Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 12/05/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 909/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Susanna Bonello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 909/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24/10/2023
DA
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Erica
Cettolin (c.f. del Foro di Treviso, con domicilio eletto in C.F._2
Conegliano (TV), via Lamarmora, n.1 giusta procura alle liti in atti
-ATTORE-
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Luisa Vissat (c.f. ) del Foro di Pordenone, con C.F._4
domicilio eletto in Maniago (PN), Via Umberto I, n. 25, giusta procura alle liti in atti -CONVENUTA-
E
(c.f. , nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._5
e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Stefano De Rosa, (c.f. , con domicilio eletto in Pordenone, C.F._6
Via San Giuliano n. 43, giusta procura alle liti in atti -CONVENUTO-
E
1
21.05.1953, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rossella De Biasi (c.f. ), del Foro di C.F._8
Treviso, con domicilio in Conegliano, via Lamarmora, 1, giusta procura alle liti in atti -CONVENUTA-
E
(c.f. , residente in 32013 Longarone (BL), Controparte_4 C.F._9
Via Guglielmo Celso, n. 2;
(c.f. ), residente in 44122 Ferrara Controparte_5 C.F._10
(FE), Via della Costituzione, n. 11,
(c.f. ), residente in [...] C.F._11
Massalezza, n. 8;
(c.f. ), residente in [...] C.F._12
Massalezza, n. 8;
(c.f. , residente in [...] C.F._13
Roggia, n. 8;
(c.f. ), residente in 33170 Pordenone (PN), CP_9 C.F._14
Via Ugo Foscolo, n. 5;
(c.f. ), residente in 31020 Tarzo (TV), CP_10 C.F._15
Via Vallorch, n. 25;
Via Arcivescovo, n. 8, 10121 – Torino (TO), in persona del Controparte_11
rappresentante legale pro tempore (pec:
t), ovvero presso il domicilio eletto e Email_1
dichiarato nell'iscrizione ipotecaria: Agenzia delle Entrate - riscossione in
Pordenone (PN), via Vespucci, n. 1
-CONVENUTI CONTUMACI-
Oggetto: usucapione-1159 bis
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni di cui alla nota congiunta di precisazione delle conclusioni depositata in data 21/02/2025: per l'attore : Parte_1
“Nel merito in via principale: accertare e dichiarare che il sig , in virtù Parte_1
di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre
2 trent'anni, anche per successione nel possesso dei suoi danti causa, è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione, dei seguenti immobili siti nel Comune di Erto
e Casso (PN): - Foglio 16, mappale numero 1254, sub 1, cat. A04, cl. 01, Cons. 5, sup. Cat.
102, rendita 136,86, in via Camillo Benso di Cavour, n. 1, T-1,2,3,4, denominata casa colonica (cfr. doc. 5 attrice foto n. 1,2, 3, 4); - Foglio 16, mappale numero 1253, sub 5 in via San Simon, n. 2, p S1, denominata stalla (cfr. doc. 6 attrice foto n. 2,3, 4,6 e 7); - Foglio
16, mappale numero 1074, prato (cfr. doc 5 attrice foto 2, 3, 5 e 6), e per l'effetto dare ordine al conservatore di cancellare tutte le iscrizioni ipotecarie e non sui predetti beni, per essere l'usucapione intervenuta prima delle iscrizioni stesse;
in ogni caso: spese di lite interamente rifuse;
in via istruttoria: ci si richiama ai capitoli di prova così come articolati e ai testi, così come indicati nell'atto di citazione datato 23.10.2023”; per la convenuta : Controparte_1
“Accertare e dichiarare che la sig.r , in virtù di possesso pacifico, non Controparte_1 violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre trent'anni, anche per successione nel possesso dei suoi danti causa, è divenuta proprietaria, per intervenuta usucapione, dei seguenti immobili siti nel Comune di Erto e Casso (PN): - Foglio 16, numero mappale 1254, sub 3 in Via Camillo Benso di Cavour n.10, pianto T-1-2-3, denominata casa colonica;
- Foglio 16, numero mappale 1253, sub. 2 e 3 in via Pians n.5
Piano T-1-2-3 e sub 6 in via Pians, n. 5, Piano T, denominata stalla”;
Il patrocinio della convenuta , si associa alle conclusioni di Controparte_3
parte attrice.
Il patrocinio del convenuto , si associa alle conclusioni di Controparte_2
parte attrice.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] CP_6 CP_7 Controparte_3 CP_8 [...]
, ; e CP_9 Controparte_2 CP_10 Controparte_1
per far accertare a suo favore l'intervenuto acquisto per Controparte_11
usucapione degli immobili siti nel Comune di Erto e Casso (PN), identificati catastalmente al:
- foglio 16, numero 1254, sub 1, cat. A04, cl. 01, Cons. 5, sup. Cat. 102, rendita
136,86 (via Camillo Benso di Cavour, n. 1, p.T-1,2-3,4).
3 - foglio 16, numero 1253, sub. 5 (via San Simon, n. 2, p. S1) e sub. 6 (via Pians, n.
5, p. T).
- foglio 16, numero 1074.
A fondamento della propria domanda l'attore allegava:
-che dagli anni 80, con l'aiuto dei propri genitori, e Persona_1
(oggi deceduti), ha iniziato ad occuparsi dei predetti immobili;
Persona_2
-che tali immobili da allora vengono utilizzati dalla lui stesso e dalla propria famiglia come “casa vacanze”, occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria della casa colonica, della corte annessa, del terreno sottostante e della stalla che viene da sempre adoperata come ripostiglio e deposito della legna - grazie alla sua conformazione – usando in via esclusiva due piani.
-che ha utilizzato i predetti immobili nel periodo primaverile ed estivo (aprile - ottobre) a seconda delle temperature, e che personalmente e/o tramite persone dallo stesso chiamate, ha provveduto e provvede a compiere le attività di pulizia, riparazione, tinteggiatura degli immobili sopradescritti, oltre a provvedere a sfalciare l'erba del giardino/prato adiacente gli immobili, avendo inoltre la volontà di compiere ulteriori e più costosi interventi di sistemazione/ristrutturazione (impianto del termo, rifacimento impianto elettrico e idrosanitario, rifacimento del tetto, sostituzione della canna fumaria esistente, ecc..) di modo tale da poter usufruire degli immobili in tutte le stagioni annuali e non solo d'estate;
- che intestatari catastali del compendio immobiliare risultano essere, oltre all'attore stesso, per successione ereditaria e/o testamento, i seguenti soggetti: quanto al Foglio 16, numero 1254, sub 1, via Camillo Benso di Cavour, n. 1:
CP_6 CP_7 CP_10 Controparte_1 CP_3
, , , , e
[...] Controparte_2 CP_9 CP_8 Controparte_4
; CP_4 CP_5
quanto al Foglio 16, numero 1253, sub. 5 (via San Simon, n. 2, piano S 1) e sub. 6
(via Pians, n. 5, p. T): , CP_6 CP_7 Controparte_1 CP_3
, , , , e
[...] Controparte_2 CP_9 CP_8 Controparte_4
; Controparte_5
quanto al Foglio 16, numero 1074: Pravato CP_7 CP_6
4 , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_3 CP_9 CP_8
e . Controparte_2
Al riguardo si evidenzia che parte attrice all'udienza cartolare del 07.05.2024 ha rinunciato alla domanda di usucapione relativamente al bene di cui al Foglio 16, numero 1253, sub 6, p.T. (via Pians, n. 5);
Ancora, l'attore deduceva che la quota indivisa dei beni oggetto di CP_2
usucapione, intestata formalmente al sig. è gravata da ipoteca CP_6
legale iscritta in data 19/09/2005 al Reg. generale n. 15751, Reg particolare n.
3700, repertorio n. 101062/91 Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
Pordenone a favore di per l'importo di € 186.531,76. Chiedeva Controparte_11
in merito, la cancellazione di tutte le iscrizione ipotecarie e non sui beni oggetto di usucapione per essere intervenuta prima dell'iscrizione stessa, possedendo e godendo dei suddetti immobili fin dagli anni 80.
Si costituivano quindi i convenuti , e Controparte_2 Controparte_3
, con sostanziale adesione alla ricostruzione fattuale di parte Controparte_1
attrice e con proposizione da parte di quest'ultima di domanda riconvenzionale di usucapione per i seguenti immobili sempre siti nel Comune di Erto e Casso
(PN): Foglio 16, numero mappale 1254, sub 3 in Via Camillo Benso di Cavour
n.10, p. T-1-2-3, denominata casa colonica;
- Foglio 16, numero mappale 1253, sub. 2 e 3 in via Pians n.5 p. T-1-2-3 e sub 6 in via Pians, n. 5, p. T, denominata stalla.
Nel corso della trattazione della causa, su ordine del giudice che riteneva necessario acquisire lo stato storico di famiglia dei soggetti coinvolti, al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, l'attore provvedeva al deposito della citata documentazione.
Quindi, con ordinanza di data 11/06/2024, verificato che i convenuti
, Controparte_11 Controparte_4 CP_6 CP_7 [...]
, , non risultavano CP_10 Controparte_5 CP_9 CP_8
costituiti nonostante la regolarità della notifica eseguita nei loro confronti, veniva dato ingresso all'istruzione della causa mediante l'assunzione della prova per testimoni di parte attrice e convenuta . Controparte_1
Quindi la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviava all'udienza del
5 4/04/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c., ove veniva trattenuta in decisione per il deposito della sentenza nei successivi trenta giorn.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, così come modificata in corso di causa, deve essere integralmente accolta per i motivi che si vengono di seguito ad illustrare.
Secondo l'art. 1181 c.c., colui che agisce per far accertare l'intervenuta usucapione in suo favore, ha l'onere di provare che abbia avuto il possesso continuo, pacifico e palese del bene per almeno un ventennio.
Nel caso che ci occupa, oltre alle risultanze documentali dimesse in atti da parte attrice, meritano attenzione anche le testimonianze dei testi escussi all'udienza del 27.01.2025.
I testi e confermavano (cfr. verbale d'udienza Tes_1 Testimone_2
del 27.01.2025):
- che dagli anni 80, il sig. si occupa degli appezzamenti di Parte_1
terreno e gli immobili in Comune di Erto e Casso oggetto di domanda di usucapione;
- che dagli anni 80, il sig. , dal mese di aprile al mese di Parte_1
ottobre, di ogni anno trascorre con i propri parenti e amici i fine settimana presso l'abitazione oggetto di usucapione, affermando che ha provveduto a sistemare la cucina e attualmente sta rifacendo il bagno;
- che dagli anni 80, il sig. si occupa in via esclusiva della fascia Parte_1
di terreno e degli immobili oggetto di usucapione di cui al doc. 5 depositato da parte attrice;
- che dagli anni 80, il sig. provvede personalmente alla cura e Parte_1
alla pulizia degli appezzamenti di terreno e degli immobili già menzionati, falciando l'erba e curando gli immobili;
- che nel maggio dell'anno 1988, il sig. costruiva il caminetto Parte_1
esterno all'abitazione e il ricovero attrezzi;
- che nel mese di giugno del 1989, il sig. sostituiva la Parte_1
recinzione di legno delimitante in giardino, precisando che periodicamente
6 provvede a sostituirla perché essendo di legno si rovina con il passare del tempo
- che dagli anni 80, il sig. si occupa, personalmente o tramite Parte_1
persone di sua fiducia alla riparazione, alla pulizia, alla tinteggiatura degli immobili oggetto di causa;
- che dagli anni 80, il sig. utilizza i suddetti terreni per Parte_1
parcheggiare i propri attrezzi da giardinaggio senza contestazione di alcuno;
- che dagli anni 80, il sig. utilizza l'immobile denominata Parte_1
legnaia come deposito dei propri attrezzi e della legna.
Non sono emersi elementi di alcun genere che possano far dubitare della attendibilità dei testimoni escussi e si può affermare senza incertezze che lo stato dei luoghi è nel pieno possesso continuo, pacifico e palese dell'attore almeno dai primi anni Ottanta e quindi da più di vent'anni.
Medesime conclusioni si possono affermare in relazione alla domanda riconvenzionale posta dalla convenuta che merita senz'altro Controparte_1
accoglimento in quanto quest'ultima ha dimostrato, sia documentalmente sia per testi, il possesso continuo, pacifico e palese, e prima di lei del padre Pt_2
dal 1945, e quindi da almeno vent'anni.
[...]
In particolare, all'udienza del 27.01.2025 i testi e Testimone_3 Testimone_4
hanno confermato:
- che dal 1990 e , padre della prima, dal Controparte_1 Parte_2
1945 ed il nonno dal 1929, hanno utilizzato e Persona_3
conservato i beni immobili al foglio 16, numero mappale 1254 sub 3 (Via
Camillo Benso di Cavour n. 10) e foglio 16, numero mappale 1253 sub 2 e 3
(Via San Simon n.2) e sub 6 (Via Pians, n.5 p.T.);
- che e hanno vissuto nell'abitazione Persona_3 Parte_2
di cui al punto precedente, in particolare il sig. confermava Testimone_3
che entrambe le persone poc'anzi menzionate hanno vissuto nell'abitazione de quo, mentre la sig.ra si è limitata a confermarlo solo Testimone_4
relativamente al signor , attesa la frequentazione dei luoghi Parte_2
solo dopo avere conosciuto suo marito ( ) nel 1985; Testimone_3
- che si reca durante il periodo estivo ed i fine settimana a Controparte_1
7 Casso a visionare e tenere in ordine i beni oggetto di domanda riconvenzionale;
- che ha fatto eseguire opere di sistemazione e Controparte_1
consolidamento, pulizia e riparazione ai beni di cui al primo punto.
Non sono emersi elementi di alcun genere che possano far dubitare della attendibilità dei testimoni escussi.
Apparendo pertanto pacifico che sia l'attore sia la convenuta Parte_1
hanno posseduto gli immobili, da ciascuno indicati e sopra Controparte_1
specificati, come unici proprietari, provvedendo all'uso esclusivo e alla relativa manutenzione e ciò in modo continuato, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, tale da giustificare nei medesimi l'animus possidendi e quindi la acquisizione della proprietà esclusiva degli immobili oggetto di causa, almeno da vent'anni - e precisamente dagli anni Ottanta per e dall'anno 1945 per CP_2
, unito il proprio possesso a quello del padre – va dichiarata CP_1
l'intervenuta usucapione, disponendo che la emananda sentenza di accertamento dell'usucapione, a mente dell'art. 2651 c.c., vada trascritta.
Da tale conclusione va accertato che l'iscrizione di ipoteca di data 19/09/2005 al
Reg. generale n. 15751, Reg particolare n. 3700, repertorio n. 101062/91
Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Pordenone a favore di CP_11
creditrice del convenuto è intervenuta successivamente al
[...] CP_6
maturato acquisto per usucapione.
In merito, la Corte di Cassazione, ribadendo un indirizzo giurisprudenziale risalente nel tempo, ha chiarito che l'usucapione, compiutasi all'esito di un possesso ventennale da parte di un soggetto privo di titolo trascritto, estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente, e tale effetto estintivo non va ricondotto ad una presunta usucapio libertatis, bensì dipende dall'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (in tale senso Cassazione civile, 28/06/2000, n. 8792).
Nel caso di specie nell'anno 2005, invero, il tempo utile per il compimento dell'usucapione era già maturato, posto che è stato dimostrato che il possesso è stato esercitato dagli usucapenti a partire dai primi anni Ottanta per e CP_2
dall'anno 1945 per . CP_1
8 Ne segue la fondatezza delle domande degli usucapenti volta all'accertamento, nel contraddittorio con il creditore ipotecario ritualmente convenuto in giudizio al fine di poter far valere i suoi diritti, ma rimasto contumace, dell'estinzione dell'ipoteca legale iscritta contro il precedente comproprietario e CP_6
alla conseguente cancellazione della relativa iscrizione.
Si ravvisano, pertanto, i presupposti per la cancellazione dell'ipoteca di cui sopra sui beni, in questa sede, dichiarati usucapiti.
Conclusivamente, deve riconoscersi la proprietà, acquistata per usucapione dall'odierno attore e dalla convenuta , sui beni oggetto di CP_1
causa, con conseguente estinzione delle ipoteche e dei vincoli su di essi gravanti, quale effetto automatico in sede di trascrizione, atteso che l'usucapente acquista il bene a titolo originario e, dunque, libero da pesi e vincoli, con inopponibilità delle iscrizioni ipotecarie qui in discorrere.
In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, in assenza di opposizione alcuna sollevata dalla maggioranza dei convenuti rimasti contumaci e considerata l'adesione dei convenuti costituiti sig. , Controparte_2
e sussistono i presupposti per Controparte_3 Controparte_1
compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 909/2023 R.G., proposta con atto di citazione del
24.10.2023 da (c.f. , nei confronti di Parte_1 C.F._1
(c.f. , (c.f. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
, (c.f. ; C.F._7 Controparte_4 C.F._9 [...]
(c.f. ); (c.f. CP_5 C.F._10 CP_6
); (c.f. ); C.F._11 CP_7 C.F._12 CP_8
(c.f. ; (c.f. ); C.F._13 CP_9 C.F._14 CP_10
(c.f. ) e e (c.f.
[...] C.F._15 Controparte_11 Controparte_1
), proponente domanda riconvenzionale, ogni diversa C.F._3
contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) Accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione la Parte_1
piena ed esclusiva proprietà degli immobili siti nel Comune di Erto e Casso
9 (PN): foglio 16, mappale 1254, sub 1, cat. A04, cl. 01, Cons. 5, sup. Cat. 102, rendita 136,86, in Via Camillo Benso di Cavour n. 1, piano T-1,2-3,4, denominata casa colonica;
foglio 16, mappale 1253, sub 5 in Via San Simon
n. 2, piano S 1, denominata stalla;
foglio 16, mappale 1074, prato;
2) accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione la Controparte_1
piena ed esclusiva proprietà degli immobili siti nel Comune di Erto e Casso
(PN): foglio 16, mappale 1254, sub 3 in Via Camillo Benso di Cavour n.10, piano T-1-2-3, denominata casa colonica;
foglio 16, mappale 1253, sub 2 e 3 in Via Pians n. 5 piano T-1-2-3 e sub 6 in Via Pians n. 5, piano T, denominata stalla;
3) ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del
Territorio) e all'Ufficio Tecnico Erariale competenti rispettivamente di trascrivere la presente sentenza e di provvedere alle relative variazioni catastali, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
4) accerta l'estinzione dell'ipoteca legale iscritta in data 19/09/2005 al Reg. generale n. 15751, Reg particolare n. 3700, repertorio n. 101062/91 Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Pordenone a favore di Controparte_11
a carico di;
CP_6
5) ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del
Territorio) competente di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria di cui al capo che precede, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
6) compensa le spese di lite fra le parti.
Belluno, lì 04/05/2025
Il giudice (dott. Susanna Bonello)
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