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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/11/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3381/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di NC -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3381/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] professione: lavoratore autonomo reddito: euro 23.148,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a[...] professione: commessa reddito: euro 2.335,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Roberta Paesante presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio ad Adria (RO) il 4.6.2000 (anno 2000, Numero 23, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione è nata la figlia il 15.3.2005 Per_1
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge. Le parti dichiarano di aver concordemente deciso di vivere separati con trasferimento della residenza del marito.
2) Disporsi nulla a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi in quanto entrambi lavorano e sono economicamente autosufficienti.
3) L'utilizzo dell'immobile un tempo adibito a casa familiare di proprietà di terzi è già stato destinato da parte dei coniugi alla IG.ra . Entro sessanta Parte_2 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso le parti si impegnano dunque ad intestare il contratto di locazione alla IG.ra e a volturare le utenze Parte_2 dell'immobile alla medesima IG.ra . La IG.ra lo utilizzerà Parte_2 Parte_2 unitamente agli arredi che lo compongono, con facoltà per il IG. Parte_1 di asportare i propri effetti personali.
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 05 Parte_1 Parte_2 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente , la somma di €. 300,00 Persona_2
(trecento), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. I coniugi concordano che l'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno spetteranno per intero alla madre. Il IG. contribuirà inoltre con la quota del 50% delle spese Parte_1 straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia , intendendosi Persona_2 per tali quelle indicate dalle linee guida CNF, e che di seguito a mero titolo di esempio e senza pretesa di esaustività vengono riportate: I) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante. II) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
o) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale del corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
e) corsi di recupero e lezioni private laddove i figli ne dimostrino l'esigenza. III) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e rette richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria. IV) Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) viaggi e vacanze senza
2 i genitori;
e) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
f) conseguimento della patente presso autoscuole private;
g) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto quali minicar, macchina, moto, motorino;
h) corsi di attività artistiche. Le condizioni economiche come sopra concordate a favore dei figli entreranno in vigore dalla sottoscrizione del presente accordo. 5) Il mezzo Renault Clio targato FW747PV, oggetto di noleggio a lungo termine intestato al IG. , ma attualmente in uso alla IG.ra , Parte_1 Parte_2 resterà in uso alla stessa, con impegno di entrambi i coniugi a cambiare l'intestazione del contratto di noleggio a lungo termine intestandolo alla IG.ra
, o diversamente dismettere il contratto di noleggio, entro trenta giorni dalla Pt_2 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. 6) Le spese di procedura si intendono integralmente compensate fra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
3 decidendo nel procedimento n. 3381/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio ad Adria (RO) il 4.6.2000, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Adria (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 26 novembre 2025
Il Presidente estensore
PA Di NC
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di NC -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3381/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] professione: lavoratore autonomo reddito: euro 23.148,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a[...] professione: commessa reddito: euro 2.335,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Roberta Paesante presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio ad Adria (RO) il 4.6.2000 (anno 2000, Numero 23, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione è nata la figlia il 15.3.2005 Per_1
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge. Le parti dichiarano di aver concordemente deciso di vivere separati con trasferimento della residenza del marito.
2) Disporsi nulla a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi in quanto entrambi lavorano e sono economicamente autosufficienti.
3) L'utilizzo dell'immobile un tempo adibito a casa familiare di proprietà di terzi è già stato destinato da parte dei coniugi alla IG.ra . Entro sessanta Parte_2 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso le parti si impegnano dunque ad intestare il contratto di locazione alla IG.ra e a volturare le utenze Parte_2 dell'immobile alla medesima IG.ra . La IG.ra lo utilizzerà Parte_2 Parte_2 unitamente agli arredi che lo compongono, con facoltà per il IG. Parte_1 di asportare i propri effetti personali.
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 05 Parte_1 Parte_2 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente , la somma di €. 300,00 Persona_2
(trecento), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. I coniugi concordano che l'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno spetteranno per intero alla madre. Il IG. contribuirà inoltre con la quota del 50% delle spese Parte_1 straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia , intendendosi Persona_2 per tali quelle indicate dalle linee guida CNF, e che di seguito a mero titolo di esempio e senza pretesa di esaustività vengono riportate: I) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante. II) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
o) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale del corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
e) corsi di recupero e lezioni private laddove i figli ne dimostrino l'esigenza. III) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e rette richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria. IV) Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) viaggi e vacanze senza
2 i genitori;
e) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
f) conseguimento della patente presso autoscuole private;
g) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto quali minicar, macchina, moto, motorino;
h) corsi di attività artistiche. Le condizioni economiche come sopra concordate a favore dei figli entreranno in vigore dalla sottoscrizione del presente accordo. 5) Il mezzo Renault Clio targato FW747PV, oggetto di noleggio a lungo termine intestato al IG. , ma attualmente in uso alla IG.ra , Parte_1 Parte_2 resterà in uso alla stessa, con impegno di entrambi i coniugi a cambiare l'intestazione del contratto di noleggio a lungo termine intestandolo alla IG.ra
, o diversamente dismettere il contratto di noleggio, entro trenta giorni dalla Pt_2 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. 6) Le spese di procedura si intendono integralmente compensate fra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
3 decidendo nel procedimento n. 3381/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio ad Adria (RO) il 4.6.2000, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Adria (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 26 novembre 2025
Il Presidente estensore
PA Di NC
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