Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 18/06/2025, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 04595/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01172/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2025, proposto da
NN CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza della Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Benevento, Sezione Lavoro, n. 471/2023 pubbl. il 9/5/2023 (resa inter partes in relazione al giudizio n. 49/2023 R.G.).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 10.3.2025, l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza emessa dal Tribunale Civile di Benevento - Sezione Lavoro n. 471/2023, pubblicata il 9/5/2023 (resa inter partes in relazione al giudizio n. 49/2023 R.G.), recante accertamento del diritto della ricorrente al pagamento della somma di euro 1.897,19, oltre accessori come individuati in sentenza, a titolo di retribuzioni professionali maturate durante il servizio di lavoro prestato alle dipendenze dell’amministrazione scolastica, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento degli importi così come determinati.
Espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato ed è stato notificato in forma esecutiva alla competente Amministrazione.
Parte ricorrente conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
Il Ministero si è costituito in giudizio in data 20 marzo 2025 per resistere al ricorso proposto.
Alla camera di consiglio del 17.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione in forma esecutiva (cfr. all. 005 della produzione di parte ricorrente).
Risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza è passata in giudicato (cfr. all. 004 della produzione di parte ricorrente).
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l'obbligo del Ministero intimato di dare esatta ed integrale esecuzione, con il pagamento in favore della istante delle somme ad essa spettanti in virtù di detto titolo.
L'ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura seriale del contenzioso e del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente che ne ha avanzato rituale istanza in calce all’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 (trecento/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO