere formale e procedurale, deve essere escluso, in primo luogo, l'eccepito difetto di notifica del verbale di illecito amministrativo n. CR00000/2019-437-01 del 14.5.2019, essendovi la prova in atti1 dell'invio delle relative raccomandate sia all'odierno ricorrente (n. 78762704474-6) che alla società medesima (n. 78762704486-0), entrambe regolarmente effettuate presso la sede dell'ANONIMUS S.r.l. in data 17 maggio 2019 e correttamente ricevute dall'impiegata addetta al ritiro;
quanto all'individuazione del destinatario, del resto, anche l'invocato art. 14 della Legge n. 689/1981 prevede che gli estremi della violazione devono essere notificati dal funzionario, in caso di impossibilità di contestazione immediata, “con le modalità previste dal codice di procedura civile”, di talché non v'è dubbio alcuno in ordine all'effettivo perfezionamento del procedimento notificatorio presso la sede dell'impresa di cui è legale Parte_1 rappresentate.
Parimenti infondate sono, poi, le ulteriori eccezioni di carattere formale relative all'omessa diffida alla regolarizzazione degli inadempimenti recuperabili e all'omessa
4 indicazione degli estremi della violazione e degli strumenti di tutela amministrativa.
Al riguardo, infatti, pare sufficiente osservare che il verbale unico – integralmente e unitariamente notificato al ricorrente - conteneva chiaramente la diffida ex art. 13 del
D. Lgs. n. 124/2004, con indicazione del beneficio previsto per il caso di tardiva regolarizzazione, nonché la specifica quantificazione delle sanzioni previste per ciascuna violazione contestata e, infine, l'apposita sezione dedicata agli “Strumenti di tutela” (cfr. pagg. 5, 6 e 8 verbale, pagg. 37 ss. allegato ITL).
*
1.2 Passando all'esame del merito della contestazione, alla quale pure attengono le ulteriori censure di “violazione procedurale nella formazione del verbale” relative all'inadeguatezza e incompletezza degli accertamenti, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
L' Controparte_2
infatti, non ha fornito adeguato riscontro probatorio all'affermazione
[...] della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ricorrente e i presunti lavoratori e , entrambi genitori del Persona_3 Persona_4
“lavoratore apicale” . Parte_2
Le dichiarazioni raccolte dagli Ispettori, al contrario, sembrano fornire adeguato riscontro alla tesi attorea, per cui la presenza di tali soggetti sarebbe stata solo episodica e avulsa da uno stabile rapporto di lavoro;
ricostruzione, del resto, in linea con il rilievo della resa della prestazione nella sola giornata dell'accesso ispettivo del
27 febbraio 2019.
In particolare, la stessa aveva dichiarato ai verbalizzanti, PE3 nell'immediatezza del fatto, di essere “la madre di che è il Parte_2 responsabile del negozio di e il dipendente della ANONIMUS SRL. la dipendente fissa CP_2 oggi è assente per malattia;
mio figlio stamattina aveva un impegno non Parte_3 rimandabile quindi ha chiesto a me e a mio marito di venire ad aprire il negozio perché ci sarebbe stata in negozio a lavorare solo una ragazza in prova ( ) che ha iniziato a Persona_2 lavorare ieri … questa mattina abbiamo aperto il negozio io e mio marito ed abbiamo affiancato la ragazza” (cfr. verbale di acquisizione di dichiarazione del 27.2.2019). Tali dichiarazioni, poi, erano state riscontrate dalla dipendente la quale, sul Persona_2 punto, aveva riferito: “Ieri nel negozio eravamo presenti solo io e il IG. Ieri Parte_2
5 sera il IG. mi ha comunicato che oggi sarebbe stato assente ma avrebbe mandato i genitori PE4 affinché provvedessero all'apertura del negozio e ad affiancarmi qualora fosse stato necessario. Questa mattina mi sono presentata alle 09:00 e in effetti hanno aperto il negozio ma solo mi sono occupata della clientela, delle vendite e del rilascio degli scontrini”; ha altresì affermato di essere “l'unica lavoratrice presente in negozio oggi. La mamma del IG. mi ha assistito nei lavori di PE4 accoglienza dell'utenza mentre il papà era nel laboratorio dove si effettuano le sostituzioni dei vetri del cellulare. Ieri invece non erano presenti” (cfr. verbale di acquisizione di dichiarazione del
27.2.2019).
Da ultimo, anche la dipendente ha dichiarato che “per quanto riguarda la Pt_3 presenza dei IG.ri e , genitori del IG. gli stessi Persona_4 Persona_3 Pt_2 non vengono abitualmente in negozio, a volte passano a salutare il figlio. Il giorno dell'ispezione PE erano presenti in quanto io ero assente e la ragazza era in prova” (cfr. verbale di acquisizione di dichiarazione del 25.3.2019).
Dunque, non vi sono elementi per ritenere che i due genitori - presenti occasionalmente nel negozio, per provvedere all'apertura e alla chiusura dello stesso in concomitanza della malattia della dipendente e per non lasciare sola la Pt_3
PE lavoratrice in prova - fossero effettivamente impiegati in forza di un rapporto di lavoro subordinato, anziché per mera cortesia in favore del figlio;
non può trascurarsi, del resto, che non è stata accertata l'onerosità della prestazione e che, in presenza di rapporti familiari, l'affermazione della subordinazione soggiace a criteri più rigorosi, essendo presumibile che l'attività venga resa affectionis vel benevolentiae causae2 e ben potendosi ritenere, alla luce delle risultanze istruttorie, che di tale natura fosse la prestazione fornita da e nel giorno Persona_4 Persona_3 dell'accesso.
In relazione a tali rapporti, pertanto, l'ordinanza-ingiunzione opposta deve ritenersi illegittima, non potendosi ravvisare alcun obbligo di comunicazione
6 preventiva di assunzione in assenza di elementi idonei a suffragare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Non è, invece, possibile accogliere in questa sede l'ulteriore richiesta di “estendere la nullità dell'ordinanza, degli atti presupposti e del verbale o del suo annullamento a tutte le
[...]
( e ) Controparte_9 Controparte_10 CP_8 per la definizione anche degli aspetti relativi alle omissioni contributive, assistenziali e dei premi assicurativi”, essendo la domanda formulata in termini puramente eventuali e generici e non essendo riferita ad alcuna pretesa o provvedimento certo ed espresso.
Tanto chiarito, l'ordinanza-ingiunzione deve, invece, essere confermata nel resto.
Per quanto riguarda l'impiego della lavoratrice infatti, si osserva che la Persona_2 stessa aveva dichiarato agli ispettori che, nel corso del colloquio di lavoro avuto la settimana precedente con , le era stato detto che avrebbe “Iniziato Parte_2 il lavoro martedì 26/2/2019 con un iniziale periodo di prova previsto per la durata di 1 settimana. Ieri mattina mi sono presentata in negozio per le 09:00, era presente solo il IG. PE4 il quale mi ha mostrato com'era organizzato il negozio e in cosa consisteva l'attività. Mi ha mostrato come utilizzare il registratore di cassa, mi ha mostrato come aprire un cellulare per poter sostituire lo schermo, mi ha inoltre [mostrato] i prezzari dei vari articoli commercializzati dal negozio. Ho lavorato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 … Questa mattina mi sono presentata alle 09:00 … Al momento non mi sono ancora stati richiesti i documenti per
l'assunzione in quanto il IG. mi ha detto che ero in prova” (cfr. verbale di PE4 acquisizione di dichiarazione del 27.2.2019). Come già ricostruito, inoltre, la aveva confermato che la suddetta lavoratrice era stata assunta in prova e Tes_1 aveva iniziato a lavorare il 26 febbraio 2019 e, allo stesso modo, anche la dipendente aveva riferito che “il giorno dell'ispezione erano presenti [i genitori di Pt_3 Parte_2
PE
] in quanto io ero assente e la ragazza era in prova” (cfr. verbale di
[...] acquisizione di dichiarazione del 25.3.2019).
In relazione alla suddetta lavoratrice, pertanto, tutte le dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti - fidefacenti fino a querela di falso, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte3 - depongono concordemente per l'instaurazione di un rapporto
7 di lavoro subordinato già a decorrere dal 26 febbraio 2019, di talché deve ritenersi Con corretta la qualificazione operata dall' e legittima la sanzione irrogata.
Al riguardo, d'altronde, non può ritenersi idonea giustificazione dell'omessa comunicazione la dedotta incertezza della lavoratrice in ordine alla stipula del contratto, trattandosi di evenienza che risulta chiaramente smentita da quanto riferito dalle persone escusse, che hanno tutte parlato di un rapporto già instaurato e sottoposto a una prova di una settimana soltanto. Né si può trascurare che, da un lato, il dedotto patto di prova, in quanto privo della necessaria forma scritta ad substantiam, sarebbe comunque invalido e tamquam non esset, e che, in ogni caso,
l'espletamento della prova non precede l'instaurazione del rapporto, ma la presuppone, costituendo un accessorio del contratto ex art. 2096 c.c., destinato a incidere sul diverso profilo della libera recedibilità delle parti fino alla scadenza del termine pattuito.
Da ultimo, anche l'addebito relativo alla comunicazione di assunzione della dipendente avvenuta il 31 gennaio 2019 (cfr. modulo UNILAV, pag. Persona_1
Con 14/49 allegato ), ma concretamente decorrente dal 25 gennaio 2019, è fondato e deve essere confermato.
Sul punto, infatti, la dipendente aveva riferito agli Ispettori di avere “lavorato Pt_3 con un'altra ragazza che era in prova la IG.ra , che ha lavorato per circa due Persona_1 settimane tra fine gennaio e inizio febbraio 2019 sempre come commessa. Ricordo che la IG.ra PE
ha sicuramente lavorato nell'ultima settimana di gennaio (ricordo che il 25/1/19 lei era già in prova nel negozio perché ho memoria di un evento e ricordo che lei era già presente). Si è poi PE verificato un episodio in cui io ho richiamato la IG.ra che si era permessa di regalare una cover ad una cliente e l'indomani la IG.ra non si è più presentata. Questo fatto è avvenuto PE1 nella giornata di venerdì tanto che io pensavo di ritrovarla al lavoro l'indomani ovvero il sabato”
(cfr. verbale di acquisizione di dichiarazione del 25.3.2019).
In ciò, dunque, è stata riscontrata la segnalazione operata dalla suddetta lavoratrice Con (cfr. richiesta di intervento n. 20/19, pag. 11/29 allegato ), che aveva affermato di avere lavorato come commessa, dal lunedì al sabato, presso il negozio di nel CP_2 periodo dal 15 gennaio al 1 febbraio 2019, senza avere mai sottoscritto alcuna lettera
presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria” (Cass. lav., ord. n. 23252/2024).
8 di assunzione - che, del resto, non è stata prodotta dalla difesa attorea – e ricevendo solo tardivamente un'errata comunicazione di assunzione per il periodo dal 30.1.2019 al 7.2.2019, “date non corrispondenti al mio periodo di lavoro”.
Anche per tale lavoratrice, dunque, risulta dimostrata l'omissione della comunicazione preventiva di assunzione, nuovamente correlata a un indefinito patto di prova, peraltro privo di forma scritta, e dagli ispettori circoscritta, prudenzialmente, al periodo successivo al 25 gennaio 2019, quale data più remota confermata con certezza dalla dipendente Pt_3
Da ultimo, è assolutamente infondata anche la censura relativa alla presunta erroneità dei conteggi, che non avrebbero tenuto conto della chiusura del negozio nei giorni di venerdì e sabato: in disparte il rilievo che tale circostanza non costituisce
“fatto notorio” e avrebbe dovuto essere provata dal ricorrente, infatti, è dirimente il rilievo che le dipendenti e avevano già confermato univocamente agli Pt_3 PE1
Ispettori di lavorare anche nelle suddette giornate, confortando l'operato del convenuto, e che gli Ispettori hanno correttamente quantificato i giorni lavorativi di venerdì 25.1.2019, sabato 26.1.2019, lunedì 28.1.2019, martedì 29.1.2019 e mercoledì
30.1.2019.
*
1.3 Alla luce di quanto esposto, in definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'impugnata ordinanza- ingiunzione limitatamente alla posizione di e , Persona_4 Persona_3 non essendovi prova alcuna della sussistenza di un rapporto subordinato con la parte ricorrente;
il provvedimento opposto, invece, deve essere confermato nel resto, con rideterminazione della sanzione limitatamente alla posizione delle lavoratrici PE2
e per le quali è risultata fondata la contestazione dell'addebito
[...] Persona_1 elevato.
*** * ***
2. Le spese di lite.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, si ritiene che l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, in relazione alla metà dei lavoratori oggetto di accertamento, e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione nella restante parte, giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
9 La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara l'illegittimità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione limitatamente alle sanzioni relative all'omessa comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro con PE4
e ;
[...] Persona_3 conferma, nel resto, l'ordinanza-ingiunzione n. 84/2024 emessa dall' Controparte_2
disponendo che la sanzione venga rideterminata in ragione del
[...] suddetto accertamento;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pagg. 41 ss, allegati, fascicolo ITL 2 La Suprema Corte, infatti, ritiene da tempo che “per la prova di un rapporto di lavoro tra persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, anche non conviventi, sussista una presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative e, quindi, una loro offerta non in adempimento di obblighi derivanti dall'esecuzione di un rapporto di lavoro ma di doveri sorti affectionis vel benevolentiae causa” (Cass., Sez. Lav., n. 18284 del 28.11.2003; n. 10923 del 17.08.2000). Trattasi, all'evidenza, di presunzione relativa, che può essere superata con la prova dell'effettiva sussistenza e genuinità degli indici della subordinazione, ma che impone una valutazione particolarmente prudente e critica, che consenta di escludere che l'eventuale collaborazione prestata nell'impresa fosse resa per mere ragioni affettive e di solidarietà familiare (Cass., Sez. Lav., n. 14434 del 10.07.2015) 3 “I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. , quale Amministratore Unico Parte_1 C.F._1 della (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Costa, presso lo Studio del quale in Portici, Il Viale Melina n. 11, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_2 con il Funzionario responsabile del processo legale dott.ssa , domiciliato in CP_3
Via Dei Comizi Agrari n. 2 CP_2
- RESISTENTE – Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 giugno 2024, quale Parte_1
Amministratore Unico della ha convenuto in giudizio avanti al Controparte_1
Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – l'
[...]
, impugnando l'ordinanza-ingiunzione AR
n. 84/2024 – nonché gli atti presupposti costituiti dal verbale di primo accesso ispettivo n. 007–039-044 del 27.2.2019 e dal Verbale di accertamento e notificazione n. CR00000/2019-437-01 del 14.5.2019 – avente per oggetto il pagamento di €
14.429,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per l'impiego di quattro lavoratori dipendenti e Persona_1 Persona_2 Persona_3 PE4
) in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto.
[...]
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Si prega di accogliere il presente ricorso-opposizione e, per l'effetto, procedere a:
1. dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione impugnata per i vizi di legittimità di cui ai suesposti motivi e di dichiarare altresì nulli tutti gli atti presupposti e conseguenti;
2. dichiarare in subordine annullabile e/o illegittimo l'ordinanza e gli atti presupposti, in Co particolare il verbale unico conclusivo della di per i medesimi suesposti CP_2 motivi;
3. di estendere la nullità dell'ordinanza, degli atti presupposti e del verbale o del suo annullamento a tutte le Gestioni Controparte_6 Controparte_7
e ) per la definizione anche degli aspetti relativi
[...] CP_8 alle omissioni contributive, assistenziali e dei premi assicurativi.
4. In subordine ridurre opportunamente la sanzioni irrogate in virtù delle sole violazioni effettivamente provate”.
Con vittoria delle spese di lite.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha premesso che, a seguito dell'accesso del 27 febbraio 2019 presso i locali della società sita Controparte_1 in via degli Ippocastani n. 5, l' CP_2 AR
aveva contestato l'omessa comunicazione
[...] preventiva di assunzione di quattro dipendenti e, segnatamente, della lavoratrice per cinque giorni lavorativi (dal 25.1.19 al 30.1.2019), della lavoratrice Persona_1 per n. 2 giorni lavorativi (dal 26.02.2019) e dei lavoratori Persona_2 PE3
e nella giornata del 27.02.2019.
[...] Persona_4
Per tali ragioni, il convenuto aveva dapprima disposto la sospensione dell'attività
e, poi, aveva notificato, in data 14 maggio 2019, il verbale di accertamento e notificazione d'illecito, poi confluiti nell'impugnata ordinanza-ingiunzione, relativa alla violazione dell'art. 3, co. 3, del D.L. n. 12/2002, come sostituito dall'art. 22, co. 1,
D.L. n. 151/2015.
Sennonché, secondo la ricostruzione attorea, e Persona_3 PE4
– genitori del responsabile - non sarebbero stati
[...] Parte_2 dipendenti dell'azienda, ma “persone di famiglia” presenti nei locali in via del tutto occasionale, mentre la dipendente avrebbe lavorato per la società Persona_1 esclusivamente nel periodo debitamente comunicato e non sarebbe stata Persona_2 oggetto di comunicazione in quanto “all'epoca dei fatti non sapeva nemmeno se intendesse lavorare o meno nel Settore”.
Ha denunciato, inoltre, plurime violazioni procedurali: in primo luogo, il verbale di primo accesso sarebbe stato consegnato a persona non qualificata e priva di delega;
2 in secondo luogo, la notificazione dell'illecito sarebbe stata effettuata in luogo diverso dalla residenza del trasgressore, a dispetto dell'art. 14 della Legge n. 689/1981; da ultimo, sarebbe stata omessa la diffida alla regolarizzazione degli inadempimenti riscontrati, rendendo impossibile la sanatoria degli illeciti ex art. 13 D. Lgs. n.
124/2004.
Ha opposto, infine, la nullità del titolo per violazione del diritto di difesa, deducendo l'assenza di riferimenti normativi e di ogni indicazione in merito agli organi amministrativi a cui proporre l'opposizione, ritenendo inidonee le informazioni fornite nell'allegato A alla diffida ex art 13 D. Lgs. n. 124/2004 e contestando l'opacità dell'informativa relativa al criterio di calcolo degli importi ridotti. Parimenti, la nullità o illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione discenderebbe dall'ulteriore violazione procedurale posta in essere nella formazione del verbale, costituita dalla raccolta delle informazioni da soggetti che mai avevano lavorato alle dipendenze della società. In terzo luogo, ha lamentato la lacunosità del verbale ispettivo, per non avere tenuto conto del fatto notorio “della chiusura dell'attività nella sede secondaria nei giorni di sabato e venerdì pomeriggio”, con conseguente errore nel calcolo delle giornate lavorative.
In caso di accoglimento del ricorso, poi, ha chiesto di estendere la pronuncia di CP_ annullamento - ai sensi e per gli effetti della Legge n. 88/1989 e della Circolare
n. 40/1998 – a eventuali pretese di carattere previdenziale o assistenziale fondate sul medesimo accertamento.
Con decreto del 18 giugno 2024, il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, ha fissato l'udienza del 29 ottobre 2024.
Si è costituito in giudizio l' AR
, contestando l'infondatezza in fatto e in diritto
[...] dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, revocare la provvisoria sospensione dell'ordinanza-ingiunzione n. 84/2024, non sussistendo i gravi motivi posti a fondamento dell'istanza; Sempre in via preliminare e nel merito, rigettare l'avverso ricorso e ogni domanda proposta dai ricorrenti, perché tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti e confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 84/2024 dell'importo complessivo di €. 14.429,50, con vittoria di spese;
in caso di denegata soccombenza del resistente, si chiede la compensazione delle spese in ragione dell'attività istituzionale cui sono preposti gli Ispettorati Territoriali del
3 Lavoro, quali organi di controllo territoriale merito di lavoro, nonché dell'orientamento della Cassazione in materia (I sez. civ. 22/4/05 n. 8540, 5405/04, 17692, 12744, 11774 e 5386 del 2002, 5174/02)”. Ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, all'udienza del 11 febbraio 2025 il Tribunale ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
*** * ***
1. L'impugnata ordinanza-ingiunzione si fonda sulle risultanze dell'accesso ispettivo svolto dai funzionari dell' AR
presso l'unità locale di via
[...] CP_2
Ippocastani n. 5, dell'impresa ANONIMUS S.r.l. in data 14 maggio 2019, confluito nel verbale di illecito amministrativo n. CR00000/2019-437-01 del 14.5.2019 e relativo all'accertamento dell'impiego di quattro lavoratori dipendenti in assenza di comunicazione preventiva.
*
1.1 Principiando dalle eccezioni di carattere formale e procedurale, deve essere escluso, in primo luogo, l'eccepito difetto di notifica del verbale di illecito amministrativo n. CR00000/2019-437-01 del 14.5.2019, essendovi la prova in atti1 dell'invio delle relative raccomandate sia all'odierno ricorrente (n. 78762704474-6) che alla società medesima (n. 78762704486-0), entrambe regolarmente effettuate presso la sede dell'ANONIMUS S.r.l. in data 17 maggio 2019 e correttamente ricevute dall'impiegata addetta al ritiro;
quanto all'individuazione del destinatario, del resto, anche l'invocato art. 14 della Legge n. 689/1981 prevede che gli estremi della violazione devono essere notificati dal funzionario, in caso di impossibilità di contestazione immediata, “con le modalità previste dal codice di procedura civile”, di talché non v'è dubbio alcuno in ordine all'effettivo perfezionamento del procedimento notificatorio presso la sede dell'impresa di cui è legale Parte_1 rappresentate.
Parimenti infondate sono, poi, le ulteriori eccezioni di carattere formale relative all'omessa diffida alla regolarizzazione degli inadempimenti recuperabili e all'omessa
4 indicazione degli estremi della violazione e degli strumenti di tutela amministrativa.
Al riguardo, infatti, pare sufficiente osservare che il verbale unico – integralmente e unitariamente notificato al ricorrente - conteneva chiaramente la diffida ex art. 13 del
D. Lgs. n. 124/2004, con indicazione del beneficio previsto per il caso di tardiva regolarizzazione, nonché la specifica quantificazione delle sanzioni previste per ciascuna violazione contestata e, infine, l'apposita sezione dedicata agli “Strumenti di tutela” (cfr. pagg. 5, 6 e 8 verbale, pagg. 37 ss. allegato ITL).
*
1.2 Passando all'esame del merito della contestazione, alla quale pure attengono le ulteriori censure di “violazione procedurale nella formazione del verbale” relative all'inadeguatezza e incompletezza degli accertamenti, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
L' Controparte_2
infatti, non ha fornito adeguato riscontro probatorio all'affermazione
[...] della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ricorrente e i presunti lavoratori e , entrambi genitori del Persona_3 Persona_4
“lavoratore apicale” . Parte_2
Le dichiarazioni raccolte dagli Ispettori, al contrario, sembrano fornire adeguato riscontro alla tesi attorea, per cui la presenza di tali soggetti sarebbe stata solo episodica e avulsa da uno stabile rapporto di lavoro;
ricostruzione, del resto, in linea con il rilievo della resa della prestazione nella sola giornata dell'accesso ispettivo del
27 febbraio 2019.
In particolare, la stessa aveva dichiarato ai verbalizzanti, PE3 nell'immediatezza del fatto, di essere “la madre di che è il Parte_2 responsabile del negozio di e il dipendente della ANONIMUS SRL. la dipendente fissa CP_2 oggi è assente per malattia;
mio figlio stamattina aveva un impegno non Parte_3 rimandabile quindi ha chiesto a me e a mio marito di venire ad aprire il negozio perché ci sarebbe stata in negozio a lavorare solo una ragazza in prova ( ) che ha iniziato a Persona_2 lavorare ieri … questa mattina abbiamo aperto il negozio io e mio marito ed abbiamo affiancato la ragazza” (cfr. verbale di acquisizione di dichiarazione del 27.2.2019). Tali dichiarazioni, poi, erano state riscontrate dalla dipendente la quale, sul Persona_2 punto, aveva riferito: “Ieri nel negozio eravamo presenti solo io e il IG. Ieri Parte_2
5 sera il IG. mi ha comunicato che oggi sarebbe stato assente ma avrebbe mandato i genitori PE4 affinché provvedessero all'apertura del negozio e ad affiancarmi qualora fosse stato necessario. Questa mattina mi sono presentata alle 09:00 e in effetti hanno aperto il negozio ma solo mi sono occupata della clientela, delle vendite e del rilascio degli scontrini”; ha altresì affermato di essere “l'unica lavoratrice presente in negozio oggi. La mamma del IG. mi ha assistito nei lavori di PE4 accoglienza dell'utenza mentre il papà era nel laboratorio dove si effettuano le sostituzioni dei vetri del cellulare. Ieri invece non erano presenti” (cfr. verbale di acquisizione di dichiarazione del
27.2.2019).
Da ultimo, anche la dipendente ha dichiarato che “per quanto riguarda la Pt_3 presenza dei IG.ri e , genitori del IG. gli stessi Persona_4 Persona_3 Pt_2 non vengono abitualmente in negozio, a volte passano a salutare il figlio. Il giorno dell'ispezione PE erano presenti in quanto io ero assente e la ragazza era in prova” (cfr. verbale di acquisizione di dichiarazione del 25.3.2019).
Dunque, non vi sono elementi per ritenere che i due genitori - presenti occasionalmente nel negozio, per provvedere all'apertura e alla chiusura dello stesso in concomitanza della malattia della dipendente e per non lasciare sola la Pt_3
PE lavoratrice in prova - fossero effettivamente impiegati in forza di un rapporto di lavoro subordinato, anziché per mera cortesia in favore del figlio;
non può trascurarsi, del resto, che non è stata accertata l'onerosità della prestazione e che, in presenza di rapporti familiari, l'affermazione della subordinazione soggiace a criteri più rigorosi, essendo presumibile che l'attività venga resa affectionis vel benevolentiae causae2 e ben potendosi ritenere, alla luce delle risultanze istruttorie, che di tale natura fosse la prestazione fornita da e nel giorno Persona_4 Persona_3 dell'accesso.
In relazione a tali rapporti, pertanto, l'ordinanza-ingiunzione opposta deve ritenersi illegittima, non potendosi ravvisare alcun obbligo di comunicazione
6 preventiva di assunzione in assenza di elementi idonei a suffragare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Non è, invece, possibile accogliere in questa sede l'ulteriore richiesta di “estendere la nullità dell'ordinanza, degli atti presupposti e del verbale o del suo annullamento a tutte le
[...]
( e ) Controparte_9 Controparte_10 CP_8 per la definizione anche degli aspetti relativi alle omissioni contributive, assistenziali e dei premi assicurativi”, essendo la domanda formulata in termini puramente eventuali e generici e non essendo riferita ad alcuna pretesa o provvedimento certo ed espresso.
Tanto chiarito, l'ordinanza-ingiunzione deve, invece, essere confermata nel resto.
Per quanto riguarda l'impiego della lavoratrice infatti, si osserva che la Persona_2 stessa aveva dichiarato agli ispettori che, nel corso del colloquio di lavoro avuto la settimana precedente con , le era stato detto che avrebbe “Iniziato Parte_2 il lavoro martedì 26/2/2019 con un iniziale periodo di prova previsto per la durata di 1 settimana. Ieri mattina mi sono presentata in negozio per le 09:00, era presente solo il IG. PE4 il quale mi ha mostrato com'era organizzato il negozio e in cosa consisteva l'attività. Mi ha mostrato come utilizzare il registratore di cassa, mi ha mostrato come aprire un cellulare per poter sostituire lo schermo, mi ha inoltre [mostrato] i prezzari dei vari articoli commercializzati dal negozio. Ho lavorato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 … Questa mattina mi sono presentata alle 09:00 … Al momento non mi sono ancora stati richiesti i documenti per
l'assunzione in quanto il IG. mi ha detto che ero in prova” (cfr. verbale di PE4 acquisizione di dichiarazione del 27.2.2019). Come già ricostruito, inoltre, la aveva confermato che la suddetta lavoratrice era stata assunta in prova e Tes_1 aveva iniziato a lavorare il 26 febbraio 2019 e, allo stesso modo, anche la dipendente aveva riferito che “il giorno dell'ispezione erano presenti [i genitori di Pt_3 Parte_2
PE
] in quanto io ero assente e la ragazza era in prova” (cfr. verbale di
[...] acquisizione di dichiarazione del 25.3.2019).
In relazione alla suddetta lavoratrice, pertanto, tutte le dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti - fidefacenti fino a querela di falso, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte3 - depongono concordemente per l'instaurazione di un rapporto
7 di lavoro subordinato già a decorrere dal 26 febbraio 2019, di talché deve ritenersi Con corretta la qualificazione operata dall' e legittima la sanzione irrogata.
Al riguardo, d'altronde, non può ritenersi idonea giustificazione dell'omessa comunicazione la dedotta incertezza della lavoratrice in ordine alla stipula del contratto, trattandosi di evenienza che risulta chiaramente smentita da quanto riferito dalle persone escusse, che hanno tutte parlato di un rapporto già instaurato e sottoposto a una prova di una settimana soltanto. Né si può trascurare che, da un lato, il dedotto patto di prova, in quanto privo della necessaria forma scritta ad substantiam, sarebbe comunque invalido e tamquam non esset, e che, in ogni caso,
l'espletamento della prova non precede l'instaurazione del rapporto, ma la presuppone, costituendo un accessorio del contratto ex art. 2096 c.c., destinato a incidere sul diverso profilo della libera recedibilità delle parti fino alla scadenza del termine pattuito.
Da ultimo, anche l'addebito relativo alla comunicazione di assunzione della dipendente avvenuta il 31 gennaio 2019 (cfr. modulo UNILAV, pag. Persona_1
Con 14/49 allegato ), ma concretamente decorrente dal 25 gennaio 2019, è fondato e deve essere confermato.
Sul punto, infatti, la dipendente aveva riferito agli Ispettori di avere “lavorato Pt_3 con un'altra ragazza che era in prova la IG.ra , che ha lavorato per circa due Persona_1 settimane tra fine gennaio e inizio febbraio 2019 sempre come commessa. Ricordo che la IG.ra PE
ha sicuramente lavorato nell'ultima settimana di gennaio (ricordo che il 25/1/19 lei era già in prova nel negozio perché ho memoria di un evento e ricordo che lei era già presente). Si è poi PE verificato un episodio in cui io ho richiamato la IG.ra che si era permessa di regalare una cover ad una cliente e l'indomani la IG.ra non si è più presentata. Questo fatto è avvenuto PE1 nella giornata di venerdì tanto che io pensavo di ritrovarla al lavoro l'indomani ovvero il sabato”
(cfr. verbale di acquisizione di dichiarazione del 25.3.2019).
In ciò, dunque, è stata riscontrata la segnalazione operata dalla suddetta lavoratrice Con (cfr. richiesta di intervento n. 20/19, pag. 11/29 allegato ), che aveva affermato di avere lavorato come commessa, dal lunedì al sabato, presso il negozio di nel CP_2 periodo dal 15 gennaio al 1 febbraio 2019, senza avere mai sottoscritto alcuna lettera
presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria” (Cass. lav., ord. n. 23252/2024).
8 di assunzione - che, del resto, non è stata prodotta dalla difesa attorea – e ricevendo solo tardivamente un'errata comunicazione di assunzione per il periodo dal 30.1.2019 al 7.2.2019, “date non corrispondenti al mio periodo di lavoro”.
Anche per tale lavoratrice, dunque, risulta dimostrata l'omissione della comunicazione preventiva di assunzione, nuovamente correlata a un indefinito patto di prova, peraltro privo di forma scritta, e dagli ispettori circoscritta, prudenzialmente, al periodo successivo al 25 gennaio 2019, quale data più remota confermata con certezza dalla dipendente Pt_3
Da ultimo, è assolutamente infondata anche la censura relativa alla presunta erroneità dei conteggi, che non avrebbero tenuto conto della chiusura del negozio nei giorni di venerdì e sabato: in disparte il rilievo che tale circostanza non costituisce
“fatto notorio” e avrebbe dovuto essere provata dal ricorrente, infatti, è dirimente il rilievo che le dipendenti e avevano già confermato univocamente agli Pt_3 PE1
Ispettori di lavorare anche nelle suddette giornate, confortando l'operato del convenuto, e che gli Ispettori hanno correttamente quantificato i giorni lavorativi di venerdì 25.1.2019, sabato 26.1.2019, lunedì 28.1.2019, martedì 29.1.2019 e mercoledì
30.1.2019.
*
1.3 Alla luce di quanto esposto, in definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'impugnata ordinanza- ingiunzione limitatamente alla posizione di e , Persona_4 Persona_3 non essendovi prova alcuna della sussistenza di un rapporto subordinato con la parte ricorrente;
il provvedimento opposto, invece, deve essere confermato nel resto, con rideterminazione della sanzione limitatamente alla posizione delle lavoratrici PE2
e per le quali è risultata fondata la contestazione dell'addebito
[...] Persona_1 elevato.
*** * ***
2. Le spese di lite.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, si ritiene che l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, in relazione alla metà dei lavoratori oggetto di accertamento, e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione nella restante parte, giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
9 La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara l'illegittimità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione limitatamente alle sanzioni relative all'omessa comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro con PE4
e ;
[...] Persona_3 conferma, nel resto, l'ordinanza-ingiunzione n. 84/2024 emessa dall' Controparte_2
disponendo che la sanzione venga rideterminata in ragione del
[...] suddetto accertamento;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pagg. 41 ss, allegati, fascicolo ITL 2 La Suprema Corte, infatti, ritiene da tempo che “per la prova di un rapporto di lavoro tra persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, anche non conviventi, sussista una presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative e, quindi, una loro offerta non in adempimento di obblighi derivanti dall'esecuzione di un rapporto di lavoro ma di doveri sorti affectionis vel benevolentiae causa” (Cass., Sez. Lav., n. 18284 del 28.11.2003; n. 10923 del 17.08.2000). Trattasi, all'evidenza, di presunzione relativa, che può essere superata con la prova dell'effettiva sussistenza e genuinità degli indici della subordinazione, ma che impone una valutazione particolarmente prudente e critica, che consenta di escludere che l'eventuale collaborazione prestata nell'impresa fosse resa per mere ragioni affettive e di solidarietà familiare (Cass., Sez. Lav., n. 14434 del 10.07.2015) 3 “I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua