Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00242/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01263/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2025, proposto da EL EL, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Picone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 207/2024 del 14/2/2024 e pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cpa;
Relatore la dott.ssa AN EL;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025, il difensore di parte resistente presente così come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso il sig. EL EL ha chiesto di dare esecuzione al giudicato formato sulla sentenza n. 207/2024 del 14/2/2024 con cui il Tribunale del lavoro di Agrigento ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di “ reinserire i ricorrenti nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Agrigento valida per il triennio 2014-2017 e per i successivi anni, per la classe di concorso Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, nella posizione spettante in ragione della propria abilitazione e del punteggio maturato ”.
L'Amministrazione resistente non avrebbe dato piena attuazione al predetto provvedimento. In particolare, avrebbe ottemperato limitatamente alla posizione di uno dei soggetti che avevano avanzato ricorso, reinserendolo in GAE infanzia e primaria, mentre per l’odierno ricorrente, EL EL, avrebbe provveduto a reinserirlo solo nelle GAE primaria e non anche nelle GAE infanzia.
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta , affinché provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero, oltre una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato per cui è causa.
Il Ministero si è costituito in giudizio depositando documentazione e specificando come il sig. EL non fosse inserito, al momento del depennamento contestato, nella GAE della scuola dell’infanzia e dunque nessun reinserimento in quella graduatoria avrebbe potuto essere richiesto né essere effettuato. Il sig. EL avrebbe trasmesso, come allegato al fascicolo di parte nel giudizio civile intentato, il solo certificato di superamento del concorso magistrale (concorso per idoneità insegnamento alla scuola primaria) indetto con DD 2/4/1999; non risulterebbe nemmeno ad oggi in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia.
Alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni.
Come sopra precisato, la sentenza della cui ottemperanza è causa ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di reinserire i ricorrenti nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Agrigento valida per il triennio 2014-2017 e per i successivi anni, per la classe di concorso Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, “ nella posizione spettante in ragione della propria abilitazione ” e del punteggio maturato.
L’ottemperanda pronuncia, pertanto, non ha implicitamente accolto anche l’asserita pretesa del ricorrente di essere inserito in entrambe le graduatorie individuate ma ha statuito solo sulla necessità di reinserirvi i soggetti che ne avevano fatto richiesta, tra cui il ricorrente, ciascuno in base alla propria abilitazione.
Ebbene, dalle evidenze di questo giudizio non emerge alcuna abilitazione del ricorrente per la GAE infanzia; pertanto, non è possibile per questo Collegio dare esecuzione ad un provvedimento del Giudice ordinario oltre i limiti di quanto da questi statuito, non potendo entrare nel merito della vicenda privatistica di lavoro.
Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori, in favore dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES NO, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
AN EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | ES NO |
IL SEGRETARIO