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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 973/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 973/2025, promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Tania
NC (Pec: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Cervia, Corso Mazzini n. 42 (48015 – RA)
APPELLANTE
contro
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._2
Cervia, località Castiglione di Cervia, alla via Ragazzena n. 84 (48015 – RA), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Castagnoli (Pec: ), ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il suo studio in Cervia, alla via XX Settembre n. 145 (48015 – RA)
APPELLATO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 292/2025, pubblicata in data
30/04/2025 in seno al procedimento R.G. n. 1095/2022
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 292/2025, pubblicata in data 30/04/2025, il Tribunale di Ravenna si è pronunciato in ordine alla domanda di separazione giudiziale promossa da nei confronti di CP_2 CP_1
, così disponendo:
[...]
“a) pronuncia la separazione personale di e , avendo i coniugi CP_2 Controparte_1 contratto matrimonio in Cervia (RA), il 26/9/2015, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015 al n. 43 p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cervia (RA), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di CP_2 Controparte_1 mediante la corresponsione dell'importo mensile di euro 500,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
d) compensa per le spese del giudizio di reclamo e del presente giudizio;
e) provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al difensore della parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 13/7/2021.”.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale adito, nel dichiarare la separazione personale fra le parti, ha ritenuto:
- infondata la domanda di addebito della separazione a avanza da CP_2 Controparte_1 sulla base di una denunciata lesione della propria dignità e integrità fisica, intervenuta nel corso del rapporto matrimoniale e determinata da presunte condotte maltrattanti poste in essere dal marito, rispetto alle quali è anche pendente un procedimento penale a carico di imputato dei CP_2 reati previsti e puniti dagli artt. 572, 582, 585 e 577 c.p..
In particolare, il Collegio di prime cure ha motivato la propria determinazione ritenendo carenti, dal punto di vista probatorio, i fatti costitutivi della domanda di addebito avanzata, muovendo dall'assunto che l'unica prova a supporto è risultata essere una testimonianza de relato actoris resa dalla teste non suffragata da ulteriori evidenze istruttorie atte a confermarne la credibilità Testimone_1
(non essendo utili in tal senso le schede di pronto soccorso prodotte in atti, non indicative della riferibilità a degli esiti lesivi rilevati); CP_2
- inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare proposta da , per Controparte_1 impossibilità giuridica del provvedimento richiesto ex art. 337 sexies c.c. (e già ai sensi del previgente art. 155 quater c.c.), in assenza di figli;
pagina 2 di 9 - equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di , CP_2 Controparte_1 mediante corresponsione di un assegno mensile pari ad € 500,00, tenuto conto:
- delle ricostruite capacità reddituali delle parti e della disparità tra le stesse;
- dell'insussistenza di adeguati redditi propri da parte della moglie e della non provata sua incapacità lavorativa;
- del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte sua, di essersi concretamente attivata per la ricerca di un'attività lavorativa consona alle sue capacità e pregresse esperienze lavorative.
2. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello ex art. 473 bis 30 c.p.c. Controparte_1 affidando il gravame ai motivi che di seguito si riportano.
Con un primo motivo, l'appellante ha contestato il provvedimento del Tribunale di Ravenna nella parte in cui il Collegio di prime cure ha ritenuto non adeguatamente provati i fatti costitutivi della domanda di addebito avanzata, valutando come insufficienti gli elementi istruttori offerti dalla parte a sostegno della propria richiesta.
In particolare, ha censurato la decisione assunta in base al presupposto che, anche Controparte_1 secondo la più recente giurisprudenza, la testimonianza de relato actoris potrebbe assurgere a valido elemento di prova, qualora suffragata da ulteriori risultanze probatorie che concorrano a confermarne la credibilità, come sarebbe avvenuto nel caso di specie.
Sul punto, l'appellante ha valorizzato i dati evincibili dai referti di pronto soccorso versati in atti, il cui valore probatorio sarebbe ulteriormente suffragato dalla pendenza di un procedimento penale a carico di per i medesimi fatti costitutivi della domanda di addebito. CP_2
Con un secondo motivo, in merito alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'appellante, la ricorrente ha contestato il provvedimento del Tribunale di Ravenna nel punto in cui il Collegio di prime cure ha quantificato la somma dovuta in euro 500,00, chiedendone la rideterminazione in euro 800,00 mensili, sulla base delle seguenti circostanze:
- il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
- la sperequazione delle capacità economico-patrimoniali delle parti, comprovata dalle seguenti circostanze:
- l'appellante non avrebbe redditi propri adeguati al proprio mantenimento e non avrebbe alcuna proprietà immobiliare o risparmi bancari;
- per anni le sarebbe stato impedito dal marito di trovare un'occupazione lavorativa;
pagina 3 di 9 - ella sarebbe impossibilitata a lavorare, a causa sia di taluni problemi di salute (arma bronchiale, nodulo al sopracciglio sinistro e cisti al ginocchio con infiltrazioni dolorose) che dell'età avanzata (62 anni);
- l'appellante corrisponderebbe un canone di locazione pari a euro 450,00 mensili.
Si è ritualmente costituto resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, con conferma CP_2 integrale della sentenza impugnata.
A sostegno delle proprie ragioni, ha eccepito l'infondatezza del primo motivo di appello, sul presupposto che, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, l'unica prova a supporto della richiesta di addebito avanzata è risultata essere la testimonianza de relato actoris resa da soggetto che non avrebbe neppure piena comprensione della lingua italiana. Persona_1
L'appellato ha inoltre rilevato la strumentalità dei referti di pronto soccorso e delle querele depositate in sede penale, trattandosi, secondo quanto riportato, di attività finalizzate all'ottenimento dell'addebito.
Circa il secondo motivo di gravame, la parte ha evidenziato la correttezza della determinazione cui è pervenuto il Tribunale di Ravenna, deducendo che non avrebbe dimostrato la sua Controparte_1 incapacità lavorativa, né di essersi attivata concretamente per la ricerca di un'attività consona alle sue capacità e pregresse esperienze.
Il Procuratore Generale, ritualmente notiziato del procedimento, non ha ritenuto di precisare conclusioni.
All'udienza celebrata in data 27 novembre 2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e hanno confermato la pendenza dei procedimenti procedimenti penali.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Sotto il profilo dell'addebito l'appello è fondato e deve essere accolto.
L'istruttoria orale e documentale vagliata dal Tribunale di Ravenna, comprensiva dei referti di Pronto
Soccorso versati in atti, deve ritenersi sufficiente a integrare la prova di condotte violente tenute da in costanza di matrimonio, con conseguente possibilità di ascrivere al medesimo la CP_2 responsabilità causale esclusiva della disgregazione del nucleo familiare, in applicazione dei principi consolidati in materia, come costantemente affermati dalla giurisprudenza prevalente.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito implica normalmente la prova del fatto che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai pagina 4 di 9 doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Allorquando vengano addotte delle violenze fisiche, tuttavia, la Giurisprudenza è unanime nel considerarle violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore.
È dunque sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia: tale comportamento rappresenta una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, ontologicamente incompatibile con gli obblighi di assistenza morale e materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia a cui ciascuno è tenuto ex art. 143 comma 2 c.c..
La condotta di violenza fisica assume, pertanto, incidenza causale effettiva e preminente rispetto a qualsiasi causa eventualmente preesistente di crisi dell'affectio coniugalis, fondando l'addebito della separazione al relativo autore (in senso adesivo: Cass. Civ. n. 11208/2024; Cass. Civ. n. 817/2011).
Con riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda avanzata, tenendo in considerazione che, nel contesto dei rapporti familiari, la natura stessa delle relazioni coinvolte rende frequentemente imprescindibile il ricorso a elementi indiziari ai fini della ricostruzione dei fatti occorsi, il quale costituisce per il giudice un percorso probatorio quasi obbligato per l'accertamento della verità processuale.
Tra gli indizi, va annoverata la testimonianza de relato ex parte actoris, che può certamente concorrere a determinare il convincimento del giudice, soprattutto ove riguardi comportamenti riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dei testimoni (Cass. Civ. 10021/2025, in senso adesivo: Cass. Civ. n.
1095/1990; cass. Civ. n. 2815/2006).
Essa può inoltre assurgere a valido elemento di prova, qualora suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confermarne la credibilità (così Cass. Civ. n. 16262/2023).
Nella sentenza impugnata non pare che tali principi operanti in tema di rilevanza della testimonianza de relato actoris nella particolare materia di cui è causa abbiano trovato applicazione, posto che, per le ragioni esposte, essa può concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutata in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta da parte dei testimoni.
Nel presente giudizio risulta che la richiesta di addebito sia stata suffragata: pagina 5 di 9 - dalla deposizione testimoniale resa da la quale ha confermato di aver visto in Persona_1 prima persona dei lividi sul corpo dell'odierna appellante, già a partire dall'anno 2018.
In particolare, la teste ha riportato che in tale occasione, le ha raccontato di essere Testimone_2 stata spinta dal marito, che l'avrebbe fatta cadere a terra.
Nell'estate del 2020, poi, la teste ha riportato di aver personalmente visto lividi ed ematomi sulle gambe dell'appellante e, in tale occasione, le è stato riferito che costei sarebbe caduta dalle scale di casa, per essere stata spinta da CP_2
- dai referti di pronto soccorso versati in atti, i quali attestano - con efficacia fidefacente – la presenza di lesioni sul corpo dell'appellante già a partire dall'anno 2018, alcune delle quali causate “ad opera di terzi”.
Si tratta di traumi compatibili non solo con quanto direttamente percepito dall'unica teste escussa in primo grado, ma anche con i fatti riportati dall'odierna appellante all'interno della querela a suo tempo depositata, dalla quale è scaturito il procedimento penale tutt'ora pendente nei confronti di
[...]
e precisamente: CP_2
▪ referto di pronto soccorso del 21/09/2018, diagnosi “contusione polso sinistro”;
▪ referto di pronto soccorso del 04/11/2021, all'interno del quale viene riportato che la paziente
“presenta escoriazione da colpo ricevuto sul polso destro”;
▪ referto di pronto soccorso del 09/08/2022, successivo all'instaurazione del giudizio di primo grado ma in cronologica soluzione di continuità con gli episodi precedenti, diagnosi
“contusione terzo dito addominale ad opera di terzi”;
- dalla documentazione fotografica allegata alla querela presentata dall'odierna appellante, che attesta la presenza di lividi sul corpo della stessa, compatibili con i racconti narrati.
Nel caso in esame, dunque, le dichiarazioni rese dall'unica teste escussa sono corroborate da documentazione medica e fotografica, che consente un riscontro oggettivo delle dichiarazioni rese.
D'altra parte tali fatti sono stati vagliati in sede penale e - pur senza che, ovviamente, ciò configuri un'accertata responsabilità penale - sono stati posti a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, che ora pende in sede dibattimentale.
Il quadro probatorio delineato concorre a formare il convincimento di questa Corte sulla veridicità delle condotte fisicamente aggressive del marito lamentate dall'appellante, sicché la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha escluso l'addebito, che va pertanto dichiarato a carico di
CP_2
pagina 6 di 9 5. Diversamente, per quanto attiene alla impugnazione del capo della sentenza relativo all'assegno di mantenimento a favore di , il motivo di gravame è infondato e l'appello deve essere Controparte_1 rigettato.
Deve premettersi che, nel caso di specie, l'esistenza del relativo diritto non è in discussione, essendo controversa soltanto il profilo del quantum.
Ciò posto, è utile precisare che la determinazione cui è pervenuto il Giudice di prime cure risulta esente da censure, in quanto il Tribunale di Ravenna ha correttamente tenuto conto di tutti gli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti e rilevanti ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto, alla luce anche della mancata dimostrazione di una incapacità lavorativa in capo all'odierna appellante e del difetto di prova, da parte di quest'ultima, di una concreta e diligente attivazione nella ricerca di un'attività lavorativa adeguata alle proprie capacità e alle sue pregresse esperienze professionali.
Tale percorso argomentativo è condivisibile ed è in linea con i principi recentemente ribaditi dalla
Corte di legittimità, secondo cui: “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (così: Cass. Civ. n. 234/2025).
Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini lavorative.
Tale prova, nel caso di specie, è mancata.
Correttamente, dunque, il Giudice ha tenuto conto dell'attitudine al lavoro proficuo dell'odierna appellante, quale potenziale capacità di guadagno, elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. Civ. 3354/2025).
Né può omettersi di rilevare che dalla documentazione allegata non emergono patologie significative e tali da precludere lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (nei certificati prodotti, risalenti agli pagina 7 di 9 anni 2020-2022 si legge che l'interessata avrebbe cisti al sopracciglio, patologia asmatica e dolore al ginocchio), specie tenuto conto della notoria richiesta di manodopera stagionale, anche non particolarmente qualificata, nella riviera romagnola, dove vive l'appellante e dove la stessa è certamente in grado di reperire un'attività lavorativa, anche di natura stagionale, idonea a consentirle di provvedere (almeno in buona parte) al proprio sostentamento.
Al riguardo poi si osserva che fin dal primo grado l'odierno appellato ha dedotto che la moglie svolgeva lavori irregolari, in particolare come badante, e ciò non è stato smentito dalla resistente, né tanto meno è stato eccepito che tali attività non possono più essere da lei svolte o reperite.
Alla luce di tali complessive circostanza, l'assegno di mantenimento riconosciuto dal Tribunale di
Ravenna in misura di 500,00 euro mensili - riguardo al quale non è stato proposto appello incidentale
– appare senz'altro congruo.
6. La riforma - anche se parziale - della decisione impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere di ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
L'accoglimento della domanda di addebito unitamente a quella di assegno di mantenimento giustificano la condanna di alle spese di lite, ma la disponibilità dimostrata da CP_2 quest'ultimo fin dal primo grado a corrispondere l'assegno in misura non irrilevante (300 euro mensili)
e l'infondatezza della reiterata richiesta dell'assegno in misura di 800,00 euro giustifica la compensazione delle stesse in misura della metà.
Le spese sono liquidate in dispositivo e vanno pagate in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 DPR
115/2002, stante l'attuale ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato da aprte del COA di Bologna, impregiudicata la loro separata liquidazione ai sensi dell'art. 130 del medesimo TU all'esito della presentazione della documentata liquidazione non ancora in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: CP_2
1) dichiara la separazione addebitabile a CP_2
2) ferma nel resto la decisione impugnata, condanna l'appellato a rifondere CP_2 all'appellante la metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio così liquidate per l'intero:
- quanto al primo grado in euro 3.808,00 per compensi oltre a IVA e c.p.a. come per legge quanto al primo grado;
pagina 8 di 9 - quanto al presente grado di appello in euro 3.473,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, dispone che il pagamento sia fatto in favore dello Stato;
compensa la restante metà.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 27 novembre 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Antonella Allegra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 973/2025, promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Tania
NC (Pec: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Cervia, Corso Mazzini n. 42 (48015 – RA)
APPELLANTE
contro
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._2
Cervia, località Castiglione di Cervia, alla via Ragazzena n. 84 (48015 – RA), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Castagnoli (Pec: ), ed elettivamente Email_2 domiciliato presso il suo studio in Cervia, alla via XX Settembre n. 145 (48015 – RA)
APPELLATO
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 292/2025, pubblicata in data
30/04/2025 in seno al procedimento R.G. n. 1095/2022
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 292/2025, pubblicata in data 30/04/2025, il Tribunale di Ravenna si è pronunciato in ordine alla domanda di separazione giudiziale promossa da nei confronti di CP_2 CP_1
, così disponendo:
[...]
“a) pronuncia la separazione personale di e , avendo i coniugi CP_2 Controparte_1 contratto matrimonio in Cervia (RA), il 26/9/2015, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015 al n. 43 p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cervia (RA), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di CP_2 Controparte_1 mediante la corresponsione dell'importo mensile di euro 500,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
d) compensa per le spese del giudizio di reclamo e del presente giudizio;
e) provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al difensore della parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 13/7/2021.”.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale adito, nel dichiarare la separazione personale fra le parti, ha ritenuto:
- infondata la domanda di addebito della separazione a avanza da CP_2 Controparte_1 sulla base di una denunciata lesione della propria dignità e integrità fisica, intervenuta nel corso del rapporto matrimoniale e determinata da presunte condotte maltrattanti poste in essere dal marito, rispetto alle quali è anche pendente un procedimento penale a carico di imputato dei CP_2 reati previsti e puniti dagli artt. 572, 582, 585 e 577 c.p..
In particolare, il Collegio di prime cure ha motivato la propria determinazione ritenendo carenti, dal punto di vista probatorio, i fatti costitutivi della domanda di addebito avanzata, muovendo dall'assunto che l'unica prova a supporto è risultata essere una testimonianza de relato actoris resa dalla teste non suffragata da ulteriori evidenze istruttorie atte a confermarne la credibilità Testimone_1
(non essendo utili in tal senso le schede di pronto soccorso prodotte in atti, non indicative della riferibilità a degli esiti lesivi rilevati); CP_2
- inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare proposta da , per Controparte_1 impossibilità giuridica del provvedimento richiesto ex art. 337 sexies c.c. (e già ai sensi del previgente art. 155 quater c.c.), in assenza di figli;
pagina 2 di 9 - equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di , CP_2 Controparte_1 mediante corresponsione di un assegno mensile pari ad € 500,00, tenuto conto:
- delle ricostruite capacità reddituali delle parti e della disparità tra le stesse;
- dell'insussistenza di adeguati redditi propri da parte della moglie e della non provata sua incapacità lavorativa;
- del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte sua, di essersi concretamente attivata per la ricerca di un'attività lavorativa consona alle sue capacità e pregresse esperienze lavorative.
2. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello ex art. 473 bis 30 c.p.c. Controparte_1 affidando il gravame ai motivi che di seguito si riportano.
Con un primo motivo, l'appellante ha contestato il provvedimento del Tribunale di Ravenna nella parte in cui il Collegio di prime cure ha ritenuto non adeguatamente provati i fatti costitutivi della domanda di addebito avanzata, valutando come insufficienti gli elementi istruttori offerti dalla parte a sostegno della propria richiesta.
In particolare, ha censurato la decisione assunta in base al presupposto che, anche Controparte_1 secondo la più recente giurisprudenza, la testimonianza de relato actoris potrebbe assurgere a valido elemento di prova, qualora suffragata da ulteriori risultanze probatorie che concorrano a confermarne la credibilità, come sarebbe avvenuto nel caso di specie.
Sul punto, l'appellante ha valorizzato i dati evincibili dai referti di pronto soccorso versati in atti, il cui valore probatorio sarebbe ulteriormente suffragato dalla pendenza di un procedimento penale a carico di per i medesimi fatti costitutivi della domanda di addebito. CP_2
Con un secondo motivo, in merito alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'appellante, la ricorrente ha contestato il provvedimento del Tribunale di Ravenna nel punto in cui il Collegio di prime cure ha quantificato la somma dovuta in euro 500,00, chiedendone la rideterminazione in euro 800,00 mensili, sulla base delle seguenti circostanze:
- il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
- la sperequazione delle capacità economico-patrimoniali delle parti, comprovata dalle seguenti circostanze:
- l'appellante non avrebbe redditi propri adeguati al proprio mantenimento e non avrebbe alcuna proprietà immobiliare o risparmi bancari;
- per anni le sarebbe stato impedito dal marito di trovare un'occupazione lavorativa;
pagina 3 di 9 - ella sarebbe impossibilitata a lavorare, a causa sia di taluni problemi di salute (arma bronchiale, nodulo al sopracciglio sinistro e cisti al ginocchio con infiltrazioni dolorose) che dell'età avanzata (62 anni);
- l'appellante corrisponderebbe un canone di locazione pari a euro 450,00 mensili.
Si è ritualmente costituto resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, con conferma CP_2 integrale della sentenza impugnata.
A sostegno delle proprie ragioni, ha eccepito l'infondatezza del primo motivo di appello, sul presupposto che, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, l'unica prova a supporto della richiesta di addebito avanzata è risultata essere la testimonianza de relato actoris resa da soggetto che non avrebbe neppure piena comprensione della lingua italiana. Persona_1
L'appellato ha inoltre rilevato la strumentalità dei referti di pronto soccorso e delle querele depositate in sede penale, trattandosi, secondo quanto riportato, di attività finalizzate all'ottenimento dell'addebito.
Circa il secondo motivo di gravame, la parte ha evidenziato la correttezza della determinazione cui è pervenuto il Tribunale di Ravenna, deducendo che non avrebbe dimostrato la sua Controparte_1 incapacità lavorativa, né di essersi attivata concretamente per la ricerca di un'attività consona alle sue capacità e pregresse esperienze.
Il Procuratore Generale, ritualmente notiziato del procedimento, non ha ritenuto di precisare conclusioni.
All'udienza celebrata in data 27 novembre 2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e hanno confermato la pendenza dei procedimenti procedimenti penali.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Sotto il profilo dell'addebito l'appello è fondato e deve essere accolto.
L'istruttoria orale e documentale vagliata dal Tribunale di Ravenna, comprensiva dei referti di Pronto
Soccorso versati in atti, deve ritenersi sufficiente a integrare la prova di condotte violente tenute da in costanza di matrimonio, con conseguente possibilità di ascrivere al medesimo la CP_2 responsabilità causale esclusiva della disgregazione del nucleo familiare, in applicazione dei principi consolidati in materia, come costantemente affermati dalla giurisprudenza prevalente.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito implica normalmente la prova del fatto che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai pagina 4 di 9 doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Allorquando vengano addotte delle violenze fisiche, tuttavia, la Giurisprudenza è unanime nel considerarle violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore.
È dunque sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia: tale comportamento rappresenta una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, ontologicamente incompatibile con gli obblighi di assistenza morale e materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia a cui ciascuno è tenuto ex art. 143 comma 2 c.c..
La condotta di violenza fisica assume, pertanto, incidenza causale effettiva e preminente rispetto a qualsiasi causa eventualmente preesistente di crisi dell'affectio coniugalis, fondando l'addebito della separazione al relativo autore (in senso adesivo: Cass. Civ. n. 11208/2024; Cass. Civ. n. 817/2011).
Con riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda avanzata, tenendo in considerazione che, nel contesto dei rapporti familiari, la natura stessa delle relazioni coinvolte rende frequentemente imprescindibile il ricorso a elementi indiziari ai fini della ricostruzione dei fatti occorsi, il quale costituisce per il giudice un percorso probatorio quasi obbligato per l'accertamento della verità processuale.
Tra gli indizi, va annoverata la testimonianza de relato ex parte actoris, che può certamente concorrere a determinare il convincimento del giudice, soprattutto ove riguardi comportamenti riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dei testimoni (Cass. Civ. 10021/2025, in senso adesivo: Cass. Civ. n.
1095/1990; cass. Civ. n. 2815/2006).
Essa può inoltre assurgere a valido elemento di prova, qualora suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confermarne la credibilità (così Cass. Civ. n. 16262/2023).
Nella sentenza impugnata non pare che tali principi operanti in tema di rilevanza della testimonianza de relato actoris nella particolare materia di cui è causa abbiano trovato applicazione, posto che, per le ragioni esposte, essa può concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutata in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta da parte dei testimoni.
Nel presente giudizio risulta che la richiesta di addebito sia stata suffragata: pagina 5 di 9 - dalla deposizione testimoniale resa da la quale ha confermato di aver visto in Persona_1 prima persona dei lividi sul corpo dell'odierna appellante, già a partire dall'anno 2018.
In particolare, la teste ha riportato che in tale occasione, le ha raccontato di essere Testimone_2 stata spinta dal marito, che l'avrebbe fatta cadere a terra.
Nell'estate del 2020, poi, la teste ha riportato di aver personalmente visto lividi ed ematomi sulle gambe dell'appellante e, in tale occasione, le è stato riferito che costei sarebbe caduta dalle scale di casa, per essere stata spinta da CP_2
- dai referti di pronto soccorso versati in atti, i quali attestano - con efficacia fidefacente – la presenza di lesioni sul corpo dell'appellante già a partire dall'anno 2018, alcune delle quali causate “ad opera di terzi”.
Si tratta di traumi compatibili non solo con quanto direttamente percepito dall'unica teste escussa in primo grado, ma anche con i fatti riportati dall'odierna appellante all'interno della querela a suo tempo depositata, dalla quale è scaturito il procedimento penale tutt'ora pendente nei confronti di
[...]
e precisamente: CP_2
▪ referto di pronto soccorso del 21/09/2018, diagnosi “contusione polso sinistro”;
▪ referto di pronto soccorso del 04/11/2021, all'interno del quale viene riportato che la paziente
“presenta escoriazione da colpo ricevuto sul polso destro”;
▪ referto di pronto soccorso del 09/08/2022, successivo all'instaurazione del giudizio di primo grado ma in cronologica soluzione di continuità con gli episodi precedenti, diagnosi
“contusione terzo dito addominale ad opera di terzi”;
- dalla documentazione fotografica allegata alla querela presentata dall'odierna appellante, che attesta la presenza di lividi sul corpo della stessa, compatibili con i racconti narrati.
Nel caso in esame, dunque, le dichiarazioni rese dall'unica teste escussa sono corroborate da documentazione medica e fotografica, che consente un riscontro oggettivo delle dichiarazioni rese.
D'altra parte tali fatti sono stati vagliati in sede penale e - pur senza che, ovviamente, ciò configuri un'accertata responsabilità penale - sono stati posti a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, che ora pende in sede dibattimentale.
Il quadro probatorio delineato concorre a formare il convincimento di questa Corte sulla veridicità delle condotte fisicamente aggressive del marito lamentate dall'appellante, sicché la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha escluso l'addebito, che va pertanto dichiarato a carico di
CP_2
pagina 6 di 9 5. Diversamente, per quanto attiene alla impugnazione del capo della sentenza relativo all'assegno di mantenimento a favore di , il motivo di gravame è infondato e l'appello deve essere Controparte_1 rigettato.
Deve premettersi che, nel caso di specie, l'esistenza del relativo diritto non è in discussione, essendo controversa soltanto il profilo del quantum.
Ciò posto, è utile precisare che la determinazione cui è pervenuto il Giudice di prime cure risulta esente da censure, in quanto il Tribunale di Ravenna ha correttamente tenuto conto di tutti gli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti e rilevanti ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto, alla luce anche della mancata dimostrazione di una incapacità lavorativa in capo all'odierna appellante e del difetto di prova, da parte di quest'ultima, di una concreta e diligente attivazione nella ricerca di un'attività lavorativa adeguata alle proprie capacità e alle sue pregresse esperienze professionali.
Tale percorso argomentativo è condivisibile ed è in linea con i principi recentemente ribaditi dalla
Corte di legittimità, secondo cui: “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (così: Cass. Civ. n. 234/2025).
Grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini lavorative.
Tale prova, nel caso di specie, è mancata.
Correttamente, dunque, il Giudice ha tenuto conto dell'attitudine al lavoro proficuo dell'odierna appellante, quale potenziale capacità di guadagno, elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. Civ. 3354/2025).
Né può omettersi di rilevare che dalla documentazione allegata non emergono patologie significative e tali da precludere lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (nei certificati prodotti, risalenti agli pagina 7 di 9 anni 2020-2022 si legge che l'interessata avrebbe cisti al sopracciglio, patologia asmatica e dolore al ginocchio), specie tenuto conto della notoria richiesta di manodopera stagionale, anche non particolarmente qualificata, nella riviera romagnola, dove vive l'appellante e dove la stessa è certamente in grado di reperire un'attività lavorativa, anche di natura stagionale, idonea a consentirle di provvedere (almeno in buona parte) al proprio sostentamento.
Al riguardo poi si osserva che fin dal primo grado l'odierno appellato ha dedotto che la moglie svolgeva lavori irregolari, in particolare come badante, e ciò non è stato smentito dalla resistente, né tanto meno è stato eccepito che tali attività non possono più essere da lei svolte o reperite.
Alla luce di tali complessive circostanza, l'assegno di mantenimento riconosciuto dal Tribunale di
Ravenna in misura di 500,00 euro mensili - riguardo al quale non è stato proposto appello incidentale
– appare senz'altro congruo.
6. La riforma - anche se parziale - della decisione impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere di ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
L'accoglimento della domanda di addebito unitamente a quella di assegno di mantenimento giustificano la condanna di alle spese di lite, ma la disponibilità dimostrata da CP_2 quest'ultimo fin dal primo grado a corrispondere l'assegno in misura non irrilevante (300 euro mensili)
e l'infondatezza della reiterata richiesta dell'assegno in misura di 800,00 euro giustifica la compensazione delle stesse in misura della metà.
Le spese sono liquidate in dispositivo e vanno pagate in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 DPR
115/2002, stante l'attuale ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato da aprte del COA di Bologna, impregiudicata la loro separata liquidazione ai sensi dell'art. 130 del medesimo TU all'esito della presentazione della documentata liquidazione non ancora in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: CP_2
1) dichiara la separazione addebitabile a CP_2
2) ferma nel resto la decisione impugnata, condanna l'appellato a rifondere CP_2 all'appellante la metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio così liquidate per l'intero:
- quanto al primo grado in euro 3.808,00 per compensi oltre a IVA e c.p.a. come per legge quanto al primo grado;
pagina 8 di 9 - quanto al presente grado di appello in euro 3.473,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, dispone che il pagamento sia fatto in favore dello Stato;
compensa la restante metà.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 27 novembre 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Antonella Allegra
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